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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5701 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/08/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Cogliate (MB) Via De Amicis n. 15, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Mantovani Laura
e Fragata Massimiliano, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Saronno (VA), Via
Varese n. 25/D, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la madre, con Per_1 la quale vivrà stabilmente con relativa residenza anagrafica presso la stessa. I genitori eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia.
2) La madre viene autorizzata dal padre della minore, già con la firma del presente ricorso, a trasferirsi con la predetta presso un altro immobile, dove risiederà con la figlia e che andrà ad acquistare attraverso l'erogazione di un mutuo.
3) La madre e il padre potranno vedere e tenere con sé la figlia minore quanto meno secondo il sotto riportato calendario (salvo diverso accordo con la madre, in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo): - durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la figlia 15 giorni ciascuno anche non consecutivi;
- durante le vacanze invernali i genitori potranno trascorrere con la figlia una settimana ciascuno, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
- in ogni caso, i genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alterni:
a) la Vigilia di Natale e la mattinata del giorno di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano;
oppure b) dall'ora di pranzo del giorno di Natale sino alla mattina di Santo Stefano, pernottamento compreso. Nell'anno 2024 la minore trascorrerà il periodo sub b) con il padre. Per quanto riguarda l'ultimo dell'anno e Capodanno verranno trascorsi dalla minore ad anni alterni presso ciascun genitore, con il seguente calendario:
1) dall'ultimo dell'anno alla mattina di Capodanno;
oppure
2) la giornata di Capodanno.
Nell'anno 2024 la minore trascorrerà i giorni sub 1) con il madre;
- Pasqua e Pasquetta verranno trascorse alternate ed ad anni alterni con ciascun genitore;
nell'anno
2024 nella giornata di Pasqua la minore starà con il padre.
- i ponti e le altre feste, compleanni verranno trascorsi in via alternata con ciascun genitore;
4) Il Sig. provvederà al mantenimento della figlia minore versando, entro e Parte_2 Per_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento di € 300,00= a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla GN , somma Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie di secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza. I genitori si Per_1 impegnano reciprocamente a garantire almeno un contatto telefonico quotidiano con la minore a favore dell'altro genitore.
5) I genitori si impegnano sin d'ora a tutela della serenità e sensibilità dei minori ad introdurre gradatamente nella loro vita eventuali rispettivi futuri nuovi compagni nel rispetto dell'altra figura genitoriale che non dovrà mai essere svalutata nella vita ed agli occhi della figlia minore;
6) I genitori concordano che la GN , sussistendone i presupposti, potrà beneficiare Parte_1 al 100% dell'assegno unico. Le detrazioni per i figli a carico saranno comunque divise al 50% dalle parti, a condizione che le spese siano effettivamente sostenute in pari quota dai genitori.
7) I ricorrenti formulano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che della minore fermo restando che la destinazione di ogni viaggio della figlia, soprattutto Per_1 se all'estero, dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore.
8) Spese compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (nata il [...]) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 30/08/2024, così provvede: Parte_2
1. Recepisce accordi intervenuti tra le parti da intendersi qui interamente riportati e trascritti;
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/08/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Cogliate (MB) Via De Amicis n. 15, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Mantovani Laura
e Fragata Massimiliano, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Saronno (VA), Via
Varese n. 25/D, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la madre, con Per_1 la quale vivrà stabilmente con relativa residenza anagrafica presso la stessa. I genitori eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia.
2) La madre viene autorizzata dal padre della minore, già con la firma del presente ricorso, a trasferirsi con la predetta presso un altro immobile, dove risiederà con la figlia e che andrà ad acquistare attraverso l'erogazione di un mutuo.
3) La madre e il padre potranno vedere e tenere con sé la figlia minore quanto meno secondo il sotto riportato calendario (salvo diverso accordo con la madre, in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo): - durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la figlia 15 giorni ciascuno anche non consecutivi;
- durante le vacanze invernali i genitori potranno trascorrere con la figlia una settimana ciascuno, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
- in ogni caso, i genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alterni:
a) la Vigilia di Natale e la mattinata del giorno di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano;
oppure b) dall'ora di pranzo del giorno di Natale sino alla mattina di Santo Stefano, pernottamento compreso. Nell'anno 2024 la minore trascorrerà il periodo sub b) con il padre. Per quanto riguarda l'ultimo dell'anno e Capodanno verranno trascorsi dalla minore ad anni alterni presso ciascun genitore, con il seguente calendario:
1) dall'ultimo dell'anno alla mattina di Capodanno;
oppure
2) la giornata di Capodanno.
Nell'anno 2024 la minore trascorrerà i giorni sub 1) con il madre;
- Pasqua e Pasquetta verranno trascorse alternate ed ad anni alterni con ciascun genitore;
nell'anno
2024 nella giornata di Pasqua la minore starà con il padre.
- i ponti e le altre feste, compleanni verranno trascorsi in via alternata con ciascun genitore;
4) Il Sig. provvederà al mantenimento della figlia minore versando, entro e Parte_2 Per_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento di € 300,00= a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla GN , somma Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie di secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza. I genitori si Per_1 impegnano reciprocamente a garantire almeno un contatto telefonico quotidiano con la minore a favore dell'altro genitore.
5) I genitori si impegnano sin d'ora a tutela della serenità e sensibilità dei minori ad introdurre gradatamente nella loro vita eventuali rispettivi futuri nuovi compagni nel rispetto dell'altra figura genitoriale che non dovrà mai essere svalutata nella vita ed agli occhi della figlia minore;
6) I genitori concordano che la GN , sussistendone i presupposti, potrà beneficiare Parte_1 al 100% dell'assegno unico. Le detrazioni per i figli a carico saranno comunque divise al 50% dalle parti, a condizione che le spese siano effettivamente sostenute in pari quota dai genitori.
7) I ricorrenti formulano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che della minore fermo restando che la destinazione di ogni viaggio della figlia, soprattutto Per_1 se all'estero, dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore.
8) Spese compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (nata il [...]) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 30/08/2024, così provvede: Parte_2
1. Recepisce accordi intervenuti tra le parti da intendersi qui interamente riportati e trascritti;
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato