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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico Presidente est.
Dott.ssa Carolina Elia Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere
nel procedimento iscritto al n. 324/2024 R.G., avente ad oggetto “Esecutorietà sentenza Sacra Rota –
Nullità di matrimonio” trattato e introdotto da:
(cod.fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo FASANO (c.f. ), del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Galatina, via Pietro Siciliani, n. 40;
-ricorrente-
contro
, (cod. fisc. ; Controparte_1 C.F._3
- resistente, contumace -
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI LECCE che in data 30-09-2024 ha reso parere favorevole;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con sentenza n, 195/2023 del 02-12-2023, depositata in cancelleria il 21 marzo 2024, il Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese e di Appello per l'Albania dichiarava la nullità del matrimonio concordatario celebrato il 6 settembre 2014, in Galatina (LE), tra e Parte_1
per grave difetto di discrezione di giudizio nella sola attrice e per incapacità, Controparte_1 sempre nella sola attrice, ad assumere gli obblighi essenziale del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3, CIC).
La sentenza veniva resa esecutiva con decreto – prot. N.57213/24- del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 20-05-2024, dopo aver accertato l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico.
Con ricorso depositato in data 08-08-2024, chiedeva la dichiarazione di Parte_1 efficacia nella Repubblica italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge. In data 30-09-2024 , il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda di delibazione della sentenza emessa dalla Rota. CP_2
All' udienza del 28 gennaio 2025, svoltasi con trattazione scritta, la difesa della dell'attore, depositava note scritte e, riportandosi ai propri atti e scritti e alla documentazione ivi allegata in atti, insisteva per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/05/1929 n. 487), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/03/1985 n. 121, nel Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990
n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
Inoltre, in via preliminare, si deve rilevare la contumacia di , stante la mancata Controparte_1 costituzione in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, avvenuta in data 14-10-2024 con deposito, presso la casa comunale di Licchiarella (MI), dell'atto di citazione in appello per il procedimento di delibazione nella Repubblica Italiana della sentenza prot. n. 195/2023 resa dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese e di Appello per l'Albania, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di notifica tramite UNEP presso la casa di abitazione.
Quanto al merito, deve rilevarsi come nel caso in esame siano stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: 1) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
2) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
3) all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione in giudizio di secondo la legge dello Stato in cui si Parte_1
è svolto il processo;
4)al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
5) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
6) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero;
7) alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che entrambe le parti siano state messe in condizione di partecipare regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio nella sola attrice e per incapacità, sempre nella sola attrice, ad assumere gli obblighi essenziale del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3, CIC); che sia stata decretata l'esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 20-05-2024.
Infatti, la sentenza ecclesiastica ha richiamato la violazione del canone n. 1095, § 2° e 3° per grave difetto di discrezionalità di giudizio e per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio ex can. 1095 § 2° e 3°, da parte della donna, ed ha accertato “la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio determinata da vizio psichico”.
Ricorrono, poi, le altre condizioni previste dalle citate norme per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra Santa Sede e la Repubblica Italiana del
18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi del vizio del consenso, senza che vi osti la circostanza che la predetta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma per farla valere, “atteso che la diversità di disciplina in proposito dell'ordinamento canonico rispetto a quello interno non interferisce sui principi ed istituti essenziali di quest'ultimo”
(per tutte Cass. 1/8/1986 n. 4916).
Non viene neppure in discussione la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della
Corte d'appello ovvero non si opponga a tale declaratoria”. (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078).
La domanda proposta pertanto deve essere accolta.
Considerato che non è costituito in giudizio nulla va disposto per le spese del Controparte_1 presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) Dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese r di Appello per l'Albania del 2-12-2023, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
, in Galatina (LE) il 6 settembre 2014;
[...]
2) Dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dello stato civile di detto Comune e che,
a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) Nulla per le spese.
Lecce, 18/2/2025.
IL PRESIDENTE EST.
(Dott. Carlo ERRICO)