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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FF NO - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14944 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2025 , nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...] premettendo: Parte_2 di aver contratto matrimonio a Napoli il 04/09/2004; che dal matrimonio non erano nati figli;
che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
25/10/2021, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa n. 8593 del 28/10/2021; ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L.
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti in Napoli, in data 04/09/2004 (atto n. 68, P. II, S. A, anno 2004), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) In merito alla disciplina degli aspetti patrimoniali e personali, si chiede la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, ed in particolare:
a) entrambi i coniugi, autosufficienti, rinunciano a qualsiasi tipo di mantenimento.
b) Per quanto altro non previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che l'Ill.mo sig. Presidente vorrà adottare in sede di comparizione dei coniugi.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il
04/09/2004 (atto n. 68, parte II, S. A, Sez. BA, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori
2 incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025.
Il Presidente est.
FF NO
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