Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6294 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
15 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6294/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(P. IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
G. Gurnari e F. Gangemi;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
NONCHE' CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
[...] dall'Avv. G. Gentile;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249017355921000, notificata in data 12.12.2024, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 09420120025224452000, 09420140001809038000,
09420140018738876000, 09420150010918771000, 09420160019367404000,
09420170010344460000, 09420170018024543000, aventi ad oggetto crediti contributivi Inali.
In particolare ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi in ragione del decorso quinquennale del termine prescrizionale.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto,
l'annullamento di tutti gli atti opposti.
Si è costituito l' che, oltre ad eccepire la sussistenza del giudicato in relazione alle cartelle di CP_1
pagamento nn. 09420120025224452000, 09420140001809038000, 09420140018738876000, ha sostenuto la tardività del ricorso ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto.
Si è costituita in giudizio l' la quale, oltre a rilevare il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito e la sussistenza della legittimazione passiva degli enti creditori in qualità di titolari dei crediti contributivi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per
Nel merito ha sottolineato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2,
d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021, oltre ad evidenziare la sussistenza di atti interruttivi. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
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Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che Controparte_5
alcuna contestazione afferente alla formazione del titolo esecutivo può essere mossa all' P_
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, la stessa è stata correttamente
[...]
citata nel presente giudizio, essendo la domanda finalizzata – come emerge dalle conclusioni del ricorso – ad ottenere l'annullamento di tutti gli atti opposti, compresa dunque l'intimazione di pagamento che è atto proprio dell' . Controparte_2
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui Controparte_2
l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica degli avvisi (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene, fermo restando che con riguardo alle cartelle di pagamento nn. 09420120025224452000,
09420140001809038000, 09420140018738876000, sono state emesse da parte dell'intestato Tribunale, pronunce di rigetto nell'ambito di giudizi aventi il medesimo oggetto di quello odierno,
l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420179000440964/000, notificata l'1.02.2017, nonché dall'intimazione n.
09420219004178680/000, notificata l'11.1.2022, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle opposte in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Con particolare riguardo alle cartelle di pagamento n. 09420170010344460000 e n.
09420170018024543000 di cui non è presente in atti prova della notifica, occorre precisare che i crediti previdenziali ivi indicati e risalenti agli anni 2016 e 2017 non risultavano ancora prescritti all'epoca della notifica dell'atto interruttivo n. 09420219004178680/000 atteso che, soprattutto in relazione ai primi coincidenti con la III e IV rata del 2016 (e, a fortiori, ai secondi del 2017), il termine di versamento e dunque di configurazione del credito va ancorato all'Agosto 2016 (III rata) e
Novembre 2016 (IV rata).
Ne discende come all'11.1.2022, data di notifica dell'intimazione n. 09420219004178680/000, non potessero ritenersi prescritti in forza della sospensione del termine prescrizionale introdotta dalla disciplina emergenziale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, per ognuno di essi, in € 2.697,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo