Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
Parte 1
C.F. 1 presso e nel e difesa in virtù di procura conferita in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Galli (CF cui studio in Genova Via Carducci 3/6 è elettivamente domiciliato. S'i i e notificazioni i seguenti recapiti: quale numero fax 010/588372 e quale indirizzo pec Email 1
ORRENTE
CONTRO
CP 1
elettivamente domiciliata, in Piazza Dante 9/20 A presso e nello studio dell'Avv.to Matteo Lacagnina, c.f. il quale la rappresenta e difende, in forza di mandato telematico posto su foglio C.F. 2
separato ove il difensore rilascia il seguente indirizzo di posta elettronica certificata al fine di ricevere le relative comunicazioni nonché il seguente n. fax. P.IVA 1 :Email 2
Ogg: Impugnazione di sanzioni disciplinari conservative
Conclusioni: come da rispettivi atti
Motivazione
Controparte 1 alle cui dipendenze ha lavorato dall' 1.6.2007 con mansioni di addetta alle pulizie, IV livello CCNL Studi Professionali e sede di lavoro in Genova
Prà, per sentir annullare o dichiarare illegittime, in quanto tardive, infondate, pretestuose e contrarie a buona fede, le sanzioni disciplinari lei comminate in data.
21.11.2023 e 30.11.2023 e con le quali le venivano rispettivamente inflitte 4 ore di multa e 3 giorni di sospensione dall'attività e dalla retribuzione.
La società costituendosi, rilevava in via preliminare che tali sanzioni non erano state impugnate, né stragiudizialmente, né giudizialmente, non potendosi interpretare le conclusioni del ricorso quale atto di impugnazione delle stesse.
Nel merito si offriva di provare che le condotte contestate si erano verificate per un periodo di tempo assai protratto ed erano connotate da provocatorietà della lavoratrice che non aveva gradito il trasferimento della sua sede di lavoro presso la sede di Pt_2 per due giornate lavorative alla settimana e che aveva formulato, attraverso il sindacato, altre pretestuose rivendicazioni quali il riconoscimento di mansioni
,
superiori, non accolte dall'azienda.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Eccezione di decadenza di difetto di impugnazione delle sanzioni disciplinari
Va in primo luogo rilevato che l'eccezione di decadenza per mancata tempestiva impugnazione è del tutto infondata.
Non è ben chiara quale sia la fonte di tale obbligo di impugnativa, la società infatti non la cita in alcun modo, né è estensibile analogicamente la decadenza prevista per il licenziamento ( o altri atti o ipotesi specificamente ivi indicati, tra cui non sono ricomprese le sanzioni disciplinari) ai sensi dell'art 32 del legge 183/2010.
Né è possibile ritenere che si verifichi una decadenza laddove non espressamente prevista dalla legge.
Può duqnue ritenersi che l'impugnativa delle sanzioni possa essere fatta valere nei termine della prescrizione.
E' poi evidente dal tenore del ricorso e dalle sue conclusioni, che l'oggetto del presente procedimento è proprio l'impugnativa giudiziale delle contestate sanzioni. 66Con le conclusioni dell'atto introduttivo si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui al presente ricorso, la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità e/o come meglio del provvedimento disciplinare della multa di tre ore disposta dalla società convenuta con lettera del 21/11/2023, nonchè del provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni disposta dalla società convenuta con lettera del 30/11/2023 e, dunque, revocare e/o annullare e/o come meglio le stesse, e conseguentemente
-condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la retribuzione per le tre ore di multa e per i tre giorni di sospensione disposti (trattenuti) dalla società convenuta in esecuzione dei suddetti provvedimenti disciplinari...
Ancorché non sia stata utilizzata la formula “impugnazione”- per come sostenuto in discussione dalla difesa della convenuta il senso e l'oggetto della presente domanda altro non può essere che la rimozione delle sanzioni disciplinari applicate alla ricorrente ovvero la loro impugnazione.
L'eccezione è dunque infondata.
Contestazione disciplinare del 14.11.2023
L'orario di lavoro della ricorrente è sempre stato 8-14.
La prima contestazione disciplinare, a mezzo lettera del 14.11.2023, attiene alla condotta della lavoratrice perpetrata lungo un arco temporale che va novembre 2023 in cui, per ogni giornata dal 16 gennaio 2023 al 3 avrebbe senza alcuna autorizzazione da espressamente indicata "...ella parte della direzione aziendale proceduto alla timbratura del cartellino marca tempo prima dell'inizio del suo orario di lavoro... arrivando fino alle
7,30 del mattino come orario di entrata, onde intrattenersi nei locali aziendali senza autorizzazione e procedendo a giocare con il telefonino. ".
La ricorrente non contesta di aver fatto accesso sul luogo di lavoro prima dell'effettivo inizio ( ore 8,00), ma ha spiegato di averlo fatto per poter indossare gli indumenti da lavoro, bere il caffè con calma e quindi iniziare tempestivamente la sua prestazione lavorativa, come del resto facevano altre sue colleghe di lavoro.
Ha poi precisato di essere stata pagata solo per l'orario da contratto (8-14) e di non aver mai rivendicato ulteriori pretese retributive, essendo pacifico fra le parti e noto all'azienda, che ella non aveva mai iniziato a lavorare prima delle ore 8,00.
La ricorrente ha poi allegato di aver tenuto tale condotta sin dal 2018 ( anno di assegnazione alla sede di Prà) senza che mai alcun rilievo le venisse sollevato.
E' altresì capitato che, terminato il suo turno alle ore 14,00, timbrava il cartellino e si intratteneva nella struttura, fermandosi in cucina per consumare un breve pasto ( un frutto o uno yoghurt) prima di rientrare nella sua abitazione, esattamente come anche altri suoi colleghi facevano.
La società contestava dunque “come lei sa, tanto l'ingresso anticipato in azienda quanto eventuali orari di lavoro difformi rispetto a quello di ingresso devono essere autorizzati dall'azienda ove la scrivente non le ha autorizzato alcun tipo di autorizzazione all'ingresso in azienda prima dei suoi orari di inizio quanto di qualsiasi eventuale prestazione di lavoro straordinario.
Non è giustificabile quindi che lei entri in azienda in anticipo anche di 50 minuti rispetto al suo orario di lavo 8/14 ..”.
Ciò dunque che viene contestato alla lavoratrice è l'ingresso in azienda o lo svolgimento di orari difformi da quelli autorizzati dalla società.
Tuttavia deve osservarsi che la lavoratrice non afferma di aver lavorato al di fuori del suo orario di lavoro 8/14, né la società si offre di provare il contrario e cioè ad esempio che la ricorrente abbia- nelle giornate contestate
-iniziato a prestare la sua opera ben prima delle 8,00.
Ciò che le viene contestato è piuttosto l'aver fatto ingresso nei locali della sede di lavoro prima delle 8,00 in assenza di autorizzazione.
Ma se così è si rileva che la società non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di un regolamento o di una disposizione aziendale che vietasse ai lavoratori di accedere ai luoghi di lavoro prima dell'effettivo orario.
Né la società ha contestato che la lavoratrice, giunta sul lavoro, dovesse recarsi negli spogliatoi, per indossare gli indumenti da lavoro, con ciò rendendo evidente che l'entrare prima dell'inizio dell'orario contrattuale è strettamente necessario, al fine di rendere una puntuale prestazione lavorativa.
E' verosimile ritenere che, laddove la lavoratrice avesse iniziato a lavorare in ritardo, per aver impiegato tempo di lavoro per cambiarsi i vestiti, la datrice di lavoro avrebbe avuto di che lamentarsi.
Essendo poi la struttura aperta al pubblico dalle ore 7,30 ( circostanza non contestata), risulta difficile pensare che il personale non potesse accedere alla sedelavorativa, lasciando libero il pubblico di fare ingresso nei locali, mentre i dipendenti dovessero rimanere all'esterno sino alle 8,00.
La condotta contestata appare quindi priva di disvalore, sia perché non lesiva di una specifica disposizione datoriale di divieto di accesso ai locali al di fuori dell'orario di lavoro, sia perché non effettuata al fine di implementare la prestazione lavorativa, per come invece sostenuto dalla società. Non vi è prova infatti, ma neppure l'allegazione, che la ricorrente iniziasse a lavorare da subito e quindi prima dell'orario da contratto.
La circostanza che nessun altro tenesse lo stesso comportamento della ricorrente, anche laddove provata, è di per sé irrilevante perché non indicativa del fatto che vi fosse un divieto di accesso ai locali prima dell'inizio dell'orario di lavoro, ben potendo essere l'arrivo alla struttura determinato dalle più diversificate ragioni personali di puntualità of di vicinanza alla sede di lavoro.
Né in tale senso viene a supporto l'art 135 CCNL Studi Professionali, applicato al rapporto
La norma, invocata in sede di discussione dalla difesa della società, dispone:
"è vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi 66
oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio con autorizzazione del titolare punto non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro con permesso feci tutto punto il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale salvo che nel caso di prestazioni di lavoro straordinario
E/O supplementare . Il lavoratore, previsa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione."
In tale norma non si dice che è fatto divieto di sostare nei locali di lavoro al di fuori dell'orario contrattuale, ma si vieta la diversa e duplice condotta di chi, terminato l'orario, esce dai locali per farvi ritorno ed ivi trattenervisi oltre l'orario prescritto, a meno che non sussistano ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare.
Si tratta di ben diversa condotta da quella contestata, del tutto avulsa dalla presenza del lavoratore nei luoghi di lavoro a ridosso dell'inizio o della fine. dell'orario di lavoro, essendo la fattispecie contrattuale piuttosto inerente al comportamento di chi, fuoriuscito dalla struttura, vi faccia ritorno ed ivi si trattenga per ragioni del tutto personali o extralavorative.
La sanzione applicata pertanto è illegittima, essendo la condotta contestata alla ricorrente del tutto disciplinarmente irrilevante.
La contestazione del 22.11.2023
Con lettera del 22.11.2023 ( successiva di 1 solo giorno all'applicazione della sanzione della multa di 4 ore) la ricorrente si è vista contestare quanto segue:
"Gentile Signora
La presente per comunicarLe che la scrivente società procede a contestarLe
quanto segue:
In data 15 Novembre 2023
Nonostante il suo orario di uscita dal lavoro è fissato alle ore alle 14.00,
LA non ha proceduto alla timbratura alle 1400, pur avendo finito di lavorare. Oltre a quanto sopra LA, senza autorizzazione alcuna, si è fermata nello spazio dedicato alla cucina e ha consumato il suo pasto e, cosa ancor più grave, Pt 3 ha timbrato alle 14.16 poco dopo aver ricevuto un messaggio sul suo teleforo cellulare tramite applicazione whatsapp delle ore 14.15 in cui la responsabile del personale Dottoressa Parte_4 ノ scriveva:
"Buongiorno, non vedo la timbratura di uscita, come mai?"
LA, sempre mediante la Sua applicazione su suo telefono, via whatsapp alle 14.42 riscontrava alla responsabile scrivendo "Ho timbrato mi hanno anche vista, non so dirle".
In data 16 Novembre 2023
Pt 3, nonostante aver già ricevuto precedente lettera di apertura di contestazione disciplinare per medesimi fatti, ha timbrato l'uscita alle
14.02, ma si è fermata, dopo aver timbrato, in cucina a consumare il Suo pasto in maniera del tutto non autorizzata, intrattenendosi nei locali aziendali sino alle 14,25 fuori dall'orario di lavoro.
In data 17 novembre 2023
LA ha timbrato l'uscita alle 14.02, ma si è fermata, dopo aver timbrato, in cucina a consumare il suo pasto fino allei 14.15, ancora una volta intrattenendosi nei locali aziendali oltre l'orario di lavoro in maniera non autorizzata.
I fatti sopra descritti costituiscono grave violazione dei principi di cui all'articolo 2104 cod. civ oltre a rappresentare un comportamento licenzioso non autorizzato dalla azienda e per il quale ella arbitrariamente e senza alcuna ragione ha deciso di abusare senza giustificazione e senza richiesta preventiva alcuna degli spazi deputati alla sua prestazione di lavoro, dopo aver peraltro già ricevuto altra contestazione disciplinare per fatti similari e legati alla violazione del rispetto dell'orario di orario di lavoro in ingresso dalla struttura aziendale.
La invitiamo pertanto, ove lo ritenga opportuno a rendere le Sue giustificazioni, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.300/1970 entro e non oltre giorni 5 dal ricevimento della presente comunicazione, ove in difetto la scrivente società prenderci comunque i provvedimenti disciplinari più opportuni valutati anche precedenti procedimenti ed eventuale recidiva".
Tale contestazione disciplinare riguarda tre differenti giornate in cui la
Pt 1 si sarebbe fermata dopo la cessazione dell'orario di lavoro in cucina per consumare un breve pasto.
La brevità della permanenza della ricorrente in cucina (una volta poco più di venti minuti, altra volta poco più di 10 minuti) è comprovata vuoi dalle timbrature vuoi dal momento in cui è stata sollecitata affinché provvedesse a timbrare.
In ogni caso valgono le considerazioni sopra svolte e quindi : 1) non vi è prova di una disposizione che vietasse la permanenza nei locali di lavoro dopo la cessazione dell'orario lavorativo;
2) la durata della permanenza è stata così breve da privare la condotta di rilievo disciplinare, soprattutto se si considera che per ben due fatti su tre la timbratura era stata effettuata con precisione alle ore 14,02;
3) la fattispecie di cui all'art 135 CCNL non è applicabile al caso di specie ovvero al caso di chi non è ancora uscito dal lavoro e si limita a sostare nella struttura per riprendersi dalla fatica lavorativa in vista del rientro a casa. La sanzione è dunque illegittima per insussistenza del fatto e per mancanza di gravità disciplinare.
Il ricorso va quindi accolto.
La società convenuta va condannata a restituire le somme indebitamente trattenute alla lavoratrice.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex dm 147/2022 secondo lo scaglione sino a euro 5.200,00, applicando i minimi tabellari, stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare della multa di tre ore applicata dalla società convenuta con lettera del 21/11/2023, nonché del provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni disposta dalla società convenuta con lettera del 30/11/2023;
2. condanna la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la retribuzione per le tre ore di multa e per i tre giorni di sospensione trattenuti dalla società datoriale in esecuzione dei suddetti provvedimenti disciplinari.
'ut supra, a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si 3. Condanna CP 1
liquidano in euro 1.314,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 16/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI