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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.228 -1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 228-1/2025 promosso da:
, avv. Stefano CAPUANO Parte_1
RICORRENTE contro avv. Monica SCALABRINO CP_1
RESISTENTE
Il Giudice del lavoro, Barbara Previati, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 25.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa e depositato in data 27.02.2025, unitamente al ricorso di merito, evocava in giudizio la Parte_1 CP_1
rappresentando che: ella prestava da anni la propria attività lavorativa presso l Controparte_2
sede di Campobasso, in organico alle varie società/cooperative
[...]
che avevano avuto in affidamento la gestione dei servizi di pulizia dal suddetto ente pubblico, con qualifica A1 di addetta alle pulizie/pulitore di locali e con contratti part-time a tempo indeterminato;
più recentemente, a far data dal 4.7.2022, aveva lavorato alle dipendenze della
, con contratto part-time a tempo Controparte_3
indeterminato - CCNL COOPERATIVE SOCIALI;
Contr successivamente, con determina del 32/2022, l -a decorrere dall'1.1.2023- affidava la gestione del servizio di pulizia alla società TECNOCOOP ed essa ricorrente veniva immediatamente assunta dalla menzionata società, sempre con contratto part-time di 15 ore settimanali, a tempo indeterminato, anche alla luce della clausola sociale prevista dal
CCNL applicato, ovvero l'art. 37 del CCNL COOPERATIVE SOCIALI;
l'affidamento del servizio di pulizia in favore della TECNOCOOP veniva prorogato dall' con ulteriori determine;
CP_2
Pagina 1 Contr Co nel settembre 2024, con determina 29/2024 del 27.9.2024, l' affidava alla il servizio di pulizie e igiene ambientale degli immobili in uso all'ente, sedi di Campobasso ed Isernia, per sei mesi ovvero a partire dall'1.10.2024 e fino al 31.3.2025; Contr senza alcun preavviso, nella stessa data della determina (27.9.2024), l richiedeva alla TECNOCOOP la riconsegna delle chiavi dei locali per scadenza dell'appalto; la TECNOCOOP, tramite Pec del 30.9.2024, chiedeva un contatto urgente all'
[...]
, in ragione della clausola di affidamento sociale vigente;
CP_2
in data 1.10.2024, la società TECNOCOOP comunicava alla licenziamento per Pt_1
giustificato motivo oggettivo per fine appalto;
vista la situazione venutasi a creare, posto che la (unitamente ad altra Pt_1
lavoratrice che si trovava in una situazione identica) non vedeva più garantita, dopo anni di servizio, la continuità lavorativa prevista dalla legge e dal contratto collettivo, in data
1.10.2024, tramite la propria Organizzazione Sindacale, inviava apposita missiva PEC all' , richiedendo le informazioni necessarie per attivare le procedure di CP_2
assunzione previste per il cambio di gestione, non avendo avuto notizia del nominativo della società subentrante nella gestione del servizio;
in seguito alla menzionata diffida, in data 3.10.2024, l forniva un riscontro ed CP_2
inoltrava -per conoscenza anche alla società uscente TECNOCOOP- la determina n.
29/2024 sopra richiamata;
quindi, solo a gestione ormai iniziata, la lavoratrice -già licenziata- e la società uscente
TECNOCOOP venivano a conoscenza diretta ed ufficiale del nome dell'azienda subentrante;
Co essa ricorrente chiedeva quindi -con pec dell'11.10.2024- alla l'attivazione della clausola sociale, in virtù dell'art. 37 del CCNL di riferimento, chiedendo l'immediata assunzione a tempo indeterminato;
la con pec del 15.10.2024, oltre ad eccepire -erroneamente- l'inapplicabilità della CP_1
clausola sociale, dichiarava comunque la propria volontà di assumere la lavoratrice;
tuttavia, l , cui la pec del 15.10.2024 era stata inviata per conoscenza, CP_2
avendo preso atto della disponibilità della ad assumere le lavoratrici, diffidava CP_1 quest'ultima società “ad evitare nel modo più assoluto l'impiego del predetto (Sig.ra Contr
e Sig.ra personale presso gli uffici dello scrivente , stante Pt_1 Pt_2
l'evidente incompatibilità ambientale e l'acclarata inidoneità del medesimo ad adempiere al compito in maniera soddisfacente”;
Pagina 2 essa ricorrente, sempre tramite la propria Organizzazione Sindacale, in data 18.11.2024 inviava un'ulteriore pec con la quale denunciava il fatto in questione;
in data 6.12.2024, tramite il proprio difensore di fiducia, diffidava ad assumerla a CP_1
tempo indeterminato ovvero a ripristinare i rapporti di lavoro come già esistenti, con il pagamento delle retribuzioni maturate a far data dall'1.10.2024 (data di inizio appalto).
Tanto premesso, la ricorrente agiva nella presente sede per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunta dalla società alle medesime condizioni normative CP_1
e retributive del contratto di lavoro precedente, in modo che le fosse garantita continuità lavorativa, ciò in applicazione dell'art. 37 del CCNL COOPERATIVE SOCIALI, denominato
“Cambio di gestione”, che sanciva l'operatività della clausola sociale, contenuta nella lettera B) del predetto articolo, disponendo l'obbligo di assunzione dei dipendenti della precedente gestione per le cooperative subentranti.
Prospettava che nel caso in esame risultava integrata una grave violazione della procedura prevista in caso di cambio di gestione;
infatti, la aveva iniziato la propria CP_1
gestione senza contattare la precedente azienda (TECNOCOOP), nonostante gli obblighi previsti dalla normativa;
erano quindi stati violati i vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell'operazione di subentro;
la successiva mancata assunzione della lavoratrice da parte della risultava quindi assolutamente illegittima, CP_1
considerato altresì che, come poteva evincersi dal raffronto tra la determina di affidamento del servizio alla precedente società TECNOCOOP e la determina di affidamento in favore
Co della subentrante , le prestazioni richieste (servizio di pulizie) dalla stazione appaltante restavano sostanzialmente identiche, con il monte orario per i servizi che rimaneva di 30 ore settimanali.
Dunque, secondo quanto indicato dalla ricorrente, neppure ricorrevano modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente;
risultava quindi evidente la condotta illegittima posta in essere dalla CP_1
osservava la ricorrente che, in ogni caso, la disponibilità di ad assumerla si era CP_1 rivelata insufficiente rispetto ai propri diritti, dato che l'art. 37 del CCNL in questione imponeva il passaggio diretto dei lavoratori alle stesse condizioni nel caso in cui l'organizzazione e le attività oggetto del servizio fossero restate invariate, non potendo incidere sull'applicazione o meno della norma la forma dell'appalto (attesa, come detto, la ampia dicitura dell'art. 37 – “Cambi di gestione” - che si riferisce a tutti i casi di appalto, convenzione o accreditamento ecc.).
Pagina 3 Risultava dunque erroneo quanto asserito dalla società subentrante nella corrispondenza allegata, secondo cui l'obbligo di applicazione della clausola sociale sarebbe da escludersi in caso di affidamento diretto di un servizio, anche perché tale clausola rappresentava una fonte di legge superiore ad un mero parere ministeriale.
Chiedeva, in via cautelare, l'emissione di un provvedimento che le garantisse l'assunzione presso la con costituzione ovvero ripristino del rapporto di lavoro alle medesime CP_1
condizioni del contratto di lavoro precedente e, nel merito, la definitiva assunzione presso Co Co
e la condanna di , a titolo risarcitorio, a corrisponderle una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dall'1.10.2024 sino alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
Evidenziava, sotto il profilo del fumus boni iuris, che risultavano palesi le gravi violazioni compiute dalla società resistente, in spregio della clausola sociale;
sotto il profilo del periculum in mora, sosteneva che la gestione del servizio di pulizie affidato dall'
[...]
alla con decorrenza dall'1.10.2024, scadeva il 31.3.2025, per cui vi era CP_2 CP_1
concreta possibilità che il diritto vantato, nel tempo occorrente per conseguire la tutela all'esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, potesse essere irrimediabilmente pregiudicato. Infatti, nelle more del giudizio ordinario, la gestione del servizio di pulizie presso l avrebbe potuto essere affidata ad altra società/cooperativa, CP_2 impedendo alla lavoratrice di far valere i propri diritti nei confronti dell'attuale società gestente il servizio, anche in vista di eventuali futuri cambi di gestione, per cui vi era il concreto rischio che non le fosse garantita continuità lavorativa e che ella non potesse conservare il proprio posto di lavoro e la propria fonte di sostentamento.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, ivi compresa quella cautelare, CP_1
esponendo che, in data 27 settembre 2024, in risposta ad un invito a trattativa diretta sul portale “Acquisti in rete” per l'affidamento diretto dei servizi di pulizie e di igiene ambientale degli immobili ad uso dell' , la Società resistente Controparte_2 aveva presentato un'offerta per la fornitura del richiesto servizio, per un periodo di 6 mesi, Contr a far data dal 1 ottobre 2024 al 31.03.2025; l' aveva accettato questa offerta, con
Determina n. 29/2024, prot. 10256 del 27 settembre 2024, pubblicata – come per legge - sull'albo pretorio online dell'ente, per 5 giorni interi e consecutivi e, quindi, in primo luogo non poteva aver alcun pregio l'affermazione secondo cui alla procedura non fosse stata data pubblicità.
Rilevava che essa società aveva ottenuto il servizio di pulizie presso l'
[...]
in ragione di affidamento diretto, vale a dire “affidamento del Controparte_4
Pagina 4 contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice” (art 3 lett. d) Allegato 1.3 al D. Lgs. n. 36/2023”; pertanto, l'affidamento diretto, non essendo una procedura di gara, intesa come confronto competitivo tra più operatori economici, era da considerarsi esente dall'obbligo di previsione e di operatività della clausola sociale;
ricordava, sul punto, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sin dal novembre
2023, nel rispondere ad uno specifico quesito, aveva escluso che la clausola sociale si potesse applicare alle procedure di affidamento diretto.
Peraltro, evidenziava che anche le linee Guida dell'ANAC sulle clausole sociali affermavano testualmente “Le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia, secondo quanto previsto all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici”, prevedendo, dunque, una mera facoltà delle parti di prevederne l'operatività.
Rilevava, in ogni caso, che alla non si applicava – come erroneamente affermato CP_1 da controparte – il CCNL Cooperative Sociali, ma il per cui non Controparte_5 poteva essere rivendicato alcun vincolo ai sensi dell'art. 37 del CCNL COOPERATIVE
SOCIALI, anche perché non vi era obbligo per l'impresa aggiudicataria di applicare lo stesso identico trattamento retributivo e il medesimo CCNL applicato al personale nell'ambito del precedente appalto, essendo necessario solo che il CCNL fosse individuato tra uno di quelli “di settore”; rilevava che la eventuale operatività della clausola doveva essere contemperata con le libertà economiche e imprenditoriali, aggiungendo che le esigenze di bilanciamento fra diritti costituzionalmente protetti impedivano di attribuire alle prerogative dei lavoratori una valenza assoluta, dovendo essere contemperate con altre esigenze di tutela, pure costituzionalmente garantite.
Co Ricordava, in ogni caso, che la aveva espressamente dichiarato, sin dal momento dell'offerta, che avrebbe provveduto al servizio richiesto con personale già in organico e che, ove fosse stato necessario, avrebbe attinto al personale della cooperativa uscente;
contestava la violazione di qualsivoglia obbligo procedurale;
rilevava che, sin da subito,
Co
si era resa più volte disponibile alla assunzione della ricorrente e che, da ultimo, con pec del 10 febbraio 2025, aveva ribadito questa volontà; deduceva che la ricorrente aveva ripetutamente rifiutato ogni proposta di assunzione, salvo incardinare -pretestuosamente - il presente giudizio.
Pagina 5 Contestava, comunque, la sussistenza dei presupposti dell'azione cautelare, perché non poteva ravvisarsi alcun fondamento giuridico delle pretese della ricorrente e, in ogni caso, in quanto difettava il periculum, anche perché la stessa ricorrente aveva concorso al determinarsi della situazione, dato che, ove avesse accettato le iniziali proposte di Co assunzione offerte da , sarebbe comunque rimasta inserita nel contesto aziendale, mentre aveva opposto continui rifiuti, oltretutto attendendo 5 mesi prima di incardinare il presente processo.
Veniva quindi fissata la comparizione delle parti ai soli fini della trattazione del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e fissata, all'uopo, l'udienza cartolare del 25.03.2025, all'esito della quale il procedimento era riservato per la decisione.
___
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. va rigettato per carenza di periculum.
E' infatti pacificamente indicato dalla stessa ricorrente che la gestione del servizio di pulizie affidato dall' alla con decorrenza dall'1.10.2024, scadeva il CP_2 CP_1
31.3.2025, per cui -allo stato- ella non potrebbe ottenere la costituzione o il ripristino di un rapporto di lavoro alle medesime condizioni del contratto di lavoro precedente.
Anche nella Determina n.29/2024 dell' Controparte_6
si legge che l'Affidamento ad del servizio di pulizie e igiene ambientale
[...] CP_1
degli immobili ad uso dell' , sedi di Campobasso ed Isernia, era inerente al CP_2
periodo dal 1.10.2024 al 31.03.2025.
A ciò consegue che ogni eventuale ed ipotetico pregiudizio in capo alla ricorrente, ad oggi, sarebbe di natura meramente economica.
Tali aspetti escludono la ricorrenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, riconducendosi a questioni di natura economica che non legittimano il ricorso alla procedura di urgenza, in quanto nella fase cautelare occorre vagliare e verificare in concreto, senza affidamento a stereotipi generici, ma con il ricorso alla prova rigorosa, non solo lo specifico pregiudizio che in concreto si va a subire, ma anche la sua irreversibilità
e, quindi, l'impossibilità di copertura in via successiva.
Solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può quindi giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza ma, nel caso in esame, l'irreparabilità è del tutto assente, ben potendo la ricorrente ricevere il ristoro economico in caso di fondatezza delle censure in sede di merito.
Pagina 6 Per ragioni di completezza, deve pure ricordarsi che la tutela cautelare in via d'urgenza sia ammissibile per un diritto di credito solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non esso in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali -di cui chi agisce deve fornire la prova- a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate, le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto e determinare uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito;
nel caso di specie, non sono state fornite ulteriori allegazioni e dimostrazioni circa l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettiva irreparabilità.
In applicazione dei principi enunciati, deve quindi escludersi che, nel caso in esame, parte ricorrente abbia allegato in modo soddisfacente gli elementi a sostegno del , Parte_3
come sopra delineati;
invero, a parte la considerazione che la stessa ricorrente ha agito in giudizio il 27.02.2025 e, quindi, a distanza di 5 mesi circa dall'inizio del servizio e in prossimità della scadenza dell'affidamento (31.03.2025), può affermarsi che la mancata percezione delle retribuzioni per i 6 mesi di durata del servizio non è evenienza sufficiente, di per sé, ad integrare l'irreparabilità del pregiudizio nelle more della tutela ordinaria, anche in considerazione del fatto che la stessa ricorrente risulta non aver accettato
Co proposte di reinserimento lavorativo avanzate dalla (cfr. doc. 12,13,14 allegati alla comparsa, nonché doc. 15 allegato al ricorso) che le avrebbero consentito, nell''immediato
(a prescindere dalla esatta sovrapponibilità o meno con le pregresse condizioni economiche), quella fonte di sostentamento che -anche in via cautelare- lamenta di aver perduto.
L'insussistenza del PERICULUM rende superfluo l'esame del requisito del FUMUS.
Le spese saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
1.Rigetta la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.;
2. Spese al definitivo.
Si comunichi.
Campobasso, 11 aprile 2025
IL GIUDICE del LAVORO
Barbara Previati
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 228-1/2025 promosso da:
, avv. Stefano CAPUANO Parte_1
RICORRENTE contro avv. Monica SCALABRINO CP_1
RESISTENTE
Il Giudice del lavoro, Barbara Previati, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 25.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa e depositato in data 27.02.2025, unitamente al ricorso di merito, evocava in giudizio la Parte_1 CP_1
rappresentando che: ella prestava da anni la propria attività lavorativa presso l Controparte_2
sede di Campobasso, in organico alle varie società/cooperative
[...]
che avevano avuto in affidamento la gestione dei servizi di pulizia dal suddetto ente pubblico, con qualifica A1 di addetta alle pulizie/pulitore di locali e con contratti part-time a tempo indeterminato;
più recentemente, a far data dal 4.7.2022, aveva lavorato alle dipendenze della
, con contratto part-time a tempo Controparte_3
indeterminato - CCNL COOPERATIVE SOCIALI;
Contr successivamente, con determina del 32/2022, l -a decorrere dall'1.1.2023- affidava la gestione del servizio di pulizia alla società TECNOCOOP ed essa ricorrente veniva immediatamente assunta dalla menzionata società, sempre con contratto part-time di 15 ore settimanali, a tempo indeterminato, anche alla luce della clausola sociale prevista dal
CCNL applicato, ovvero l'art. 37 del CCNL COOPERATIVE SOCIALI;
l'affidamento del servizio di pulizia in favore della TECNOCOOP veniva prorogato dall' con ulteriori determine;
CP_2
Pagina 1 Contr Co nel settembre 2024, con determina 29/2024 del 27.9.2024, l' affidava alla il servizio di pulizie e igiene ambientale degli immobili in uso all'ente, sedi di Campobasso ed Isernia, per sei mesi ovvero a partire dall'1.10.2024 e fino al 31.3.2025; Contr senza alcun preavviso, nella stessa data della determina (27.9.2024), l richiedeva alla TECNOCOOP la riconsegna delle chiavi dei locali per scadenza dell'appalto; la TECNOCOOP, tramite Pec del 30.9.2024, chiedeva un contatto urgente all'
[...]
, in ragione della clausola di affidamento sociale vigente;
CP_2
in data 1.10.2024, la società TECNOCOOP comunicava alla licenziamento per Pt_1
giustificato motivo oggettivo per fine appalto;
vista la situazione venutasi a creare, posto che la (unitamente ad altra Pt_1
lavoratrice che si trovava in una situazione identica) non vedeva più garantita, dopo anni di servizio, la continuità lavorativa prevista dalla legge e dal contratto collettivo, in data
1.10.2024, tramite la propria Organizzazione Sindacale, inviava apposita missiva PEC all' , richiedendo le informazioni necessarie per attivare le procedure di CP_2
assunzione previste per il cambio di gestione, non avendo avuto notizia del nominativo della società subentrante nella gestione del servizio;
in seguito alla menzionata diffida, in data 3.10.2024, l forniva un riscontro ed CP_2
inoltrava -per conoscenza anche alla società uscente TECNOCOOP- la determina n.
29/2024 sopra richiamata;
quindi, solo a gestione ormai iniziata, la lavoratrice -già licenziata- e la società uscente
TECNOCOOP venivano a conoscenza diretta ed ufficiale del nome dell'azienda subentrante;
Co essa ricorrente chiedeva quindi -con pec dell'11.10.2024- alla l'attivazione della clausola sociale, in virtù dell'art. 37 del CCNL di riferimento, chiedendo l'immediata assunzione a tempo indeterminato;
la con pec del 15.10.2024, oltre ad eccepire -erroneamente- l'inapplicabilità della CP_1
clausola sociale, dichiarava comunque la propria volontà di assumere la lavoratrice;
tuttavia, l , cui la pec del 15.10.2024 era stata inviata per conoscenza, CP_2
avendo preso atto della disponibilità della ad assumere le lavoratrici, diffidava CP_1 quest'ultima società “ad evitare nel modo più assoluto l'impiego del predetto (Sig.ra Contr
e Sig.ra personale presso gli uffici dello scrivente , stante Pt_1 Pt_2
l'evidente incompatibilità ambientale e l'acclarata inidoneità del medesimo ad adempiere al compito in maniera soddisfacente”;
Pagina 2 essa ricorrente, sempre tramite la propria Organizzazione Sindacale, in data 18.11.2024 inviava un'ulteriore pec con la quale denunciava il fatto in questione;
in data 6.12.2024, tramite il proprio difensore di fiducia, diffidava ad assumerla a CP_1
tempo indeterminato ovvero a ripristinare i rapporti di lavoro come già esistenti, con il pagamento delle retribuzioni maturate a far data dall'1.10.2024 (data di inizio appalto).
Tanto premesso, la ricorrente agiva nella presente sede per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunta dalla società alle medesime condizioni normative CP_1
e retributive del contratto di lavoro precedente, in modo che le fosse garantita continuità lavorativa, ciò in applicazione dell'art. 37 del CCNL COOPERATIVE SOCIALI, denominato
“Cambio di gestione”, che sanciva l'operatività della clausola sociale, contenuta nella lettera B) del predetto articolo, disponendo l'obbligo di assunzione dei dipendenti della precedente gestione per le cooperative subentranti.
Prospettava che nel caso in esame risultava integrata una grave violazione della procedura prevista in caso di cambio di gestione;
infatti, la aveva iniziato la propria CP_1
gestione senza contattare la precedente azienda (TECNOCOOP), nonostante gli obblighi previsti dalla normativa;
erano quindi stati violati i vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell'operazione di subentro;
la successiva mancata assunzione della lavoratrice da parte della risultava quindi assolutamente illegittima, CP_1
considerato altresì che, come poteva evincersi dal raffronto tra la determina di affidamento del servizio alla precedente società TECNOCOOP e la determina di affidamento in favore
Co della subentrante , le prestazioni richieste (servizio di pulizie) dalla stazione appaltante restavano sostanzialmente identiche, con il monte orario per i servizi che rimaneva di 30 ore settimanali.
Dunque, secondo quanto indicato dalla ricorrente, neppure ricorrevano modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente;
risultava quindi evidente la condotta illegittima posta in essere dalla CP_1
osservava la ricorrente che, in ogni caso, la disponibilità di ad assumerla si era CP_1 rivelata insufficiente rispetto ai propri diritti, dato che l'art. 37 del CCNL in questione imponeva il passaggio diretto dei lavoratori alle stesse condizioni nel caso in cui l'organizzazione e le attività oggetto del servizio fossero restate invariate, non potendo incidere sull'applicazione o meno della norma la forma dell'appalto (attesa, come detto, la ampia dicitura dell'art. 37 – “Cambi di gestione” - che si riferisce a tutti i casi di appalto, convenzione o accreditamento ecc.).
Pagina 3 Risultava dunque erroneo quanto asserito dalla società subentrante nella corrispondenza allegata, secondo cui l'obbligo di applicazione della clausola sociale sarebbe da escludersi in caso di affidamento diretto di un servizio, anche perché tale clausola rappresentava una fonte di legge superiore ad un mero parere ministeriale.
Chiedeva, in via cautelare, l'emissione di un provvedimento che le garantisse l'assunzione presso la con costituzione ovvero ripristino del rapporto di lavoro alle medesime CP_1
condizioni del contratto di lavoro precedente e, nel merito, la definitiva assunzione presso Co Co
e la condanna di , a titolo risarcitorio, a corrisponderle una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dall'1.10.2024 sino alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
Evidenziava, sotto il profilo del fumus boni iuris, che risultavano palesi le gravi violazioni compiute dalla società resistente, in spregio della clausola sociale;
sotto il profilo del periculum in mora, sosteneva che la gestione del servizio di pulizie affidato dall'
[...]
alla con decorrenza dall'1.10.2024, scadeva il 31.3.2025, per cui vi era CP_2 CP_1
concreta possibilità che il diritto vantato, nel tempo occorrente per conseguire la tutela all'esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, potesse essere irrimediabilmente pregiudicato. Infatti, nelle more del giudizio ordinario, la gestione del servizio di pulizie presso l avrebbe potuto essere affidata ad altra società/cooperativa, CP_2 impedendo alla lavoratrice di far valere i propri diritti nei confronti dell'attuale società gestente il servizio, anche in vista di eventuali futuri cambi di gestione, per cui vi era il concreto rischio che non le fosse garantita continuità lavorativa e che ella non potesse conservare il proprio posto di lavoro e la propria fonte di sostentamento.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, ivi compresa quella cautelare, CP_1
esponendo che, in data 27 settembre 2024, in risposta ad un invito a trattativa diretta sul portale “Acquisti in rete” per l'affidamento diretto dei servizi di pulizie e di igiene ambientale degli immobili ad uso dell' , la Società resistente Controparte_2 aveva presentato un'offerta per la fornitura del richiesto servizio, per un periodo di 6 mesi, Contr a far data dal 1 ottobre 2024 al 31.03.2025; l' aveva accettato questa offerta, con
Determina n. 29/2024, prot. 10256 del 27 settembre 2024, pubblicata – come per legge - sull'albo pretorio online dell'ente, per 5 giorni interi e consecutivi e, quindi, in primo luogo non poteva aver alcun pregio l'affermazione secondo cui alla procedura non fosse stata data pubblicità.
Rilevava che essa società aveva ottenuto il servizio di pulizie presso l'
[...]
in ragione di affidamento diretto, vale a dire “affidamento del Controparte_4
Pagina 4 contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice” (art 3 lett. d) Allegato 1.3 al D. Lgs. n. 36/2023”; pertanto, l'affidamento diretto, non essendo una procedura di gara, intesa come confronto competitivo tra più operatori economici, era da considerarsi esente dall'obbligo di previsione e di operatività della clausola sociale;
ricordava, sul punto, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sin dal novembre
2023, nel rispondere ad uno specifico quesito, aveva escluso che la clausola sociale si potesse applicare alle procedure di affidamento diretto.
Peraltro, evidenziava che anche le linee Guida dell'ANAC sulle clausole sociali affermavano testualmente “Le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia, secondo quanto previsto all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici”, prevedendo, dunque, una mera facoltà delle parti di prevederne l'operatività.
Rilevava, in ogni caso, che alla non si applicava – come erroneamente affermato CP_1 da controparte – il CCNL Cooperative Sociali, ma il per cui non Controparte_5 poteva essere rivendicato alcun vincolo ai sensi dell'art. 37 del CCNL COOPERATIVE
SOCIALI, anche perché non vi era obbligo per l'impresa aggiudicataria di applicare lo stesso identico trattamento retributivo e il medesimo CCNL applicato al personale nell'ambito del precedente appalto, essendo necessario solo che il CCNL fosse individuato tra uno di quelli “di settore”; rilevava che la eventuale operatività della clausola doveva essere contemperata con le libertà economiche e imprenditoriali, aggiungendo che le esigenze di bilanciamento fra diritti costituzionalmente protetti impedivano di attribuire alle prerogative dei lavoratori una valenza assoluta, dovendo essere contemperate con altre esigenze di tutela, pure costituzionalmente garantite.
Co Ricordava, in ogni caso, che la aveva espressamente dichiarato, sin dal momento dell'offerta, che avrebbe provveduto al servizio richiesto con personale già in organico e che, ove fosse stato necessario, avrebbe attinto al personale della cooperativa uscente;
contestava la violazione di qualsivoglia obbligo procedurale;
rilevava che, sin da subito,
Co
si era resa più volte disponibile alla assunzione della ricorrente e che, da ultimo, con pec del 10 febbraio 2025, aveva ribadito questa volontà; deduceva che la ricorrente aveva ripetutamente rifiutato ogni proposta di assunzione, salvo incardinare -pretestuosamente - il presente giudizio.
Pagina 5 Contestava, comunque, la sussistenza dei presupposti dell'azione cautelare, perché non poteva ravvisarsi alcun fondamento giuridico delle pretese della ricorrente e, in ogni caso, in quanto difettava il periculum, anche perché la stessa ricorrente aveva concorso al determinarsi della situazione, dato che, ove avesse accettato le iniziali proposte di Co assunzione offerte da , sarebbe comunque rimasta inserita nel contesto aziendale, mentre aveva opposto continui rifiuti, oltretutto attendendo 5 mesi prima di incardinare il presente processo.
Veniva quindi fissata la comparizione delle parti ai soli fini della trattazione del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e fissata, all'uopo, l'udienza cartolare del 25.03.2025, all'esito della quale il procedimento era riservato per la decisione.
___
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. va rigettato per carenza di periculum.
E' infatti pacificamente indicato dalla stessa ricorrente che la gestione del servizio di pulizie affidato dall' alla con decorrenza dall'1.10.2024, scadeva il CP_2 CP_1
31.3.2025, per cui -allo stato- ella non potrebbe ottenere la costituzione o il ripristino di un rapporto di lavoro alle medesime condizioni del contratto di lavoro precedente.
Anche nella Determina n.29/2024 dell' Controparte_6
si legge che l'Affidamento ad del servizio di pulizie e igiene ambientale
[...] CP_1
degli immobili ad uso dell' , sedi di Campobasso ed Isernia, era inerente al CP_2
periodo dal 1.10.2024 al 31.03.2025.
A ciò consegue che ogni eventuale ed ipotetico pregiudizio in capo alla ricorrente, ad oggi, sarebbe di natura meramente economica.
Tali aspetti escludono la ricorrenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, riconducendosi a questioni di natura economica che non legittimano il ricorso alla procedura di urgenza, in quanto nella fase cautelare occorre vagliare e verificare in concreto, senza affidamento a stereotipi generici, ma con il ricorso alla prova rigorosa, non solo lo specifico pregiudizio che in concreto si va a subire, ma anche la sua irreversibilità
e, quindi, l'impossibilità di copertura in via successiva.
Solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può quindi giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza ma, nel caso in esame, l'irreparabilità è del tutto assente, ben potendo la ricorrente ricevere il ristoro economico in caso di fondatezza delle censure in sede di merito.
Pagina 6 Per ragioni di completezza, deve pure ricordarsi che la tutela cautelare in via d'urgenza sia ammissibile per un diritto di credito solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non esso in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali -di cui chi agisce deve fornire la prova- a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate, le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto e determinare uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito;
nel caso di specie, non sono state fornite ulteriori allegazioni e dimostrazioni circa l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettiva irreparabilità.
In applicazione dei principi enunciati, deve quindi escludersi che, nel caso in esame, parte ricorrente abbia allegato in modo soddisfacente gli elementi a sostegno del , Parte_3
come sopra delineati;
invero, a parte la considerazione che la stessa ricorrente ha agito in giudizio il 27.02.2025 e, quindi, a distanza di 5 mesi circa dall'inizio del servizio e in prossimità della scadenza dell'affidamento (31.03.2025), può affermarsi che la mancata percezione delle retribuzioni per i 6 mesi di durata del servizio non è evenienza sufficiente, di per sé, ad integrare l'irreparabilità del pregiudizio nelle more della tutela ordinaria, anche in considerazione del fatto che la stessa ricorrente risulta non aver accettato
Co proposte di reinserimento lavorativo avanzate dalla (cfr. doc. 12,13,14 allegati alla comparsa, nonché doc. 15 allegato al ricorso) che le avrebbero consentito, nell''immediato
(a prescindere dalla esatta sovrapponibilità o meno con le pregresse condizioni economiche), quella fonte di sostentamento che -anche in via cautelare- lamenta di aver perduto.
L'insussistenza del PERICULUM rende superfluo l'esame del requisito del FUMUS.
Le spese saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
1.Rigetta la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.;
2. Spese al definitivo.
Si comunichi.
Campobasso, 11 aprile 2025
IL GIUDICE del LAVORO
Barbara Previati
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