Articolo 6 della Legge 4 aprile 1997, n. 93
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 aprile 1997
Art. 6. 1. L'articolo 9 della legge e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri e' designato come Autorita' nazionale.
2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorita' nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell' articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:
a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorita' nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;
b) promuove e coordina le attivita' delle Amministrazioni competenti;
c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonche' quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;
e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.
3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri e' istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonche' da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.
4. Per lo svolgimento delle sue attivita', il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonche' di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e puo' conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalita' non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attivita' di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.
5. Il Ministero degli affari esteri puo' richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attivita' dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa".
Note all'art. 6:
- L'art. 9 della legge si limitava a designare il Ministero degli affari esteri come Autorita' nazionale ai sensi dell'art. VII della convenzione, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di altri Ministeri eventualmente interessati.
- L' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di leggi vigenti.
- L' art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , sulla nuova disciplina del pubblico impiego, prevede l'istituzione di uffici di livello dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche.
Entrata in vigore il 8 aprile 1997
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