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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 2841/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Convenuto
È presente per parte ricorrente l'Avv. Erasmo TARANTINO, il quale chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì _____________
TRIBUNALE DI PALERMO
Rilasciata spedizione in forma
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv. ______________________ Per ___________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n. 2841 R.G.L. 2024, promossa
DA
Il Cancelliere
rappresentata e difesa dall'Avv. ERASMO Parte_1
TARANTINO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, all' indirizzo pec indicato in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato SENTENZA, dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_1 Dichiara illegittimo il provvedimento dell' emesso in data 27 luglio 2021, CP_1
che ha accertato a carico di un indebito di Euro 25.907,90 per Parte_1
ratei di assegno sociale non spettanti dall'1/01/2016 al 31/07/2021.
Dichiara, altresì, che nulla è dovuto dalla per il suddetto titolo. Pt_1
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro CP_1
1.900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. ERASMO TARANTINO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024, , titolare di Parte_1
assegno sociale cat. INVCIV n° 071041117, lamentò che con provvedimento del
27/07/2021, l' le aveva contestato un indebito di Euro Controparte_2
25.907,90, per ratei di prestazione assistenziale indebitamente corrispostile in misura superiore a quella spettante dall'1/01/2016 al 31/07/2021.
Convenne, quindi, in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della CP_1
insussistenza dell'indebito, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull'indebito assistenziale.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito e ne va CP_1
quindi dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16/04/2025, sulle conclusioni della ricorrente di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che l'indebito, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, non può che derivare dalla liquidazione di pensione di reversibilità dal Febbraio 2016, che determinava il superamento del limite di reddito per la spettanza dell'assegno sociale. L' tuttavia ha continuato ad erogare la prestazione assistenziale sino al CP_1
Luglio 2021, con conseguente contestazione dell'indebito.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione, con la sentenza, Sez. VI^ n°16088/2020, in una fattispecie analoga relativa ad un indebito derivante dalla corresponsione di assegno sociale, ha affermato che:
Non è vero che nel settore dell'indebito assistenziale non esista il principio di affidamento e che si applichi invece il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone,
v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell"accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza Per_1
n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipieni" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale
Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità CP_1 tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di presta:zioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l CP_1 del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma
8", devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio
2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l già CP_1 CP_2 conosce.
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1 scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che la Corte territoriale del tutto legittimamente ha riconosciuto che anche le prestazioni assistenziali successive al 2 ottobre 2003 non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens non potendosi applicare l'art. 2033 c.c., e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di una comunicazione di dati reddituali che l già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.
Ad ogni modo, per quanto occorrer possa, va chiarito che i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere applicati anche nel caso in cui CP_1
l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito.
In virtù di tali princìpi, cui questo Tribunale aderisce condividendone le ragioni,
non vi è dubbio, l' fosse in grado di conoscere i dati reddituali e di CP_1
provvedere tempestivamente alla revoca, cosicchè nessun profilo di dolo può
ravvisarsi nella condotta dell'accipiens che è stata ragionevolmente indotta a ritenere la legittimità dell'erogazione, anche in base al convincimento che l' essendo il soggetto erogatore di entrambe le prestazioni, avesse chiara CP_1
percezione dei redditi da lei conseguiti.
La domanda va, quindi, accolta nei sensi di cui in dispositivo, dichiarando illegittimo il provvedimento dell' emesso in data 27 luglio 2021, che ha CP_1
accertato a carico di un indebito di Euro 25.907,90 per ratei Parte_1 di assegno sociale non spettanti dall'1/01/2016 al 31/07/2021 ed altresì, che nulla
è dovuto dalla per il suddetto titolo. Pt_1
L' soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Erasmo
TARANTINO, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)