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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1596/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6237/2025 spedito il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2180/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249022946950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 09720249022946950000 relativo alla cartella esattoriale n. 09720140180030715000, concernente la tassa automobilistica dovuta per gli anni
2008 e 2011, e ne aveva chiesto l'annullamento per mancata notifica degli atti prodromici e per prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate NE si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
In primo grado il ricorso è stato rigettato con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del resistente, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge.
Dalla documentazione in atti si è rilevato che la cartella di pagamento indicata e sottesa all'avviso di intimazione impugnato, è stata regolarmente notificata il 17-3-2015, mediante deposito alla casa comunale ex art. 60 del DPR n. 600/1973 per irreperibilità del destinatario. Successivamente è stato notificato altro avviso di intimazione di pagamento n.09720179058456707000 il 5-4-2018 e poi l'avviso di intimazione di pagamento n.09720219013473541000, è stato notificato il 14-12-2021.
Pertanto, la cartella di pagamento e i successivi avvisi di intimazione sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs.
n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di intimazione per far valere i vizi degli atti prodromici, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile.
Il contribuente ritenendo la decisione ingiusta ed errata ha proposto appello deducendo l'illegittimità delle notifiche di due avvisi di intimazione di pagamento, n. 09720179058456707000 e n.
09720219013473541000, precedentemente inviati da AdER e cioè prima dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione in primo grado, perché non menzionati nel medesimo avviso opposto, violando il diritto di difesa del contribuente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE eccependo l'inammissibilità dell'appello come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché il ricorso depositato in primo grado risulta essere tardivo.
Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto da parte avversa nelle proprie difese, l'intimazione di pagamento impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come si evince dalla documentazione allegata in atti nel fascicolo di primo grado, per cui l'avviso non è il primo atto ricevuto dal contribuente stante l'avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale prodromica all'avviso di intimazione oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Come rilevato correttamente dai primi giudici sulla base della documentazione allegata dall'ufficio la cartella di pagamento prodromica all'avviso di intimazione impugnato ed in esso indicata è stata regolarmente notificata il 17-3-2015, mediante deposito alla casa comunale ex art. 60 del DPR n. 600/1973 per irreperibilità del destinatario. Successivamente è stato notificato altro avviso di intimazione di pagamento n.09720179058456707000 il 5-4-2018 e poi l'avviso di intimazione di pagamento n.09720219013473541000,
è stato notificato il 14-12-2021.
Vale la pena aggiungere che dalla documentazione depositata già in primo grado emerge che la cartella esattoriale n. 09720140180030715000, dopo ripetuti tentativi di notifica come provato dalla relata, è stata notifica in data 17.03.2015 mediante deposito alla casa comunale ex art. 60 del DPR n. 600/1973 per irreperibilità del destinatario (è allegata anche visura anagrafica che attesta la residenza del contribuente).
Non è quindi maturata la prescrizione della pretesa tributaria in quanto interrotta dalla notifica di tre avvisi di intimazione di pagamento (n. 09720179058456707000 che, dopo ripetuti tentativi di notifica come provato dalla relata, è stato notificato in data 05.04.2018, mediante deposito alla casa comunale ex art. 60 del DPR
n. 600/1973 per irreperibilità del destinatario;
n. 09720219013473541000, notificato a mezzo Racc. AR n.
69500590466-7 spedita il 12.11.2021 e ricevuta dal destinatario il 14.12.2021; n. 09720249022946950000, notificato in data 07.03.2024).
Inoltre, come rilevato da parte appellata, successivamente a tali atti, in ragione della sospensione delle attività di notifica degli atti della riscossione prevista dalle disposizioni di legge sull'emergenza sanitaria
COVID19, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, nessuna prescrizione può dirsi consumata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 250,00 oltre accessori.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6237/2025 spedito il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2180/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249022946950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 09720249022946950000 relativo alla cartella esattoriale n. 09720140180030715000, concernente la tassa automobilistica dovuta per gli anni
2008 e 2011, e ne aveva chiesto l'annullamento per mancata notifica degli atti prodromici e per prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate NE si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
In primo grado il ricorso è stato rigettato con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del resistente, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge.
Dalla documentazione in atti si è rilevato che la cartella di pagamento indicata e sottesa all'avviso di intimazione impugnato, è stata regolarmente notificata il 17-3-2015, mediante deposito alla casa comunale ex art. 60 del DPR n. 600/1973 per irreperibilità del destinatario. Successivamente è stato notificato altro avviso di intimazione di pagamento n.09720179058456707000 il 5-4-2018 e poi l'avviso di intimazione di pagamento n.09720219013473541000, è stato notificato il 14-12-2021.
Pertanto, la cartella di pagamento e i successivi avvisi di intimazione sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs.
n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di intimazione per far valere i vizi degli atti prodromici, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile.
Il contribuente ritenendo la decisione ingiusta ed errata ha proposto appello deducendo l'illegittimità delle notifiche di due avvisi di intimazione di pagamento, n. 09720179058456707000 e n.
09720219013473541000, precedentemente inviati da AdER e cioè prima dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione in primo grado, perché non menzionati nel medesimo avviso opposto, violando il diritto di difesa del contribuente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE eccependo l'inammissibilità dell'appello come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché il ricorso depositato in primo grado risulta essere tardivo.
Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto da parte avversa nelle proprie difese, l'intimazione di pagamento impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come si evince dalla documentazione allegata in atti nel fascicolo di primo grado, per cui l'avviso non è il primo atto ricevuto dal contribuente stante l'avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale prodromica all'avviso di intimazione oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Come rilevato correttamente dai primi giudici sulla base della documentazione allegata dall'ufficio la cartella di pagamento prodromica all'avviso di intimazione impugnato ed in esso indicata è stata regolarmente notificata il 17-3-2015, mediante deposito alla casa comunale ex art. 60 del DPR n. 600/1973 per irreperibilità del destinatario. Successivamente è stato notificato altro avviso di intimazione di pagamento n.09720179058456707000 il 5-4-2018 e poi l'avviso di intimazione di pagamento n.09720219013473541000,
è stato notificato il 14-12-2021.
Vale la pena aggiungere che dalla documentazione depositata già in primo grado emerge che la cartella esattoriale n. 09720140180030715000, dopo ripetuti tentativi di notifica come provato dalla relata, è stata notifica in data 17.03.2015 mediante deposito alla casa comunale ex art. 60 del DPR n. 600/1973 per irreperibilità del destinatario (è allegata anche visura anagrafica che attesta la residenza del contribuente).
Non è quindi maturata la prescrizione della pretesa tributaria in quanto interrotta dalla notifica di tre avvisi di intimazione di pagamento (n. 09720179058456707000 che, dopo ripetuti tentativi di notifica come provato dalla relata, è stato notificato in data 05.04.2018, mediante deposito alla casa comunale ex art. 60 del DPR
n. 600/1973 per irreperibilità del destinatario;
n. 09720219013473541000, notificato a mezzo Racc. AR n.
69500590466-7 spedita il 12.11.2021 e ricevuta dal destinatario il 14.12.2021; n. 09720249022946950000, notificato in data 07.03.2024).
Inoltre, come rilevato da parte appellata, successivamente a tali atti, in ragione della sospensione delle attività di notifica degli atti della riscossione prevista dalle disposizioni di legge sull'emergenza sanitaria
COVID19, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, nessuna prescrizione può dirsi consumata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 250,00 oltre accessori.