Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/12/2023, n. 7023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7023 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 07023/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05443/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5443 del 2022, proposto da
IL IE, IV ON, AR RI ON, TO ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Italia Ferraro e Maira Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Ferraro in Napoli, Centro Direzionale, via G. Porzio, Is. G8;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 2922 del 7 settembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’azionato decreto n. 2922 del 7 settembre 2021, notificato in forma esecutiva il 23 novembre 2021, la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare “ in favore di ciascuna delle parti ricorrenti IE IL, ON AR RI, ON IVe e ON TO, la somma di € 1.800,00, oltre interessi al tasso previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal 22/7/2021 sino al saldo ”, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio;
- in mancanza di adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di:
a) ordinare all’Amministrazione di disporre il pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme liquidate dal decreto azionato;
b) fissare, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato;
c) nominare un Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inadempimento;
d) condannare il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione ai difensori costituiti;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione del decreto (attestata da apposita certificazione di cancelleria), all’adempimento, da parte degli aventi diritto, degli oneri dichiarativi di cui all’articolo 5- sexies della legge n. 89 del 2001, all’inutile decorso sia del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, sia del termine di sei mesi previsto dal richiamato articolo 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso dev’essere accolto, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;
Ritenuto, altresì, di dover precisare che il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto di dover disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore dei ricorrenti, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulle somme a ciascuno dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato dovute con computo a parte – secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della serialità del contenzioso e della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato mediante pagamento delle somme ivi stabilite, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
c) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia all’interno della medesima Struttura, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori che ne hanno fatto richiesta.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo AR Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo AR Liguori |
IL SEGRETARIO