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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/07/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI SA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1126/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Parte_1 telematico degli avv.ti Bongarzone Antonio Rosario e Zinzi Paolo, che lo rappresentano e difendono in qualità di professionisti designati in virtù di procura in atti conferita alla società “ Controparte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha esposto che: Parte_1
1 - ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
resistente per un periodo di 254 giorni nel periodo Controparte_2
27.9.2021 al 8.6.2022 con contratti per supplenze brevi e con mansioni riconducibili al profilo professionale di Collaboratore scolastico, svolgendo attività riconducibili al profilo di cui al CCNL di comparto in atti;
- non ha ricevuto, con riferimento al servizio prestato in tali periodi, il compenso individuale accessorio, tuttavia spettante sulla base di quanto riconosciuto dall'ordinanza n. 20015/2018 della Suprema
Corte di Cassazione e della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, e complessivamente pari ad € 602,10, parametrato ai giorni di servizio espletati e relativamente al profilo professionale di collaboratore scolastico nei periodi ì successivi al 1.3.2018;
Ciò esposto, allegando la sussistenza di una illegittima disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, in violazione della disciplina comunitaria, così come ritenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata, e quantificando il proprio credito sulla base del servizio prestato in complessivi € 602,10 ha agito in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplica- zione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente con-fliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a perce-pire, per il periodo di servizio svolto con supplenze brevi, il com-penso individuale accessorio.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte CP_2 ricorrente della somma di euro 631,61 ovvero di quella mag-giore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di con interessi e rivalutazione come per legge.”.
Il , pur ritualmente evocato in Controparte_2 giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa, dunque, è stata istruita in via documentale ed è stata rinviata per la discussione;
all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalla parte ricorrente, è stata decisa.
***
2 La domanda è fondata e va accolta.
Vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (Cass.
27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass.
5.3.2020, n. 6293) relative alla retribuzione professionale dei docenti ma con considerazioni che possono essere estese per analogia al compenso in esame, nonché dalla costante giurisprudenza di merito, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La previsione di cui all'art. 82 del CCNL in atti, prevede i criteri di liquidazione del compenso individuale accessorio per il personale A.T.A. in via sostanzialmente analoga a quanto previsto per la retribuzione professionale per i docenti, limitandone il diritto ai soli dipendenti assunti con contratto per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che "al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate"; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
La disciplina pare del tutto sovrapponibile a quella indicata per la retribuzione professionale dei docenti, e l'esclusione dall'attribuzione del
3 compenso rispetto ai soggetti che hanno svolto attività saltuaria, in assenza di qualsiasi distinzione nell'attività svolta in virtù dei contratti attribuiti con supplenze brevi rispetto alle tipologie contrattuali – sempre a tempo determinato – fino al termine delle attività didattiche, risulta contrario ai principi comunitari che impongono la parità di trattamento tra dipendenti assunti anche a tempo determinato.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ricordato che l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, con previsione analoga all'art. 82 per il personale A.T.A, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art. 82 sopra citato, per cui sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale amministrativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
4 essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06;
13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C-
466/17 Motter) che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla parte ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche il compenso individuale accessorio, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate dal resistente, rimasto contumace. CP_2
Dunque, tenuto conto delle allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della parte ricorrente da quella dei dipendenti assunti a tempo indeterminato o con contratto fino al termine delle attività didattiche, avuto riguardo alle norme che prevedono il compenso individuale accessorio e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento del compenso individuale accessorio per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e a tempo determinato di cui è causa.
In merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie questa pare correttamente individuata, posto che i periodi di
5 svolgimento dell'attività sono documentalmente provati dal riepilogo dei contratti e dai relativi cedolini paga prodotti (cfr. all.to 1 fasc. ricorrente) e che la quantificazione operata tiene conto delle previsioni tabellari allegate al CCNL in atti.
Dunque, il credito della parte ricorrente va determinato, sulla base del conteggio correttamente elaborato nel ricorso introduttivo, in complessivi €
631,61. L'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento di tale somma in favore di oltre la maggior somma tra Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.
Quanto alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della controversia (riconducibile allo scaglione fino a € 1.100) e dell'assenza di attività istruttoria, applicando le massime riduzioni in virtù della limitata complessità della stessa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma complessiva di € 631,61, la maggior somma tra Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, a titolo di compenso individuale accessorio per il periodo di servizio a tempo determinato;
- Condanna la parte resistente al pagamento Controparte_2 delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 258,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato versato.
Così deciso in Cassino il 11/07/2025
IL GIUDICE
GI SA
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