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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti Magistrati
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cella causa civile in II grado iscritta al N° 269 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Bargoni e dall'avv. Raffaella Trucchia per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Paolo Paoletti per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato – pagina 1 di 17 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Olma Iorizzo e dall'avv. Gian Andrea Pazzini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rascioni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 83 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 03.02.2018 e la sentenza n. 14 pubblicata dal medesimo Tribunale in data
10.01.2024
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, perché infondate in fatto e diritto e per tutti i motivi svolti nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti l'interposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo n. 83/2018 pubblicata il 3/2/2018 rep. 124/2018, non notificata, e su cui parte odierna attrice ha riservato appello unitamente alla definitiva, nonché la sentenza definitiva n. 14/2024 del Tribunale di Fermo, nella persona della dott.ssa Giorgia Cecchini, pubblicata in data 10/1/2024 e notificata in data 9/2/2024, rese entrambe nel giudizio rubricato al n. 100143/2009 RG del Tribunale di Fermo, così deliberare:
dichiarare la procedibilità della domanda per aver dato prova della proprietà dei beni oggetto di divisione in capo al defunto, , in ragione Controparte_4
pagina 2 di 17 della produzione documentale delle visure catastali e ipocatastali, della nota di trascrizione dell'eredità in favore di e , Parte_1 Controparte_5 nonché della dichiarazione di successio Controparte_1 documentazione allegata alla consulenza tecnica d'ufficio;
accertata la qualità di eredi di in capo a e Controparte_4 Parte_1
, dichiarare la procedibilità della domanda sotto tale profilo;
Controparte_1 ione ereditaria, per quanto concerne i beni immobili oggetto di successione, secondo il progetto predisposto dal geometra nel proprio Per_1 elaborato peritale datato 9/12/2013 e denominato proposta ne di fatto ipotesi n. 1, così come modificato ed integrato nelle successive relazioni e secondo le stime rivalutate nella perizia tecnica d'ufficio datata 31/1/2025;
accertata la natura di donazione delle somme sia depositate nel conto corrente intestato a , per € 132.356,60, sia per il prelievo effettuato da Controparte_4
e donazione in favore di , finalizzata Controparte_4 Controparte_1 bitazione intestata a 150.000,00, Controparte_1 ordinare a la collazione di tali somme e ordinare procedersi alla Controparte_1 divisione secondo la quota ereditaria di ½ cadauno come per legge. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in sede collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per tutti i motivi esposti in narrativa, nessuno escluso, previa acquisizione del fascicolo della causa di primo grado celebratasi innanzi al Tribunale di Fermo, rubricata al n. 100143/2009 R.G. e decisa con sentenza non definitiva n. 83/2018 pubbl. il 03.02.2018 e quindi con sentenza definitiva n. 14/2024, pubbl. il 10.01.2024,
- IN VIA PRINCIPALE e nel merito,
- accogliere la domanda di divisione e per l'effetto riformare la sentenza laddove ha dichiarato la stessa improcedibile e/o inammissibile.
- procedere alla divisione, accertando l'oggetto della comunione con esclusione dei beni di cui al sub. A1, A2 e A3 di cui alla narrativa di pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta del 13.06.2023, tenuto conto dell'aumento a seguito della sentenza n. 345/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data 27.04.2023, della quota di comproprietà spettante al ovvero, Controparte_1 subordinatamente, procedere alla divisione tenendo nto;
- includere nella divisione i beni mobili oggetto di comodato gratuito tra il de cuius e;
nel contempo respingere le ipotesi di divisione proposte dal Controparte_6
CTU geom. con la relazione tecnica del 09.12.2013 e successivo Per_1 aggiornamen a la ipotesi n. 1 cui ha aderito la controparte, ma non certamente il , ipotesi entrambe che tra l'altro non tengono Controparte_1 conto del depr re dei beni caduti in eredità, delle impossibilità e/o difficoltà di passaggio e manovra dei mezzi agricoli pesanti e soprattutto della quota di legittima riconosciuta al con la sentenza citata passata Controparte_1 in giudicato. pagina 3 di 17 In subordine e, al fine di semplificare il piano divisionale, procedere sulla base del progetto di divisione n. 2 con riconoscimento di un ulteriore conguaglio in favore del che tenga conto del valore della sua ulteriore quota Controparte_1 di 10/35 di 1/3 della quota di pari a 9,53 % dell'intero Controparte_5 compendio, non inferiore come tta sentenza n. 345/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, ad €. 35.356,33 (ossia il valore dei 10/35 della quota di 1/3 appartenuti a e comunque pari a 9,53 % del Controparte_5 totale). In ogni caso ordinare lo scioglimento della comunione con l'attribuzione a ciascuna parte della quota ad ognuna spettante, eventualmente prevedendo il pagamento di conguagli in denaro in caso di ineguaglianza in natura;
- respingere l'appello proposto nella parte in cui chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, n. 345/2023 relativamente all'esistenza di donazioni ovvero subordinatamente, procedere con la divisione, previa deduzione delle migliorie sui beni immobili;
- respingere l'appello avversario in ogni sua altra parte, confermando le sentenze impugnate, salvo quanto sopra precisato.”
Per l'appellato CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni eccezione rimossa, disattesa e reietta,
- stante la mancata pronuncia sulla questione preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. in esito alla rinuncia Controparte_2 all'eredità relitta del sig. ichiararne l'esclusione Controparte_6 dal giudizio di Appello. Con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in premessa:
-in via preliminare, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione di , con consequenziale Controparte_3 opportuna estromissione dal giudizio e c nziale statuizione di legge;
- in via principale, nel merito, rigettare l'impugnazione avversaria con consequenziale conferma della sentenza per quanto concerne le ragioni della appellata poiché infondata sia in fatto che in diritto con ogni Controparte_3 consequenziale statuizione;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
pagina 4 di 17 FATTI DI CAUSA
ha originariamente convenuto dinanzi alla sezione distaccata di Parte_1
Sant'Elpidio a Mare del Tribunale di Fermo il proprio fratello e la madre CP_1 per chiedere la divisione dei beni caduti in successione a Controparte_5 seguito del decesso in data 28.06.2008 del padre , previa Controparte_4 collazione delle donazioni elargite dal de cuius.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Fermo ed ha contestato di aver mai ricevuto donazioni dal padre;
ha altresì chiesto il rimborso pro quota delle spese sostenute anche nell'interesse delle coeredi;
ha infine chiesto che il giudice autorizzasse la chiamata in causa del marito dell'attrice al fine di sentirlo condannare alla restituzione dell'immobile detenuto in forza di un contratto di comodato.
Si è costituita anche associandosi alle eccezioni e difese svolte Controparte_5 dal figlio e chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per la voltura degli immobili oggetto di causa.
All'esito dell'evocazione in giudizio si è costituito (coniuge Controparte_6 dell'attrice), il quale ha eccepito che l'immobile detenuto in comodato sarebbe intestato solo fittiziamente al de cuius e sarebbe pertanto estraneo alla comunione ereditaria.
La causa si è interrotta in conseguenza del decesso della ed è stata CP_5 riassunta dal figlio anche quale erede;
è stata poi disposta l'integrazione CP_1 del contraddittorio nei confronti della che aveva iscritto Controparte_3 ipoteca sugli immobili oggetto di causa in quanto creditrice dell'attrice.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza in data 31.01.2018 il Tribunale di Fermo ha ritenuto che le somme indicate dall'attrice non siano soggette a collazione ed ha invece condannato a rimborsare le somme richieste dalle Parte_1 controparti e a restituire l'immobile ed i mobili oggetto di Controparte_6
pagina 5 di 17 comodato;
il primo giudice ha poi rimesso la causa sul ruolo per la discussione del progetto di divisione.
Stante il decesso del la causa è stata riassunta nei confronti del nipote CP_6
il quale si è costituito dando atto di avere rinunciato Controparte_2 all'eredità relitta dal nonno;
la ha altresì eccepito Controparte_3
l'intervenuta cessazione della materia del contendere nei propri confronti, avendo l'attrice estinto ogni debito ed essendo stata quindi cancellata l'ipoteca originariamente iscritta sui beni ereditari.
Con sentenza in data 10.01.2024, infine, il Tribunale di Fermo ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di divisione, compensando integralmente le spese tra tutte le parti ad esclusione della Finanziaria Marche s.r.l., le cui spese sono state poste a carico dell'attrice.
Il primo giudice, dopo avere ribadito la propria competenza per territorio, ha rilevato che non sarebbe stata prodotta documentazione idonea a comprovare la titolarità dei beni in capo al de cuius e neppure la qualità di eredi delle principali parti in causa;
non sarebbe stata provata neanche la regolarità urbanistica degli immobili caduti in successione, essendo piuttosto emersa la presenza di manufatti abusivi non sanabili.
Avverso entrambe le pronunce ha proposto appello , ribadendo Parte_1 la procedibilità della domanda in considerazione di quanto emerso dall'istruttoria svolta e dalle deduzioni delle stesse parti;
l'appellante ha poi censurato la precedente sentenza non definitiva nel capo in cui il primo giudice ha escluso che siano soggette a collazione le rilevanti somme prelevate dal de cuius nel periodo in cui viveva presso l'abitazione del figlio.
Costituendosi nel presente grado, si è associato alle censure Controparte_1 mosse dall'appellante per quanto riguarda la declaratoria d'improcedibilità della divisione;
ha chiesto invece il rigetto degli ulteriori motivi d'appello, sollecitando comunque una nuova C.T.U. al fine di valutare l'attuale valore del compendio immobiliare e le conseguenze derivanti dalla sentenza con cui, nelle more del presente giudizio, è stata accolta la domanda di reintegrazione della legittima proposta dallo stesso appellato.
pagina 6 di 17 Si è poi costituito ribadendo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva.
Si è infine costituita la ribadendo l'intervenuta cessazione Controparte_3 della materia del contendere nei propri confronti.
All'esito dell'integrazione peritale disposta con ordinanza in data 16.10.2024, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 08.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello (cui la principale controparte ha sostanzialmente aderito), censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui il primo giudice ha dichiarato improcedibile la domanda di divisione,
“stante la mancata allegazione della documentazione ipocatastale e degli atti di proprietà” degli immobili caduti in successione;
l'appellante ribadisce invece che tale documentazione sarebbe stata sin dall'inizio prodotta e che comunque non sarebbe contestata la proprietà di tali beni in capo al de cuius.
Tale censura dev'essere accolta.
E' stato infatti chiarito che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova pagina 7 di 17 indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 6228 del 02.03.2023, nonché in senso analogo Cass. Sez. II, ordinanza n. 1065 del 14.10.2022).
Nel caso di specie, non risulta contestato che gli immobili indicati nella domanda di divisione appartenessero al de cuius al momento della sua morte, come peraltro desumibile dalla documentazione sin dall'inizio prodotta ed ulteriormente accertato attraverso la C.T.U. disposta dal primo giudice e confermata nella presente sede.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, quindi, la domanda di divisione proposta dall'odierna appellante dev'essere dichiarata procedibile sotto tale profilo.
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, la censura la sentenza nel CP_1 capo in cui il primo giudice ha ritenuto di non poter comunque accogliere la domanda di divisione ereditaria in quanto le parti non avrebbero tempestivamente prodotto “idonea documentazione attestante il titolo a succedere” (ovvero il rapporto di parentela con il defunto), tenuto conto che
“la natura indisponibile e la rilevanza pubblicistica della disciplina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima” renderebbe
“irrilevante l'eventuale non contestazione della qualità di eredi spesa dalle parti”; l'appellante ribadisce invece che la documentazione complessivamente prodotta comproverebbe tale qualità, peraltro mai contestata da alcuno;
anche tale censura è stata condivisa dall'appellato
. Controparte_1
L'appello dev'essere accolto anche sotto tale profilo.
E' stato infatti chiarito che la parte deve provare la propria qualità di erede legittimo producendo gli atti dello stato civile solo “ove questa qualità sia contestata” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n. 1484 del
10.02.1995); “ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius”, invece, “al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo pagina 8 di 17 l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n. 6745 del
19.03.2018).
Nel caso di specie, non risulta contestato (ed è comunque desumibile dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti) che ed T_
erano gli unici due figli del de cuius e Controparte_1 Controparte_4 che (deceduta nel corso del primo grado di giudizio) era Controparte_5 sua moglie, nonché madre delle principali parti in causa;
né risultano ravvisabili esigenze di tutela dei terzi che possano giustificare il particolare rigore probatorio manifestato dal primo giudice.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, deve ritenersi comprovato che ed sono gli eredi del proprio T_ Controparte_1 padre , morto senza lasciare testamento. Controparte_4
3. Con il terzo motivo del proprio appello principale (anch'esso condiviso dal fratello appellato), censura la sentenza nel capo in cui il Parte_1 primo giudice ha ravvisato il difetto di una necessaria condizione dell'azione di divisione, non essendo stata provata la regolarità urbanistica degli immobili ed essendo anzi emersa la presenza di un fabbricato realizzato senza alcun titolo e con riferimento al quale non ha avuto buon esito la richiesta di sanatoria;
l'appellante evidenzia invece che il principale fabbricato caduto in successione sarebbe stato realizzato regolarmente e che l'unico manufatto abusivo potrebbe essere sanato;
tali considerazioni sono state sostanzialmente condivise da . Controparte_1
Anche tale censura dev'essere condivisa.
E' stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che non è possibile procedere alla divisione di un compendio in cui figurino fabbricati “in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28
pagina 9 di 17 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”
(leggasi da ultimo Cass. Sez. U, sentenza n. 25021 del 07.10.2019).
Le medesime conclusioni non possono tuttavia trarsi ove si discuta di parziali difformità rispetto all'originaria concessione edilizia o comunque dei c.d. abusi secondari, astrattamente sanabili e pertanto inidonei ad incidere sulla validità di un eventuale trasferimento (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
11659 del 14.05.2018, nonché la sentenza n. 34 pronunciata in data
02.01.2024 dalla medesima Sezione).
Nel caso di specie, il principale manufatto presente nel compendio in comproprietà tra le parti è stato edificato in forza della licenza di costruzione rilasciata nel 1967 in favore del de cuius;
anche la veranda coperta risulta essere stata autorizzata nel 1974.
La situazione è diversa per quanto riguarda le “tettoie ad uso rimessa attrezzi agricoli e ricovero animali”, realizzate da senza Parte_1 alcun preventivo assenso, ma comunque “conformi alle norme di attuazione” ed alle condizioni indicate nel provvedimento del comune di
Sant'Elpidio a Mare in data 31.08.2018, prodotto quale allegato n.1 bis all'atto di appello: secondo quanto risulta dal medesimo provvedimento, peraltro, il rilascio del permesso in sanatoria è stato precluso soltanto dall'opposizione manifestata dal comproprietario . Controparte_1
Discutendosi di un manufatto abusivamente realizzato ma astrattamente sanabile, pertanto, non ricorre la condizione d'improcedibilità ravvisata sotto tale profilo dal primo giudice: in parziale riforma della sentenza gravata, in conclusione, la divisione richiesta da entrambi i coeredi deve ritenersi procedibile anche sotto tale profilo.
pagina 10 di 17 4. Sin dal primo grado di giudizio, poi, le principali parti in causa hanno individuato le quote di rispettiva spettanza tenendo conto non soltanto del criterio discendente dall'art. 581 c.c., ma anche della donazione con cui in data 20.10.2010 ha attribuito alla figlia la quota Controparte_5 T_ di propria spettanza dell'asse ereditario del marito.
Ad avviso di , dovrebbe tenersi conto anche della Controparte_1 sentenza con cui in data 27.04.2023 il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda di riduzione proposta nei confronti della sorella: tale richiesta non può tuttavia essere accolta, tenuto conto che proprio tale pronuncia (ormai passata in giudicato) ha accertato il diritto dell'odierno appellato a ricevere un'ulteriore quota dell'asse ereditario della madre (corrispondente ai
10/35), ma ha anche verificato l'impossibilità di procedere ad una separazione in natura, con la conseguente liquidazione in favore del dell'importo pari ad euro 38.989,81. CP_1
Deve quindi farsi riferimento ai progetti di divisione elaborati nel corso del primo grado di giudizio, fondati sull'attribuzione a di una Parte_1 quota pari ai 2/3 del compendio e sull'attribuzione ad Controparte_1 della quota residua.
Sin dalla prima C.T.U. depositata in data 09.12.2013 sono stati proposti due distinti progetti di divisione, entrambi fondati sull'attribuzione a
[...]
del fabbricato con corte pertinenziale e ad del Parte_1 Controparte_1 terreno agricolo: la prima proposta, tuttavia, prevede che venga attribuita all'odierna appellante anche la porzione di terreno su cui è stato realizzato il manufatto abusivo già sopra citato, mentre il secondo progetto prevede che venga attribuita all'odierno appellato l'intera particella 496, senza scorporare la porzione su cui insistono le tettoie.
Nel corso del giudizio di primo grado ed anche nella presente sede
[...]
ha espresso la propria adesione al primo progetto di divisione, Parte_1 chiedendo che le venga attribuita anche un'ulteriore porzione di terreno sino a ricomprendere una presa d'acqua.
pagina 11 di 17 ha invece aderito al secondo progetto di divisione, Controparte_1 chiedendo da ultimo anche l'attribuzione del garage posto al piano seminterrato del fabbricato.
Dovendosi attribuire lotti possibilmente omogenei e soprattutto tali da evitare ulteriori occasioni di contenzioso tra i fratelli, sussistono i presupposti per ripartire il compendio così come indicato nel secondo progetto, attribuendo a l'intero fabbricato con la contigua Parte_1 corte e ad l'intero terreno. Controparte_1
Come chiarito nell'originaria perizia ed ulteriormente approfondito nell'integrazione peritale, infatti, l'ampio terreno in questione non può essere considerato una mera prosecuzione della corte a servizio del fabbricato;
né sussistono ragioni per gravare tale fondo di una servitù di passaggio, tenuto conto che il cancello di accesso al fabbricato ricade tutto all'interno della particella da assegnare all'odierna appellante e che il garage seminterrato risulta accessibile da una scala interna o tramite una rampa che potrà essere realizzata nell'ampia corte del fabbricato (cfr. pagg.
7-8 della integrazione peritale del 2019).
All'esito degli accertamenti disposti da questa Corte, poi, il C.T.U. ha ritenuto che il valore dei beni oggetto di causa possa essere individuato in euro 259.000,00 per quanto riguarda il fabbricato e la corte pertinenziale ed in euro 112.000,00 per quanto riguarda il terreno agricolo: non sussistono ragioni per discostarsi da tale stima, espressa all'esito della verifica dell'attuale stato dei luoghi e delle osservazioni mosse dalle parti.
Risulta del resto ragionevole che il fabbricato, disabitato e non sottoposto ad alcuna manutenzione da almeno venti anni, abbia subito un conseguente degrado;
altrettanto congrua risulta la valutazione del terreno agricolo, poco superiore rispetto a quella proposta nel 2013 e addirittura inferiore alla valutazione inizialmente proposta dallo stesso (cfr. pag. 12 CP_1 della comparsa di costituzione in primo grado).
Deve invece ritenersi priva di valore la porzione di terreno sulla quale insiste ancor oggi il manufatto abusivo sopra descritto, tenuto conto anche pagina 12 di 17 dei costi che dovranno essere sostenuti per la demolizione ordinata dal comune di Sant'Elpidio a Mare.
Il valore complessivo del compendio dev'essere pertanto determinato in complessivi euro 371.000,00: a dovranno essere attribuiti Parte_1 beni di valore complessivamente pari ad euro 247.333,33, mentre ad spetterà la residua quota di valore pari ad euro Controparte_1
123.666,67.
In favore dell'appellato, cui il progetto di divisione attribuisce un lotto di valore pari ad euro 112.000,00, dev'essere quindi riconosciuto un conguaglio di euro 11.666,67; su tale somma, determinata in valuta attuale, dovranno essere computati gli interessi al tasso legale a decorrere dall'apertura della successione sino all'effettivo versamento.
Nessuna pronuncia dev'essere invece adottata per quanto riguarda i beni mobili oggetto del contratto di comodato stipulato dal de cuius con
[...]
non essendo stata censurata in alcun modo la sentenza con cui CP_6 in data 31.01.2018 il Tribunale di Fermo ne ha già ordinato la restituzione.
5. Con il quarto motivo d'appello, poi, censura la citata Parte_1 pronuncia non definitiva del 31.01.2018 nel capo in cui il primo giudice ha dichiarato non assoggettabili a collazione le somme indicate dall'odierna appellante;
la ribadisce invece che i rilevanti prelievi dal conto CP_1 corrente del padre non sarebbero stati destinati a fronteggiare le necessità del de cuius, ma avrebbero costituito donazioni in favore del figlio, in particolar modo per quanto riguarda l'assegno circolare emesso poco prima che l'odierno appellato acquistasse un immobile unitamente alla moglie.
Tale motivo può essere accolto nei soli limiti di seguito illustrati.
E' stato a riguardo chiarito che, “al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte” (ad esempio)
“dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni pagina 13 di 17 di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n. 18814 del 04.07.2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione bancaria prodotta emergono ripetuti prelievi dal conto corrente cointestato al de cuius ed alla moglie e poi dal conto cointestato con il figlio (anch'esso alimentato dalle sole CP_1 risorse del de cuius) nel periodo in cui entrambi i genitori delle parti hanno vissuto nell'abitazione dell'odierno appellato: tenuto conto dei principi sopra evidenziati e delle risorse di cui disponeva (derivanti da Controparte_4 un'adeguata pensione ed anche dai proventi dei pregressi investimenti), deve ritenersi che la maggior parte delle somme prelevate siano state destinate a fronteggiare le ragionevoli esigenze di vita, cura ed assistenza di entrambi gli anziani.
Risulta invece arduo ricondurre a tali esigenze i prelievi di maggiore importo ed in particolar modo la somma pari ad euro 10.000,00 prelevata in data
14.03.2007, la somma pari ad euro 21.000,00 prelevata in data 19.04.2007
e la somma pari ad euro 12.000,00 prelevata in data 27.04.2007.
Sentito in interrogatorio formale dal primo giudice, non Controparte_1 ha contestato di avere personalmente ricevuto tali somme, eccependo che avrebbero costituito il rimborso di compensi professionali anticipati per conto del padre, ma non comprovando in alcun modo tale deduzione.
In parziale accoglimento del quarto motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice in data 31.01.2018, pertanto, dev'essere portata in collazione la somma complessivamente pari ad euro
43.000,00: dev'essere quindi condannato a versare in Controparte_1 favore della coerede la metà di tale importo (pari ad euro Parte_1
21.500,00), oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dall'apertura della successione sino all'effettivo rimborso (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.17755 del 21.06.2023).
pagina 14 di 17 Non è stato invece comprovato in alcun modo che l'assegno circolare richiesto dal de cuius in data 26.05.2005 per l'importo pari ad euro
158.000,00, addebitato sul conto cointestato ai coniugi dopo la liquidazione dei titoli dai medesimi detenuti, sia stato riscosso dal figlio o CP_1 comunque da lui impiegato per acquistare la nuova abitazione familiare unitamente alla propria moglie: l'odierno appellato ha piuttosto prodotto documentazione idonea a comprovare che tale immobile sia stato acquistato reimpiegando il provento della vendita della precedente abitazione e le ulteriori somme ricevute dal proprio suocero.
6. Nessuna censura è stata infine sollevata per quanto riguarda i capi della sentenza in cui sono stati rilevati il difetto di legittimazione di CP_2
e l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto
[...] riguarda che risultano pertanto passati in giudicato. Controparte_3
7. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della parziale reciproca soccombenza e della complessità fattuale e giuridica delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese tra ed anche per quanto riguarda il presente T_ Controparte_1 grado di giudizio;
restano altresì a carico delle medesime parti, in via solidale tra loro ed in pari misura nei rapporti interni, le spese conseguenti all'integrazione peritale disposta nel presente grado di giudizio, secondo gli importi già liquidati con separato decreto.
Le spese anticipate dal e dalla per la difesa nel CP_2 Controparte_3 presente grado di giudizio restano da ultimo poste a carico dell'appellante principale, la quale non avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti delle parti la cui legittimazione è stata espressamente esclusa “da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n. 33145 del 18.12.2024).
pagina 15 di 17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 83 pubblicata dal Tribunale di Fermo Parte_1 in data 03.02.2018 ed avverso la sentenza n. 14 pubblicata dal medesimo
Tribunale in data 10.01.2024,
In riforma della sentenza pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 10.01.2024,
DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti a
Sant'Elpidio a Mare, via Tevere, 59, censiti al foglio 59 particella n.19 ed al foglio
52 particella n. 496 del locale catasto secondo il progetto indicato come ipotesi n.2 della C.T.U. in data 09.12.2013 e per l'effetto:
ATTRIBUISCE a il fabbricato con corte pertinenziale censito al Parte_1 foglio 59 particella n.19.
ATTRIBUISCE a il terreno agricolo censito al foglio 52 particella Controparte_1
n. 496.
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
PONE a carico di ed in favore di un Parte_1 Controparte_1 conguaglio pari ad euro 11.666,67, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dal 28.06.2008 sino all'effettivo saldo.
In riforma della sentenza pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 03.02.2018,
CONDANNA a versare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 21.500,00, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dal
28.06.2008 sino all'effettivo saldo.
CONFERMA in ogni altro capo entrambe le sentenze gravate.
COMPENSA integralmente le spese del presente grado tra e Parte_1
. Controparte_1
pagina 16 di 17 PONE a carico di tali parti, in via solidale tra loro ed in pari misura nei rapporti interni, gli oneri conseguenti all'integrazione peritale disposta nella presente sede, secondo gli importi già liquidati con separato decreto.
CONDANNA a rifondere le spese anticipate nel presente grado Parte_1 da e dalla liquidate per ciascuna in Controparte_2 Controparte_3 euro 4.200,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti Magistrati
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cella causa civile in II grado iscritta al N° 269 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Bargoni e dall'avv. Raffaella Trucchia per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Paolo Paoletti per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato – pagina 1 di 17 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Olma Iorizzo e dall'avv. Gian Andrea Pazzini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rascioni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 83 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 03.02.2018 e la sentenza n. 14 pubblicata dal medesimo Tribunale in data
10.01.2024
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, perché infondate in fatto e diritto e per tutti i motivi svolti nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti l'interposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo n. 83/2018 pubblicata il 3/2/2018 rep. 124/2018, non notificata, e su cui parte odierna attrice ha riservato appello unitamente alla definitiva, nonché la sentenza definitiva n. 14/2024 del Tribunale di Fermo, nella persona della dott.ssa Giorgia Cecchini, pubblicata in data 10/1/2024 e notificata in data 9/2/2024, rese entrambe nel giudizio rubricato al n. 100143/2009 RG del Tribunale di Fermo, così deliberare:
dichiarare la procedibilità della domanda per aver dato prova della proprietà dei beni oggetto di divisione in capo al defunto, , in ragione Controparte_4
pagina 2 di 17 della produzione documentale delle visure catastali e ipocatastali, della nota di trascrizione dell'eredità in favore di e , Parte_1 Controparte_5 nonché della dichiarazione di successio Controparte_1 documentazione allegata alla consulenza tecnica d'ufficio;
accertata la qualità di eredi di in capo a e Controparte_4 Parte_1
, dichiarare la procedibilità della domanda sotto tale profilo;
Controparte_1 ione ereditaria, per quanto concerne i beni immobili oggetto di successione, secondo il progetto predisposto dal geometra nel proprio Per_1 elaborato peritale datato 9/12/2013 e denominato proposta ne di fatto ipotesi n. 1, così come modificato ed integrato nelle successive relazioni e secondo le stime rivalutate nella perizia tecnica d'ufficio datata 31/1/2025;
accertata la natura di donazione delle somme sia depositate nel conto corrente intestato a , per € 132.356,60, sia per il prelievo effettuato da Controparte_4
e donazione in favore di , finalizzata Controparte_4 Controparte_1 bitazione intestata a 150.000,00, Controparte_1 ordinare a la collazione di tali somme e ordinare procedersi alla Controparte_1 divisione secondo la quota ereditaria di ½ cadauno come per legge. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in sede collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per tutti i motivi esposti in narrativa, nessuno escluso, previa acquisizione del fascicolo della causa di primo grado celebratasi innanzi al Tribunale di Fermo, rubricata al n. 100143/2009 R.G. e decisa con sentenza non definitiva n. 83/2018 pubbl. il 03.02.2018 e quindi con sentenza definitiva n. 14/2024, pubbl. il 10.01.2024,
- IN VIA PRINCIPALE e nel merito,
- accogliere la domanda di divisione e per l'effetto riformare la sentenza laddove ha dichiarato la stessa improcedibile e/o inammissibile.
- procedere alla divisione, accertando l'oggetto della comunione con esclusione dei beni di cui al sub. A1, A2 e A3 di cui alla narrativa di pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta del 13.06.2023, tenuto conto dell'aumento a seguito della sentenza n. 345/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data 27.04.2023, della quota di comproprietà spettante al ovvero, Controparte_1 subordinatamente, procedere alla divisione tenendo nto;
- includere nella divisione i beni mobili oggetto di comodato gratuito tra il de cuius e;
nel contempo respingere le ipotesi di divisione proposte dal Controparte_6
CTU geom. con la relazione tecnica del 09.12.2013 e successivo Per_1 aggiornamen a la ipotesi n. 1 cui ha aderito la controparte, ma non certamente il , ipotesi entrambe che tra l'altro non tengono Controparte_1 conto del depr re dei beni caduti in eredità, delle impossibilità e/o difficoltà di passaggio e manovra dei mezzi agricoli pesanti e soprattutto della quota di legittima riconosciuta al con la sentenza citata passata Controparte_1 in giudicato. pagina 3 di 17 In subordine e, al fine di semplificare il piano divisionale, procedere sulla base del progetto di divisione n. 2 con riconoscimento di un ulteriore conguaglio in favore del che tenga conto del valore della sua ulteriore quota Controparte_1 di 10/35 di 1/3 della quota di pari a 9,53 % dell'intero Controparte_5 compendio, non inferiore come tta sentenza n. 345/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, ad €. 35.356,33 (ossia il valore dei 10/35 della quota di 1/3 appartenuti a e comunque pari a 9,53 % del Controparte_5 totale). In ogni caso ordinare lo scioglimento della comunione con l'attribuzione a ciascuna parte della quota ad ognuna spettante, eventualmente prevedendo il pagamento di conguagli in denaro in caso di ineguaglianza in natura;
- respingere l'appello proposto nella parte in cui chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, n. 345/2023 relativamente all'esistenza di donazioni ovvero subordinatamente, procedere con la divisione, previa deduzione delle migliorie sui beni immobili;
- respingere l'appello avversario in ogni sua altra parte, confermando le sentenze impugnate, salvo quanto sopra precisato.”
Per l'appellato CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni eccezione rimossa, disattesa e reietta,
- stante la mancata pronuncia sulla questione preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. in esito alla rinuncia Controparte_2 all'eredità relitta del sig. ichiararne l'esclusione Controparte_6 dal giudizio di Appello. Con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in premessa:
-in via preliminare, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione di , con consequenziale Controparte_3 opportuna estromissione dal giudizio e c nziale statuizione di legge;
- in via principale, nel merito, rigettare l'impugnazione avversaria con consequenziale conferma della sentenza per quanto concerne le ragioni della appellata poiché infondata sia in fatto che in diritto con ogni Controparte_3 consequenziale statuizione;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
pagina 4 di 17 FATTI DI CAUSA
ha originariamente convenuto dinanzi alla sezione distaccata di Parte_1
Sant'Elpidio a Mare del Tribunale di Fermo il proprio fratello e la madre CP_1 per chiedere la divisione dei beni caduti in successione a Controparte_5 seguito del decesso in data 28.06.2008 del padre , previa Controparte_4 collazione delle donazioni elargite dal de cuius.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Fermo ed ha contestato di aver mai ricevuto donazioni dal padre;
ha altresì chiesto il rimborso pro quota delle spese sostenute anche nell'interesse delle coeredi;
ha infine chiesto che il giudice autorizzasse la chiamata in causa del marito dell'attrice al fine di sentirlo condannare alla restituzione dell'immobile detenuto in forza di un contratto di comodato.
Si è costituita anche associandosi alle eccezioni e difese svolte Controparte_5 dal figlio e chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per la voltura degli immobili oggetto di causa.
All'esito dell'evocazione in giudizio si è costituito (coniuge Controparte_6 dell'attrice), il quale ha eccepito che l'immobile detenuto in comodato sarebbe intestato solo fittiziamente al de cuius e sarebbe pertanto estraneo alla comunione ereditaria.
La causa si è interrotta in conseguenza del decesso della ed è stata CP_5 riassunta dal figlio anche quale erede;
è stata poi disposta l'integrazione CP_1 del contraddittorio nei confronti della che aveva iscritto Controparte_3 ipoteca sugli immobili oggetto di causa in quanto creditrice dell'attrice.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza in data 31.01.2018 il Tribunale di Fermo ha ritenuto che le somme indicate dall'attrice non siano soggette a collazione ed ha invece condannato a rimborsare le somme richieste dalle Parte_1 controparti e a restituire l'immobile ed i mobili oggetto di Controparte_6
pagina 5 di 17 comodato;
il primo giudice ha poi rimesso la causa sul ruolo per la discussione del progetto di divisione.
Stante il decesso del la causa è stata riassunta nei confronti del nipote CP_6
il quale si è costituito dando atto di avere rinunciato Controparte_2 all'eredità relitta dal nonno;
la ha altresì eccepito Controparte_3
l'intervenuta cessazione della materia del contendere nei propri confronti, avendo l'attrice estinto ogni debito ed essendo stata quindi cancellata l'ipoteca originariamente iscritta sui beni ereditari.
Con sentenza in data 10.01.2024, infine, il Tribunale di Fermo ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di divisione, compensando integralmente le spese tra tutte le parti ad esclusione della Finanziaria Marche s.r.l., le cui spese sono state poste a carico dell'attrice.
Il primo giudice, dopo avere ribadito la propria competenza per territorio, ha rilevato che non sarebbe stata prodotta documentazione idonea a comprovare la titolarità dei beni in capo al de cuius e neppure la qualità di eredi delle principali parti in causa;
non sarebbe stata provata neanche la regolarità urbanistica degli immobili caduti in successione, essendo piuttosto emersa la presenza di manufatti abusivi non sanabili.
Avverso entrambe le pronunce ha proposto appello , ribadendo Parte_1 la procedibilità della domanda in considerazione di quanto emerso dall'istruttoria svolta e dalle deduzioni delle stesse parti;
l'appellante ha poi censurato la precedente sentenza non definitiva nel capo in cui il primo giudice ha escluso che siano soggette a collazione le rilevanti somme prelevate dal de cuius nel periodo in cui viveva presso l'abitazione del figlio.
Costituendosi nel presente grado, si è associato alle censure Controparte_1 mosse dall'appellante per quanto riguarda la declaratoria d'improcedibilità della divisione;
ha chiesto invece il rigetto degli ulteriori motivi d'appello, sollecitando comunque una nuova C.T.U. al fine di valutare l'attuale valore del compendio immobiliare e le conseguenze derivanti dalla sentenza con cui, nelle more del presente giudizio, è stata accolta la domanda di reintegrazione della legittima proposta dallo stesso appellato.
pagina 6 di 17 Si è poi costituito ribadendo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva.
Si è infine costituita la ribadendo l'intervenuta cessazione Controparte_3 della materia del contendere nei propri confronti.
All'esito dell'integrazione peritale disposta con ordinanza in data 16.10.2024, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 08.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello (cui la principale controparte ha sostanzialmente aderito), censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui il primo giudice ha dichiarato improcedibile la domanda di divisione,
“stante la mancata allegazione della documentazione ipocatastale e degli atti di proprietà” degli immobili caduti in successione;
l'appellante ribadisce invece che tale documentazione sarebbe stata sin dall'inizio prodotta e che comunque non sarebbe contestata la proprietà di tali beni in capo al de cuius.
Tale censura dev'essere accolta.
E' stato infatti chiarito che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova pagina 7 di 17 indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 6228 del 02.03.2023, nonché in senso analogo Cass. Sez. II, ordinanza n. 1065 del 14.10.2022).
Nel caso di specie, non risulta contestato che gli immobili indicati nella domanda di divisione appartenessero al de cuius al momento della sua morte, come peraltro desumibile dalla documentazione sin dall'inizio prodotta ed ulteriormente accertato attraverso la C.T.U. disposta dal primo giudice e confermata nella presente sede.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, quindi, la domanda di divisione proposta dall'odierna appellante dev'essere dichiarata procedibile sotto tale profilo.
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, la censura la sentenza nel CP_1 capo in cui il primo giudice ha ritenuto di non poter comunque accogliere la domanda di divisione ereditaria in quanto le parti non avrebbero tempestivamente prodotto “idonea documentazione attestante il titolo a succedere” (ovvero il rapporto di parentela con il defunto), tenuto conto che
“la natura indisponibile e la rilevanza pubblicistica della disciplina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima” renderebbe
“irrilevante l'eventuale non contestazione della qualità di eredi spesa dalle parti”; l'appellante ribadisce invece che la documentazione complessivamente prodotta comproverebbe tale qualità, peraltro mai contestata da alcuno;
anche tale censura è stata condivisa dall'appellato
. Controparte_1
L'appello dev'essere accolto anche sotto tale profilo.
E' stato infatti chiarito che la parte deve provare la propria qualità di erede legittimo producendo gli atti dello stato civile solo “ove questa qualità sia contestata” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n. 1484 del
10.02.1995); “ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius”, invece, “al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo pagina 8 di 17 l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n. 6745 del
19.03.2018).
Nel caso di specie, non risulta contestato (ed è comunque desumibile dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti) che ed T_
erano gli unici due figli del de cuius e Controparte_1 Controparte_4 che (deceduta nel corso del primo grado di giudizio) era Controparte_5 sua moglie, nonché madre delle principali parti in causa;
né risultano ravvisabili esigenze di tutela dei terzi che possano giustificare il particolare rigore probatorio manifestato dal primo giudice.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, deve ritenersi comprovato che ed sono gli eredi del proprio T_ Controparte_1 padre , morto senza lasciare testamento. Controparte_4
3. Con il terzo motivo del proprio appello principale (anch'esso condiviso dal fratello appellato), censura la sentenza nel capo in cui il Parte_1 primo giudice ha ravvisato il difetto di una necessaria condizione dell'azione di divisione, non essendo stata provata la regolarità urbanistica degli immobili ed essendo anzi emersa la presenza di un fabbricato realizzato senza alcun titolo e con riferimento al quale non ha avuto buon esito la richiesta di sanatoria;
l'appellante evidenzia invece che il principale fabbricato caduto in successione sarebbe stato realizzato regolarmente e che l'unico manufatto abusivo potrebbe essere sanato;
tali considerazioni sono state sostanzialmente condivise da . Controparte_1
Anche tale censura dev'essere condivisa.
E' stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che non è possibile procedere alla divisione di un compendio in cui figurino fabbricati “in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28
pagina 9 di 17 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”
(leggasi da ultimo Cass. Sez. U, sentenza n. 25021 del 07.10.2019).
Le medesime conclusioni non possono tuttavia trarsi ove si discuta di parziali difformità rispetto all'originaria concessione edilizia o comunque dei c.d. abusi secondari, astrattamente sanabili e pertanto inidonei ad incidere sulla validità di un eventuale trasferimento (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
11659 del 14.05.2018, nonché la sentenza n. 34 pronunciata in data
02.01.2024 dalla medesima Sezione).
Nel caso di specie, il principale manufatto presente nel compendio in comproprietà tra le parti è stato edificato in forza della licenza di costruzione rilasciata nel 1967 in favore del de cuius;
anche la veranda coperta risulta essere stata autorizzata nel 1974.
La situazione è diversa per quanto riguarda le “tettoie ad uso rimessa attrezzi agricoli e ricovero animali”, realizzate da senza Parte_1 alcun preventivo assenso, ma comunque “conformi alle norme di attuazione” ed alle condizioni indicate nel provvedimento del comune di
Sant'Elpidio a Mare in data 31.08.2018, prodotto quale allegato n.1 bis all'atto di appello: secondo quanto risulta dal medesimo provvedimento, peraltro, il rilascio del permesso in sanatoria è stato precluso soltanto dall'opposizione manifestata dal comproprietario . Controparte_1
Discutendosi di un manufatto abusivamente realizzato ma astrattamente sanabile, pertanto, non ricorre la condizione d'improcedibilità ravvisata sotto tale profilo dal primo giudice: in parziale riforma della sentenza gravata, in conclusione, la divisione richiesta da entrambi i coeredi deve ritenersi procedibile anche sotto tale profilo.
pagina 10 di 17 4. Sin dal primo grado di giudizio, poi, le principali parti in causa hanno individuato le quote di rispettiva spettanza tenendo conto non soltanto del criterio discendente dall'art. 581 c.c., ma anche della donazione con cui in data 20.10.2010 ha attribuito alla figlia la quota Controparte_5 T_ di propria spettanza dell'asse ereditario del marito.
Ad avviso di , dovrebbe tenersi conto anche della Controparte_1 sentenza con cui in data 27.04.2023 il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda di riduzione proposta nei confronti della sorella: tale richiesta non può tuttavia essere accolta, tenuto conto che proprio tale pronuncia (ormai passata in giudicato) ha accertato il diritto dell'odierno appellato a ricevere un'ulteriore quota dell'asse ereditario della madre (corrispondente ai
10/35), ma ha anche verificato l'impossibilità di procedere ad una separazione in natura, con la conseguente liquidazione in favore del dell'importo pari ad euro 38.989,81. CP_1
Deve quindi farsi riferimento ai progetti di divisione elaborati nel corso del primo grado di giudizio, fondati sull'attribuzione a di una Parte_1 quota pari ai 2/3 del compendio e sull'attribuzione ad Controparte_1 della quota residua.
Sin dalla prima C.T.U. depositata in data 09.12.2013 sono stati proposti due distinti progetti di divisione, entrambi fondati sull'attribuzione a
[...]
del fabbricato con corte pertinenziale e ad del Parte_1 Controparte_1 terreno agricolo: la prima proposta, tuttavia, prevede che venga attribuita all'odierna appellante anche la porzione di terreno su cui è stato realizzato il manufatto abusivo già sopra citato, mentre il secondo progetto prevede che venga attribuita all'odierno appellato l'intera particella 496, senza scorporare la porzione su cui insistono le tettoie.
Nel corso del giudizio di primo grado ed anche nella presente sede
[...]
ha espresso la propria adesione al primo progetto di divisione, Parte_1 chiedendo che le venga attribuita anche un'ulteriore porzione di terreno sino a ricomprendere una presa d'acqua.
pagina 11 di 17 ha invece aderito al secondo progetto di divisione, Controparte_1 chiedendo da ultimo anche l'attribuzione del garage posto al piano seminterrato del fabbricato.
Dovendosi attribuire lotti possibilmente omogenei e soprattutto tali da evitare ulteriori occasioni di contenzioso tra i fratelli, sussistono i presupposti per ripartire il compendio così come indicato nel secondo progetto, attribuendo a l'intero fabbricato con la contigua Parte_1 corte e ad l'intero terreno. Controparte_1
Come chiarito nell'originaria perizia ed ulteriormente approfondito nell'integrazione peritale, infatti, l'ampio terreno in questione non può essere considerato una mera prosecuzione della corte a servizio del fabbricato;
né sussistono ragioni per gravare tale fondo di una servitù di passaggio, tenuto conto che il cancello di accesso al fabbricato ricade tutto all'interno della particella da assegnare all'odierna appellante e che il garage seminterrato risulta accessibile da una scala interna o tramite una rampa che potrà essere realizzata nell'ampia corte del fabbricato (cfr. pagg.
7-8 della integrazione peritale del 2019).
All'esito degli accertamenti disposti da questa Corte, poi, il C.T.U. ha ritenuto che il valore dei beni oggetto di causa possa essere individuato in euro 259.000,00 per quanto riguarda il fabbricato e la corte pertinenziale ed in euro 112.000,00 per quanto riguarda il terreno agricolo: non sussistono ragioni per discostarsi da tale stima, espressa all'esito della verifica dell'attuale stato dei luoghi e delle osservazioni mosse dalle parti.
Risulta del resto ragionevole che il fabbricato, disabitato e non sottoposto ad alcuna manutenzione da almeno venti anni, abbia subito un conseguente degrado;
altrettanto congrua risulta la valutazione del terreno agricolo, poco superiore rispetto a quella proposta nel 2013 e addirittura inferiore alla valutazione inizialmente proposta dallo stesso (cfr. pag. 12 CP_1 della comparsa di costituzione in primo grado).
Deve invece ritenersi priva di valore la porzione di terreno sulla quale insiste ancor oggi il manufatto abusivo sopra descritto, tenuto conto anche pagina 12 di 17 dei costi che dovranno essere sostenuti per la demolizione ordinata dal comune di Sant'Elpidio a Mare.
Il valore complessivo del compendio dev'essere pertanto determinato in complessivi euro 371.000,00: a dovranno essere attribuiti Parte_1 beni di valore complessivamente pari ad euro 247.333,33, mentre ad spetterà la residua quota di valore pari ad euro Controparte_1
123.666,67.
In favore dell'appellato, cui il progetto di divisione attribuisce un lotto di valore pari ad euro 112.000,00, dev'essere quindi riconosciuto un conguaglio di euro 11.666,67; su tale somma, determinata in valuta attuale, dovranno essere computati gli interessi al tasso legale a decorrere dall'apertura della successione sino all'effettivo versamento.
Nessuna pronuncia dev'essere invece adottata per quanto riguarda i beni mobili oggetto del contratto di comodato stipulato dal de cuius con
[...]
non essendo stata censurata in alcun modo la sentenza con cui CP_6 in data 31.01.2018 il Tribunale di Fermo ne ha già ordinato la restituzione.
5. Con il quarto motivo d'appello, poi, censura la citata Parte_1 pronuncia non definitiva del 31.01.2018 nel capo in cui il primo giudice ha dichiarato non assoggettabili a collazione le somme indicate dall'odierna appellante;
la ribadisce invece che i rilevanti prelievi dal conto CP_1 corrente del padre non sarebbero stati destinati a fronteggiare le necessità del de cuius, ma avrebbero costituito donazioni in favore del figlio, in particolar modo per quanto riguarda l'assegno circolare emesso poco prima che l'odierno appellato acquistasse un immobile unitamente alla moglie.
Tale motivo può essere accolto nei soli limiti di seguito illustrati.
E' stato a riguardo chiarito che, “al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte” (ad esempio)
“dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni pagina 13 di 17 di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n. 18814 del 04.07.2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione bancaria prodotta emergono ripetuti prelievi dal conto corrente cointestato al de cuius ed alla moglie e poi dal conto cointestato con il figlio (anch'esso alimentato dalle sole CP_1 risorse del de cuius) nel periodo in cui entrambi i genitori delle parti hanno vissuto nell'abitazione dell'odierno appellato: tenuto conto dei principi sopra evidenziati e delle risorse di cui disponeva (derivanti da Controparte_4 un'adeguata pensione ed anche dai proventi dei pregressi investimenti), deve ritenersi che la maggior parte delle somme prelevate siano state destinate a fronteggiare le ragionevoli esigenze di vita, cura ed assistenza di entrambi gli anziani.
Risulta invece arduo ricondurre a tali esigenze i prelievi di maggiore importo ed in particolar modo la somma pari ad euro 10.000,00 prelevata in data
14.03.2007, la somma pari ad euro 21.000,00 prelevata in data 19.04.2007
e la somma pari ad euro 12.000,00 prelevata in data 27.04.2007.
Sentito in interrogatorio formale dal primo giudice, non Controparte_1 ha contestato di avere personalmente ricevuto tali somme, eccependo che avrebbero costituito il rimborso di compensi professionali anticipati per conto del padre, ma non comprovando in alcun modo tale deduzione.
In parziale accoglimento del quarto motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice in data 31.01.2018, pertanto, dev'essere portata in collazione la somma complessivamente pari ad euro
43.000,00: dev'essere quindi condannato a versare in Controparte_1 favore della coerede la metà di tale importo (pari ad euro Parte_1
21.500,00), oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dall'apertura della successione sino all'effettivo rimborso (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.17755 del 21.06.2023).
pagina 14 di 17 Non è stato invece comprovato in alcun modo che l'assegno circolare richiesto dal de cuius in data 26.05.2005 per l'importo pari ad euro
158.000,00, addebitato sul conto cointestato ai coniugi dopo la liquidazione dei titoli dai medesimi detenuti, sia stato riscosso dal figlio o CP_1 comunque da lui impiegato per acquistare la nuova abitazione familiare unitamente alla propria moglie: l'odierno appellato ha piuttosto prodotto documentazione idonea a comprovare che tale immobile sia stato acquistato reimpiegando il provento della vendita della precedente abitazione e le ulteriori somme ricevute dal proprio suocero.
6. Nessuna censura è stata infine sollevata per quanto riguarda i capi della sentenza in cui sono stati rilevati il difetto di legittimazione di CP_2
e l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto
[...] riguarda che risultano pertanto passati in giudicato. Controparte_3
7. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della parziale reciproca soccombenza e della complessità fattuale e giuridica delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese tra ed anche per quanto riguarda il presente T_ Controparte_1 grado di giudizio;
restano altresì a carico delle medesime parti, in via solidale tra loro ed in pari misura nei rapporti interni, le spese conseguenti all'integrazione peritale disposta nel presente grado di giudizio, secondo gli importi già liquidati con separato decreto.
Le spese anticipate dal e dalla per la difesa nel CP_2 Controparte_3 presente grado di giudizio restano da ultimo poste a carico dell'appellante principale, la quale non avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti delle parti la cui legittimazione è stata espressamente esclusa “da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n. 33145 del 18.12.2024).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 83 pubblicata dal Tribunale di Fermo Parte_1 in data 03.02.2018 ed avverso la sentenza n. 14 pubblicata dal medesimo
Tribunale in data 10.01.2024,
In riforma della sentenza pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 10.01.2024,
DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti a
Sant'Elpidio a Mare, via Tevere, 59, censiti al foglio 59 particella n.19 ed al foglio
52 particella n. 496 del locale catasto secondo il progetto indicato come ipotesi n.2 della C.T.U. in data 09.12.2013 e per l'effetto:
ATTRIBUISCE a il fabbricato con corte pertinenziale censito al Parte_1 foglio 59 particella n.19.
ATTRIBUISCE a il terreno agricolo censito al foglio 52 particella Controparte_1
n. 496.
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
PONE a carico di ed in favore di un Parte_1 Controparte_1 conguaglio pari ad euro 11.666,67, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dal 28.06.2008 sino all'effettivo saldo.
In riforma della sentenza pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 03.02.2018,
CONDANNA a versare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 21.500,00, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dal
28.06.2008 sino all'effettivo saldo.
CONFERMA in ogni altro capo entrambe le sentenze gravate.
COMPENSA integralmente le spese del presente grado tra e Parte_1
. Controparte_1
pagina 16 di 17 PONE a carico di tali parti, in via solidale tra loro ed in pari misura nei rapporti interni, gli oneri conseguenti all'integrazione peritale disposta nella presente sede, secondo gli importi già liquidati con separato decreto.
CONDANNA a rifondere le spese anticipate nel presente grado Parte_1 da e dalla liquidate per ciascuna in Controparte_2 Controparte_3 euro 4.200,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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