Articolo 15 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 settembre 1950
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Versione
14 giugno 1990
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Versione
15 settembre 2020
Art. 15.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori. (2)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12 , 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ".
Entrata in vigore il 15 settembre 2020