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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/09/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4483 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Pedone ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Nocera Superiore al viale Croce n. 88; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Trotta ed elettivamente domiciliata CP_1 in Nocera inferiore alla via Lorenzo Fava n. 45; parte resistente nonche'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.09.2015, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 29.10.2014 e che, dall'unione coniugale, non erano nati CP_1 figli. Esponeva, altresì, che la comunione materiale e morale dei coniugi era venuta meno a causa della violazione da parte del resistente dell'obbligo di coabitazione nonché dell'obbligo di assistenza morale e materiale;
al contempo, rappresentava di essere disoccupata e di non avere altre fonti di reddito tanto da necessitare dell'aiuto economico della sua famiglia di origine. Infatti, deduceva di essere gravata del pagamento del canone di locazione della somma mensile di €. 330,00 oltre agli oneri condominiali (pari ad €. 50,00) e alle spese necessarie a far fronte alle proprie esigenze di vita. Al contrario, rappresentava che il coniuge resistente lavorava come carabinieri con la qualifica di appuntato e percepiva una retribuzione mensile di circa €. 2.500,00. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e con assegnazione a sé della casa coniugale;
inoltre, chiedeva che il resistente fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 800,00 a titolo di mantenimento personale.
Con memoria difensiva ex art. 706 co. 3 c.p.c. depositata in data 23.09.2015, si CP_1 costituiva in giudizio e deduceva che la ricorrente si era rifiutata di avere rapporti intimi per tutta la durata del matrimonio oltre ad aver tenuto comportamenti offensivi ed arroganti nei suoi confronti, ragione per la quale si era visto costretto a lasciare il tetto coniugale nel dicembre del 2014. Inoltre, esponeva di percepire la retribuzione mensile di €. 1.400,00 e di essere aiutato dalla sua famiglia di origine nel far fronte al pagamento mensile delle seguenti somme: €. 1.269,63 per le rate dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, €. 300,00 per il canone di locazione dell'immobile in cui viveva oltre alle spese di gestione della casa e a quelle della vita quotidiana. Infine, esponeva di aver contribuito ai bisogni della ricorrente anche dopo aver lasciato la casa coniugale, avendo corrisposto sino al luglio del 2015 il canone di locazione dell'immobile e le utenze domestiche oltre ad aver corrisposto alla ricorrente la somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento. Pertanto, chiedeva che la separazione fosse addebitata alla ricorrente e che nulla fosse corrisposto per il mantenimento personale sia alla luce della breve durata del matrimonio sia perché era abile al lavoro in considerazione della giovane età; in via subordinata, chiedeva che la somma per il mantenimento fosse contenuta in €. 200,00.
All'udienza del 03.07.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ridotti ex art. 190
c.p.c. Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Non vanno, invece, accolte le domande di addebito formulate da entrambe le parti.
Infatti, tali domande non hanno avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non è stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Per costante giurisprudenza, è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno dell'affectio coniugalis, in quanto: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.14840/2006).
Nel caso di specie, le parti non hanno offerto la prova dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la loro efficacia causale rispetto al venire meno dell'unione coniugale.
Invero, le dichiarazioni rese dai testimoni non sono utili ai fini dell'accoglimento delle domande di addebito, ciò perché – in disparte la natura valutativa dei capitoli (circostanza già di per sé assorbente) – hanno riguardato fatti di cui gli stessi hanno avuto cognizione esclusivamente de relato (v. verbale di udienza del 22.02.2023).
Del pari, anche le dichiarazioni rese dalla e dal durante l'interrogatorio Pt_1 CP_1 formale non sono di per sé sufficienti a dimostrare che i comportamenti di ciascuna delle parti abbiano influito in maniera inequivocabile sulla rottura della comunione materiale e spirituale (v. verbali di udienza del 30.01.2019 e del 17.04.2019), atteso che deve ritenersi che la coppia versasse già in uno stato di crisi.
A ciò va poi aggiunto che i comportamenti asseritamente violenti posti in essere dalla ricorrente nei confronti del resistente sono stati già genericamente esposti in punto di allegazione tanto da risultare infondati. Alla medesima conclusione deve, inoltre, giungersi anche per quanto concerne l'abbandono del tetto coniugale dedotto dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito.
In proposito, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'allontanamento dalla casa familiare non giustifica l'addebito della separazione nell'ipotesi in cui l'abbandono della casa coniugale sia stato causato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (Cass. Civ. n. 25966/16, Cass. Civ. 19328/15; Cass. Civ. 10719/13).
Da ciò deriva che il mero allontanamento del resistente dalla casa coniugale può essere la mera conseguenza di una crisi coniugale già in atto.
Pertanto, in conseguenza delle suesposte considerazioni, le domande di addebito vanno entrambe rigettate.
Passando alle statuizioni economiche giova ricordare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., in sede di separazione può essere stabilito a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita.
L'entità del mantenimento deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell'altro.
Dalla documentazione reddituale di parte resistente (v. documenti depositati in data
23.09.2015), è emerso che il ha prodotto i seguenti redditi lordi: €. 29.325,88 CP_1 nell'anno 2013 (corrispondente ad un netto mensile pari ad €. 1.893,40); €. 29.013,22 nell'anno 2014 (corrispondente ad un netto mensile di €. 1.899,33). Infine, dalle buste paga relative ai mesi da gennaio a marzio del 2015, è emerso che il resistente ha prodotto un reddito netto mensile di circa €. 1.340,00 e nel mese di gennaio 2016 ha prodotto un reddito netto pari ad €. 1.571,02 (v. buste paga depositate in data 23.09.2015).
Inoltre, il resistente non è più obbligato del pagamento delle rate dei finanziamenti in precedenza accesi poiché sono stati tutti onerati (v. documenti allegati alla produzione cartacea del resistente).
Viceversa, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, è emerso che la predetta ha un reddito pari a zero negli anni 2016,2018 e 2019 (v. dichiarazioni Isee depositate in data
16.12.2016).
Alla luce di ciò e tenuto conto che non sono state dedotte sopravvenienze nelle posizioni economiche delle parti, va confermata la misura dell'assegno di mantenimento come stabilita nell'ordinanza presidenziale resa in data 15.02.2016 (v. verbale di udienza); pertanto,
[...] dovrà versare a la somma mensile di €. 300,00 a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento personale.
Infine, va rigettata la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale poiché - non essendo nati figli dall'unione coniugale – non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 337 sexies c.c.
Ogni altra questione e da intendersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni e dai rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di ed , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 29.10.2014 in Castel San Giorgio (atto n. 7, parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2014);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
4. dispone che versi ad la somma mensile di €. 300,00 a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento personale, a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire