Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 31/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 865/2023 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con il patrocinio degli avv. SERAGLIO FORTI ANDREA e , elettivamente domiciliato P.IVA_1
in VIA CALEPINA, 75 38122 TRENTO, presso il difensore avv. SERAGLIO FORTI ANDREA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDRINI STEFANO e Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DORDI, 15/A 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. PEDRINI
STEFANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
RICORRENTE: Nel merito: - accertare e dichiarare che la OR è debitrice nei Parte_2 confronti dell' dell'importo di euro Parte_3
18.147.50=, o di quel diverso maggiore o minore importo che sarà accertata all'esito del giudizio, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta da parte ricorrente nella conclusione degli affari di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla messa in mora sino al deposito del presente ricorso ed interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c. maturati e maturandi sul predetto importo dal deposito del pagina 1 di 6
detto importo oltre interessi come sopra meglio specificati;
- con vittoria di spese di lite relative al presente procedimento.
In via istruttoria: Si insiste per essere ammessi a provare per interrogatorio formale della OR
e per testi le seguenti circostanze di fatto da intendersi precedute dalle parole “vero Parte_2 che”:
1. In occasione dell'incontro di data 24.9.2021 presso la sede dell' Parte_1
sono state presentate alla OR le visure tavolari relative all'immobile in
[...] Parte_2
38056 Levico Terme (TN), Via dei Capitelli n. 38, individuato tavolarmente in C.C. LEVICO, P.T.
5475 II, p.ed. 1061/1, p.m. 3 e catastalmente come foglio 15, mappale 1061/1, sub 7, cat. A3, classe 4, vani 7,5, mq 190, rendita euro 600,38; 2. In data 21.9.2021 l' ha Parte_1 informato la OR dell'avvenuta sottoscrizione, da parte della OR Parte_2 Parte_4
della controproposta firmata dalla stessa;
3. La OR ha informato Parte_2 Parte_2
l'Agenzia della necessità di trasferire dall'immobile di Caldonazzo all'immobile di Levico i contributi erogati dalla Comunità Alta Valsugana e Bersnot nel mese di ottobre 2021, dopo aver sottoscritto la proposta di acquisto dell'immobile di Levico;
4. Successivamente alla comunicazione, da parte della OR , della necessità di trasferire i contributi pubblici erogati dalla Comunità Parte_2 [...]
l' ha informato di tale circostanza la Parte_5 Parte_1 OR e la OR;
5. L si è Parte_4 Persona_1 Parte_3
rivolta al Notaio per ottenere assistenza in merito alla possibilità di trasferimento dei Per_2 contributi pubblici erogati dalla Comunità Alta Valsugana e Bersnot dall'immobile in Caldonazzo, Via
Trozo del Cavai n. 10 all'immobile di Levico Terme, Via dei Capitelli n. 38; 6. In data 18.11.2021 si è tenuto un incontro presso lo studio del Notaio cui hanno partecipato , Per_2 Parte_2
l'avvocato Franzini, il Notaio e per discutere della Per_2 Parte_1 Testimone_1
possibilità di trasferimento dei contributi pubblici erogati dalla e Bersnot Parte_6 dall'immobile in Caldonazzo, Via Trozo del Cavai n. 10 all'immobile in Levico Terme, Via dei
Capitelli n. 38. 7. Il Notaio ha predisposto bozza di atto di cessione delle quote di proprietà Per_2
da a;
Si indicano quali testimoni per tutti i capitoli, il signor Persona_3 Parte_2 Tes_1
residente in [...], Carzano (TN) e, limitatamente ai capitoli da 5 a 7, il Notaio
[...]
con studio in 38122 Trento (TN), Piazza Silvio Pellico n. 12. Testimone_2
CONVENUTA: Nel merito: Rigettare ogni domanda così come formula nei confronti della OR
in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti motivi indicati. Parte_2
In ogni caso: Con vittoria di spese di lite relative al presente procedimento come da nota spese che si produce.
pagina 2 di 6 In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie così come formulate nella seconda memoria ex art. 281 duedecies comma 4 c.p.c. dd. 17.11.2023 e nel verbale d'udienza dd. 06.12.2023.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dd. 20.3.2023 l' ha asserito che, con contratto Parte_1 dd. 15.7.21, unitamente al coniuge , aveva conferito all'attrice un Parte_2 Persona_3
incarico di mediazione avente ad oggetto la vendita di un appartamento sito in Caldonazzo, Via Trozo dei Cavai n.10, al prezzo di € 398.000,00.
Ha affermato che la provvigione pattuita era pari al 2.5 %.
Ha asserito che l'agenzia immobiliare aveva rinvenuto quale acquirente la OR , la Persona_4
quale in data 3.10.21 aveva promesso di acquistare il bene al prezzo di € 375.000,00, ma che la OR
aveva rifiutato tale proposta ed aveva indicato, per sé e per il marito, quale nuovo prezzo di Pt_2 vendita l'importo di € 385.000,00 (inserendo nuovi termini per la stipula del rogito e per la validità della proposta.
Ha precisato che in data 21.9.201 la OR aveva accattato tale controproposta e che, CP_1 pertanto, si era perfezionato l'accordo tra le parti.
Ha affermato di aver favorito, altresì, la conclusione del contratto di compravendita dd. 25.9.21, intercorso tra la convenuta, quale promissaria acquirente, e , quale promissaria Persona_1 venditrice, ed avente ad oggetto la p.m.3 della p.ed. 1061/1 C.C. Levico, al prezzo di € 210.000,00.
Ha precisato che entrambi i preliminari prevedevano, quale condizione sospensiva, la concessione di un finanziamento in favore della parte acquirente entro un determinato termine e prevedevano che, decorso tale termine, ove non fosse pervenuta la comunicazione scritta al venditore in merito all'impossibilità di accedere al finanziamento, il contratto sarebbe stato pienamente efficace e vincolante.
Ha affermato di avere, pertanto, diritto ad ottenere le provvigioni previste, pari ad € 9.625,00 oltre ad iva per l'immobile di Caldonazzo ed € 5.250,00 oltre ad iva per l'immobile di Levico.
Ha chiesto, pertanto, che fosse condannata a corrispondere la somma di € 18.147,50. Parte_2
Con memoria dd.
1.6.2023 si è costituita asserendo di essere comproprietaria, insieme Parte_2
al marito, della p.m.2 in p.ed. 1845 C.C. Caldonazzo e che nel 2021 avevano deciso di mettere in vendita tale immobile (che rappresentava la ex casa coniugale ed era gravata da un mutuo).
Ha precisato che il 3.10.2021 aveva formulato una proposta di acquisto, offrendo il prezzo Persona_5 di € 375.000,00 ed indicando una serie di ulteriori condizioni.
pagina 3 di 6 Ha affermato che il 17.9.21 aveva inviato una controproposta, indicando un prezzo di € 385.000,00 e modificando alcune condizioni (termine per la stipula del rogito;
termine per l'irrevocabilità della proposta;
termine per la condizione sospensiva).
Ha precisato che la proposta di acquisto inviata dalla e la controproposta sottoscritta dalla Pt_4 convenuta avrebbero dovuto essere inviate anche all'altro comproprietario, ma la agenzia si era limitata ad inviare la controproposta modificata dalla direttamente alla la quale l'aveva Pt_2 Pt_4
sottoscritta.
Ha asserito che, avendo necessità di reperire un altro alloggio ove potersi trasferire con i figli, aveva sottoscritta una promessa irrevocabile di acquisto della p.m.3 della p.ed. 1061/1 C.C. Levico, di proprietà della OR . Ha precisato che tale proposta era subordinata alla concessione di un Per_1
finanziamento entro il 10.12.201.
Ha precisato che solo dopo la sottoscrizione di tale accordo aveva appreso che la promittente venditrice era solo comproprietaria, con la quota di 3/6, dell'immobile e che le altre quote erano intestate alla sorella, , con 2/6 ed al minore . Controparte_2 Persona_6
Ha asserito che il 23.11.2021 l'agenzia immobiliare le aveva inviato una bozza del contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile di Caldonazzo, ma che alcune clausole erano state modificate.
Ha precisato che il 25.1.22 le aveva comunicato che il preliminare relativo all'immobile di Levico non era stato sottoscritto in quanto non vi era ancora l'autorizzazione del giudice tutelare.
Ha asserito che il 27.5.2022 l'esponente e la OR avevano perfezionato una scrittura Per_1
privata con la quale avevano risolto consensualmente il rapporto contrattuale, evidenziando che l'agenzia immobiliare aveva omesso di avvertire che l'acquisto vendita era condizionato alla vendita della casa di Caldonazzo.
Ha affermato che la proposta sottoscritta dalla OR recava la data del 3.10.21, mentre Parte_4
l'accettazione della convenuta quella del 17.9.21; con la conseguenza che nessun accordo era intercorso.
Ha asserito, inoltre, che il mediatore non aveva sottoposto la proposta anche all'altro comproprietario,
. Persona_3
Ha affermato che nessun vincolo si era perfezionato.
Ha asserito che la clausola n.4 dell'incarico di mediazione, la quale prevedeva che il diritto alla provvigione maturasse dalla avvenuta conoscenza da parte dell'acquirente della accettazione della proposta di acquisto, era nulla in quanto vessatoria.
pagina 4 di 6 Ha precisato che la ricorrente si era resa inadempiente in quanto non aveva, ad esempio, sottoposto la proposta all'altro comproprietario, non aveva informato che i due contratti erano collegati e che vi era il vincolo dei contributi pubblici sull'immobile di Caldonazzo.
Ha affermato che non era stata prevista alcuna provvigione per la vendita dell'immobile di Levico.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.
***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La giurisprudenza (Ordinanza n. 20132 del 22/06/2022) ha precisato che “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso”; sentenza n. 2359 del 24/01/2024: “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art.
1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto”.
Si deve, pertanto, chiedersi se gli accordi intercorsi tra l'odierna convenuta e , da un lato, Persona_5
e , dall'altro, aventi ad oggetto – rispettivamente – l'immobile di Caldonazzo e Persona_1
l'immobile di Levico, costituissero degli accordi preliminari vincolanti e suscettibili, ad esempio, di eventuale esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c..
A tale quesito deve essere fornita una risposta negativa.
Invero, risulta tavolarmente (doc.1 convenuta) che la p.m.2 della p.ed. 1845 C.C. Caldonazzo era in comproprietà dei coniugi e;
e , del resto, l'incarico di mediazione (che Parte_2 Persona_3 aveva ad oggetto la vendita dell'intero immobile e non di una quota indivisa) era stato – correttamente
– conferito da entrambi i comproprietari (doc.2 ricorrente).
Risulta, altresì, documentale che la controproposta – poi accettata dalla promittente acquirente CP_1
(doc. 3) - era stata formulata dalla sola e che nessuna sottoscrizione era mai intervenuta Parte_2
da parte di . Persona_3
Analoga situazione si è verificata con riferimento alla proposta di acquisto dell'immobile di Levico, formulata dalla promittente acquirente, ed accettata dalla sola quale Pt_2 Persona_1 promittente venditrice dell'intero immobile (doc.4).
Anche in questo caso risulta non contestato (ed emerge anche dal doc. 4 convenuta) che Persona_1
era solo comproprietaria della p.m.3 della p.ed. 1061/1 con la quota di 3/6, mentre le altre quote
[...]
appartenevano a ed a (i quali non avevano mai sottoscritto alcuna Controparte_2 Persona_6
pagina 5 di 6 proposta e non si erano, pertanto, in alcun modo vincolati a trasferire alla OR la proprietà di Pt_2
tale immobile).
Va, al riguardo, ricordato che (sentenza n. 6308 del 10/03/2008) “in caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932, primo comma, cod. civ. solo "qualora sia possibile"; ordinanza n. 21286 del 08/10/2014).
Ne consegue che deve escludersi che gli accordi oggetto di causa integrassero dei validi contratti preliminari aventi ad oggetto l'obbligo di vendere la intera proprietà degli immobili ivi indicati.
Per tali motivi, si deve escludere che sia sorto in capo all'agenzia immobiliare il diritto di pretendere la provvigione richiesta.
Pertanto, la domanda attorea deve essere respinta.
In considerazione del fatto che vi è stata una certa superficialità nella vicenda in oggetto, imputabile non solo alla condotta della agenzia immobiliare, ma anche alla condotta delle parti private (le quali, evidentemente, confidavano sul consenso degli altri comproprietari e, significativamente, hanno inteso formalizzare una risoluzione consensuale doc.6) sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 23/01/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 6 di 6