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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3493/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 01.10.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
MARTELLUCCI, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MELISSA LOPEZ, Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private, depositato in data
08.01.2025, per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti da coniugi separati (di seguito riportato per esteso). Pag. 2 di 5 Pag. 3 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 27.09.2008 in Sperlonga (LT)
e dalla loro unione è nata la figlia (il 15.09.2011). Per_1
La casa coniugale sita in Arconate (MI), Via dei Pini n. 12, è di proprietà del ricorrente.
A mezzo del ricorso depositato in data 01.10.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha allegato di percepire uno stipendio mensile netto medio di circa € 1.700,00 quale
Appuntato Scelto dei Carabinieri, oltre € 300-400 mensili1 quale collaboratore sportivo presso la Palestra Olimpia New Gym s.s.d. a.r.l. con sede a Vanzago (MI), Via della Filanda
4. Ha chiesto, tra l'altro, pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido condiviso di il suo collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale Per_1
e la quantificazione del suo contributo al mantenimento ordinario indiretto della minore nell'importo mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'Assegno unico.
Costituendosi in giudizio in data 02.01.2025, la resistente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni medio tempore concordate con il marito.
***
Le condizioni innanzi concordate meritano di essere accolte in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata). Le condizioni concordate rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove rispettate, appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita sana ed equilibrata. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
13/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in base al numero di prestazioni effettive eseguite
Pag. 4 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3493/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 01.10.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
MARTELLUCCI, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MELISSA LOPEZ, Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private, depositato in data
08.01.2025, per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti da coniugi separati (di seguito riportato per esteso). Pag. 2 di 5 Pag. 3 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 27.09.2008 in Sperlonga (LT)
e dalla loro unione è nata la figlia (il 15.09.2011). Per_1
La casa coniugale sita in Arconate (MI), Via dei Pini n. 12, è di proprietà del ricorrente.
A mezzo del ricorso depositato in data 01.10.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha allegato di percepire uno stipendio mensile netto medio di circa € 1.700,00 quale
Appuntato Scelto dei Carabinieri, oltre € 300-400 mensili1 quale collaboratore sportivo presso la Palestra Olimpia New Gym s.s.d. a.r.l. con sede a Vanzago (MI), Via della Filanda
4. Ha chiesto, tra l'altro, pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido condiviso di il suo collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale Per_1
e la quantificazione del suo contributo al mantenimento ordinario indiretto della minore nell'importo mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'Assegno unico.
Costituendosi in giudizio in data 02.01.2025, la resistente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni medio tempore concordate con il marito.
***
Le condizioni innanzi concordate meritano di essere accolte in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata). Le condizioni concordate rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove rispettate, appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita sana ed equilibrata. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
13/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in base al numero di prestazioni effettive eseguite
Pag. 4 di 5