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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12274 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. ssa Annunziata Pesce, sciogliendo la riserva assunta all' udienza del 23.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ultimo comma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 17905 /2024 avente ad oggetto ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 TRA
P. Parte_1
IVA ), in persona del legale rapp. te p.t., elett.te dom.ta in San P.IVA_1
NO (NA) alla via Mazzini n.8 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Malesci dal quale è rappresentato e difeso con procura in calce all'atto introduttivo del giudizio RICORRENTE
E
, in persona del p.t. suo legale Controparte_1 CP_2 rapp. te, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla via Diaz n. 11 domicilia per legge RESISTENTE
NONCHE'
presso il TRIBUNALE DI Controparte_3
NAPOLI
RESISTENTE/CONTUMACE
1 [...]
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_4
Casoria (NA) alla via Mauro Mitilini,17
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale del 23.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009.
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 depositato in data 13.08.2024, la
, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dell'indennità per l'attività di custodia giudiziaria di beni contraffatti, emesso dal Tribunale di Napoli VI sezione penale Giudice Monocratico dott. Antonio Palumbo il 12.07.2024 e notificato alla società ricorrente il 23.07.2024 a mezzo pec nell'ambito del procedimento recante il n.ro di RG 9618/2009 R.G.NR. 31169/08c/ a carico dell' imputata per la quale era stata liquidata la Controparte_4
somma di € 14.613,00 comprensiva di 40,00 euro a titolo di trasporto oltre
IVA, chiedendo che l'importo fosse liquidato nella maggiore somma, equitativamente determinata, di € 49.252,48 ovvero di quel maggiore o minore importo che fosse stato ritenuto dall'adito Tribunale, oltre interessi al tasso bancario e d'uso, dalla data di maturazione del credito all'effettivo
2 soddisfo ed indennizzo per svalutazione e per perdita di redditività del denaro.
A fondamento della domanda la ricorrente esponeva di svolgere l'attività di deposito di autoveicoli per gli organi di Polizia e Magistratura e di aver ricevuto in custodia i beni oggetto di sequestro summenzionato e di averli conservati in area recintata e coperta, per uno spazio occupato di 10 mq, come riportato nel verbale della Guardia di Finanza del 15 05.2028, per un totale di giorni 5806 ovverosia dal 23.06.2008 al 15.05.2018.
Tanto premesso in fatto, riteneva essa ricorrente che la disposta liquidazione fosse esigua e che l'indennità di custodia dovesse essere liquidata mediante l'utilizzo delle tariffe prefettizie, come base del calcolo equitativo, pervenendosi ad un importo di € 49.252,40 ovvero, in subordine, all'importo di € 34.836.00 in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 4 del D.M. n. 80/2009 che, relativamente ai compensi di attività di custodia nel processo civile di esecuzione forzata, fornisce un criterio di liquidazione adattabile al caso di specie, disciplinando l'ipotesi di beni mobili non preziosi il cui valore risulti inferiore € 1.000,00.
Il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano regolarmente notificati al Controparte_1
che si costituiva deducendo l'assoluta infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, evidenziando sostanzialmente la correttezza del decreto di liquidazione opposto. Pertanto, alla udienza del 17.12.2024 che si svolgeva con lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, il giudice avendo rilevato la non integrità del contraddittorio essendo, nel giudizio di opposizione a decreto di liquidazione del compenso al custode
3 di beni sequestrati nell'ambito del processo penale, litisconsorti necessari oltre al beneficiario, le parti processuali, il Controparte_5
è anche il PM e quindi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli e, tra esse, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. in sede.
All'udienza del 23.12.2025, verificata la rituale integrazione del contraddittorio anche nei confronti del PM che rimaneva contumace, era presente il solo difensore di parte ricorrente, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, quindi, invitava a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa all'esito della quale, riportandosi la ricorrente ai propri atti e difese svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto si andrà di seguito a specificare.
Ciò posto, vanno esaminati, secondo l'ordine logico - giuridico, prima le questioni processuali e, di seguito, il merito della controversia
Preliminarmente, va osservato che l'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta.
Infatti, occorre rilevare che il decreto di liquidazione opposto, risulta emesso in data 12.07.2024 e notificato alla società ricorrente telematicamente a mezzo pec in data 23.07.2024 ed il ricorso risulta depositato in data 13.08.2024 e, quindi, assoggettato al rito semplificato ex art. 281 decies cpc, risulta esperito tempestivamente, poiché, mancando
4 nell'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, che disciplina tutte le opposizioni ai provvedimenti in materia di pagamento di spese di giustizia ex art. 170
DPR 115/2002, un termine per il proponimento di tali impugnative, deve ritenersi comunque applicabile un termine decadenziale, che è quello semestrale di cui all'art. 327 cpc (o quello di 30 giorni ex art. 325 cpc in caso di notificazione del provvedimento opposto), per l'appunto riguardante le impugnazioni delle sentenze rese nel procedimento
“semplificato”.
Sempre in via preliminarmente, va dichiarata la contumacia del P.M. e dell'imputata i quali, benché ritualmente evocati non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio per contraddire alla domanda e prendere su di essa posizione.
In ordine, quindi, all'integrità del contraddittorio va osservato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del processo penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra essi, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. Civ. 13784/2022; Cass. Civ. 11795/2020).
Ne consegue che, correttamente, il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del , della Procura della Repubblica Controparte_1
presso il Tribunale di Napoli e del soggetto nei cui confronti è stato disposto il sequestro che ha dato luogo alla custodia giudiziaria de qua, nella qualità di soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio.
A tal ultimo riguardo non può non rilevarsi che il medesimo decreto di
5 liquidazione opposto si riferisce proprio alla resistente Controparte_4
quale indagata nell'ambito del procedimento penale già menzionato.
Venendo, quindi, alla considerazione dei motivi di opposizione deve premettersi che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del DPR n.
115/2002 – come già nella vigenza della legge n.319 del 1980, non è un atto di impugnazione bensì un atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali a prescindere dalle prospettazioni della parte istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta di cui all' art. 112 cpc e di regolare le spese secondo il principio di soccombenza (Cass. Civ. 2206/2020; Cass. Civ. 1470/2018).
Pertanto, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. Infatti è stato affermato reiteratamente dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 4194/2017) che, in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all' art. 15 del d. lgs n. 150 del 2011 ha il potere - dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, ma come potere – dovere di decidere “causa coognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio basato sull' onere della prova (Cass. n. 1960/2015).
Quindi, sulla base dei principi esposti, cui si ritiene di aderire, va in questa sede valutata la correttezza della liquidazione effettuata nel provvedimento opposto.
6 Ciò posto nel merito, ai fini di un opportuno inquadramento della presente controversia e della liquidazione di cui siamo investiti, deve ricordarsi che il DPR 115/202 all' art. 58 prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dl codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un' indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base di tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 ( con decreto del Ministro della Giustizia , di concerto con il
Ministro dell' Economia e della Finanza , ai sensi della legge n. 400/1988, art. 17 , comma 3 e comma 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali.
A sua volta l'art. 5 del D.M. 265/2006, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
Orbene, nella fattispecie in disamina, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato D.M. risultando, quindi, altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati dal D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che
7 ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa
(Cass. Civ.2507/2022).
Inoltre, è ormai principio consolidato che, in relazione agli usi locali, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe – poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario – sia anche assistito dalla opinio iuris (Cass. Civ. 11553/2019;
Cass. Civ. 10662/2018; Cass. Civ. 21388/2017; Cass. Civ. 752, 753, 755,
756, 775, 776/2016).
In ogni caso, va osservato che l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ. 2507/2022; Cass. Civ. 5496/2021).
In definitiva, alla stregua dei suesposti principi, vertendosi in materia di beni – materiale contraffatto – non contemplati nella tariffa ministeriale e non avendo la parte ricorrente allegato o provato l'esistenza di usi locali diversi relativi all'attività di custodi di detti beni e non potendo farsi ricorso ad un criterio equitativo puro, l'indennità di custodia va determinata sulla base delle tariffe utilizzate dalla per la liquidazione dei Controparte_6
compensi dei custodi di beni mobili sottoposti a sequestro amministrativo,
8 tariffe allegate e richiamate, sia pure come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa, da parte ricorrente, riconoscendo ad esse il valore di usi locali secondo i criteri in precedenza indicati. Vanno, peraltro, applicate le tariffe giornaliere minime, in considerazione della natura e del modestissimo valore delle merci, nonché del limitato ingombro delle medesime considerato che occupavano uno spazio di 10 mq come dichiarato nel verbale della Guardia di Finanza del 15 maggio 2024.
Ne consegue che l'indennità giornaliera da liquidare per i 5806 giorni di custodia va individuata in €/mq 1,68 dal 1° al 12° giorno, €/mq 1,13 dal
13° al 40° giorno ed €/mq 0,84 dal 41° giorno in poi così per un complessivo importo di € 48.434,40 importo, tuttavia, che si ritiene equo di ridurre della metà, in considerazione della tipologia ed ingombro della merce sequestrata, del modesto valore della medesima e tenuto conto che per la sua conservazione non necessitava specifica cautela - dovendo essere distrutta - con la conseguenza che l'attività di custodia non si è contraddistinta per particolare importanza.
Pertanto, la somma complessiva da liquidare, per i complessivi giorni 5806 di custodia da moltiplicarsi per il numero di metri cubi, risulta pari ad
€ 24.217,20 a cui va aggiunto l' importo di € 150,00 equitativamente liquidato a titolo di trasporto della merce sottoposta a sequestro penale, oltre iva.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione va, riformato l'impugnato decreto nei termini sopra indicati con assorbimento di ogni altra questione.
Di conseguenza , in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite, compensate per la metà seguono per la restante parte la
9 soccombenza del resistente con applicazione dei minimi tariffari CP_1
come aggiornati sulla base del D.M. N. 147 del 18.08.2022 in vigore dal 23.10.2022, stante l' oggettiva semplicità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l' opposizione, e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data 12.07.2024 dal Tribunale di Napoli, VI sezione penale, Giudice Monocratico dott. Antonio Palumbo il
12.07.2024 e notificato alla società ricorrente il 23.07.2024 a mezzo pec nell'ambito del procedimento recante il n.ro di RG 9618/2009
R.G.NR. 31169/08c/ a carico dell' imputata CP_4 CP_4
liquida in favore di parte ricorrente la somma di € 24.217,20 a cui va aggiunto l' importo di € 150,00 equitativamente liquidato a titolo di trasporto della merce sequestrata, oltre iva come specificato in parte motiva;
2) condanna, altresì, il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che, compensate per la metà, liquida per la restante parte in € 250,00 per spese vive ed € 1.260,00 a titolo di competenze professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione a favore dell' avv. Vincenzo
Malesci dichiaratosi anticipatario.
10 3) dichiara compensate le spese di lite tra le altri parti del giudizio, che non costituitesi sono dichiarate contumaci.
Così deciso in Napoli, il 27.12.2025
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. ssa Annunziata Pesce, sciogliendo la riserva assunta all' udienza del 23.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ultimo comma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 17905 /2024 avente ad oggetto ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 TRA
P. Parte_1
IVA ), in persona del legale rapp. te p.t., elett.te dom.ta in San P.IVA_1
NO (NA) alla via Mazzini n.8 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Malesci dal quale è rappresentato e difeso con procura in calce all'atto introduttivo del giudizio RICORRENTE
E
, in persona del p.t. suo legale Controparte_1 CP_2 rapp. te, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla via Diaz n. 11 domicilia per legge RESISTENTE
NONCHE'
presso il TRIBUNALE DI Controparte_3
NAPOLI
RESISTENTE/CONTUMACE
1 [...]
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_4
Casoria (NA) alla via Mauro Mitilini,17
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale del 23.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009.
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 depositato in data 13.08.2024, la
, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dell'indennità per l'attività di custodia giudiziaria di beni contraffatti, emesso dal Tribunale di Napoli VI sezione penale Giudice Monocratico dott. Antonio Palumbo il 12.07.2024 e notificato alla società ricorrente il 23.07.2024 a mezzo pec nell'ambito del procedimento recante il n.ro di RG 9618/2009 R.G.NR. 31169/08c/ a carico dell' imputata per la quale era stata liquidata la Controparte_4
somma di € 14.613,00 comprensiva di 40,00 euro a titolo di trasporto oltre
IVA, chiedendo che l'importo fosse liquidato nella maggiore somma, equitativamente determinata, di € 49.252,48 ovvero di quel maggiore o minore importo che fosse stato ritenuto dall'adito Tribunale, oltre interessi al tasso bancario e d'uso, dalla data di maturazione del credito all'effettivo
2 soddisfo ed indennizzo per svalutazione e per perdita di redditività del denaro.
A fondamento della domanda la ricorrente esponeva di svolgere l'attività di deposito di autoveicoli per gli organi di Polizia e Magistratura e di aver ricevuto in custodia i beni oggetto di sequestro summenzionato e di averli conservati in area recintata e coperta, per uno spazio occupato di 10 mq, come riportato nel verbale della Guardia di Finanza del 15 05.2028, per un totale di giorni 5806 ovverosia dal 23.06.2008 al 15.05.2018.
Tanto premesso in fatto, riteneva essa ricorrente che la disposta liquidazione fosse esigua e che l'indennità di custodia dovesse essere liquidata mediante l'utilizzo delle tariffe prefettizie, come base del calcolo equitativo, pervenendosi ad un importo di € 49.252,40 ovvero, in subordine, all'importo di € 34.836.00 in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 4 del D.M. n. 80/2009 che, relativamente ai compensi di attività di custodia nel processo civile di esecuzione forzata, fornisce un criterio di liquidazione adattabile al caso di specie, disciplinando l'ipotesi di beni mobili non preziosi il cui valore risulti inferiore € 1.000,00.
Il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano regolarmente notificati al Controparte_1
che si costituiva deducendo l'assoluta infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, evidenziando sostanzialmente la correttezza del decreto di liquidazione opposto. Pertanto, alla udienza del 17.12.2024 che si svolgeva con lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, il giudice avendo rilevato la non integrità del contraddittorio essendo, nel giudizio di opposizione a decreto di liquidazione del compenso al custode
3 di beni sequestrati nell'ambito del processo penale, litisconsorti necessari oltre al beneficiario, le parti processuali, il Controparte_5
è anche il PM e quindi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli e, tra esse, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. in sede.
All'udienza del 23.12.2025, verificata la rituale integrazione del contraddittorio anche nei confronti del PM che rimaneva contumace, era presente il solo difensore di parte ricorrente, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, quindi, invitava a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa all'esito della quale, riportandosi la ricorrente ai propri atti e difese svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto si andrà di seguito a specificare.
Ciò posto, vanno esaminati, secondo l'ordine logico - giuridico, prima le questioni processuali e, di seguito, il merito della controversia
Preliminarmente, va osservato che l'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta.
Infatti, occorre rilevare che il decreto di liquidazione opposto, risulta emesso in data 12.07.2024 e notificato alla società ricorrente telematicamente a mezzo pec in data 23.07.2024 ed il ricorso risulta depositato in data 13.08.2024 e, quindi, assoggettato al rito semplificato ex art. 281 decies cpc, risulta esperito tempestivamente, poiché, mancando
4 nell'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, che disciplina tutte le opposizioni ai provvedimenti in materia di pagamento di spese di giustizia ex art. 170
DPR 115/2002, un termine per il proponimento di tali impugnative, deve ritenersi comunque applicabile un termine decadenziale, che è quello semestrale di cui all'art. 327 cpc (o quello di 30 giorni ex art. 325 cpc in caso di notificazione del provvedimento opposto), per l'appunto riguardante le impugnazioni delle sentenze rese nel procedimento
“semplificato”.
Sempre in via preliminarmente, va dichiarata la contumacia del P.M. e dell'imputata i quali, benché ritualmente evocati non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio per contraddire alla domanda e prendere su di essa posizione.
In ordine, quindi, all'integrità del contraddittorio va osservato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del processo penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra essi, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. Civ. 13784/2022; Cass. Civ. 11795/2020).
Ne consegue che, correttamente, il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del , della Procura della Repubblica Controparte_1
presso il Tribunale di Napoli e del soggetto nei cui confronti è stato disposto il sequestro che ha dato luogo alla custodia giudiziaria de qua, nella qualità di soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio.
A tal ultimo riguardo non può non rilevarsi che il medesimo decreto di
5 liquidazione opposto si riferisce proprio alla resistente Controparte_4
quale indagata nell'ambito del procedimento penale già menzionato.
Venendo, quindi, alla considerazione dei motivi di opposizione deve premettersi che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del DPR n.
115/2002 – come già nella vigenza della legge n.319 del 1980, non è un atto di impugnazione bensì un atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali a prescindere dalle prospettazioni della parte istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta di cui all' art. 112 cpc e di regolare le spese secondo il principio di soccombenza (Cass. Civ. 2206/2020; Cass. Civ. 1470/2018).
Pertanto, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. Infatti è stato affermato reiteratamente dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 4194/2017) che, in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all' art. 15 del d. lgs n. 150 del 2011 ha il potere - dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, ma come potere – dovere di decidere “causa coognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio basato sull' onere della prova (Cass. n. 1960/2015).
Quindi, sulla base dei principi esposti, cui si ritiene di aderire, va in questa sede valutata la correttezza della liquidazione effettuata nel provvedimento opposto.
6 Ciò posto nel merito, ai fini di un opportuno inquadramento della presente controversia e della liquidazione di cui siamo investiti, deve ricordarsi che il DPR 115/202 all' art. 58 prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dl codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un' indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base di tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 ( con decreto del Ministro della Giustizia , di concerto con il
Ministro dell' Economia e della Finanza , ai sensi della legge n. 400/1988, art. 17 , comma 3 e comma 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali.
A sua volta l'art. 5 del D.M. 265/2006, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
Orbene, nella fattispecie in disamina, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato D.M. risultando, quindi, altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati dal D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che
7 ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa
(Cass. Civ.2507/2022).
Inoltre, è ormai principio consolidato che, in relazione agli usi locali, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe – poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario – sia anche assistito dalla opinio iuris (Cass. Civ. 11553/2019;
Cass. Civ. 10662/2018; Cass. Civ. 21388/2017; Cass. Civ. 752, 753, 755,
756, 775, 776/2016).
In ogni caso, va osservato che l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ. 2507/2022; Cass. Civ. 5496/2021).
In definitiva, alla stregua dei suesposti principi, vertendosi in materia di beni – materiale contraffatto – non contemplati nella tariffa ministeriale e non avendo la parte ricorrente allegato o provato l'esistenza di usi locali diversi relativi all'attività di custodi di detti beni e non potendo farsi ricorso ad un criterio equitativo puro, l'indennità di custodia va determinata sulla base delle tariffe utilizzate dalla per la liquidazione dei Controparte_6
compensi dei custodi di beni mobili sottoposti a sequestro amministrativo,
8 tariffe allegate e richiamate, sia pure come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa, da parte ricorrente, riconoscendo ad esse il valore di usi locali secondo i criteri in precedenza indicati. Vanno, peraltro, applicate le tariffe giornaliere minime, in considerazione della natura e del modestissimo valore delle merci, nonché del limitato ingombro delle medesime considerato che occupavano uno spazio di 10 mq come dichiarato nel verbale della Guardia di Finanza del 15 maggio 2024.
Ne consegue che l'indennità giornaliera da liquidare per i 5806 giorni di custodia va individuata in €/mq 1,68 dal 1° al 12° giorno, €/mq 1,13 dal
13° al 40° giorno ed €/mq 0,84 dal 41° giorno in poi così per un complessivo importo di € 48.434,40 importo, tuttavia, che si ritiene equo di ridurre della metà, in considerazione della tipologia ed ingombro della merce sequestrata, del modesto valore della medesima e tenuto conto che per la sua conservazione non necessitava specifica cautela - dovendo essere distrutta - con la conseguenza che l'attività di custodia non si è contraddistinta per particolare importanza.
Pertanto, la somma complessiva da liquidare, per i complessivi giorni 5806 di custodia da moltiplicarsi per il numero di metri cubi, risulta pari ad
€ 24.217,20 a cui va aggiunto l' importo di € 150,00 equitativamente liquidato a titolo di trasporto della merce sottoposta a sequestro penale, oltre iva.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione va, riformato l'impugnato decreto nei termini sopra indicati con assorbimento di ogni altra questione.
Di conseguenza , in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite, compensate per la metà seguono per la restante parte la
9 soccombenza del resistente con applicazione dei minimi tariffari CP_1
come aggiornati sulla base del D.M. N. 147 del 18.08.2022 in vigore dal 23.10.2022, stante l' oggettiva semplicità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l' opposizione, e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data 12.07.2024 dal Tribunale di Napoli, VI sezione penale, Giudice Monocratico dott. Antonio Palumbo il
12.07.2024 e notificato alla società ricorrente il 23.07.2024 a mezzo pec nell'ambito del procedimento recante il n.ro di RG 9618/2009
R.G.NR. 31169/08c/ a carico dell' imputata CP_4 CP_4
liquida in favore di parte ricorrente la somma di € 24.217,20 a cui va aggiunto l' importo di € 150,00 equitativamente liquidato a titolo di trasporto della merce sequestrata, oltre iva come specificato in parte motiva;
2) condanna, altresì, il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che, compensate per la metà, liquida per la restante parte in € 250,00 per spese vive ed € 1.260,00 a titolo di competenze professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione a favore dell' avv. Vincenzo
Malesci dichiaratosi anticipatario.
10 3) dichiara compensate le spese di lite tra le altri parti del giudizio, che non costituitesi sono dichiarate contumaci.
Così deciso in Napoli, il 27.12.2025
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
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