Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1313/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUPO ROSANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti PONTE FLAVIO Controparte_1
VINCENZO e IANNOTTA SALVATORE
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: 1) l'accertamento dell'espletamento in via esclusiva o prevalente delle mansioni di pulizia degli autobus da luglio 2015 a marzo 2017 (periodo espressamente indicato nelle conclusioni del ricorso); 2) l'accertamento dell'adibizione come autista, da settembre 2021 a maggio 2022, alla tratta Cutro- Crotone;
3) la condanna datoriale al risarcimento del danno da asserito demansionamento e mobbing; 4) la condanna datoriale al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'asserito espletamento di lavoro straordinario e di trasferte. La parte resistente ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti.
Deve premettersi che la parte ricorrente, da luglio 2015 a marzo 2017, ha svolto in via quantomeno prevalente le mansioni di pulizia degli autobus: tale circostanza, dedotta in ricorso, non è stata infatti specificatamente contestata dalla controparte e deve, dunque, essere posta a base della decisione ai sensi dell'art.115 c.p.c., trovando anzi riscontro nel contratto del 14/1/2016 in atti di trasformazione -da tempo parziale a tempo pieno- del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instauratosi tra e la a far data dall'1/7/2013 Parte_1 Controparte_1
(vedi buste paga in atti), contratto con cui furono assegnate al lavoratore le mansioni
1
Orbene, atteso che la parte ricorrente fu assunta dalla Controparte_1 con il profilo professionale di operatore di manutenzione (parametro 130) -come
[...] si evince dal contratto di lavoro datato 1/7/2013 in atti- , deve ritenersi che la sua accertata adibizione in via prevalente alle mansioni di pulizia degli autobus -da luglio 2015 a marzo 2017- abbia sicuramente integrato gli estremi di un demansionamento, alla luce del fatto che tali ultime mansioni appaiono a questo
Giudice riconducibili al profilo professionale di ausiliario generico (parametro 100) a cui appartengono i lavoratori che svolgono compiti di manovalanza e/o pulizia. È infatti evidente come il parametro 100 sia inferiore al parametro 130, al quale appartengono i lavoratori impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture. A mente dell'art.2103 (co.1) c.c., “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Come statuito dalla Suprema Corte, “quanto all'onere probatorio dell'esatto adempimento, a carico del datore di lavoro, ove il lavoratore deduca un demansionamento, [è il datore di lavoro] a dover dimostrare l'esatto adempimento, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art.1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (Cass., sez. lav., n.4211/2016). Ciò chiarito e tornando al caso di specie, deve rilevarsi che il datore di lavoro non ha assolto al suesposto onere probatorio, non avendo dimostrato che l'acclarato demansionamento fu giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali
o disciplinari, né avendo provato la non imputabilità del demansionamento alla propria condotta, essendosi limitato ad addurre genericamente come giustificazione dell'intervenuto demansionamento la cessazione del servizio di linea interregionale della avvenuta però nel 2020 e, dunque, in epoca posteriore al Parte_2 periodo in cui si verificò il demansionamento lamentato nel ricorso (da luglio 2015 a marzo 2017).
È inoltre irrilevante ai fini del decidere, contrariamente a quanto sostenuto dalla il fatto che : 1) abbia accettato Controparte_1 Parte_1 il demansionamento con il contratto del 14/1/2016 di trasformazione del suo rapporto lavorativo, giacché l'ultimo comma dell'art.2103 c.c. sanziona con la nullità qualsiasi patto derogatorio del divieto legislativo di modifica peggiorativa delle mansioni;
2) avrebbe sempre svolto in officina -a dire della parte convenuta- l'attività di mero 2 “porgi attrezzi” nonostante l'assunzione nel 2013 come “meccanico”, elemento che depone ancor più nel senso dell'avvenuto demansionamento del dipendente (non impiegato nelle mansioni per le quali fu assunto).
La parte resistente deve quindi essere condannata al risarcimento del danno da demansionamento arrecato al lavoratore e, nello specifico: 1) del danno patrimoniale equitativamente quantificato ex art.1226 c.c. in euro 11.424 (oltre accessori di legge) -importo corrispondente, come statuito da Cass. Sez. Lav.
n.20677/2016, ai due quinti della retribuzione percepita nel periodo del demansionamento, calcolata utilizzando come parametro l'importo di euro 1.360 riportato nelle buste paga di febbraio 2016 e febbraio 2017 in atti- ; 2) del danno non patrimoniale biologico -di cui il danno morale costituisce una mera componente: vedi, al riguardo, Cass. Sez. Un. n.26972/2008- da liquidarsi in separato giudizio (avendo la parte ricorrente fornito nel presente procedimento la prova della sussistenza di tale danno mediante la produzione della documentazione medica allegata al ricorso).
Non può al contrario essere riconosciuto il chiesto ristoro del danno da perdita di chance (che, come noto, per essere risarcibile deve essere seria e apprezzabile), come correttamente eccepito dalla parte convenuta nella memoria difensiva, essendosi limitato a dedurre genericamente che il suo forzato allontanamento Parte_1 dal reparto officina della (e la sua conseguente Controparte_1 adibizione alle mansioni di pulizia degli autobus) lo avrebbero pregiudicato impedendogli, nell'intervallo temporale da luglio a dicembre 2015, di completare il suo orario lavorativo settimanale (in quel periodo a tempo parziale) con altro rapporto di lavoro part-time presso il reparto officina di diverso datore di lavoro, senza precisare ad esempio presso chi avrebbe cercato lavoro in quel periodo e chi lo avrebbe rifiutato
(circostanze neanche indicate nei capitoli di prova testimoniale formulati in ricorso).
Nessuna condanna alla cessazione del demansionamento può invece essere pronunciata in questa sede, sia perché nelle conclusioni del ricorso non vi è traccia di alcuna domanda in tal senso, sia in quanto il chiesto accertamento del demansionamento è stato limitato dalla stessa parte ricorrente al periodo da luglio 2015 a marzo 2017 (vedi conclusioni del ricorso), con il logico corollario che non vi sarebbero comunque i presupposti per ordinare la cessazione di un comportamento illecito del quale non è stata acclarata l'attuale perduranza. All'accoglimento della domanda di ristoro del danno biologico da demansionamento consegue poi l'assorbimento -per ragioni di economia processuale- delle domande relative al lamentato mobbing, considerato che dall'eventuale accoglimento di tali domande non potrebbe conseguire un'utilità maggiore di quella già Parte_1 ottenuta con la condanna generica al ristoro del danno biologico da demansionamento
(non potendo conseguire ulteriori poste risarcitorie di cui manca qualsivoglia allegazione e prova, né una condanna alla cessazione delle presunte condotte
3 mobbizzanti in relazione alla quale non vi è traccia nelle conclusioni del ricorso di alcuna domanda in tal senso).
È invece infondata e deve essere rigettata la domanda di condanna datoriale al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'asserito espletamento di lavoro straordinario, non avendo il lavoratore assolto all'onere di allegare e dimostrare i giorni e le ore (complessivamente quantificate in 287) in cui sarebbero state svolte le prestazioni di lavoro straordinario che, come noto, richiede per costante giurisprudenza una prova rigorosa che nella fattispecie in esame non è stata fornita da colui sul quale incombeva il relativo onere (atteso che nessuna circostanza di prova testimoniale articolata in ricorso appare idonea a indicare specificatamente in quali giorni e in quali ore avrebbe espletato lavoro straordinario), Parte_1 cogliendo nel segno la doglianza sollevata sul punto dalla parte convenuta nella memoria difensiva.
Stessa sorte per la domanda di condanna datoriale alla corresponsione delle differenze stipendiali discendenti dall'asserita effettuazione di trasferte, considerato che la parte ricorrente non ha specificato in ricorso in quali giorni avrebbe lavorato in trasferta, limitandosi a dedurre genericamente che ciò sarebbe accaduto da settembre 2021 a maggio 2022 per un numero complessivo di giorni pari a 175, allegazione davvero troppo aspecifica per poter ritenere assolto l'onere probatorio (e, prima ancora, assertivo) incombente sul lavoratore rivendicante l'indennità di trasferta.
Quanto, infine, alle nuove circostanze di prova testimoniale articolate dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 4/6/2025, in disparte qualsivoglia valutazione in ordine alla loro tempestività o meno, questo Giudice ritiene di non ammetterle perché, se anche venissero integralmente confermate dai testi, non sposterebbero l'ago della bilancia.
La parte ricorrente ha infatti limitato la domanda di accertamento del demansionamento al periodo da luglio 2015 a marzo 2017 (come più volte detto sopra e non avendo la parte ricorrente dichiarato, negli atti di causa, di essere incorsa in un eventuale errore materiale), con la conseguenza che ciò che è accaduto nell'ultimo anno è del tutto irrilevante ai fini del decidere, non potendo evidentemente questo
Giudice pronunciare oltre i limiti della domanda, alla luce del principio processualcivilistico di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato scolpito nell'art.112 c.p.c.
Né, lo si ripete nuovamente, la parte ricorrente ha chiesto nelle conclusioni del ricorso la condanna della controparte alla cessazione del demansionamento, con il logico corollario che, se anche fosse confermata dai testi l'adibizione nell'ultimo anno di alle mansioni di meccanico e di altro soggetto (di cui non Controparte_2 vengono, tra l'altro, neanche indicate le generalità) alle mansioni di autista, questo
Giudice non potrebbe comunque condannare il datore di lavoro ad adibire la parte ricorrente alle mansioni per le quali è stata assunta, per il semplice fatto che tale 4 domanda non è stata formulata nelle conclusioni del ricorso (anche in questo caso in omaggio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Nel nostro ordinamento giuridico, invero, le azioni di dividono in due grandi categorie: quelle reintegratorie e quelle risarcitorie.
Le prime (tra le quali rientrano, per esempio, l'azione di esatto adempimento, l'azione di rivendicazione e le azioni inibitorie) sono volte a reintegrare situazioni giuridiche soggettive violate e non necessitano della sussistenza di un danno, che potrebbe anche non esserci;
le seconde, invece, sono funzionali a riparare danni.
Tanto chiarito e tornando al caso di specie, la parte ricorrente ha sì lamentato di aver subito un demansionamento, ma non ha chiesto nelle conclusioni del ricorso di essere adibita alle mansioni per le quali è stata assunta o, in ogni caso, la condanna datoriale alla cessazione del demansionamento (in altri termini, non ha proposto alcuna domanda di esatto adempimento), limitandosi a chiedere il risarcimento del danno patito per effetto dell'intervenuto demansionamento, con la conseguenza che questo Giudice non può evidentemente pronunciare su una domanda (quella di esatto adempimento) che non è stata formulata nelle conclusioni del ricorso e che è ontologicamente diversa da quella risarcitoria, la quale è stata invece esaminata da questo Giudice perché ritualmente proposta.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di euro 11.424 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 patito dal lavoratore per effetto dell'illegittimo demansionamento di cui fu vittima da luglio 2015 a marzo 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna la resistente al risarcimento del danno biologico subito dal CP_3 ricorrente in conseguenza del demansionamento di cui al punto che precede, da liquidarsi in separato giudizio.
3) Dichiara assorbite le domande inerenti al lamentato mobbing.
4) Rigetta per il resto il ricorso.
5) Spese compensate.
Crotone, 05/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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