Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2024 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Via E. De Amicis n.33;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 19/11/2024 di rigetto della richiesta dell’attuale ricorrente di assegnazione temporanea presso la Questura di -OMISSIS-, nonché del parere negativo del 27/9/2024, e per la condanna del Ministero all’assegnazione ai sensi dell’art.42-bis del D. Lgs. n.151/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.42 del 2025 di accoglimento dell’istanza di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica;
Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.1511 del 2025;
Visto l’adempimento prestato a detta ordinanza dal Ministero dell’Interno;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Udienza pubblica del 26 novembre 2025 la relazione del dott. RI TA, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe la ricorrente espone di essere Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS- e di aver, essendo in possesso dei requisiti richiesti, presentato istanza ai sensi dell’art.42-bis del D. Lgs. n.151/2001 per il trasferimento temporaneo presso la Questura di -OMISSIS- in quanto madre di -OMISSIS- nata il -OMISSIS- e convivente con il padre della bambina sig. -OMISSIS-, residente in [...]alla -OMISSIS- ed in servizio come Agente della Polizia di Stato presso la Questura di -OMISSIS-. Tuttavia, dopo il preavviso di diniego cui l’istante faceva seguire proprie osservazioni, con il provvedimento impugnato è stata definitivamente negata la richiesta di assegnazione temporanea sui presupposti di carenza di organico, di esigenze connesse all’allerta terrorismo e agli eventi che si svolgono nella città di -OMISSIS- e di numerose attività amministrative che riguarderebbero l’Ufficio personale cui la ricorrente è addetta.
Avverso le note impugnate è insorta parte ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittime rassegnando la seguente censura:
1.1VIOLAZIONE DELL’ART.42-BIS D. LGS. N.151/2001, DELL’ART.45 DEL D. LGS. N.95/2017 E DEGLI ARTT.30, 31 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre circa la peculiarità della materia per cui è controversia che riserva margine di discrezionalità amministrativa, la carenza di organico della Questura di -OMISSIS- in ragione del numero di operatori applicati presso altre sedi, la molteplicità di eventi ritenuti sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica quali interessano la città di -OMISSIS-, nonché la circostanza che la ricorrente avrebbe revocato la domanda di trasferimento presso la sede di -OMISSIS- così precludendosi la possibilità del trasferimento in via ordinaria.
3. Con ordinanza n.42 del 14/1/2025 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione e fissato l’Udienza pubblica con la seguente motivazione:
“Considerato, anche avuto riguardo agli elementi in atti ed alla memoria con cui l’Amministrazione ha motivato il provvedimento oggetto di impugnazione, che il Giudice di appello (es. ord.ze n.6077 del 2021 e n.7432 del 2020) – proprio in sede di accoglimento di appello avverso ordinanze rese in sede cautelare da questa Sezione (cfr. n.899 del 2021 e n.1271 del 2020) - ha prospettato una diversa interpretazione della normativa di riferimento in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di scopertura dell’organico;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento con fissazione dell’udienza di merito ove potranno essere più adeguatamente esaminate le ulteriori questioni dedotte dall’Amministrazione, mentre le spese della presente fase processuale possono essere compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 29 aprile 2025.
Spese della fase cautelare compensate.”
3.1 Con ordinanza n.1511 del 30/4/2025 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con la seguente motivazione:
“Considerato che il giudice di appello ha recentemente (Cons. Stato, II, 31.1.2025, n.761) rimeditato propri precedenti (es. Cons. Stato, II, 5.10.2022, n. 8527) – cui questa Sezione aveva prestato adesione - volti a pretendere, anche nell’attuale contesto normativo, che il diniego di assegnazione temporanea indicasse «scoperture di organico» o altre esigenze di servizio «particolarmente gravi», commisurate al «rilievo costituzionale» dei valori tutelati, così legittimando un penetrante sindacato del giudice in punto di consistenza e adeguatezza delle ragioni ostative valorizzate dall’amministrazione quale non trova più fondamento nel diritto positivo;
Considerato, altresì, che nella recente pronuncia di cui sopra, quanto alla situazione di organico nella sede di attuale assegnazione idonea ad integrare le “motivate esigenze organiche o di servizio” che consentono il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis del D. Lgs. 95/2017, si è riconosciuta decisiva rilevanza ad una scopertura di organico nella sede di servizio dell’istante pari al 6% alla data della domanda di assegnazione, successivamente aggravatasi al 12,5%;
Atteso che nella fattispecie, con riferimento con riferimento al ruolo di Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS- ove vi sarebbero carenza di organico di 416 unità ed esigenze connesse all’allerta terrorismo, agli eventi che si svolgono nella città di -OMISSIS- ed alle numerose attività amministrative che riguarderebbero l’Ufficio personale cui la ricorrente è addetta, quest’ultima ha sottolineato di essere adibita a mansioni essenzialmente burocratiche e di non possedere elevate qualifiche funzionali, che la condizione di procedibilità del beneficio si è perfezionata con la nascita della bambina e che il deficit di organico a -OMISSIS- sarebbe stato ripianato con l’assunzione di numerosi operatori a seguito della conclusione del 227° corso di formazione per Agenti della Polizia di Stato;
Ritenuto che, ai fini del decidere, appare necessario acquisire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e Politiche del Personale della Polizia di Stato – una dettagliata relazione in ordine alle sopraindicate circostanze ed alla scopertura dell’organico presso le sedi di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, ciò in previsione dell’Udienza pubblica del 26 novembre 2025 fissata per la definizione del giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e Rinvia la trattazione all’Udienza pubblica del 26 novembre 2025.
Spese al definitivo.”
3.2 Il Ministero ha successivamente depositato una relazione. Parte ricorrente ha replicato alle risultanze istruttorie e depositato provvedimento di assegnazione temporanea a -OMISSIS- dall’8/4/2025 come disposto in esecuzione dell’ordinanza cautelare.
4. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4.1 Il presente giudizio ha ad oggetto il diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art.42-bis del D. Lgs. n.151/2001, avuto riguardo alle esigenze istituzionali dell’Amministrazione ed alle possibili conseguenze dell’eventuale avvicendamento di parte ricorrente.
Così sinteticamente riassunte le questioni oggetto di contenzioso, appare opportuno richiamare in questa sede le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza in materia.
4.2 In via preliminare va evidenziato che sul citato art.42-bis la giurisprudenza amministrativa – condivisa dalla scrivente Sezione – ha in passato affermato che «La disposizione in esame, allora, in una all’interpretazione accolta dal terzo degli orientamenti richiamati, va intesa in un’accezione che consenta alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’istante e con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall’ordinamento» (Cons. Stato, IV, n.8180/2020; questa Sezione n. 377/2020, che richiama a sua volta Cons. Stato, IV, n. 961/2020). Anzi la Corte Costituzionale (4 giugno 2024, n.99) ha da ultimo dichiarato l’illegittimità della norma in questione ove prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”, anziché “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”: in altri termini è stato riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici, con figli fino a tre anni di età, a richiedere il trasferimento temporaneo nella provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa, ciò perché l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.
La Sezione ancora di recente (ex multis, 2.3.2023, n.532; 16.2.2023, n.410; 30.1.2023, n.243; 20.1.2023, n.192; 4.2.2022, nn.269 e 268; 26.1.2022, n.166; 17.12.2021, n.2824; 30.6.2021, n.1635; 15.4.2021, n.937; 24.3.2021, n.765) ha ritenuto che, avuto riguardo alla novità legislativa rappresentata dall’art.45, comma 31-bis del D. Lgs. n.95/2017 inserito dall’art. 40, comma 1, lett. q, del D. Lgs. n. 172 del 2019 che ha modificato per le Forze armate e di Polizia le condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 42-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 151 del 2001, l’applicazione di tale norma, e quindi anche l’esatta individuazione delle “motivate esigenze organiche o di servizio”, presuppongono in ogni caso un’attenta valutazione della fattispecie concreta, avendo però sempre riguardo all’interesse del minore all’unità ed alla vicinanza dell’intero nucleo familiare. Non va, infatti, trascurato che le esigenze del minore trovano un’esplicita tutela non solo a livello costituzionale (si veda, ad esempio, l’articolo 31 della Costituzione), ma anche in fonti di rango sovranazionale, quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), precisamente all’art.24, e la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata con legge 27.5.1991, n. 176) all’art. 3.
4.2.1 Questa stessa Sezione in diversa prospettiva (3.4.2023, n.813) già ebbe a richiamare la distinta giurisprudenza che – in applicazione del citato art. 45, comma 31 bis, prevedendo che l’Amministrazione di appartenenza possa negare il beneficio “… per motivate esigenze organiche o di servizio …” e superando quindi il precedente regime che limitava la possibilità di diniego ai soli casi di esigenze eccezionali (Cons. Stato, II, 26.1.2024, n.859; 21.2.2023, n.1756; 7.11.2022, n. 9708) – ha giustificato il diniego di assegnazione temporanea del dipendente laddove siano state individuate “come ostative le preminenti esigenze della sede di titolarità la quale, pur non presentando una scopertura elevata o patologica, presenta comunque un significativo vuoto di organico ed è ubicata in un contesto connotato da peculiari esigenze operative” (Cons. Stato, II, 26.1.2023, n.917; 3.1.2023, n.61; 7.11.2022, n.9708; 11.5.2022, n. 3719; 7.2.2022, n. 811).
4.3 Di recente (Cons. Stato, II, 31.1.2025, n.761) il Giudice di appello – espressamente rimeditando il proprio precedente orientamento - ha più specificatamente sottolineato che, sebbene al personale militare spettino “i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini”, tuttavia “per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti” (art. 1465 c.m. D. Lgs. 15.3.2010, n.66). Quanto, nello specifico, alla normativa in materia di maternità e paternità, essa è applicabile “tenendo conto del particolare stato rivestito” (art. 1493 c.m.) e quindi alla luce delle peculiarità ordinamentali, operative ed organizzative di tali Corpi. Il predetto inciso «esprime particolari (e prevalenti) esigenze di tutela degli interessi militari rispetto a quelle proprie della generalità delle pubbliche amministrazioni: diversamente dalla disciplina generale, amplia l’oggetto della valutazione di competenza dell’Amministrazione, la quale, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, deve considerare – oltre alle esigenze organizzative comuni a tutti i pubblici uffici – anche le esigenze tipiche delle Forze armate e le peculiari funzioni svolte dal personale impiegato» (Cons. Stato, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 10099). Come affermato dalla Corte costituzionale, del resto, «ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze (…)» (Corte cost., 12 ottobre 2017, n. 215).
Si è quindi riconosciuto che «la disciplina dettata dal codice dell’ordinamento militare – coerentemente con la propria natura codicistica ed in applicazione della Costituzione, che all’art. 52, si riferisce espressamente ad un vero e proprio “ordinamento” delle Forze Armate – è, ove apprezzata con un approccio ermeneutico di ampio respiro, con ogni evidenza atta a connotare l’impiego militare di un carattere certamente separato dalle altre forme di impiego alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e connotato da forti elementi di specialità. In particolare, l’osmosi con gli istituti dettati per gli impieghi civili alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è mediata, filtrata e conformata da un principio generale di preservazione delle specificità settoriali delle Forze Armate e di tutti i Corpi di Polizia, traguardate non come valore finale in sé, bensì come ineludibile esigenza strumentale, necessaria per consentire l’ottimale perseguimento delle peculiari e delicate funzioni loro proprie (ossia la difesa militare dello Stato per terra, mare ed aria e la prevenzione e repressione, anche con l’uso della forza, dei reati)» (Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993; in termini, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1489).
Con particolare riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia (siano esse a ordinamento civile o militare), si è ancora richiamato il più volte citato art.45 comma 31-bis che, dettando una disciplina specifica dell’istituto in esame che deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dell’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001, presenterebbe un’innegabile portata limitativa del beneficio in discussione, stante l’eliminazione del requisito di eccezionalità delle esigenze organiche o di servizio valorizzabili ai fini del diniego, sancito dalla disposizione generale (ex multis, Cons. Stato, II, 26.1.2024, n. 859). Dunque, nell’attuale assetto normativo dell’istituto, come applicabile alle Forze di polizia – e a fortiori a quelle ad ordinamento militare, stante le ulteriori limitazioni sancite dal relativo codice – ciò che si richiede è che le esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea siano “motivate”, ossia rappresentate nel provvedimento di diniego, che non può limitarsi ad evocarle genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile. In presenza di una motivazione sul punto, l’apprezzamento concreto di tali esigenze – ferma la necessità che esse siano effettive, ragionevoli, non pretestuose – è però rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito. Non è necessario, inoltre, che le predette esigenze assumano anche carattere di particolare gravità o non siano fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché ciò implicherebbe la sostanziale reintroduzione di quel requisito di eccezionalità, superato dalla norma ad hoc introdotta con il d.lgs. 172/2019 (in termini, Cons. Stato, II, 22.7.2022, n. 6472).
Nemmeno analogo effetto “limitativo” delle circostanze legittimanti il diniego potrebbe essere perseguito facendo leva sul carattere costituzionale degli interessi sottesi all’istituto, giacché identico rango riveste l’interesse alla difesa della Patria (art. 52, comma 1 Cost.) ed alla sicurezza nazionale (sulla preminenza di tali valori, anche a livello internazionale, cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 30 novembre 2023, n. 1485), nonché quello «alla prevenzione e repressione dei reati, condotte violative dell’ordine costituito che minacciano le libertà ed i diritti fondamentali dell’individuo, la cui pronta ed efficace tutela è condizione imprescindibile per la preservazione stessa dell’assetto costituzionale» (Cons. Stato, n. 4993/2017, cit.). Il criterio di bilanciamento tra le opposte posizioni è invero desumibile proprio dall’art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 95/2017, che, nel legittimare il diniego fondato su “motivate esigenze organizzative e di servizio”, attribuisce indubbia prevalenza alle necessità operative dell’Amministrazione, non potendosi pregiudicare o comunque mettere in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse – pur di rilevanza costituzionale – del singolo dipendente (Cons. Stato, sez. II, 22.1.2024, n. 705).
4.4 Conseguentemente anche questa Sezione (24.3.2025, n.1024) ha ritenuto di aderire alla citata giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore della novella normativa, prendendo atto della “volontà del legislatore di restringere l’ambito di applicazione della norma dell’assegnazione temporanea per tale speciali categorie di personale pubblico, in deroga al regime generale dell’art. 42 bis del d.lgs. 151del 2001 (Cons. Stato, sez. II, n. 7094 del 2021; 7 novembre 2022 n. 9708). Infatti, la norma mira a salvaguardare le ragioni di servizio nell’impiego del personale in un settore specifico, quale le forze di polizia, per le quali il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma derogatoria ad hoc limitativa del beneficio, in considerazione della peculiare natura e specialità del rapporto di servizio che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle forze di polizia e delle specifiche esigenze organizzative e operative inerenti ai fondamentali settori della pubblica sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico (Cons. Stato Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 811; 7 novembre 2022 n. 9708)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 26.01.2024, n.859).
5. Orbene, nella fattispecie per cui è controversia, il provvedimento impugnato ha valorizzato plurime ragioni che impediscono l’accoglimento dell’istanza della ricorrente, quali l’allerta terrorismo in città come -OMISSIS- che registrano numerosi eventi altamente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica, le manifestazioni sportive cui partecipano le due squadre di calcio del capoluogo lombardo, la carenza di organico della Questura di -OMISSIS- e le ricadute che l’eventuale concessione del beneficio comporterebbe sulle esigenze organizzativo-funzionali della stessa Questura come impossibilitata a procedere ad una nuova assunzione in presenza di posto lasciato temporaneamente libero. Si tratta di circostanze specifiche e obiettivamente rilevabili, riferite alla situazione di organico nella sede di attuale assegnazione, alle criticità – invero notorie – del contesto territoriale, allo specifico ruolo rivestito dal militare. Nel loro complesso, tali ragioni sono senz’altro idonee ad integrare quelle “motivate esigenze organiche o di servizio” che consentono il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis ai fini del d.lgs. 95/2017 anche in presenza di una scopertura non significativa.
5.1 Anche a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, è emerso che in termini di organico complessivo la Questura di -OMISSIS- ha un organico effettivo di 3345 unità a fronte delle 3608 previste, mentre presso la Questura di -OMISSIS- vi sono 2613 effettivi rispetto ai 3233 in organico; comunque questo Organo giudicante sottolinea ai fini del decidere che il Piano di programmazione dei potenziamenti degli uffici di pubblica sicurezza presenti sul territorio nazionale, adottato nel dicembre 2024, ha previsto per la Questura di -OMISSIS- – perché ritenuta bisognosa di un maggiore potenziamento - un incremento di 175 unità a fronte delle 81 destinate a -OMISSIS-. Trattasi di circostanze che confermano una scopertura organica del personale, per cui non può ritenersi censurabile la decisione dell’Amministrazione di non privarsi, in tale contesto, di una risorsa di personale già operativa, non valendo a superare le motivazioni addotte nel provvedimento impugnato le censure dedotte in quanto l’istante sarebbe adibita a mansioni essenzialmente burocratiche e risulterebbe irrilevante che l’altro genitore della minore abbia optato per il trasferimento da -OMISSIS- a -OMISSIS-, ciò ove si consideri che la condizione di procedibilità del beneficio si è perfezionata con la nascita della bambina.
5.2 Ne consegue che, alla luce degli elementi sopra richiamati, la motivazione fornita dall’Amministrazione resistente nell’impugnato provvedimento di diniego, avente natura discrezionale in quanto riferita all’organizzazione del servizio (cfr. Cons. Stato, II, 7.02.2022, n. 811), non appare incongrua, illogica o basata su travisamento dei fatti, ma risulta anzi fondata su dati obiettivi attinenti alle esigenze concrete del Reparto di appartenenza e alla rilevanza delle funzioni svolte dal personale ivi assegnato, tenuto conto della peculiarità della sede di servizio.
5.3 In ogni caso non sono stati dedotti elementi che possano indurre il Collegio a ritenere che una più ampia partecipazione procedimentale avrebbe determinato un diverso esito delle valutazioni dell’Amministrazione sull’istanza presentata da parte ricorrente, trovando applicazione l’art. 21-octies della Legge n.241/1990 secondo cui “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
6. Per tali motivi il Collegio ritiene che il ricorso con le richieste in esso contenute vada rigettato siccome infondato.
7. Le spese di lite possono essere interamente compensate, attesi la parziale novità delle questioni affrontate ed i non sempre univoci orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TA, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.