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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024 – svolta ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avvocato Corrado Correnti, nell'interesse di EP VI., appellato ed appellante incidentale, nonché dall'avvocata Antonina Costantino nell'interesse della e della Parte_1 [...]
– appellanti principali ed appellate incidentali - visto l'art. Parte_2
281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di grado d'appello iscritto al n. 2005/2018 del
Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione relativi ad ormeggio imbarcazioni
VERTENTE TRA
n liquidazione (P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t. - società mandataria e capogruppo della Portorosa Yachting
A.T.I. P.I. ( ) quest'ultima costituita dalla medesima P.IVA_2 Parte_1
dalla (P.I. ) dalla
[...] CP_1 P.IVA_3 Controparte_2
P.I. ( ) e della società P.IVA_4 Parte_3
P.I. ( - elettivamente domiciliata in indirizzo
[...] P.IVA_5 telematico, rappresentata e difesa dall'avv.ta Antonina Costantino, giusta procura rilasciata in calce dell'atto di citazione in appello
- appellante e appellata incidentale- contro
SE LE (C.F. elettivamente C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avvocato
Corrado Correnti, giusta procura in atti
- appellato e appellante incidentale –
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), in persona Parte_2 CP_3 P.IVA_6 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Controparte_4
(C. F. ) elettivamente domiciliata in indirizzo
[...] CodiceFiscale_2 telematico, rappresentata e difesa dall'avv. ta Antonina Costantino, giusta procura in atti.
- Interveniente ex art. 111 c.p.c. –
Conclusioni: come da note scritte depositate per la partecipazione all'udienza svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e 281-sexies c.p.c. ed atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.
Con citazione ritualmente notificata, la Parte_4
(cedente) e la (n.q. di cessionaria) Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 21/2018 depositata in data
30.04.2018 (non notificata) resa dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia a definizione del giudizio promosso dalla odierna appellante Parte_1
– con ricorso monitorio del 23.1.2012 - nei riguardi dell'appellato
[...]
VI EP (n. R.G. 96/c/2012) - avente ad oggetto il pagamento di oneri portuali relativi ai posti barca n. 9 lotto Isola Rosa e n. 167 Lotto 4 in forza di contratti di ormeggio datati 05.10.1990 e 02.04.1992 – esitato, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 77/12, provvisoriamente pag. 2/27 esecutivo, recante ingiunzione di pagamento della somma pari ad euro
4.739,95, oltre interessi moratori e spese di procedura – interposta da
VI EP unitamente a domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione dal
25.05.2010 fino al soddisfo – nella sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto opposto e condanna dell'opponente odierno appellato al pagamento di “tutte le somme di cui al D.I. opposto, con l'esclusione dei 2/3 della somma relativa al pagamento del posto barca
n. 9 che dovranno invece essere versati dall'opposta nei Parte_5 confronti dell'opponente, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, per i motivi meglio specificati in narrativa, nonché di quelle relative alla ricerca e rilascio del contratto di ormeggio e del rilascio del certificato di residenza dell'opponente, nonché al pagamento delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata”.
In primo grado, in particolare, l'opponente aveva chiesto - in via di eccezione riconvenzionale (subordinatamente alla richiesta di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto) - di “ritenere opponibile alla opposta la tariffa contenuta nei contratti di ormeggio del
1990, citati in narrativa, e per l'effetto dichiarare che l'opponente è, se del caso, tenuto al pagamento, in ragione proporzionale, di quanto originariamente pattuito su base annua, salva eventuale rivalutazione”.
Inoltre, deducendo - a sostegno di domanda riconvenzionale - la gestione per suo conto, da parte dell'opposta, dei posti-ormeggio n. 431 (già 174) e isola rosa n.9 senza ricevere il rendiconto della amministrazione né pagamento del corrispettivo di spettanza, nella misura concordata e corrispondente alle tariffe applicate dall'aggiudicataria per il periodo di riferimento, chiedendo, quindi, la condanna a rendere il conto della relativa amministrazione e, in difetto, al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alle tariffe elaborate dalla stessa aggiudicataria,
“come indicate in premessa e per la somma specificata di € 6.711,35,( o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ), già detratti gli oneri
pag. 3/27 portuali, salve eventuali provvigioni, con interessi e rivalutazione dal
25.5.90 al soddisfo” nonché, sempre in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo del posto barca isola rosa n. 9, dal
1.10.2011 al 25.1.2012, rimasto in uso al titolare della barca SHARK VG
2677D, “per avere omesso di curarne lo sgombero e la riconsegna all'opponente, quantificando il danno nella misura corrispondente ad 1/3 della tariffa annuale (€ 6.300), pari ad € 2.100,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 1/10/2011 al soddisfo”.
L'opponente, dunque, aveva concluso per la revoca del decreto ingiuntivo n.77/2012 unitamente alla sospensione della sua efficacia provvisoriamente esecutiva, con vittoria di spese di lite e compensi difensivi.
Sospesa, in primo grado, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e rigettate le eccezioni processuali di incompetenza per territorio e materia nonché di difetto di legittimazione attiva sollevate dall'opponente, il giudizio veniva istruito a mezzo prove orali.
La e la Parte_4 [...]
– prospettatasi quale cessionaria avente causa da Parte_2
Portorosa YACHTING A.T.I., a mezzo della mandataria Parte_1
in virtù di atto del 30.12.2014, autenticato nelle firme dal Notaio
[...]
(registrato in Barcellona P.G. il 7.1.2015) - Persona_1
hanno, quindi, uno actu, instato per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del giudizio in appello.
Al riguardo, la e la Parte_4 [...] hanno affidato l'appello ai motivi inerenti a: i) erroneità Parte_2
della sentenza per omessa valutazione delle risultanze processuali in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere, il Giudice di prime cure, valutato le risultanze delle prove documentali e testimoniali acquisite, così dolendosi della mancanza di prova, incombente sul VI, in ordine all'occupazione, imputabile all'aggiudicataria, del posto barca n. 9 “isola rosa” con imbarcazione di altro soggetto (geometra contestando, ad CP_5
un tempo, la valutazione delle deposizioni dei testi e (le Tes_1 Tes_2
pag. 4/27 dichiarazioni testimoniali rese dai testi e “non sono atte Tes_1 Tes_2
a fornire alcuna prova sull'affitto del posto barca n. 9 da parte Parte_5 della società aggiudicataria al Geometra per la genericità ed CP_5 imprecisione della deposizione, nonché la credibilità e l'interesse (recte
l'attendibilità) nonché l'omessa considerazione della testimonianza del teste
e della teste;
ii) erroneità della Testimone_3 Testimone_4
sentenza per omesso riconoscimento del diritto al rimborso delle spese per la ricerca del certificato di residenza e il rilascio dei contratti di ormeggio in favore dell'A.T.I. epurando, tali somme, dall'originaria statuizione contenuta nell'ingiunzione, così dolendosi dell'inadempimento dei diportisti all'obbligazione di pagamento della quota dovuta a titolo di
“oneri e servizi portuali per il periodo di riferimento”, inadempienti anche al dovere, espressione di correttezza e lealtà, di sottoporsi alle operazione di censimento da parte del nuovo gestore, riproponendo la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1176 c.c. (avendo, nella specie, il VI, consegnato documentazione incompleta avendo, quindi, con detto comportamento omissivo, procurato “maggiori danni e spese” per la
[...]
e censurando la sentenza gravata per non aver considerato le Parte_1
deposizioni dei testi e;
iii) Controparte_4 Testimone_4
erroneità della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Hanno, quindi, concluso – previa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata – per la conferma di tutte le statuizioni del decreto ingiuntivo n. 77/2012 in guisa da conseguire il soddisfacimento della intera pretesa monitoria azionata, in misura pari ad euro 4.739,95
(comprensiva degli oneri portuali del posto barca n. 9 e delle spese di rilascio dei contratti di ormeggio e certificato di residenza, pari ad euro
378,55, unitamente agli interessi moratori dal 01.01.2012 sino al soddisfo, spese della procedura monitoria complessivamente pari ad euro 450,00 (di cui 70,00 per spese vive, 180 per onorari, 200,00 diritti di procuratore) oltre rimborso forfettario spese generali al 12.50% ex art 15 tariffe forensi, più
i.v.a. e c.p.a. come per legge).
pag. 5/27 L'appellato VI EP si è costituito chiedendo il rigetto delle conclusioni avversarie.
Ha, promosso, altresì, appello incidentale, deducendo e lamentando: i) la violazione degli artt. 1173 c.c. e 1372 c.c. per erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle somme ingiunte, comprensive di importi non conformi alle tariffe contrattuali stabilite nei contratti di ormeggio del 1990 e 1992 nonché di importi per oneri portuali operanti per i soli diportisti in transito e non anche per i diportisti-locatori quale era il VI (dolendosi, in particolare, della statuizione con cui è stato previsto il pagamento delle tariffe “così come praticate dall'opposta, giusto bando di gara del 20.5.2010, emesso dal
Tribunale Fallimentare di Messina” e, quindi, della ritenuta applicabilità di tariffe contrastanti con i punti 3 presenti nei contratti di ormeggio originariamente stipulati - recanti previsione di clausola di invarianza - perché frutto di variazione unilaterale, invocando, dunque, la applicazione di tariffe non superiori a euro 1.059,17 (posto barca isola rosa n. 9) ed euro
770,31 (posto barca n. 167);ii) violazione degli artt. 1175, 1218, 1223,
1322, 1710, 1713 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per non avere, il Giudice di primo grado, riconosciuto al VI la quota di ormeggio relativa al posto barca
n. 431, in forza di accordo di riparto stipulato fra le parti (recante previsione del diritto alla quota dei 2/3 a favore del proprietario e di 1/3 a favore del gestore, parametrato alle tariffe d'ormeggio del posto barca) come, invece, ammesso dai testi sentiti (tra cui la teste e il teste ) Tes_4 Tes_5 oltreché per non aver mai offerto, l'aggiudicataria, il rendiconto della gestione dei suddetti ormeggi;
iii) violazione dell'art. 645 c.p.c. per non avere il Giudice di Pace, accolto la domanda del VI di pagamento della quota di ormeggio anche per il posto barca n. 431 (già 174) per dichiarata inammissibilità della domanda stante l'estraneità all'oggetto del giudizio, in luogo invece della ammissibilità e fondatezza della stessa;
iv) violazione degli artt. 2697 c.c. 1710 c.c.1768 c.c.1766 c.c., 2043 c.c., e 115
e 116 c.p.c. per non aver, la sentenza gravata, riconosciuto il risarcimento pag. 6/27 del danno – parametrato ad 1/3 della tariffa di ormeggio annuale (euro
6.300,00) – dovuto per mancato utilizzo da parte del VI del posto barca n. 9, occupato dal unitamente alla mancata riconsegna dell'ormeggio CP_5
n. 431 la cui occupazione si è protratta oltre il quadrimestre gestito dalla gerente temporanea, oltre che per mancata offerta di rendiconto da parte di quest'ultima della gestione sino alla data di rilascio, o in mancanza degli elementi utili al VI per individuare il locatario;
v) violazione dell'art. 1173 c.c. relativamente alla richiesta di pagamento , dolendosi della Pt_6
assenza di prova di accordo tra le parti in ordine alla sopportazione del relativo onere, nonché dell'assenza di prova documentale circa i pagamenti a tal titolo al comune di Furnari (sede del porto turistico di Portorosa ospitante i posti barca dedotti in lite) e, altresì, rientrando, detta tassa, secondo gli accordi contrattuali del 1990, negli “altri servizi collettivi offerti” dalla contraente fallita oltre al dato della non Controparte_6 trasferibilità dell'onere ai sub concessionari titolari degli ormeggi, ancor meno in relazione al posto barca n. 9 che comunque è stato gestito dalla aggiudicataria per il quadrimestre di riferimento;
vi) erronea condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al d.i. opposto;
vii) erronea condanna al pagamento delle spese del monitorio ed erronea compensazione di quello di opposizione unitamente alla violazione art. 92 c.p.c.
VI EP, quindi, ha concluso per: i) l'integrale rigetto dell'appello principale;
ii) l'accertamento della natura non dovuta degli oneri portuali del posto barca n. 9 “isola rosa”, comprensivi di interessi moratori e TARSU, poiché detto ormeggio è stato ceduto alla gestione della Parte_1
iii) l'accoglimento dell'appello incidentale di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto con applicazione - se dovuto - del solo pagamento secondo la tariffa stabilita dai contratti stipulati negli anni novanta con la oggi fallita, limitatamente al posto n. Controparte_7
167; iv) la dichiarazione di locazione dei posti barca 431, (già 174), e isola rosa n. 9 da parte dell'aggiudicataria con consegna del rendiconto di gestione in subordine al risarcimento dei danni nella misura dei 2/3 della pag. 7/27 tariffa di ormeggio ovvero euro 6.400,00 più interessi e rivalutazione dal
25.05.1990 sino al soddisfo;
v) il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione del posto barca n. 9 isola rosa dal 01.10.2010 al 25.01.2011, per non aver curato il rilascio e la riconsegna al termine della locazione concessa al titolare della barca SHARK VG 2677D e per una somma quantificata ad 1/3 della tariffa annuale ovvero euro 2.100,00 oltre interessi e dall' 01.10.2011 sino al soddisfo e rivalutazione;
vi) l'operatività della compensazione fra le poste dovute tra le parti, con la condanna della
[...]
a versare al VI la differenza fra 8.500,00 o la minore somma Parte_1 dovuta dall'appellante incidentale e gli oneri portuali di cui al posto barca n.
167.
La causa - istruita a mezzo acquisizione fascicolo di prime cure n. R.G.
96/2012 – viene decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Posta la tempestività del gravame principale – risultando, in atti, la notifica dell'appello in data 30.11.2018, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 30.04.2018 – va ribadita la valutazione di insussistenza dei presupposti per procedere ex art. 348 bis c.p.c. (testo applicabile ratione temporis ante novella ex d.lgs. 149/20229) sottesa all'ordinanza pubblicata il 16.1.2020.
È, del resto, a tal riguardo, appena il caso di richiamare il condivisibile insegnamento propugnato durante la vigenza dell'art. 348 bis c.p.c. per cui
«la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del
pag. 8/27 non esservi stata decisione nelle forme semplificate» (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Posta, altresì, la ammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., emergendo, nel corpo dell'atto d'appello, la indicazione dei capi della sentenza oggetto di gravame - oltreché delle specifiche modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, in uno alle circostanze da cui si ritiene derivata erroneità della sentenza – nella sostanza, le censure veicolate coi motivi di gravame ruotano attorno ad un nucleo fondamentale ed unitario.
L'appellante, infatti, si duole della valutazione del materiale probatorio, per come operata in prime cure, posta a fondamento della decisione di rigetto di alcune poste, pretese con il decreto ingiuntivo parzialmente annullato- revocato, unitamente alla condanna – a suo carico - al pagamento di somme che ritiene non dovute per mancanza di prova.
Al riguardo – così entrando, funditus, nel cuore del primo motivo di appello
– l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata che ha ritenuto occupato il posto barca n. 9 Parte_5
del VI da altro soggetto – al quale la appellante lo avrebbe concesso in locazione – ovvero a tale geometra così riconoscendo il diritto, in CP_5 capo all'opponente odierno appellato, alla corresponsione della somma pari ai 2/3 della tariffa praticata (sulla scorta di presupposto accordo inter partes riconducibile alla locazione del posto barca del VI ad opera della concessionaria avente la gestione del porto turistico).
Già dalla esposizione narrativa in cui si condensa la denuncia della violazione dell'art. 116 c.p.c. – la quale richiede che il Giudice nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad un differente mezzo di prova (cfr. Cass. S.U. n.
20867 del 2020) – in relazione alle difese dell'appellato ed al tenore della pag. 9/27 sentenza gravata, non trova consistenza la fondatezza del motivo di gravame.
Premesso, infatti, che di violazione dell'art. 115 c.p.c. si può discettare allorché si deduca che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge – ipotesi, questa, a ben vedere, non configurabile nella fattispecie, non avendo, le censure dell'appellante, mosso rilievo rispetto a tale profilo dell'atteggiarsi della valutazione delle prove (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13840) - la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, nella specie, già priva di riferimento alla attribuzione – erronea – di un diverso valore probatorio agli elementi posti a base della decisione.
In particolare, a fronte della doglianza espressa dall'appellante in termini di imprecisione e genericità delle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_6
– per segnatamente, contestandone la Testimone_7 Tes_1
credibilità in relazione alle qualità personali (genero del VI) – dalla sentenza appellata si evince la menzione del dato (rapporto genero-suocero) riferito al teste e, ciò malgrado, la individuazione di complessive Tes_1 circostanze atte a sorreggere la “credibilità” (attendibilità) del teste, le cui dichiarazioni sono state considerate rilevanti ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto vantato dal VI in qualità di opponente attore in riconvenzionale, ovvero l'occupazione di un suo posto barca (assentita dalla concessionaria odierna appellante) da parte di imbarcazione riconducibile ad un terzo (Geometra . CP_5
Tra le circostanze addotte, infatti, risulta anzitutto il riscontro del narrato del teste con quello del teste Tes_1 Testimone_7
Quest'ultimo, in particolare, viene descritto come teste oculare senza che di ciò consti obiezione specifica da parte dell'appellante apprezzandosi, comunque, il relativo narrato, come genuino in virtù della precisazione relativa all'avere visto “personalmente” i posti barca in titolarità del VI
pag. 10/27 “occupati da imbarcazioni” e, vieppiù, “in particolare, uno era sempre occupato dalla stessa imbarcazione, un cabinato” limitandosi, le circostanze oggetto di conoscenza de relato, a riferirsi a dato circostanziale irrilevante, ovvero alla mera concessione in gestione “a quella immediatamente successiva alla marina di Portorosa” (cfr. teste verbale udienza del 18.7.2014 sub fascicolo di primo Testimone_7
grado).
A ciò si giustappone, altresì, la sostanziale concordanza del narrato del teste di parte opponente odierno appellato con il narrato del teste escusso anche per l'opposta odierna appellante, ovvero Controparte_4
Dalla sentenza appellata, infatti, si evince la riferibilità, al narrato del teste della affermazione della titolarità, in capo al VI, Controparte_4
di contratto di ormeggio per tre posti barca e, quanto alla occupazione, viene esposto che il detto teste ha confermato di conoscere il titolare CP_4
della imbarcazione occupante il posto in titolarità del VI (tale Geometra
“da circa trent'anni per motivi professionali” dichiarando, tuttavia, CP_5
“di non aver mai censito la barca modello Shark tg. VG2677D di proprietà dello stesso” non già di non aver visto una imbarcazione occupare il posto barca n. 9 . Parte_5
Al riguardo, dalla sentenza appellata emerge il riferimento alle ulteriori dichiarazioni del teste – valutate come confermative CP_4 dell'occupazione del posto barca n. 9 – “così altrettanto rilievo assumono le dichiarazioni rese dal teste Sig. che confermava la Testimone_3 circostanza relativa all'occupazione del posto barca n. 9 in titolarità Dott.
VI, da parte di un'imbarcazione di cui durante la sua escussione riferiva, testualmente, che “un giorno ricordo che il Dott. VI per avere informazioni in ordine ad una barca che a suo dire occupava un suo posto barca senza la sua autorizzazione, “quindi alla fine della giornata mi recai in questo posto barca ma non riconobbi a chi la barca appartenesse” (cfr. sentenza appellata).
pag. 11/27 Trattasi di circostanze riscontrabili dagli atti di causa – in particolare, dalle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 10.2.2014, da cui emerge “il dott. VI è titolare di contratto di ormeggio per n. tre posti barca” quali isola rosa “misura 5X15”; uno trovasi nel lotto tre centro Commerciale, di dimensioni “5X15 anche questo” il terzo, infine, di “dimensioni inferiori” e, per ciò che maggiormente rileva, “conosco il Geometra e, nel CP_5
periodo in cui io amministrai la società, lo stesso non occupò nessuno dei due posti barca in titolarità del dott. VI ed affidati in gestione alla Pt_1
”; “conosco il Geometra da circa trenta anni per motivi
[...] CP_5 professionali. Io non ho mai censito l'imbarcazione che mi viene nominata e riportante il n. di targa “Shark VG 2677D”- (cfr. teste CP_4
verbale udienza del 10.2.2014 sub fascicolo di primo grado).
[...]
Sicché, smentita la carenza di credibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, poste a fondamento della ricostruzione operata in prime cure, avendo, la sentenza di primo grado, utilizzato per la decisione anche il narrato del teste riportando stralci delle dichiarazioni apprezzate come utili ai CP_4 fini della riscontrabilità con il narrato dell'altro teste ( e, ad un Tes_1 tempo, come probanti il dato costitutivo dell'eccezione riconvenzionale del
VI, non trova fondamento nemmeno la censura con cui l'odierna parte appellante lamenta “il Giudice di Pace avrebbe poi dovuto correttamente valutare la testimonianza resa dal – teste sia di CP_4
parte opponente che di parte opposta – il quale riferisce che in un'occasione il Dr. VI ebbe a lamentarsi del fatto che un suo posto barca era occupato, senza la sua autorizzazione, da una barca, di cui però il recatosi sul posto barca, non ne identificò CP_4
l'appartenenza”(cfr. appello principale).
La valutazione di attendibilità dei testi – presupposto per l'impiego delle deposizioni quale mezzo di prova – è percorso che ha trovato, seppur in un'ottica complessiva e sostanziale, esplicitazione nella motivazione della sentenza, avendo, peraltro, il primo giudice, fatto ricorso a mezzi di prova pag. 12/27 dotati di eguale efficacia probatoria, così non profilandosi assenza di prudente apprezzamento nella valutazione delle prove.
Il fatto che il teste abbia dichiarato di non riconoscere “a chi la barca appartenesse” non inficia la valutazione della deposizione come confermativa del dato della occupazione del posto barca n. 9 , da Parte_5 parte di un terzo e senza l'autorizzazione del VI - come, del resto, dichiarato da altri testi (lo stesso e, altresì, il teste – Tes_1 Tes_2
avuto riguardo, altresì, al dato – sempre riscontrabile in sentenza – estrapolato dalla deposizione del teste relativo al rapporto di CP_4 conoscenza, per motivi di ordine professionale, del Geometra “da CP_5 circa trent'anni”.
Complessivamente vagliati, quindi, i superiori dati configurano gli elementi per apprezzare come corretto l'uso del prudente apprezzamento dei risultati delle prove raccolte, avuto riguardo alla rilevanza, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., degli elementi probatori posti a base del giudizio di rilevanza ed attendibilità del narrato dei testi.
Inverosimile, infatti, - in ciò potendosi integrare la motivazione della sentenza di primo grado, supportando le ragioni per cui non può definirsi il gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - è la dichiarazione di conoscenza trentennale del Geometra – al quale l'imbarcazione occupante è stata CP_5
riferita in forza di preciso riscontro, di cui la sentenza appellata dà atto, ovvero – accertamento tramite numero di targa, presso la Capitaneria di
Porto di Viareggio, per come riferito dal teste , attendibile Testimone_6
anche per tale frammento della deposizione, giacché ha riferito di svolgere attività di “perito navale” così rendendo verosimile l'accesso a dati relativi alle imbarcazioni (cfr. teste sentito in udienza dopo il teste Testimone_6
sub fascicolo di primo grado) - resa dal teste Testimone_8 [...]
rispetto alla mancata identificazione (“mi recai in questo posto CP_4 barca (n. 9 ) ma non riconobbi a chi la barca appartenesse”: cfr. Parte_5
sentenza appellata).
pag. 13/27 Ancora, pure volgendo lo sguardo verso il narrato della teste Tes_4
dipendente della società opposta odierna appellante, in linea con le
[...] argomentazioni svolte dalla stessa nell'atto di appello, si perviene a differente esito riscontrandosi, anzi, l'anomalia tra il segmento del narrato del teste – ove ha riferito di non aver censito CP_4
l'imbarcazione del Geometra da lui conosciuto per motivi CP_5
professionali da un trentennio – e il segmento del narrato della teste ove ha riferito che il trovandosi nel Porto di Portorosa Tes_4 CP_5 durante il periodo di gestione dell'Aggiudicataria, “non occupò mai il posto barca n. 9 Isola Rosa del VI, bensì altri posti barca”(cfr. appello principale).
Incompatibile, al riguardo, è il mancato censimento dell'imbarcazione del
Geometra con quanto riferito dalla teste ovvero la CP_5 Tes_4
presenza della di lui imbarcazione durante il periodo di gestione dell'Aggiudicataria.
A ciò, d'altra parte, si giustappone il dato della qualità, propria del teste
[...]
di legale rappresentante della società Controparte_4 Pt_2 [...]
divenuta, infatti, cessionaria del credito vantato dalla Parte_2
Portorosa Yachting A.T.I. nei confronti di VI EP, in virtù di atto di cessione di crediti perfezionatosi in pendenza della lite di prime cure, ovvero in data 30.12.2014 e, ancor prima, di legale rappresentante della al tempo della “deposizione” (cfr. verbale udienza del Parte_1
10.2.2014 sub fascicolo di primo grado).
Trattasi, semmai, di dati da cui inferire la possibile presenza di interesse nella causa e, quindi, tali da corroborare la valutazione sopra operata in termini di corretto uso del prudente apprezzamento nella valutazione delle deposizioni testimoniali acquisite.
Ne segue, allora, il rigetto del motivo di appello principale.
Quanto al secondo motivo dell'appello principale – con cui l'appellante si duole della esclusione del diritto al rimborso delle spese per la ricerca ed il rilascio del certificato/contratto di ormeggio e per il rilascio del certificato di pag. 14/27 residenza, lamentando la violazione del precetto ex art. 1176 c.c. - il motivo, per come articolato, non è idoneo ad attingere ad esiti di accoglibilità.
È, infatti, la stessa appellante a dedurre l'avvenuta consegna, da parte del
VI, di “copia informale” richiamando, pure nell'atto d'appello, perfino il contenuto delle dichiarazioni testimoniali – riferibili al teste CP_4
sentito all'udienza del 10.2.2014 - dimostrative della consegna,
[...] da parte del VI, di “fotocopia di due contratti d'ormeggio” lamentando la mancata consegna di copia conforme all'originale dei predetti contratti
(cfr. appello sub paragrafo dedicato al motivi n. II e teste CP_4
verbale udienza del 10.2.2014).
[...]
Anche dal narrato della teste del resto, si apprende che “i Testimone_4
primi giorni del mese di giugno del 2010 venne negli uffici della società oggi opposta il dr. VI e qui ebbe un colloquio con il sig. CP_4 all'epoca legale rappresentante dell'opposta e consegnando allo stesso fotocopie dei contratti” (cfr. teste verbale udienza del Testimone_4
17.10.2014).
Sicché, il capo della sentenza di prime cure censurato – anche al di là della invocabilità del principio generale di cui all'art. 1262 c.c. in tutte le ipotesi
(quale quella sottesa alla fattispecie in cui la società si è trovata a gestire il porto turistico di Portorosa, subentrando a precedente gestore) in cui si verifichi un avvicendamento nella titolarità dei diritti – si rivela immune da censure atteso il riferimento all'onere di rivolgere la richiesta di consegna della documentazione relativa ai contratti, a suo tempo stipulati con la società in bonis precedentemente preposta alla gestione del Porto turistico, ospitante i posti barca concessi in locazione, in formato diverso dalla copia fotostatica, alla curatela del fallimento della società un tempo preposta.
Sicché, oltre ad essere genericamente riferita ai diportisti/titolari di diritto di ormeggio, l'attività di ricerca presso l'archivio notarile distrettuale, la censura in cui si condensa il motivo di gravame in commento risulta infondata e va respinta non emergendo, dalla lettura della sentenza appellata, in rapporto alle risultanze probatorie di cui la stessa appellante dà
pag. 15/27 riscontro nel libello introduttivo del gravame, evidenza di malgoverno del principio di cui all'art. 1176 c.c.
In termini piani, non vi è deduzione sufficiente né prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva specifica – produzione di copia conforme all'originale dei contratti d'ormeggio facenti capo al VI - e il danno reclamato – sub specie di rimborso delle spese per estrazione dei contratti d'ormeggio e certificato di residenza – mancando, tra le altre, già a monte, una deduzione specifica circa il concreto pregiudizio derivante dalla esibizione di copia fotostatica dei contratti d'ormeggio.
Doveroso ed esigibile è il contegno di chi consente l'identificazione dei propri dati nell'ambito di un rapporto sinallagmatico – ipotesi, questa, di cui le stesse deduzioni dell'appellante, siccome riferite ai risultati delle prove orali espletate in prime cure, danno riscontro – senza che, tuttavia, l'obbligo di cui all'art. 1175 c.c. possa spingersi sino a rendere doverosa la consegna di copia conforme all'originale di un contratto già esistente.
Né, poi, l'ipotetica mancata compilazione delle schede di registrazione – ove non positivizzata espressamente quale dovere contrattuale rientrante nel contenuto del contratto – può integrare la violazione del precetto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. tenuto conto della libertà delle forme e, quindi, della tendenziale equipollenza della consegna di copia informale dei contratti, specie ove non seguita da censure analitiche circa la presenza di anomalie rilevanti ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Il motivo, dunque, è respinto con conferma della presupposta statuizione di prime cure.
L'infondatezza dei due motivi di appello incidentale refluisce, logicamente, sul terzo motivo articolato con riferimento al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
La statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, contestata dalla parte appellante in via principale, del resto, costituisce riflesso della caducazione del decreto ingiuntivo in forza di rigetto della pretesa dedotta dalla opposta a titolo di spese di ricerca e rilascio del contratto di ormeggio pag. 16/27 e di quelle relative al rilascio del certificato di residenza, nonché in forza di accoglimento di un profilo del motivo di opposizione basato sulla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della parte opposta (ricorrente in monitorio) pure a fronte di rigetto della riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno (in subordine al rendimento del conto) indicata al punto n. 5) delle conclusioni e alla riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno per il non uso del posto barca, nella misura indicata al punto n. 6) delle conclusioni del libello introduttivo del procedimento di prime cure di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto, poi, all'appello incidentale promosso dall'appellato, va scrutinata funditus la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale
“tardivo in quanto proposto dall'appellato a seguito della notifica dell'appello principale, quando ormai era decaduto dal potere di proporre impugnazione contro la sentenza, per decorrenza del termine di legge per impugnarla”, reiterata dalla difesa della e della Parte_1
(cfr. note scritte di udienza ex art. 127 ter Parte_2
c.p.c. per la partecipazione all'udienza del 13.11.2024, recanti specifica relatio alle note per la partecipazione alla precedente udienza dell'11.1.2024, entrambe a firma Avv.ta Antonina Costantino).
Al riguardo, in linea generale, dal combinato disposto degli artt. 334, 333,
332, 331 e 343 c.p.c. si ricava che il discrimine tra le impugnazioni incidentali tardive – perché proposte quando è già consumato il termine previsto ex artt. 325 e 327 c.p.c. – ammissibili (purché proposte nei termini e con le forme di cui all'art. 343 c.p.c.) e inammissibili, risiede nella fonte dell'interesse ad impugnare.
Se, infatti, l'interesse all'impugnazione sgorga dalla proposizione, ad iniziativa di altra parte processuale, la stessa è sempre ammissibile anche in caso di decadenza ex artt. 325 e 327 c.p.c. ovvero di acquiescenza ex art. 329 c.p.c.
pag. 17/27 Viceversa, se l'interesse all'impugnazione trova già le sue radici nel contenuto precettivo della sentenza inizialmente non impugnata,
l'impugnazione incidentale tardiva cade sotto la scure dell'inammissibilità.
«L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale» (cfr.
Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12387 del 16 giugno 2016).
Trattasi di principio coerente con l'esigenza di non consentire l'aggiramento dei termini perentori a pena di decadenza equivalendo, in caso contrario,
l'ammissibilità indistinta, ad una generale rimessione in termini.
È vero, inoltre, che l'impugnazione incidentale tardiva può essere rivolta anche contro parti diverse dall'impugnante principale (plasmandosi come
"adesiva") tuttavia questa ammissibilità non è automatica e non sussiste tout court.
Essa, piuttosto, esige che sia valutato in concreto se l'interesse all'impugnazione tardiva possa davvero reputarsi sorto per effetto dell'impugnazione principale.
Si tratterà, pertanto, di stabilire con valutazione casistica se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo.
In caso affermativo, l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no.
Al riguardo, «sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione,
l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente
pag. 18/27 principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale» (cfr. Cass. S.U. n. 24627/2007).
Nella specie, premesso che non si verte in ipotesi di impugnazione incidentale tardiva prevista dall'art. 343 co. II c.p.c. - che contempla il caso in cui l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, quindi da un appellante incidentale (nell'ambito di un giudizio connotato necessariamente da pluralità di parti che, invero, non ricorre nella fattispecie in trattazione) - né, ancora, in ipotesi di impugnazione incidentale tardiva adesiva nel processo con pluralità di parti – quale è la fattispecie caratterizzata dalla presenza di coobbligati in solido (obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo e, in generale, cause connesse per pregiudizialità- dipendenza o, ancora, obbligazioni solidali cd. "paritarie" o "a interesse comune": cfr. Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486 ove, in motivazione, si precisa «L'impugnazione incidentale tardiva c.d. adesiva, nella fattispecie oggetto del ricorso oggi rimesso alle Sezioni Unite, infatti:
- proviene da un soggetto (il coobbligato condannato in solido) diverso da quello contro il quale è rivolta l'impugnazione principale (proposta dall'altro coobbligato, pure condannato in solido, nei confronti del creditore)…» ipotesi, anche questa, esclusa dal tipo di rapporto sostanziale dedotto in lite (opposizione a decreto ingiuntivo che vede contrapposto un unico debitore in veste di titolare di posto barca nei riguardi della società aggiudicataria incaricata della gestione provvisoria del porto turistico di
Portorosa) - e considerato che non si discute dell'ammissibilità sotto il profilo squisitamente soggettivo - ovvero della proponibilità anche ad opera della parte contro la quale è proposta l'impugnazione principale – dagli atti di causa risulta che, a fronte della pubblicazione della sentenza di prime cure (non notificata dopo il deposito in cancelleria) in data 30.04.2018,
ha provveduto a notificare l'appello Parte_4
pag. 19/27 principale - in applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. - entro l' ultimo giorno utile scadente al 30.11.2018, con pec del 30.11.2018.
L'appello incidentale di VI EP, invero, è stato proposto – depositato e contenuto nella comparsa di costituzione - il 09.04.2019.
A tale data, pur se rispondente al termine di cui all'art. 343 co. I c.p.c. – i.e. venti giorni prima dell'udienza stabilita per la comparizione delle parti, indicata in citazione e confermata all' 8.5.2019 (cfr. decreto del 19.12.2018)
– risulta spirato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Sicché, trattandosi di appello incidentale tardivo, la sua ammissibilità viene meno giacché, nella specifica fattispecie, dal contenuto dei motivi a base della richiesta di riforma della sentenza di prime cure, si ricava la ancorabilità, dell'interesse ad impugnare, alla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 77/2012 piuttosto che nella sola impugnazione principale interposta.
Militano, in particolare, verso tale valutazione, non solo e non tanto il numero di motivi di appello incidentale – ovvero sette motivi al cospetto dei tre motivi dedotti dall'appellante principale - quanto il loro contenuto in relazione all'assetto di interessi cui la sentenza n. 21/2018 ha dato vita.
Come, infatti, emerge dalla lettura congiunta della citata sentenza e del gravame incidentale, all'interno del primo motivo articolato, il VI ripropone il tema – a sostegno della richiesta di revoca del decreto monitorio opposto in prime cure e, pur se caducato, sostituito da capo condannatorio che lo vede totalmente soccombente in ordine al criterio di quantificazione del corrispettivo tariffario dovuto a favore della opposta odierna appellante (ovvero il criterio basato sul contenuto del bando di gara, in contrasto con il criterio contrattualmente previsto all'interno dell'art. 3 lett. b) invocato dal medesimo) - relativo alla necessità di quantificare l'importo dovuto, per quanto riguarda il posto barca n. 167 lotto 4, rimasto in suo esclusivo uso, non già come statuito in sentenza (pag. 8) ovvero che
“fossero dovute le somme ingiunte ed in particolare quelle relative alle tariffe così come praticate dalla opposta giusto bando di gara del
pag. 20/27 20.5.2010, emesso dal tribunale Fallimentare di Messina” invocando, piuttosto, il corrispettivo degli oneri portuali previsti, “nella misura di lire
1.100,000 (isola rosa n. 9) e di lire 500.000 (per n. 167) maggiorabili solo degli aumenti ISTAT”(cfr. pag. 11 appello incidentale).
Il riferimento alla erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui condanna il VI alle “somme di cui al D.I. ovvero della intera somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e in particolare di quella delle tariffe di cui al bando di gara del 20.5.2010, con esclusione del 2/3 del posto barca n. 9 da versarsi all'opponente, sia perché non conformi alle tariffe contrattuali, sia perché gli oneri portuali dei posti barca gestiti da essa società, erano compresi nelle tariffe di ormeggio riservate ai diportisti come da listino dalla stessa società predisposto ed allegato in atti” – contenuto nell'appello incidentale (cfr. pag. 13) – è, infatti, in grado di disvelare la delineabilità dell'interesse a far valere la questione della clausola di invarianza dei contratti di ormeggio, già con la pubblicazione della sentenza e nei termini per l'appello previsti, non dipendendo, siffatto interesse, dalla mera impugnazione principale proposta.
Ciò anche perché nell'accoglimento parziale dell'opposizione spiegata, il primo giudice ha sì riconosciuto il diritto ai due terzi “della somma relativa al pagamento del posto barca n. 9 “isola rosa” – ritenendo provata la circostanza dell'occupazione da parte di un terzo, in linea con l'accordo contrattuale raggiunto tra la società aggiudicataria e il titolare del posto barca, con ripartizione secondo i criteri 1/3 alla società e 2/3 al titolare – ma, nel far ciò, ha dato per presupposta la circostanza della quantificazione secondo un tariffario non conforme a quello previsto negli originari contratti di ormeggio (“erroneamente il primo giudice ha ritenuto dovuti al VI i due terzi delle somme richieste nel d.i. per il posto barca n. 9 atteso che al
VI competono i due terzi dei canoni di ormeggio, pari ad euro 6.400,00, come sopra specificato e non i due terzi degli oneri portuali ovvero delle spese condominiali” del pari “ in ogni caso, essendo stato riconosciuto al
VI il diritto a ricevere i due terzi dell'importo richiesto dalla opposta ai
pag. 21/27 diportisti (ancorché erroneamente per le ragioni già sopra esplicitate, in quanto detta frazione andava calcolata sulle tariffe di ormeggio (euro
4.800,00) e non sugli oneri portuali”: cfr. rispettivamente pag. 15 e pag. 21 appello incidentale).
Sicché, già per tale nucleo di fatti dedotti a sostegno del primo motivo di gravame incidentale - tendente alla riforma della sentenza secondo le conclusioni “In accoglimento dell'appello incidentale revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (recte la sentenza del GDP che lo ha sostituito) con ogni statuizione di legge, in accoglimento dei motivi di opposizione e , nel merito, dichiarare e ritenere opponibile alla opposta la tariffa contenuta nei contratti di ormeggio del 1990, citati in narrativa, e per l'effetto dichiarare che l'opponente è, se del caso, tenuto al pagamento, in ragione proporzionale, di quanto originariamente pattuito su base annua, salva eventuale rivalutazione, limitatamente al poso barca n. 167” - la fonte dell'interesse alla impugnazione è predicabile con riferimento alla sentenza di primo grado.
A fortiori ciò è vero se si considera che l'ipotetico accoglimento dell'appello principale non avrebbe avuto l'effetto di ribaltare del tutto l'assetto di interessi stabilito in sentenza, ovvero pregiudicare la posizione dell'appellato-appellante incidentale, con riguardo, quantomeno, alle pretese dedotte in termini di eccezione/domanda riconvenzionale (non accolte, infatti, nella sentenza di primo grado se non limitatamente al profilo che riguarda l'occupazione del posto barca n. 9 “isola rosa” e, dunque, il riconoscimento del corrispettivo per la sub locazione del posto barca di proprietà dell'appellato, nella misura pari a due terzi a carico della opposta odierna appellante).
Non trovando seguito, infatti, già nella sentenza di primo grado, le questioni attinenti al mancato rendimento del conto e, in via gradata, al ristoro dei danni patiti per la mancata occupazione e, in via gradata, in difetto di rendimento del conto, l'eventuale accoglimento della richiesta di condanna al pagamento della intera somma oggetto di ingiunzione monitoria (non pag. 22/27 decurtata, quindi, dall'onere di versamento dei due terzi per il posto barca n.
9) non avrebbe, comunque, mutato il quadro dei rapporti con riferimento a quelle pretese nascenti dalle difese dell'opponente odierno appellato- appellante incidentale, relative alla illegittima disapplicazione dei contratti di ormeggio originari e, di contro, alla applicazione di condizioni (tariffarie e non) aventi origine in una decisione unilaterale facente capo alla nuova società affidataria della gestione del porto.
Analogo ragionamento può riferirsi con riguardo al terzo motivo di gravame incidentale, ovvero quello attraverso cui il VI si duole del rigetto della domanda, contenuta nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
“relativa al pagamento della quota dell'ormeggio per il posto barca 431
(già 174) erroneamente motivando a pag. 6 che le relative domande formulate “non risultano accoglibili perché non costituiscono oggetto del presente giudizio, atteso che per il predetto posto barca alcuna somma è stata richiesta dall'opposta”(cfr. pag. 17 appello incidentale) tendendo, quindi, alla riforma secondo le testuali conclusioni che tale motivo contengono “dichiarare e ritenere che la opposta nella qualità, ha gestito per conto del VI i posti barca 431 , già 174, e isola rosa n. 9 nel periodo di aggiudicazione della gestione del porto turistico di Portorosa e, per
l'effetto, condannare la stessa in solido con chi di ragione, a rendere il conto della relativa amministrazione e, in difetto, al risarcimento dei danni nella misura corrispondente ai 2/3 della tariffa di ormeggio, ovvero ad €
6.400, con interessi e rivalutazione dal 25.5.90 al soddisfo”(cfr. pag. 24 appello incidentale).
La sentenza di prime cure, statuendo nel senso della inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione introduttivo del procedimento di opposizione al ricorso monitorio – così, nello specifico, ove ha affermato che “per quanto attiene alle richieste avanzate da parte opponente in ordine al posto barca identificato con il n. 431 e cioè a dire quello innanzi al “ ..le stesse non risultano essere Parte_7
accoglibili, poiché non costituiscono oggetto del presente giudizio atteso
pag. 23/27 che per il predetto posto barca alcuna somma è stata richiesta dall'opposta, come può evincersi dalla fattura da cui promana il decreto ingiuntivo oggi opposto che non comprende richieste di pagamento per tale posto barca, ma soltanto per i posti barca n. 9 “isola rosa” e n. 167 .. ” (cfr. sentenza appellata) – è già di per sé, per la natura della statuizione, in grado di radicare l'interesse all'appello indipendentemente dalla iniziativa assunta dalla parte opposta, odierna appellante in via principale (il cui accoglimento non avrebbe, a ben vedere, inciso sul tema della inammissibilità della domanda riconvenzionale).
Il sesto motivo del gravame incidentale – con cui si lamenta la erronea condanna al pagamento degli interessi moratori, in ciò ulteriormente confermando il condannatorio insito nel decreto ingiuntivo n. 77/2012, pari ad euro 780,53, si riallaccia al motivo che introduce il tema evocativo della portata dei contratti di ormeggio e della esegesi delle relative clausole, anche in punto di distinzione tra condizioni riservate ai diportisti in transito e condizioni riservate ai diportisti titolari di posto barca (dunque anche locatari come il VI opponente odierno appellante incidentale).
Sicché, anche in tal caso, la statuizione di condanna, riallacciandosi a questione centrale dedotta tra le difese del VI, l'interesse all'impugnazione trova già la sua origine nella sentenza e, quindi, l'appello incidentale tardivo proposto si rivela inammissibile.
Analogamente il collegamento con la questione principale che campeggia al centro delle difese ed argomentazioni critiche dell'appello incidentale, si riscontra con riguardo al quinto motivo – “violazione art. 1173 c.c. pagamento TARSU” – come si evince dal tenore della censura – per la riconducibilità, appunto, alla portata delle clausole dei contratti di ormeggio originari rispetto al contenuto del bando di gara predisposto dalla curatela fallimentare della (originario gestore dell'area) – con Controparte_7 cui l'appellante incidentale lamenta “che tale servizio (i.e. ritiro, trasporto e conferimento rifiuti (TARSU inclusa) può essere senz'altro fatto rientrare in quell'ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta
pag. 24/27 la necessità e l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico già ricompreso nei servizi contrattualmente a carico della
[...]
e, quindi, non generatore di ulteriore autonomo corrispettivo. CP_7
Così come si potrebbe verosimilmente ritenere che tale servizio sia compreso in quelli per i quali l'opposta rivendica l'applicazione della tariffa stagionale dal 25 maggio al 30 settembre 2010.”
Ancora, per il motivo tendente a riproporre la pretesa – non accolta in primo grado – al risarcimento dei danni “subiti dal dr. VI per il mancato utilizzo del posto barca , isola rosa n. 9 ,dal 1/10/2010 al 25.1.2011, rimasto in uso al titolare della barca SHARK VG 2677D, per avere omesso di curarne lo sgombero e la riconsegna all'opponente, quantificando il danno nella misura corrispondente ad 1/3 della tariffa annuale (€ 6300)
,pari ad € 2.100,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 1/10/2011 al soddisfo” nascendo, la possibilità di lamentare la contraddittorietà della sentenza, laddove non ha dato rilievo pieno al fatto dell'occupazione del posto barca n.
9 - pur riconoscendo a favore del VI il diritto al pagamento dei due terzi, in virtù dell'accordo di gestione per la locazione dei suoi posti barca – già dalla sentenza stessa.
Sulla scorta delle considerazioni svolte - anche in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'appellante principale – nonché in linea con la portata generale dell'interesse alla impugnazione - nel senso che quando l'interesse ad impugnare non sorge per effetto dell'impugnazione principale, richiedente la proposizione di un'impugnazione avversa, viene meno la giustificazione della deroga sottesa all'appello incidentale tardivo previsto ex art. 334 c.p.c., giacché non può consentirsi di recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza -
l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
pag. 25/27 Le spese del procedimento di secondo grado meritano compensazione atteso che al rigetto del gravame principale fa da pendant l'inammissibilità del gravame incidentale.
Poiché dai dati ricavabili dalla “visura camerale della società appellante in liquidazione” – depositata a seguito sulla scorta dell'ordinanza del 3-
4.3.2024 – consta l'estinzione della società appellante in liquidazione, per cancellazione d'ufficio avvenuta in data 9.6.2023 ai sensi del combinato disposto degli artt. 2490 e 2495 c.c., va ordinata la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero per le eventuali valutazioni di competenza ai sensi degli artt. 2630 c.c. e 217 co. II L.F. in relazione alle conseguenze dell'omissione ex art. 15, co. IV, L.F. come sostituito dal d.lgs. n. 169 del
2007 senza, invece, riconnettersi effetto interruttivo del processo a fronte dell'ultrattività del mandato (cfr. Cassazione civile, sez. un., 19/11/2024, n.
29812; conf. Cassazione civile, sez. III, 25/01/2024, n. 2439).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 a norma del quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
PQM
Il Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nell'ambito del procedimento d'appello n.
2005/2018 R.G., così statuisce:
DICHIARA infondato l'appello principale proposto uno actu da
[...]
P
liquidazione in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
unitamente alla con sede in Rodì Milici, Parte_2
Via Orlando 62, costituitasi quale cessionaria del credito, in persona del pag. 26/27 legale rappresentante e, per l'effetto, dichiarato Controparte_4 inammissibile l'appello incidentale proposto dall'appellato VI EP, conferma la sentenza di primo grado n. 21/2018 depositata il 30.4.2018
(procedimento n. 96/C/12) dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia;
COMPENSA le spese del secondo grado di giudizio;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione degli atti all'Ufficio del
Pubblico Ministero, per le valutazioni di competenza, come in parte motiva.
Barcellona P.G. 20.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024 – svolta ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avvocato Corrado Correnti, nell'interesse di EP VI., appellato ed appellante incidentale, nonché dall'avvocata Antonina Costantino nell'interesse della e della Parte_1 [...]
– appellanti principali ed appellate incidentali - visto l'art. Parte_2
281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di grado d'appello iscritto al n. 2005/2018 del
Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione relativi ad ormeggio imbarcazioni
VERTENTE TRA
n liquidazione (P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t. - società mandataria e capogruppo della Portorosa Yachting
A.T.I. P.I. ( ) quest'ultima costituita dalla medesima P.IVA_2 Parte_1
dalla (P.I. ) dalla
[...] CP_1 P.IVA_3 Controparte_2
P.I. ( ) e della società P.IVA_4 Parte_3
P.I. ( - elettivamente domiciliata in indirizzo
[...] P.IVA_5 telematico, rappresentata e difesa dall'avv.ta Antonina Costantino, giusta procura rilasciata in calce dell'atto di citazione in appello
- appellante e appellata incidentale- contro
SE LE (C.F. elettivamente C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avvocato
Corrado Correnti, giusta procura in atti
- appellato e appellante incidentale –
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), in persona Parte_2 CP_3 P.IVA_6 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Controparte_4
(C. F. ) elettivamente domiciliata in indirizzo
[...] CodiceFiscale_2 telematico, rappresentata e difesa dall'avv. ta Antonina Costantino, giusta procura in atti.
- Interveniente ex art. 111 c.p.c. –
Conclusioni: come da note scritte depositate per la partecipazione all'udienza svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e 281-sexies c.p.c. ed atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.
Con citazione ritualmente notificata, la Parte_4
(cedente) e la (n.q. di cessionaria) Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 21/2018 depositata in data
30.04.2018 (non notificata) resa dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia a definizione del giudizio promosso dalla odierna appellante Parte_1
– con ricorso monitorio del 23.1.2012 - nei riguardi dell'appellato
[...]
VI EP (n. R.G. 96/c/2012) - avente ad oggetto il pagamento di oneri portuali relativi ai posti barca n. 9 lotto Isola Rosa e n. 167 Lotto 4 in forza di contratti di ormeggio datati 05.10.1990 e 02.04.1992 – esitato, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 77/12, provvisoriamente pag. 2/27 esecutivo, recante ingiunzione di pagamento della somma pari ad euro
4.739,95, oltre interessi moratori e spese di procedura – interposta da
VI EP unitamente a domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione dal
25.05.2010 fino al soddisfo – nella sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto opposto e condanna dell'opponente odierno appellato al pagamento di “tutte le somme di cui al D.I. opposto, con l'esclusione dei 2/3 della somma relativa al pagamento del posto barca
n. 9 che dovranno invece essere versati dall'opposta nei Parte_5 confronti dell'opponente, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, per i motivi meglio specificati in narrativa, nonché di quelle relative alla ricerca e rilascio del contratto di ormeggio e del rilascio del certificato di residenza dell'opponente, nonché al pagamento delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata”.
In primo grado, in particolare, l'opponente aveva chiesto - in via di eccezione riconvenzionale (subordinatamente alla richiesta di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto) - di “ritenere opponibile alla opposta la tariffa contenuta nei contratti di ormeggio del
1990, citati in narrativa, e per l'effetto dichiarare che l'opponente è, se del caso, tenuto al pagamento, in ragione proporzionale, di quanto originariamente pattuito su base annua, salva eventuale rivalutazione”.
Inoltre, deducendo - a sostegno di domanda riconvenzionale - la gestione per suo conto, da parte dell'opposta, dei posti-ormeggio n. 431 (già 174) e isola rosa n.9 senza ricevere il rendiconto della amministrazione né pagamento del corrispettivo di spettanza, nella misura concordata e corrispondente alle tariffe applicate dall'aggiudicataria per il periodo di riferimento, chiedendo, quindi, la condanna a rendere il conto della relativa amministrazione e, in difetto, al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alle tariffe elaborate dalla stessa aggiudicataria,
“come indicate in premessa e per la somma specificata di € 6.711,35,( o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ), già detratti gli oneri
pag. 3/27 portuali, salve eventuali provvigioni, con interessi e rivalutazione dal
25.5.90 al soddisfo” nonché, sempre in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo del posto barca isola rosa n. 9, dal
1.10.2011 al 25.1.2012, rimasto in uso al titolare della barca SHARK VG
2677D, “per avere omesso di curarne lo sgombero e la riconsegna all'opponente, quantificando il danno nella misura corrispondente ad 1/3 della tariffa annuale (€ 6.300), pari ad € 2.100,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 1/10/2011 al soddisfo”.
L'opponente, dunque, aveva concluso per la revoca del decreto ingiuntivo n.77/2012 unitamente alla sospensione della sua efficacia provvisoriamente esecutiva, con vittoria di spese di lite e compensi difensivi.
Sospesa, in primo grado, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e rigettate le eccezioni processuali di incompetenza per territorio e materia nonché di difetto di legittimazione attiva sollevate dall'opponente, il giudizio veniva istruito a mezzo prove orali.
La e la Parte_4 [...]
– prospettatasi quale cessionaria avente causa da Parte_2
Portorosa YACHTING A.T.I., a mezzo della mandataria Parte_1
in virtù di atto del 30.12.2014, autenticato nelle firme dal Notaio
[...]
(registrato in Barcellona P.G. il 7.1.2015) - Persona_1
hanno, quindi, uno actu, instato per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del giudizio in appello.
Al riguardo, la e la Parte_4 [...] hanno affidato l'appello ai motivi inerenti a: i) erroneità Parte_2
della sentenza per omessa valutazione delle risultanze processuali in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere, il Giudice di prime cure, valutato le risultanze delle prove documentali e testimoniali acquisite, così dolendosi della mancanza di prova, incombente sul VI, in ordine all'occupazione, imputabile all'aggiudicataria, del posto barca n. 9 “isola rosa” con imbarcazione di altro soggetto (geometra contestando, ad CP_5
un tempo, la valutazione delle deposizioni dei testi e (le Tes_1 Tes_2
pag. 4/27 dichiarazioni testimoniali rese dai testi e “non sono atte Tes_1 Tes_2
a fornire alcuna prova sull'affitto del posto barca n. 9 da parte Parte_5 della società aggiudicataria al Geometra per la genericità ed CP_5 imprecisione della deposizione, nonché la credibilità e l'interesse (recte
l'attendibilità) nonché l'omessa considerazione della testimonianza del teste
e della teste;
ii) erroneità della Testimone_3 Testimone_4
sentenza per omesso riconoscimento del diritto al rimborso delle spese per la ricerca del certificato di residenza e il rilascio dei contratti di ormeggio in favore dell'A.T.I. epurando, tali somme, dall'originaria statuizione contenuta nell'ingiunzione, così dolendosi dell'inadempimento dei diportisti all'obbligazione di pagamento della quota dovuta a titolo di
“oneri e servizi portuali per il periodo di riferimento”, inadempienti anche al dovere, espressione di correttezza e lealtà, di sottoporsi alle operazione di censimento da parte del nuovo gestore, riproponendo la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1176 c.c. (avendo, nella specie, il VI, consegnato documentazione incompleta avendo, quindi, con detto comportamento omissivo, procurato “maggiori danni e spese” per la
[...]
e censurando la sentenza gravata per non aver considerato le Parte_1
deposizioni dei testi e;
iii) Controparte_4 Testimone_4
erroneità della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Hanno, quindi, concluso – previa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata – per la conferma di tutte le statuizioni del decreto ingiuntivo n. 77/2012 in guisa da conseguire il soddisfacimento della intera pretesa monitoria azionata, in misura pari ad euro 4.739,95
(comprensiva degli oneri portuali del posto barca n. 9 e delle spese di rilascio dei contratti di ormeggio e certificato di residenza, pari ad euro
378,55, unitamente agli interessi moratori dal 01.01.2012 sino al soddisfo, spese della procedura monitoria complessivamente pari ad euro 450,00 (di cui 70,00 per spese vive, 180 per onorari, 200,00 diritti di procuratore) oltre rimborso forfettario spese generali al 12.50% ex art 15 tariffe forensi, più
i.v.a. e c.p.a. come per legge).
pag. 5/27 L'appellato VI EP si è costituito chiedendo il rigetto delle conclusioni avversarie.
Ha, promosso, altresì, appello incidentale, deducendo e lamentando: i) la violazione degli artt. 1173 c.c. e 1372 c.c. per erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle somme ingiunte, comprensive di importi non conformi alle tariffe contrattuali stabilite nei contratti di ormeggio del 1990 e 1992 nonché di importi per oneri portuali operanti per i soli diportisti in transito e non anche per i diportisti-locatori quale era il VI (dolendosi, in particolare, della statuizione con cui è stato previsto il pagamento delle tariffe “così come praticate dall'opposta, giusto bando di gara del 20.5.2010, emesso dal
Tribunale Fallimentare di Messina” e, quindi, della ritenuta applicabilità di tariffe contrastanti con i punti 3 presenti nei contratti di ormeggio originariamente stipulati - recanti previsione di clausola di invarianza - perché frutto di variazione unilaterale, invocando, dunque, la applicazione di tariffe non superiori a euro 1.059,17 (posto barca isola rosa n. 9) ed euro
770,31 (posto barca n. 167);ii) violazione degli artt. 1175, 1218, 1223,
1322, 1710, 1713 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per non avere, il Giudice di primo grado, riconosciuto al VI la quota di ormeggio relativa al posto barca
n. 431, in forza di accordo di riparto stipulato fra le parti (recante previsione del diritto alla quota dei 2/3 a favore del proprietario e di 1/3 a favore del gestore, parametrato alle tariffe d'ormeggio del posto barca) come, invece, ammesso dai testi sentiti (tra cui la teste e il teste ) Tes_4 Tes_5 oltreché per non aver mai offerto, l'aggiudicataria, il rendiconto della gestione dei suddetti ormeggi;
iii) violazione dell'art. 645 c.p.c. per non avere il Giudice di Pace, accolto la domanda del VI di pagamento della quota di ormeggio anche per il posto barca n. 431 (già 174) per dichiarata inammissibilità della domanda stante l'estraneità all'oggetto del giudizio, in luogo invece della ammissibilità e fondatezza della stessa;
iv) violazione degli artt. 2697 c.c. 1710 c.c.1768 c.c.1766 c.c., 2043 c.c., e 115
e 116 c.p.c. per non aver, la sentenza gravata, riconosciuto il risarcimento pag. 6/27 del danno – parametrato ad 1/3 della tariffa di ormeggio annuale (euro
6.300,00) – dovuto per mancato utilizzo da parte del VI del posto barca n. 9, occupato dal unitamente alla mancata riconsegna dell'ormeggio CP_5
n. 431 la cui occupazione si è protratta oltre il quadrimestre gestito dalla gerente temporanea, oltre che per mancata offerta di rendiconto da parte di quest'ultima della gestione sino alla data di rilascio, o in mancanza degli elementi utili al VI per individuare il locatario;
v) violazione dell'art. 1173 c.c. relativamente alla richiesta di pagamento , dolendosi della Pt_6
assenza di prova di accordo tra le parti in ordine alla sopportazione del relativo onere, nonché dell'assenza di prova documentale circa i pagamenti a tal titolo al comune di Furnari (sede del porto turistico di Portorosa ospitante i posti barca dedotti in lite) e, altresì, rientrando, detta tassa, secondo gli accordi contrattuali del 1990, negli “altri servizi collettivi offerti” dalla contraente fallita oltre al dato della non Controparte_6 trasferibilità dell'onere ai sub concessionari titolari degli ormeggi, ancor meno in relazione al posto barca n. 9 che comunque è stato gestito dalla aggiudicataria per il quadrimestre di riferimento;
vi) erronea condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al d.i. opposto;
vii) erronea condanna al pagamento delle spese del monitorio ed erronea compensazione di quello di opposizione unitamente alla violazione art. 92 c.p.c.
VI EP, quindi, ha concluso per: i) l'integrale rigetto dell'appello principale;
ii) l'accertamento della natura non dovuta degli oneri portuali del posto barca n. 9 “isola rosa”, comprensivi di interessi moratori e TARSU, poiché detto ormeggio è stato ceduto alla gestione della Parte_1
iii) l'accoglimento dell'appello incidentale di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto con applicazione - se dovuto - del solo pagamento secondo la tariffa stabilita dai contratti stipulati negli anni novanta con la oggi fallita, limitatamente al posto n. Controparte_7
167; iv) la dichiarazione di locazione dei posti barca 431, (già 174), e isola rosa n. 9 da parte dell'aggiudicataria con consegna del rendiconto di gestione in subordine al risarcimento dei danni nella misura dei 2/3 della pag. 7/27 tariffa di ormeggio ovvero euro 6.400,00 più interessi e rivalutazione dal
25.05.1990 sino al soddisfo;
v) il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione del posto barca n. 9 isola rosa dal 01.10.2010 al 25.01.2011, per non aver curato il rilascio e la riconsegna al termine della locazione concessa al titolare della barca SHARK VG 2677D e per una somma quantificata ad 1/3 della tariffa annuale ovvero euro 2.100,00 oltre interessi e dall' 01.10.2011 sino al soddisfo e rivalutazione;
vi) l'operatività della compensazione fra le poste dovute tra le parti, con la condanna della
[...]
a versare al VI la differenza fra 8.500,00 o la minore somma Parte_1 dovuta dall'appellante incidentale e gli oneri portuali di cui al posto barca n.
167.
La causa - istruita a mezzo acquisizione fascicolo di prime cure n. R.G.
96/2012 – viene decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Posta la tempestività del gravame principale – risultando, in atti, la notifica dell'appello in data 30.11.2018, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 30.04.2018 – va ribadita la valutazione di insussistenza dei presupposti per procedere ex art. 348 bis c.p.c. (testo applicabile ratione temporis ante novella ex d.lgs. 149/20229) sottesa all'ordinanza pubblicata il 16.1.2020.
È, del resto, a tal riguardo, appena il caso di richiamare il condivisibile insegnamento propugnato durante la vigenza dell'art. 348 bis c.p.c. per cui
«la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del
pag. 8/27 non esservi stata decisione nelle forme semplificate» (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Posta, altresì, la ammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., emergendo, nel corpo dell'atto d'appello, la indicazione dei capi della sentenza oggetto di gravame - oltreché delle specifiche modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, in uno alle circostanze da cui si ritiene derivata erroneità della sentenza – nella sostanza, le censure veicolate coi motivi di gravame ruotano attorno ad un nucleo fondamentale ed unitario.
L'appellante, infatti, si duole della valutazione del materiale probatorio, per come operata in prime cure, posta a fondamento della decisione di rigetto di alcune poste, pretese con il decreto ingiuntivo parzialmente annullato- revocato, unitamente alla condanna – a suo carico - al pagamento di somme che ritiene non dovute per mancanza di prova.
Al riguardo – così entrando, funditus, nel cuore del primo motivo di appello
– l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata che ha ritenuto occupato il posto barca n. 9 Parte_5
del VI da altro soggetto – al quale la appellante lo avrebbe concesso in locazione – ovvero a tale geometra così riconoscendo il diritto, in CP_5 capo all'opponente odierno appellato, alla corresponsione della somma pari ai 2/3 della tariffa praticata (sulla scorta di presupposto accordo inter partes riconducibile alla locazione del posto barca del VI ad opera della concessionaria avente la gestione del porto turistico).
Già dalla esposizione narrativa in cui si condensa la denuncia della violazione dell'art. 116 c.p.c. – la quale richiede che il Giudice nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad un differente mezzo di prova (cfr. Cass. S.U. n.
20867 del 2020) – in relazione alle difese dell'appellato ed al tenore della pag. 9/27 sentenza gravata, non trova consistenza la fondatezza del motivo di gravame.
Premesso, infatti, che di violazione dell'art. 115 c.p.c. si può discettare allorché si deduca che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge – ipotesi, questa, a ben vedere, non configurabile nella fattispecie, non avendo, le censure dell'appellante, mosso rilievo rispetto a tale profilo dell'atteggiarsi della valutazione delle prove (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13840) - la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, nella specie, già priva di riferimento alla attribuzione – erronea – di un diverso valore probatorio agli elementi posti a base della decisione.
In particolare, a fronte della doglianza espressa dall'appellante in termini di imprecisione e genericità delle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_6
– per segnatamente, contestandone la Testimone_7 Tes_1
credibilità in relazione alle qualità personali (genero del VI) – dalla sentenza appellata si evince la menzione del dato (rapporto genero-suocero) riferito al teste e, ciò malgrado, la individuazione di complessive Tes_1 circostanze atte a sorreggere la “credibilità” (attendibilità) del teste, le cui dichiarazioni sono state considerate rilevanti ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto vantato dal VI in qualità di opponente attore in riconvenzionale, ovvero l'occupazione di un suo posto barca (assentita dalla concessionaria odierna appellante) da parte di imbarcazione riconducibile ad un terzo (Geometra . CP_5
Tra le circostanze addotte, infatti, risulta anzitutto il riscontro del narrato del teste con quello del teste Tes_1 Testimone_7
Quest'ultimo, in particolare, viene descritto come teste oculare senza che di ciò consti obiezione specifica da parte dell'appellante apprezzandosi, comunque, il relativo narrato, come genuino in virtù della precisazione relativa all'avere visto “personalmente” i posti barca in titolarità del VI
pag. 10/27 “occupati da imbarcazioni” e, vieppiù, “in particolare, uno era sempre occupato dalla stessa imbarcazione, un cabinato” limitandosi, le circostanze oggetto di conoscenza de relato, a riferirsi a dato circostanziale irrilevante, ovvero alla mera concessione in gestione “a quella immediatamente successiva alla marina di Portorosa” (cfr. teste verbale udienza del 18.7.2014 sub fascicolo di primo Testimone_7
grado).
A ciò si giustappone, altresì, la sostanziale concordanza del narrato del teste di parte opponente odierno appellato con il narrato del teste escusso anche per l'opposta odierna appellante, ovvero Controparte_4
Dalla sentenza appellata, infatti, si evince la riferibilità, al narrato del teste della affermazione della titolarità, in capo al VI, Controparte_4
di contratto di ormeggio per tre posti barca e, quanto alla occupazione, viene esposto che il detto teste ha confermato di conoscere il titolare CP_4
della imbarcazione occupante il posto in titolarità del VI (tale Geometra
“da circa trent'anni per motivi professionali” dichiarando, tuttavia, CP_5
“di non aver mai censito la barca modello Shark tg. VG2677D di proprietà dello stesso” non già di non aver visto una imbarcazione occupare il posto barca n. 9 . Parte_5
Al riguardo, dalla sentenza appellata emerge il riferimento alle ulteriori dichiarazioni del teste – valutate come confermative CP_4 dell'occupazione del posto barca n. 9 – “così altrettanto rilievo assumono le dichiarazioni rese dal teste Sig. che confermava la Testimone_3 circostanza relativa all'occupazione del posto barca n. 9 in titolarità Dott.
VI, da parte di un'imbarcazione di cui durante la sua escussione riferiva, testualmente, che “un giorno ricordo che il Dott. VI per avere informazioni in ordine ad una barca che a suo dire occupava un suo posto barca senza la sua autorizzazione, “quindi alla fine della giornata mi recai in questo posto barca ma non riconobbi a chi la barca appartenesse” (cfr. sentenza appellata).
pag. 11/27 Trattasi di circostanze riscontrabili dagli atti di causa – in particolare, dalle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 10.2.2014, da cui emerge “il dott. VI è titolare di contratto di ormeggio per n. tre posti barca” quali isola rosa “misura 5X15”; uno trovasi nel lotto tre centro Commerciale, di dimensioni “5X15 anche questo” il terzo, infine, di “dimensioni inferiori” e, per ciò che maggiormente rileva, “conosco il Geometra e, nel CP_5
periodo in cui io amministrai la società, lo stesso non occupò nessuno dei due posti barca in titolarità del dott. VI ed affidati in gestione alla Pt_1
”; “conosco il Geometra da circa trenta anni per motivi
[...] CP_5 professionali. Io non ho mai censito l'imbarcazione che mi viene nominata e riportante il n. di targa “Shark VG 2677D”- (cfr. teste CP_4
verbale udienza del 10.2.2014 sub fascicolo di primo grado).
[...]
Sicché, smentita la carenza di credibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, poste a fondamento della ricostruzione operata in prime cure, avendo, la sentenza di primo grado, utilizzato per la decisione anche il narrato del teste riportando stralci delle dichiarazioni apprezzate come utili ai CP_4 fini della riscontrabilità con il narrato dell'altro teste ( e, ad un Tes_1 tempo, come probanti il dato costitutivo dell'eccezione riconvenzionale del
VI, non trova fondamento nemmeno la censura con cui l'odierna parte appellante lamenta “il Giudice di Pace avrebbe poi dovuto correttamente valutare la testimonianza resa dal – teste sia di CP_4
parte opponente che di parte opposta – il quale riferisce che in un'occasione il Dr. VI ebbe a lamentarsi del fatto che un suo posto barca era occupato, senza la sua autorizzazione, da una barca, di cui però il recatosi sul posto barca, non ne identificò CP_4
l'appartenenza”(cfr. appello principale).
La valutazione di attendibilità dei testi – presupposto per l'impiego delle deposizioni quale mezzo di prova – è percorso che ha trovato, seppur in un'ottica complessiva e sostanziale, esplicitazione nella motivazione della sentenza, avendo, peraltro, il primo giudice, fatto ricorso a mezzi di prova pag. 12/27 dotati di eguale efficacia probatoria, così non profilandosi assenza di prudente apprezzamento nella valutazione delle prove.
Il fatto che il teste abbia dichiarato di non riconoscere “a chi la barca appartenesse” non inficia la valutazione della deposizione come confermativa del dato della occupazione del posto barca n. 9 , da Parte_5 parte di un terzo e senza l'autorizzazione del VI - come, del resto, dichiarato da altri testi (lo stesso e, altresì, il teste – Tes_1 Tes_2
avuto riguardo, altresì, al dato – sempre riscontrabile in sentenza – estrapolato dalla deposizione del teste relativo al rapporto di CP_4 conoscenza, per motivi di ordine professionale, del Geometra “da CP_5 circa trent'anni”.
Complessivamente vagliati, quindi, i superiori dati configurano gli elementi per apprezzare come corretto l'uso del prudente apprezzamento dei risultati delle prove raccolte, avuto riguardo alla rilevanza, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., degli elementi probatori posti a base del giudizio di rilevanza ed attendibilità del narrato dei testi.
Inverosimile, infatti, - in ciò potendosi integrare la motivazione della sentenza di primo grado, supportando le ragioni per cui non può definirsi il gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - è la dichiarazione di conoscenza trentennale del Geometra – al quale l'imbarcazione occupante è stata CP_5
riferita in forza di preciso riscontro, di cui la sentenza appellata dà atto, ovvero – accertamento tramite numero di targa, presso la Capitaneria di
Porto di Viareggio, per come riferito dal teste , attendibile Testimone_6
anche per tale frammento della deposizione, giacché ha riferito di svolgere attività di “perito navale” così rendendo verosimile l'accesso a dati relativi alle imbarcazioni (cfr. teste sentito in udienza dopo il teste Testimone_6
sub fascicolo di primo grado) - resa dal teste Testimone_8 [...]
rispetto alla mancata identificazione (“mi recai in questo posto CP_4 barca (n. 9 ) ma non riconobbi a chi la barca appartenesse”: cfr. Parte_5
sentenza appellata).
pag. 13/27 Ancora, pure volgendo lo sguardo verso il narrato della teste Tes_4
dipendente della società opposta odierna appellante, in linea con le
[...] argomentazioni svolte dalla stessa nell'atto di appello, si perviene a differente esito riscontrandosi, anzi, l'anomalia tra il segmento del narrato del teste – ove ha riferito di non aver censito CP_4
l'imbarcazione del Geometra da lui conosciuto per motivi CP_5
professionali da un trentennio – e il segmento del narrato della teste ove ha riferito che il trovandosi nel Porto di Portorosa Tes_4 CP_5 durante il periodo di gestione dell'Aggiudicataria, “non occupò mai il posto barca n. 9 Isola Rosa del VI, bensì altri posti barca”(cfr. appello principale).
Incompatibile, al riguardo, è il mancato censimento dell'imbarcazione del
Geometra con quanto riferito dalla teste ovvero la CP_5 Tes_4
presenza della di lui imbarcazione durante il periodo di gestione dell'Aggiudicataria.
A ciò, d'altra parte, si giustappone il dato della qualità, propria del teste
[...]
di legale rappresentante della società Controparte_4 Pt_2 [...]
divenuta, infatti, cessionaria del credito vantato dalla Parte_2
Portorosa Yachting A.T.I. nei confronti di VI EP, in virtù di atto di cessione di crediti perfezionatosi in pendenza della lite di prime cure, ovvero in data 30.12.2014 e, ancor prima, di legale rappresentante della al tempo della “deposizione” (cfr. verbale udienza del Parte_1
10.2.2014 sub fascicolo di primo grado).
Trattasi, semmai, di dati da cui inferire la possibile presenza di interesse nella causa e, quindi, tali da corroborare la valutazione sopra operata in termini di corretto uso del prudente apprezzamento nella valutazione delle deposizioni testimoniali acquisite.
Ne segue, allora, il rigetto del motivo di appello principale.
Quanto al secondo motivo dell'appello principale – con cui l'appellante si duole della esclusione del diritto al rimborso delle spese per la ricerca ed il rilascio del certificato/contratto di ormeggio e per il rilascio del certificato di pag. 14/27 residenza, lamentando la violazione del precetto ex art. 1176 c.c. - il motivo, per come articolato, non è idoneo ad attingere ad esiti di accoglibilità.
È, infatti, la stessa appellante a dedurre l'avvenuta consegna, da parte del
VI, di “copia informale” richiamando, pure nell'atto d'appello, perfino il contenuto delle dichiarazioni testimoniali – riferibili al teste CP_4
sentito all'udienza del 10.2.2014 - dimostrative della consegna,
[...] da parte del VI, di “fotocopia di due contratti d'ormeggio” lamentando la mancata consegna di copia conforme all'originale dei predetti contratti
(cfr. appello sub paragrafo dedicato al motivi n. II e teste CP_4
verbale udienza del 10.2.2014).
[...]
Anche dal narrato della teste del resto, si apprende che “i Testimone_4
primi giorni del mese di giugno del 2010 venne negli uffici della società oggi opposta il dr. VI e qui ebbe un colloquio con il sig. CP_4 all'epoca legale rappresentante dell'opposta e consegnando allo stesso fotocopie dei contratti” (cfr. teste verbale udienza del Testimone_4
17.10.2014).
Sicché, il capo della sentenza di prime cure censurato – anche al di là della invocabilità del principio generale di cui all'art. 1262 c.c. in tutte le ipotesi
(quale quella sottesa alla fattispecie in cui la società si è trovata a gestire il porto turistico di Portorosa, subentrando a precedente gestore) in cui si verifichi un avvicendamento nella titolarità dei diritti – si rivela immune da censure atteso il riferimento all'onere di rivolgere la richiesta di consegna della documentazione relativa ai contratti, a suo tempo stipulati con la società in bonis precedentemente preposta alla gestione del Porto turistico, ospitante i posti barca concessi in locazione, in formato diverso dalla copia fotostatica, alla curatela del fallimento della società un tempo preposta.
Sicché, oltre ad essere genericamente riferita ai diportisti/titolari di diritto di ormeggio, l'attività di ricerca presso l'archivio notarile distrettuale, la censura in cui si condensa il motivo di gravame in commento risulta infondata e va respinta non emergendo, dalla lettura della sentenza appellata, in rapporto alle risultanze probatorie di cui la stessa appellante dà
pag. 15/27 riscontro nel libello introduttivo del gravame, evidenza di malgoverno del principio di cui all'art. 1176 c.c.
In termini piani, non vi è deduzione sufficiente né prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva specifica – produzione di copia conforme all'originale dei contratti d'ormeggio facenti capo al VI - e il danno reclamato – sub specie di rimborso delle spese per estrazione dei contratti d'ormeggio e certificato di residenza – mancando, tra le altre, già a monte, una deduzione specifica circa il concreto pregiudizio derivante dalla esibizione di copia fotostatica dei contratti d'ormeggio.
Doveroso ed esigibile è il contegno di chi consente l'identificazione dei propri dati nell'ambito di un rapporto sinallagmatico – ipotesi, questa, di cui le stesse deduzioni dell'appellante, siccome riferite ai risultati delle prove orali espletate in prime cure, danno riscontro – senza che, tuttavia, l'obbligo di cui all'art. 1175 c.c. possa spingersi sino a rendere doverosa la consegna di copia conforme all'originale di un contratto già esistente.
Né, poi, l'ipotetica mancata compilazione delle schede di registrazione – ove non positivizzata espressamente quale dovere contrattuale rientrante nel contenuto del contratto – può integrare la violazione del precetto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. tenuto conto della libertà delle forme e, quindi, della tendenziale equipollenza della consegna di copia informale dei contratti, specie ove non seguita da censure analitiche circa la presenza di anomalie rilevanti ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Il motivo, dunque, è respinto con conferma della presupposta statuizione di prime cure.
L'infondatezza dei due motivi di appello incidentale refluisce, logicamente, sul terzo motivo articolato con riferimento al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
La statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, contestata dalla parte appellante in via principale, del resto, costituisce riflesso della caducazione del decreto ingiuntivo in forza di rigetto della pretesa dedotta dalla opposta a titolo di spese di ricerca e rilascio del contratto di ormeggio pag. 16/27 e di quelle relative al rilascio del certificato di residenza, nonché in forza di accoglimento di un profilo del motivo di opposizione basato sulla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della parte opposta (ricorrente in monitorio) pure a fronte di rigetto della riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno (in subordine al rendimento del conto) indicata al punto n. 5) delle conclusioni e alla riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno per il non uso del posto barca, nella misura indicata al punto n. 6) delle conclusioni del libello introduttivo del procedimento di prime cure di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto, poi, all'appello incidentale promosso dall'appellato, va scrutinata funditus la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale
“tardivo in quanto proposto dall'appellato a seguito della notifica dell'appello principale, quando ormai era decaduto dal potere di proporre impugnazione contro la sentenza, per decorrenza del termine di legge per impugnarla”, reiterata dalla difesa della e della Parte_1
(cfr. note scritte di udienza ex art. 127 ter Parte_2
c.p.c. per la partecipazione all'udienza del 13.11.2024, recanti specifica relatio alle note per la partecipazione alla precedente udienza dell'11.1.2024, entrambe a firma Avv.ta Antonina Costantino).
Al riguardo, in linea generale, dal combinato disposto degli artt. 334, 333,
332, 331 e 343 c.p.c. si ricava che il discrimine tra le impugnazioni incidentali tardive – perché proposte quando è già consumato il termine previsto ex artt. 325 e 327 c.p.c. – ammissibili (purché proposte nei termini e con le forme di cui all'art. 343 c.p.c.) e inammissibili, risiede nella fonte dell'interesse ad impugnare.
Se, infatti, l'interesse all'impugnazione sgorga dalla proposizione, ad iniziativa di altra parte processuale, la stessa è sempre ammissibile anche in caso di decadenza ex artt. 325 e 327 c.p.c. ovvero di acquiescenza ex art. 329 c.p.c.
pag. 17/27 Viceversa, se l'interesse all'impugnazione trova già le sue radici nel contenuto precettivo della sentenza inizialmente non impugnata,
l'impugnazione incidentale tardiva cade sotto la scure dell'inammissibilità.
«L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale» (cfr.
Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12387 del 16 giugno 2016).
Trattasi di principio coerente con l'esigenza di non consentire l'aggiramento dei termini perentori a pena di decadenza equivalendo, in caso contrario,
l'ammissibilità indistinta, ad una generale rimessione in termini.
È vero, inoltre, che l'impugnazione incidentale tardiva può essere rivolta anche contro parti diverse dall'impugnante principale (plasmandosi come
"adesiva") tuttavia questa ammissibilità non è automatica e non sussiste tout court.
Essa, piuttosto, esige che sia valutato in concreto se l'interesse all'impugnazione tardiva possa davvero reputarsi sorto per effetto dell'impugnazione principale.
Si tratterà, pertanto, di stabilire con valutazione casistica se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo.
In caso affermativo, l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no.
Al riguardo, «sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione,
l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente
pag. 18/27 principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale» (cfr. Cass. S.U. n. 24627/2007).
Nella specie, premesso che non si verte in ipotesi di impugnazione incidentale tardiva prevista dall'art. 343 co. II c.p.c. - che contempla il caso in cui l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, quindi da un appellante incidentale (nell'ambito di un giudizio connotato necessariamente da pluralità di parti che, invero, non ricorre nella fattispecie in trattazione) - né, ancora, in ipotesi di impugnazione incidentale tardiva adesiva nel processo con pluralità di parti – quale è la fattispecie caratterizzata dalla presenza di coobbligati in solido (obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo e, in generale, cause connesse per pregiudizialità- dipendenza o, ancora, obbligazioni solidali cd. "paritarie" o "a interesse comune": cfr. Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486 ove, in motivazione, si precisa «L'impugnazione incidentale tardiva c.d. adesiva, nella fattispecie oggetto del ricorso oggi rimesso alle Sezioni Unite, infatti:
- proviene da un soggetto (il coobbligato condannato in solido) diverso da quello contro il quale è rivolta l'impugnazione principale (proposta dall'altro coobbligato, pure condannato in solido, nei confronti del creditore)…» ipotesi, anche questa, esclusa dal tipo di rapporto sostanziale dedotto in lite (opposizione a decreto ingiuntivo che vede contrapposto un unico debitore in veste di titolare di posto barca nei riguardi della società aggiudicataria incaricata della gestione provvisoria del porto turistico di
Portorosa) - e considerato che non si discute dell'ammissibilità sotto il profilo squisitamente soggettivo - ovvero della proponibilità anche ad opera della parte contro la quale è proposta l'impugnazione principale – dagli atti di causa risulta che, a fronte della pubblicazione della sentenza di prime cure (non notificata dopo il deposito in cancelleria) in data 30.04.2018,
ha provveduto a notificare l'appello Parte_4
pag. 19/27 principale - in applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. - entro l' ultimo giorno utile scadente al 30.11.2018, con pec del 30.11.2018.
L'appello incidentale di VI EP, invero, è stato proposto – depositato e contenuto nella comparsa di costituzione - il 09.04.2019.
A tale data, pur se rispondente al termine di cui all'art. 343 co. I c.p.c. – i.e. venti giorni prima dell'udienza stabilita per la comparizione delle parti, indicata in citazione e confermata all' 8.5.2019 (cfr. decreto del 19.12.2018)
– risulta spirato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Sicché, trattandosi di appello incidentale tardivo, la sua ammissibilità viene meno giacché, nella specifica fattispecie, dal contenuto dei motivi a base della richiesta di riforma della sentenza di prime cure, si ricava la ancorabilità, dell'interesse ad impugnare, alla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 77/2012 piuttosto che nella sola impugnazione principale interposta.
Militano, in particolare, verso tale valutazione, non solo e non tanto il numero di motivi di appello incidentale – ovvero sette motivi al cospetto dei tre motivi dedotti dall'appellante principale - quanto il loro contenuto in relazione all'assetto di interessi cui la sentenza n. 21/2018 ha dato vita.
Come, infatti, emerge dalla lettura congiunta della citata sentenza e del gravame incidentale, all'interno del primo motivo articolato, il VI ripropone il tema – a sostegno della richiesta di revoca del decreto monitorio opposto in prime cure e, pur se caducato, sostituito da capo condannatorio che lo vede totalmente soccombente in ordine al criterio di quantificazione del corrispettivo tariffario dovuto a favore della opposta odierna appellante (ovvero il criterio basato sul contenuto del bando di gara, in contrasto con il criterio contrattualmente previsto all'interno dell'art. 3 lett. b) invocato dal medesimo) - relativo alla necessità di quantificare l'importo dovuto, per quanto riguarda il posto barca n. 167 lotto 4, rimasto in suo esclusivo uso, non già come statuito in sentenza (pag. 8) ovvero che
“fossero dovute le somme ingiunte ed in particolare quelle relative alle tariffe così come praticate dalla opposta giusto bando di gara del
pag. 20/27 20.5.2010, emesso dal tribunale Fallimentare di Messina” invocando, piuttosto, il corrispettivo degli oneri portuali previsti, “nella misura di lire
1.100,000 (isola rosa n. 9) e di lire 500.000 (per n. 167) maggiorabili solo degli aumenti ISTAT”(cfr. pag. 11 appello incidentale).
Il riferimento alla erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui condanna il VI alle “somme di cui al D.I. ovvero della intera somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e in particolare di quella delle tariffe di cui al bando di gara del 20.5.2010, con esclusione del 2/3 del posto barca n. 9 da versarsi all'opponente, sia perché non conformi alle tariffe contrattuali, sia perché gli oneri portuali dei posti barca gestiti da essa società, erano compresi nelle tariffe di ormeggio riservate ai diportisti come da listino dalla stessa società predisposto ed allegato in atti” – contenuto nell'appello incidentale (cfr. pag. 13) – è, infatti, in grado di disvelare la delineabilità dell'interesse a far valere la questione della clausola di invarianza dei contratti di ormeggio, già con la pubblicazione della sentenza e nei termini per l'appello previsti, non dipendendo, siffatto interesse, dalla mera impugnazione principale proposta.
Ciò anche perché nell'accoglimento parziale dell'opposizione spiegata, il primo giudice ha sì riconosciuto il diritto ai due terzi “della somma relativa al pagamento del posto barca n. 9 “isola rosa” – ritenendo provata la circostanza dell'occupazione da parte di un terzo, in linea con l'accordo contrattuale raggiunto tra la società aggiudicataria e il titolare del posto barca, con ripartizione secondo i criteri 1/3 alla società e 2/3 al titolare – ma, nel far ciò, ha dato per presupposta la circostanza della quantificazione secondo un tariffario non conforme a quello previsto negli originari contratti di ormeggio (“erroneamente il primo giudice ha ritenuto dovuti al VI i due terzi delle somme richieste nel d.i. per il posto barca n. 9 atteso che al
VI competono i due terzi dei canoni di ormeggio, pari ad euro 6.400,00, come sopra specificato e non i due terzi degli oneri portuali ovvero delle spese condominiali” del pari “ in ogni caso, essendo stato riconosciuto al
VI il diritto a ricevere i due terzi dell'importo richiesto dalla opposta ai
pag. 21/27 diportisti (ancorché erroneamente per le ragioni già sopra esplicitate, in quanto detta frazione andava calcolata sulle tariffe di ormeggio (euro
4.800,00) e non sugli oneri portuali”: cfr. rispettivamente pag. 15 e pag. 21 appello incidentale).
Sicché, già per tale nucleo di fatti dedotti a sostegno del primo motivo di gravame incidentale - tendente alla riforma della sentenza secondo le conclusioni “In accoglimento dell'appello incidentale revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (recte la sentenza del GDP che lo ha sostituito) con ogni statuizione di legge, in accoglimento dei motivi di opposizione e , nel merito, dichiarare e ritenere opponibile alla opposta la tariffa contenuta nei contratti di ormeggio del 1990, citati in narrativa, e per l'effetto dichiarare che l'opponente è, se del caso, tenuto al pagamento, in ragione proporzionale, di quanto originariamente pattuito su base annua, salva eventuale rivalutazione, limitatamente al poso barca n. 167” - la fonte dell'interesse alla impugnazione è predicabile con riferimento alla sentenza di primo grado.
A fortiori ciò è vero se si considera che l'ipotetico accoglimento dell'appello principale non avrebbe avuto l'effetto di ribaltare del tutto l'assetto di interessi stabilito in sentenza, ovvero pregiudicare la posizione dell'appellato-appellante incidentale, con riguardo, quantomeno, alle pretese dedotte in termini di eccezione/domanda riconvenzionale (non accolte, infatti, nella sentenza di primo grado se non limitatamente al profilo che riguarda l'occupazione del posto barca n. 9 “isola rosa” e, dunque, il riconoscimento del corrispettivo per la sub locazione del posto barca di proprietà dell'appellato, nella misura pari a due terzi a carico della opposta odierna appellante).
Non trovando seguito, infatti, già nella sentenza di primo grado, le questioni attinenti al mancato rendimento del conto e, in via gradata, al ristoro dei danni patiti per la mancata occupazione e, in via gradata, in difetto di rendimento del conto, l'eventuale accoglimento della richiesta di condanna al pagamento della intera somma oggetto di ingiunzione monitoria (non pag. 22/27 decurtata, quindi, dall'onere di versamento dei due terzi per il posto barca n.
9) non avrebbe, comunque, mutato il quadro dei rapporti con riferimento a quelle pretese nascenti dalle difese dell'opponente odierno appellato- appellante incidentale, relative alla illegittima disapplicazione dei contratti di ormeggio originari e, di contro, alla applicazione di condizioni (tariffarie e non) aventi origine in una decisione unilaterale facente capo alla nuova società affidataria della gestione del porto.
Analogo ragionamento può riferirsi con riguardo al terzo motivo di gravame incidentale, ovvero quello attraverso cui il VI si duole del rigetto della domanda, contenuta nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
“relativa al pagamento della quota dell'ormeggio per il posto barca 431
(già 174) erroneamente motivando a pag. 6 che le relative domande formulate “non risultano accoglibili perché non costituiscono oggetto del presente giudizio, atteso che per il predetto posto barca alcuna somma è stata richiesta dall'opposta”(cfr. pag. 17 appello incidentale) tendendo, quindi, alla riforma secondo le testuali conclusioni che tale motivo contengono “dichiarare e ritenere che la opposta nella qualità, ha gestito per conto del VI i posti barca 431 , già 174, e isola rosa n. 9 nel periodo di aggiudicazione della gestione del porto turistico di Portorosa e, per
l'effetto, condannare la stessa in solido con chi di ragione, a rendere il conto della relativa amministrazione e, in difetto, al risarcimento dei danni nella misura corrispondente ai 2/3 della tariffa di ormeggio, ovvero ad €
6.400, con interessi e rivalutazione dal 25.5.90 al soddisfo”(cfr. pag. 24 appello incidentale).
La sentenza di prime cure, statuendo nel senso della inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione introduttivo del procedimento di opposizione al ricorso monitorio – così, nello specifico, ove ha affermato che “per quanto attiene alle richieste avanzate da parte opponente in ordine al posto barca identificato con il n. 431 e cioè a dire quello innanzi al “ ..le stesse non risultano essere Parte_7
accoglibili, poiché non costituiscono oggetto del presente giudizio atteso
pag. 23/27 che per il predetto posto barca alcuna somma è stata richiesta dall'opposta, come può evincersi dalla fattura da cui promana il decreto ingiuntivo oggi opposto che non comprende richieste di pagamento per tale posto barca, ma soltanto per i posti barca n. 9 “isola rosa” e n. 167 .. ” (cfr. sentenza appellata) – è già di per sé, per la natura della statuizione, in grado di radicare l'interesse all'appello indipendentemente dalla iniziativa assunta dalla parte opposta, odierna appellante in via principale (il cui accoglimento non avrebbe, a ben vedere, inciso sul tema della inammissibilità della domanda riconvenzionale).
Il sesto motivo del gravame incidentale – con cui si lamenta la erronea condanna al pagamento degli interessi moratori, in ciò ulteriormente confermando il condannatorio insito nel decreto ingiuntivo n. 77/2012, pari ad euro 780,53, si riallaccia al motivo che introduce il tema evocativo della portata dei contratti di ormeggio e della esegesi delle relative clausole, anche in punto di distinzione tra condizioni riservate ai diportisti in transito e condizioni riservate ai diportisti titolari di posto barca (dunque anche locatari come il VI opponente odierno appellante incidentale).
Sicché, anche in tal caso, la statuizione di condanna, riallacciandosi a questione centrale dedotta tra le difese del VI, l'interesse all'impugnazione trova già la sua origine nella sentenza e, quindi, l'appello incidentale tardivo proposto si rivela inammissibile.
Analogamente il collegamento con la questione principale che campeggia al centro delle difese ed argomentazioni critiche dell'appello incidentale, si riscontra con riguardo al quinto motivo – “violazione art. 1173 c.c. pagamento TARSU” – come si evince dal tenore della censura – per la riconducibilità, appunto, alla portata delle clausole dei contratti di ormeggio originari rispetto al contenuto del bando di gara predisposto dalla curatela fallimentare della (originario gestore dell'area) – con Controparte_7 cui l'appellante incidentale lamenta “che tale servizio (i.e. ritiro, trasporto e conferimento rifiuti (TARSU inclusa) può essere senz'altro fatto rientrare in quell'ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta
pag. 24/27 la necessità e l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico già ricompreso nei servizi contrattualmente a carico della
[...]
e, quindi, non generatore di ulteriore autonomo corrispettivo. CP_7
Così come si potrebbe verosimilmente ritenere che tale servizio sia compreso in quelli per i quali l'opposta rivendica l'applicazione della tariffa stagionale dal 25 maggio al 30 settembre 2010.”
Ancora, per il motivo tendente a riproporre la pretesa – non accolta in primo grado – al risarcimento dei danni “subiti dal dr. VI per il mancato utilizzo del posto barca , isola rosa n. 9 ,dal 1/10/2010 al 25.1.2011, rimasto in uso al titolare della barca SHARK VG 2677D, per avere omesso di curarne lo sgombero e la riconsegna all'opponente, quantificando il danno nella misura corrispondente ad 1/3 della tariffa annuale (€ 6300)
,pari ad € 2.100,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 1/10/2011 al soddisfo” nascendo, la possibilità di lamentare la contraddittorietà della sentenza, laddove non ha dato rilievo pieno al fatto dell'occupazione del posto barca n.
9 - pur riconoscendo a favore del VI il diritto al pagamento dei due terzi, in virtù dell'accordo di gestione per la locazione dei suoi posti barca – già dalla sentenza stessa.
Sulla scorta delle considerazioni svolte - anche in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'appellante principale – nonché in linea con la portata generale dell'interesse alla impugnazione - nel senso che quando l'interesse ad impugnare non sorge per effetto dell'impugnazione principale, richiedente la proposizione di un'impugnazione avversa, viene meno la giustificazione della deroga sottesa all'appello incidentale tardivo previsto ex art. 334 c.p.c., giacché non può consentirsi di recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza -
l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
pag. 25/27 Le spese del procedimento di secondo grado meritano compensazione atteso che al rigetto del gravame principale fa da pendant l'inammissibilità del gravame incidentale.
Poiché dai dati ricavabili dalla “visura camerale della società appellante in liquidazione” – depositata a seguito sulla scorta dell'ordinanza del 3-
4.3.2024 – consta l'estinzione della società appellante in liquidazione, per cancellazione d'ufficio avvenuta in data 9.6.2023 ai sensi del combinato disposto degli artt. 2490 e 2495 c.c., va ordinata la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero per le eventuali valutazioni di competenza ai sensi degli artt. 2630 c.c. e 217 co. II L.F. in relazione alle conseguenze dell'omissione ex art. 15, co. IV, L.F. come sostituito dal d.lgs. n. 169 del
2007 senza, invece, riconnettersi effetto interruttivo del processo a fronte dell'ultrattività del mandato (cfr. Cassazione civile, sez. un., 19/11/2024, n.
29812; conf. Cassazione civile, sez. III, 25/01/2024, n. 2439).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 a norma del quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
PQM
Il Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nell'ambito del procedimento d'appello n.
2005/2018 R.G., così statuisce:
DICHIARA infondato l'appello principale proposto uno actu da
[...]
P
liquidazione in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
unitamente alla con sede in Rodì Milici, Parte_2
Via Orlando 62, costituitasi quale cessionaria del credito, in persona del pag. 26/27 legale rappresentante e, per l'effetto, dichiarato Controparte_4 inammissibile l'appello incidentale proposto dall'appellato VI EP, conferma la sentenza di primo grado n. 21/2018 depositata il 30.4.2018
(procedimento n. 96/C/12) dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia;
COMPENSA le spese del secondo grado di giudizio;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione degli atti all'Ufficio del
Pubblico Ministero, per le valutazioni di competenza, come in parte motiva.
Barcellona P.G. 20.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 27/27