Rigetto
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/08/2025, n. 6953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6953 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06953/2025REG.PROV.COLL.
N. 01695/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Desi Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, n.-OMISSIS- resa inter partes , concernente il mancato riconoscimento di dipendenza infermità da causa di servizio e diniego equo indennizzo ed il conseguente risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione di parte appellata;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per la parte appellante, l’avvocato Antonio Pugliese in delega orale dell’avvocato Desi Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 217 del 2020, proposto innanzi al T.a.r. Bologna, il signor -OMISSIS- aveva chiesto:
- l’annullamento del Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 48258/D n. 20/20 datato 20.01.2020 e notificato in data 31.01.2020, che ha respinto la domanda di equo indennizzo relativa all’infermità “ di tiroidectomia totale e terapia radiometabolica per gozzo multinodulare con carcinoma papillare in stato PT3M, non compensati dalla terapia in atto ”;
- il risarcimento del danno subìto.
2. A sostegno del ricorso avverso detto provvedimento reiettivo, fondato sia sull’insussistenza di fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica sia sulla tardività della domanda rispetto al termine semestrale di cui all’art 2 d.P.R. n. 461/2001, aveva dedotto, mediante sei distinti motivi, che detta patologia era plausibilmente da ricondurre all’esposizione all’uranio impoverito e quindi a causa del servizio espletato durante la partecipazione alla missione militare in -OMISSIS-dal 3 febbraio al 7 settembre 2006, e che la domanda sarebbe da considerare tempestiva tenendo conto della presa di coscienza del nesso causale e del difetto di motivazione.
3. Nella resistenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale, dopo aver preso atto della disciplina in materia, secondo cui la domanda di equo indennizzo deve essere presentata “ entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ” ha ritenuto la domanda tardiva.
Invero ha preso atto del fatto che è stato “ lo stesso ricorrente ad ammettere nell’atto introduttivo del giudizio come il nesso causale tra esposizione all’uranio impoverito e varie forme tumorali tra cui quella da cui risulta affetto è un dato pacificamente acquisito sia nella letteratura scientifica che presso la giurisprudenza civile ed amministrativa ”.
Ha quindi ritenuto “ del tutto irragionevole, secondo un criterio di diligenza media esigibile, che il ricorrente abbia acquisito la consapevolezza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio soltanto in seguito alla pubblicazione nel novembre 2016 della citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, essendo stato sottoposto già nel 2009 a vari esami e visite specialistiche che avevano confermato l’esistenza di una formazione tumorale nonché nel 2011 ad intervento chirurgico di tiroidectomia ”.
Ha infine rilevato l’inutilità del contraddittorio, in quanto “ il superamento del termine perentorio per la presentazione della domanda ha reso del tutto vincolata la decisione finale dell’Amministrazione ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 21/02/2022 e depositato il 22/02/2023, articolando quattro motivi di gravame (pagine 4-12) così rubricati:
I) Violazione o falsa applicazione di legge, nonché manifesta carenza motivazionale, nonché illogicità della sentenza e travisamento dei fatti. Violazione ed erronea applicazione del DPR 461/2001, segnatamente degli artt. 2 e 14 DPR 461/2001, quindi carenza assoluta e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del TAR adito, non operabilità di alcun principio di assorbimento nella motivazione, difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato, lesione del diritto di difesa. Violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., 78, 80, 105 cpa, con conseguente nullità della sentenza ;
II) Erronea applicazione della legge rilevante nel caso di specie, art. 2 DPR 461/2001, nonché difetto assoluto di motivazione della sentenza gravata. In relazione agli atti impugnati, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà con determinazioni ed atti interni della stessa Amministrazione, anche interni allo stesso provvedimento impugnato e macroscopica irragionevolezza; violazione di legge ex art. 2 DPR 461/2001; ex art. 1, commi 562 ss., l. 23 dicembre 2005 n. 266; art. 2, commi 78-79, l. 24 dicembre 2007 n. 244; art. 603, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) ed ex artt. 1078 ss., d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, nonché con l’art. 2 DPR n. 461 del 29.10.2001; art. 2 l. 241/90; artt. 3, 52 e 97 Cost; 41 CDFUE e 2087 c.c. (già motivi I e III del ricorso introduttivo) ;
III) Eccesso di potere per erronea e/o mancata valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto; manifesta illogicità, irragionevolezza grave e manifesta, travisamento, contraddittorietà. Difetto e/o insufficienza di istruttoria procedimentale da valersi, altresì, quale violazione di legge ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) e b) della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto motivazionale, essendo solamente apparente, senza alcuna valutazione degli elementi addotti in sede di memoria 10 bis l. 241/90 e soprattutto manifestamente contraddittoria: lo stesso Ministero ha ammesso più volte il nesso causale tra esposizione a radiazioni e patologie tumorali tiroidee (già motivi II; IV; VI del ricorso introduttivo) ;
IV) Eccesso di potere e violazione di legge per contrasto con l’art. 10 bis L. n. 241 del 7.08.1990 per inottemperanza del previo invio del preavviso di rigetto; assenza di presa d’atto delle ragioni esposte nella memoria procedimentale, difformità rispetto all’atto conclusivo (ex V motivo ricorso introduttivo) .
5.1. Secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe travisato la normativa di riferimento, in quanto non impone un univoco termine semestrale ed il provvedimento impugnato non rigetterebbe la domanda di riconoscimento della causa di servizio perché tardiva, cosicché il T.a.r. avrebbe indebitamente integrato il quadro motivazionale del provvedimento. Il T.a.r., inoltre, non avrebbe valorizzato le date che segnano l’evoluzione della vicenda e che sarebbero tali da denotare insuperabilmente la sussistenza del nesso causale tra la patologia sofferta dall’appellante e l’esposizione ad uranio impoverito nel corso della missione estera in -OMISSIS- Nemmeno il T.a.r. avrebbe considerato che occorre distinguere tra eventi dannosi che conducono immediatamente ad un infortunio, eventualmente a causa del servizio, ed eventi dannosi latenti, nel cui ambito si iscrive la malattia tumorale della quale l’appellante è risultato affetto, tant’è che la prima commissione medica incaricata dell’istruttoria, in data 08.02.2019 (dunque ben due anni dopo rispetto alla presentazione dell’istanza) espressamente individuava come “ non stabilizzata ” la patologia di cui era ed è affetto l’appellante. Inoltre il Sig. -OMISSIS-è stato (ed è) affetto da patologia lungo latente, le cui conseguenze sull’organismo sono da valutarsi a valle dell’intero periodo e non in relazione alle sue prime manifestazioni, e la domanda di riconoscimento di causa di servizio soffre di un limite temporale solo ed esclusivamente in relazione all’indennizzo, ma non in sé. Il nesso causale sarebbe evidente dovendo essere messo in correlazione con il servizio prestato nello scenario bellico del Kosovo e la previa comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/90, posta in essere dall’amministrazione, non conterrebbe alcun riferimento alla presunta decadenza dal termine previsto per la presentazione dell’istanza di equo indennizzo.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento dell’atto con lo stesso impugnato ed il risarcimento del danno.
7. In data 8 marzo 2023 il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
8. In data 8 maggio 2025 parte appellata ha depositato memoria al fine di argomentare nel senso dell’infondatezza dell’avverso gravame, di cui quindi si chiede il rigetto. Ha evidenziato la tardività della domanda per decorrenza del termine semestrale e la inapplicabilità dell’art. 10 bis della L. 241/1990, atteso che il modulo datato 25/10/2019, inviato al ricorrente dall’Amministrazione, non costituiva un preavviso di rigetto. Ha comunque rimarcato l’infondatezza nel merito delle deduzioni sollevate e della conseguente domanda risarcitoria.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 15 luglio 2025 ( alla precedente udienza del 18 febbraio 2025, essa era stata rinviata ricorrendo un legittimo impedimento del difensore dell’appellante) è stata trattenuta in decisione. Parte appellante, nel corso della discussione orale della causa, ha ulteriormente argomentato nel senso della fondatezza delle deduzioni sollevate sia in ordine alla tempestività dell’azione giurisdizionale che della effettiva sussistenza del danno patito per effetto del servizio svolto in -OMISSIS-in considerazione dei riflessi patogenetici derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito.
10. Venendo all’esame del gravame si impone, in via preliminare, la disamina dell’istanza di rinvio della trattazione della causa, formulata congiuntamente dalle parti, nelle more della decisione dell’Adunanza plenaria, in ordine al quesito concernente “ quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, ed in particolare se essa postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se essa muova da una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia .” (cfr. Cons. Stato, sez. II, ordinanza n. 3650/2025).
Ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per assecondare tale istanza, sebbene formulata congiuntamente dalle parti, in considerazione (non soltanto della circostanza che il rinvio della trattazione della causa è evento eccezionale, e che la odierna causa- come in precedenza chiarito- è stata già in precedenza rinviata ma soprattutto) del carattere potenzialmente assorbente della questione sollevata col primo motivo ed afferente alla tardività o meno della domanda formulata dal -OMISSIS-in sede procedimentale. Su tale questione, infatti, nessuna refluenza può avere l’attesa pronuncia dell’Adunanza plenaria.
11. Vanno quindi esaminati i primi due motivi di gravame, suscettibili per il loro tenore di trattazione congiunta ed aventi rilievo potenzialmente assorbente stante i loro riflessi sulla ritualità del ricorso di primo grado, di cui se ne deve rilevare l’infondatezza.
12. E’ dato innanzitutto rimarcare, avuto riguardo al tenore letterale del provvedimento impugnato in prime cure, che esso prende atto preliminarmente della tardività della domanda secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.
Nel parere n. 391682019 del 22/01/2020, si osserva infatti “ che la C.M.O., con il verbale citato ha indicato come risalente al 24/11/2011 la data di conoscibilità dell’infermità in argomento da parte dell’interessato e che per le infermità la cui domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia stata prodotta intempestivamente rispetto al termine semestrale di decadenza previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 461/2001, decorrente dalla data di conoscibilità ...”.
13. Ebbene, tali considerazioni (che all’evidenza rivestono portata pregiudiziale e assorbente) sono suscettibili di conferma in questa sede di giudizio.
Invero, ai fini della necessaria verifica circa la decorrenza o meno del prescritto termine semestrale, si deve tenere conto della percezione della malattia e non della sua successiva possibile ingravescenza a meno che non trasmodi in una patologia differente.
Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui l’interessato deve avere avuto percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, ossia delle conseguenze invalidanti, il che coincide con il momento in cui l’infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si è manifestata (o ha avuto un ulteriore aggravamento), e non con quello, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale è successivamente sorto il dubbio o è maturata la sicura conoscenza che l’infermità sia stata causata da motivi di servizio (Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2022, n. 1901; id ., sez. III, 9 ottobre 2015, n. 4680).
Dagli atti di causa risulta, come detto, che l’appellante veniva sottoposto ad ablazione della tiroide già in data 21.11.2011, con diagnosi di carcinoma papillare, e pertanto già all’epoca aveva esatta consapevolezza della malattia da cui era affetto e del possibile collegamento causale con il servizio prestato in -OMISSIS-nel periodo intercorrente tra il 3 febbraio 2006 e il 7 settembre 2006.
14. Per giunta, nel corpo del ricorso di primo grado vengono citate diverse pronunce assai risalenti, dalle quali è dato evincere che, già in epoca antecedente a detto intervento chirurgico, il -OMISSIS-era nelle condizioni di avere piena consapevolezza della possibile ricorrenza del nesso causale con l’esposizione ad uranio impoverito.
Si registra, infatti, un preciso passaggio motivazionale (“ Ad analoghe conclusioni, circa la sussistenza del nesso causale tra esposizione all’uranio e tumori del tipo di quello contratto dal ricorrente, è peraltro giunta ormai da tempo l’ampia e pacifica giurisprudenza in materia, che ha sancito correttamente che in materia il nesso causale non debba essere accertato in termini di certezza assoluta ma con “alta probabilità logica o elevato grado di credibilità razionale”: queste due espressioni altro non sono che sinonimi del principio dell’accertamento della causalità al di là di ogni ragionevole dubbio, che comporta l’esclusione di ogni eventuale altro agente causale ”) con espresso riferimento alle seguenti pronunce, riportate in ordine cronologico: “ Cass. SS.UU., n. 30328 del 10/07/2002; Cass., sez. III, 15 luglio 2009, n. 16456; Tribunale di Roma, n. 16320 del 15 luglio 2009; TAR Campania, n. 17232, 5 agosto 2010 ”.
E’ dato quindi inferire che già a quell’epoca l’odierno appellante fosse ben a conoscenza del possibile nesso causale con la patologia accusata così da essere nelle condizioni di formulare la domanda di equo indennizzo.
15. Inoltre, sulla questione sollevata si registra un preciso orientamento di questa Sezione, dal quale non vi è ragione di decampare in questa sede, che così si esprime:
<< Occorre premettere che il regolamento approvato con D.P.R. 29.10.2001, n. 461, e integrato dal codice dell'ordinamento militare (D.lgs. 15.03.2010, n. 66), all'art. 2, comma 1, prevede che: "il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell’aggravamento".
Secondo il successivo comma 6, “la richiesta di equo indennizzo (...) deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della infermità o lesione.......”.
Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4, "L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato ... quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza".
Il tenore letterale della normativa di riferimento indica chiaramente il termine entro cui deve essere presentata la domanda volta all'accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, vale a dire “entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento”; a tale previsione si aggiunge il termine per la richiesta di equo indennizzo, che deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della infermità o lesione.
9.2. Per giurisprudenza pacifica, il termine semestrale ha carattere perentorio e, quindi, è stabilito a pena di decadenza; la tempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è presupposto per la concessione dell'equo indennizzo, in quanto "...al fine di conseguire il titolo al beneficio dell'equo indennizzo... occorre anche la previa osservanza del termine decadenziale previsto dalla normativa per la tempestiva denuncia dell'infermità" (Cons. Stato, sez. III, 12.05.1992, n. 461; sez. II, 30.03.1994, n. 1295; sez. IV, n. 545/2003; VI n. 4533/2005); sicché "la concessione dell'equo indennizzo è subordinata alla presentazione entro il termine previsto dalla legge e decorrente dal riconoscimento, solo se a sua volta il predetto riconoscimento sia stato tempestivamente richiesto” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2003, n. 1474/2004). >> (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2332).
Non è dato quindi riscontrare elementi che consentano, come assume parte appellante, di postergare il termine a quo ai fini della verifica circa la tempestività della domanda, la quale si impone alla luce della normativa di riferimento come sopra richiamata.
16. Né è dato evincere un quadro motivazionale della sentenza impugnata non sufficientemente esplicativo, come deduce parte appellante, in quanto esso rappresenta in maniera adeguata le ragioni a sostegno del diniego individuando il dies a quo del termine decadenziale sulla base di una statuizione che, per le ragioni dianzi evidenziate, è suscettibile di conferma in questa sede di giudizio. 17. Per le medesime ragioni non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa, come dedotto ulteriormente in sede di appello, stante il carattere assorbente della questione afferente alla tardività del gravame.
18. Parte appellante, altresì, lamenta che l’eventuale superamento del termine semestrale non avrebbe comunque potuto precludere la disamina dell’istanza nella sua interezza.
Richiama all’uopo sia la stessa formula dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 che quella dell’art. 14 del d.P.R. n. 461/2001, laddove prevede che “ L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ”.
Anche tale versante censorio risulta infondato, in quanto la tardività di detta domanda ha refluenza su tutti gli specifici profili di interesse sottesi alla stessa utilizzando il citato art. 2 la formula generica della “ eventuale dipendenza da causa di servizio ”, di guisa che non residua la possibilità di far valere l’eventuale ricorrenza del nesso causale se non in relazione alla domanda di pensione privilegiata, che nel caso di specie non risulta tuttavia presentata ed è quindi da reputare del tutto estranea al presente giudizio.
19. Per quanto riguarda la evidenziata non intervenuta stabilizzazione della patologia accusata dall’appellante occorre di contro osservare, come rimarcato da parte appellata, che lo stesso -OMISSIS-, nel formulare la domanda del 1° febbraio 2017, prendendo atto del decorso causale della malattia (vedi allegato n. 3 al ricorso di primo grado), affermava che “Per le patologie di cui si richiede la dipendenza da causa di servizio non vi è familiarità e, pertanto, è evidente che le medesime siano insorte a seguito della missione fuori area IPU-EUFOR in --OMISSIS- dell’anno 2006”.
20. Nemmeno può ritenersi che la decorrenza del termine per la presentazione della domanda avrebbe dovuto tener conto della successiva data di stabilizzazione della malattia (esclusa anche in sede di accertamento della C.M.O. in data 08/02/2019) avendo il -OMISSIS-dato mostra, per le ragioni anzidette, di avere piena consapevolezza della patologia contratta e del possibile nesso causale già in epoca precedente (circa la irrilevanza della stabilizzazione della patologia: Cons. Stato, sez. II, n. 2334 del 21 marzo 2025; id ., n. 5137 del 7 giugno 2024, secondo cui lo slittamento del termine si giustifica quando si registri una “ variazione della natura e dell’entità dell’infermità sofferta, tale cioè da configurare quell’ “aggravamento” che avrebbe potuto giustificare l’inoltro di una richiesta in precedenza non avanzata ”).
21. La riscontrata infondatezza dei primi due motivi di gravame, in ordine alla tardività della domanda di equo indennizzo, comporta che deve reputarsi assorbito il terzo motivo di gravame, afferente alla dedotta sussistenza dei presupposti a fondamento della domanda di indennizzo.
22. Per quanto infine attiene a quanto dedotto col quarto motivo, in ordine alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, se ne deve rilevare l’infondatezza. Invero non ricorre la dedotta violazione di tale disposizione già solo per il fatto che, come evidenziato, il Decreto impugnato n.20/20 del 22 gennaio 2020 si fonda sulla rilevata tardività della domanda con conseguente insussistenza di plausibili alternative decisorie rispetto a quella in esso consacrata. Trova quindi applicazione, tenendo conto della data cui risale l’atto impugnato in prime cure, l’art. 21- octies , comma 2, inserito dall’art. 14, comma 1, l. cit., ai sensi del quale “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
23. L’appello in esame è pertanto complessivamente da respingere, con conseguente conferma della statuizione in rito recata dalla sentenza impugnata. Le ragioni poste a base della presente decisione devono indurre a reputare assorbita non solo l’istanza istruttoria, ma anche quella risarcitoria per insussistenza dei relativi presupposti.
24. L’assoluta particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1695/2023), lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.