Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, all'udienza di discussione del 13.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 262/2024 R.G., vertente in materia di "proprietà"
TRA C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Datena Giuseppe, Parte 1 CF
con studio in Muro Lucano ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CP 1 ,C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Russo, con Codice Fiscale_2 '
Pt 1 ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
studio in
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva inCon ricorso depositato ex art. 281 decies c.p.c. in data 22.1.2024, giudizio CP_1 domandando: l'accertamento della detenzione sine titulo, da parte del convenuto, del locale garage di proprietà del ricorrente, sito in Savoia di Lucania, alla contrada
Castellaro n. 38, riportato in NCEU al foglio 9 p.lla 411 sub 1 di consistenza di mq.57; per l'effetto, di condannare il medesimo convenuto al rilascio dell'immobile in suo favore;
di condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dall'attore per l'attività stragiudiziale e di mediazione come versate all'Avv. Datena Giuseppe, e pari ad almeno € 600,00; di condannare il convenuto al risarcimento dei danni giusta art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, con accessori di legge.
A fondamento del ricorso, la parte allegava: che egli era esclusivo proprietario dell'immobile in
Savoia di Lucania alla contrada Castellaro n. 38, riportato in NCEU al foglio 9 p.lla 411 sub 1 di consistenza di mq.57; che il locale garage risultava occupato sine titulo da da aprile CP 1
che, in caso di occupazione abusiva di immobile, il danno era da considerarsi 66in re ipsa"; che inutilmente aveva diffidato il resistente al rilascio del bene;
che da ultimo aveva promosso istanza di mediazione, con esito infruttuoso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente, il quale eccepiva;
di essere proprietario, nonchè legittimo possessore non solo del locale di cui al ricorso ma anche dell'appartamento ubicato al primo piano sovrastante il locale garage e del terreno di circa mq. 173 ( particella 367/c) circostante il fabbricato per cui è causa su due lati, giusta preliminare di compravendita del 25.1.1993 a fronte del quale egli aveva versato integralmente il prezzo convenuto in due soluzioni;
che egli, contestualmente, era stato nominato dal ricorrente procuratore speciale al fine di vendere "l'immobile dopo il 31 dicembre 1993 con espressa autorizzazione... a contrarre per sé medesimo o con altre persone di cui
Persona 1 era peraltro dichiarata pure sia procuratore..."; che la procura stipulata per notaio irrevocabile perché conferita anche nell'interesse del procuratore.
La causa era istruita documentalmente, ed era formulata anche alle parti una proposta conciliativa che non era accettata;
la stessa era chiamata per l'udienza del 13.5.2025 per la definizione ex art. 281 sexies c.p.c., norma richiamata dall'art. 281 terdecies c.p.c.
Le parti discutevano oralmente la controversia ripostandosi ai propri scritti e la sentenza era depositata all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, argomentazioni ed eccezioni del tutto nuove che la parte ricorrente ha proposto solo nelle note conclusive autorizzate, le quali comportano un inammissibile ampliamento del thema decidendum, che si determina in base alle allegazioni ed alle eccezioni che le parti hanno facoltà di proporre nei rispettivi atti introduttivi ovvero, al più, entro i termini che alle stesse erano assegnati nel verbale dell'1.10.2024.
Ed infatti, parte delle eccezioni ed allegazioni proposte nelle note conclusionali del ricorrente sono del tutto estranee rispetto alle precisazioni che il medesimo effettuava nelle memorie depositate il
14.10.2024 ed il 23.10.2024.
Nella prima memoria, infatti, gli argomenti sviluppati erano i seguenti: disconoscimento della quietanza di pagamento a saldo della somma di L. 9600,00 redatta in calce alle planimetrie catastali allegate al contratto;
contestazione della proprietà del bene in capo al convenuto;
allegazione in ordine al pagamento di imposte e tasse legate all'immobile da parte del ricorrente.
Nella seconda memoria era ribadito il disconoscimento della quietanza a saldo. Pertanto, appare evidente come siano del tutto nuove ed inammissibili eccezioni ed argomentazioni relative alla prescrizione del diritto alla stipula del definitivo;
alla esistenza, pertanto, di detenzione e non di legittimo possesso dell'immobile in capo al resistente.
Nel merito, la parte resistente depositava in giudizio il contratto preliminare datato 25.1.1993 intervenuto tra le parti, con il quale Parte 1 prometteva di vendere a CP 1 il locale garage di mq. 57, l'appartamento ubicato al piano primo di circa mq.65 il terreno di mq. 173 circostante il fabbricato su due lati.
Le parti, all'art. 3, convenivano il prezzo in € 62.000,00 dei quali € 52.400,00 erano versate dall'odierno resistente contestualmente alla stipula del preliminare dandone il promittente venditore quietanza contestuale,
Era poi previsto che la somma residua sarebbe stata versata entro il 31.3.1993 con ulteriore previsione della stipula del definitivo “a richiesta dell'acquirente” dopo il 31.12.1993.
In forza dell'art. 4, il possesso degli immobili era trasferito all'odierno resistente dalla data della stipula, ovvero dal 25.1.1993. 66Nella parte finale si stabiliva che CP_1 si impegna e si obbliga a ritrasferire il bene come sopra promesso in vendita entro il 31 dicembre 1993 al prezzo come sopra convenuto maggiorato degli interessi al 10% annuale su richiesta di Parte 1
Va rilevato come la previsione di un possibile “ritrasferimento" pare anche poco compatibile con la struttura propria del preliminare di vendita che, come è noto, produce effetti obbligatori e non reali tra le parti.
Ad ogni modo, e per quanto quivi di interesse, con contestuale atto per notaio Persona 1 procura speciale a vendere i medesimi immobili dopo il 31Parte 1 rilasciava a CP 1
dicembre 1993 a “persone fisiche o giuridiche al prezzo ed alle condizioni che riterrà più convenienti con autorizzazione per il procuratore a contrarre con sé medesimo o con altre persone delle quali sia il procuratore".
Orbene, stante tutto quanto sopra, è evidente come il resistente abbia la legittima disponibilità dell'immobile garage, in forza di un preliminare di vendita, mentre non risulta che il promittente venditore abbia chiesto il “ritrasferimento” degli immobili entro il 31.12.1993.
In difetto di domanda finalizzata alla caducazione del titolo, che legittima il resistente a detenere l'immobile, la domanda del ricorrente, che si basa sull'assunto, centrale e dirimente nella trama argomentativa del ricorso, della inesistenza del titolo legittimante la detenzione del bene, ovvero della
"occupazione sine titulo" del garage (cfr. pag. 1 del ricorso) la domanda non può che essere integralmente rigettata. Rispetto a quanto sopra, pertanto, la circostanza che il resistente abbia o meno versato il saldo del prezzo pattuito, o l'argomentazione relativa alla riconduzione in possesso o detenzione del rapporto materiale tra il resistente ed il bene, appaiono irrilevanti ai fini del decidere.
La prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, in regione del ragionamento di cui sopra, non poteva che essere considerata anch'essa ininfluente ai fini della decisione, vertendo essa sulla morfologia del fabbricato, sul possesso di pari di esso, sulle pattuizioni intervenute, delle quali vi è prova documentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste, come per legge, a carico della parte ricorrente ed in favore della parte resistente.
Le stesse sono liquidate in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, facendo applicazione dei seguenti criteri: valore della causa (indeterminabile terzo scaglione), attività processuali in concreto svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 147/2022 applicati ai minimi quanto alla attività di trattazione ed in somma sostanzialmente intermedia tra minimi e medi quanto alle restanti attività processuali svolte.
Va invece rigettata la domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione specifica e prova a sostegno della richiesta risarcitoria. ( sul tema cfr. Cass. nn. 15629/2010,
21798/2015)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di CP 1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: '
Rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, che liquida in €
3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
Rigetta la domanda risarcitoria proposta dal resistente ex art. 96 c.p.c.
Potenza, 13.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro