Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 43.000 per l'anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.