Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6714/2022 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 6714/2022 RG promossa da
(CF ), con gli avv.ti BARUFFI ATTILIO Parte_1 C.F._1
e BARUFFI PIER ENZO del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF , con l'avv. RINALDI STEFANIA Controparte_1 C.F._2
del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza cartolare dell'8.5.25 che qui si intendono trascritte pagina 1 di 9
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato la ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 6.2.2019. Dopo aver ricordato le condizioni principali della separazione, in particolare l'affido condiviso delle figlie minori Per_1
(13.11.2010) e (30.11.2014) e l'assegno posto a carico del padre di € 350,00 a Per_2
figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, si doleva della visita molto più diradata del padre soffermandosi sulle rispettive condizioni economico finanziarie delle parti ciò al fine di modificare l'assegno stabilito per le minori. Concludeva chiedendo la pronuncia dello scioglimento di matrimonio, la conferma dell'affido condiviso delle figlie con il collocamento presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale, ipotizzava la visita paterna e chiedeva un assegno di € 600,00 a figlia e la spartizione delle spese straordinarie per i 2/3 a carico del marito.
Si costituiva il resistente che contestava la richiesta degli aumenti economici rilevando come non erano nelle more intervenuti mutamenti della posizione reddituale delle parti, la sua anzi essendo peggiorata visto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e la necessità quindi di trovare una casa in locazione per lui. Dopo essersi analiticamente soffermato sulle rispettive condizioni reddituali, sottolineato i guadagni in nero della ricorrente al bar ed anche le regalie di parenti alle figlie, concludeva chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale il Giudice delegato confermava l'affido condiviso delle due minori con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale alla stessa, disciplinava il diritto di visita del padre, poneva a carico del resistente l'onere di versare un assegno di € 400,00 a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 9 In istruttoria veniva espletata l'interrogatorio formale delle parti al cui esito il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more del deposito degli atti conclusionali le parti raggiungevano un accordo e il giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e fissava l'udienza cartolare dell'8.5.25 ove rimetteva la causa avanti al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 29/08/2008 nel Comune di ACI CASTELLO (CT)- dalla loro unione sono nate le figlie (13.11.2010) e (30.11.2014), ancora minori. Per_1 Per_2
I coniugi vivono separati da ben più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: detta comparizione è del 24.1.2019, mentre il ricorso è stato depositato il 4.1.22. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Possono venire sostanzialmente recepite le condizioni indicate dalle parti perché tese al raggiungimento dell'interesse delle due minori.
La condivisa responsabilità genitoriale rende superflua l'audizione delle minori.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in ACI CASTELLO (CT) il 29/08/2008 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ACI CASTELLO (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008 , parte II, serie C, n. 64; dispone in conformità degli accordi delle parti:
1. le figlie minori, e , rimangano affidate ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. la casa coniugale, che risulta essere in comproprietà paritaria fra i coniugi, sita in Zanica (BG), via A. Moro n. 37 p. 1, viene assegnata alla sig.ra la Parte_1
quale continuerà ad abitarvi, usufruendo di tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti;
3. il sig. vedrà e terrà con sé le figlie secondo il seguente schema, da CP_1
ripetersi ciclicamente:
- un pomeriggio a settimana, in base ai turni di lavoro del padre, dalle ore 19.00 fino alle ore 21.00, dopo cena;
- a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica.
- quando non ha di spettanza il week-end, nel pomeriggio del venerdì dalle ore
19.00, fino alle ore 19.00 del sabato successivo;
Per quanto riguarda i periodi festivi/feriali, le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori metà delle ferie natalizie (alternativamente, di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre sino al 30 dicembre, ovvero quello dal 31 dicembre al 6 gennaio), e pagina 4 di 9 metà delle vacanze pasquali (alternativamente, di anno in anno, dal giovedì al sabato e dalla domenica di Pasqua al martedì), convenendosi che trascorreranno il giorno di
Natale e di Pasqua alternativamente, ogni anno, con uno dei genitori, i quali si impegnano a concordare i detti periodi con una settimana di anticipo, ed a comunicarsi reciprocamente i luoghi dove intendono trascorrere le festività e le vacanze.
Per quanto riguarda le vacanze estive, le minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre e con la madre, da concordarsi entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno.
Le altre festività (tra le quali si annoverano il 25 aprile, il 1° maggio, il 2° giugno, il 1° novembre, l'8 dicembre ed il carnevale), nonché le ricorrenze familiari, quali ad esempio il compleanno delle minori, verranno passate dalle stesse alternativamente, ogni anno con uno dei genitori;
4. il sig. verserà la cifra di € 400,00 mensili per ciascuna figlia, entro il CP_1
giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle stesse, cifra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che e Per_1 Per_2
saranno economicamente autonome e indipendenti;
5. i coniugi contribuiranno, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie delle figlie, rispettivamente sostenute, che saranno disciplinate dal nuovo Protocollo in uso presso gli Uffici Giudiziari di Bergamo, come segue.
“Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
pagina 5 di 9 si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite pagina 6 di 9 didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese pagina 7 di 9 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
pagina 8 di 9 6. Il signor dichiara di rinunciare al recupero del proprio credito, maturato CP_1
nei confronti della OR , relativo al mancato versamento, da parte di Pt_1
quest'ultima, della propria quota del 50% di spese straordinarie relative al pagamento della scuola Montessori, per le annualità decorrenti dal 2018/2019 sino alla presente annualità del 2024/2025.
-7. Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 15.5.2025
IL PRESIDENTE est.
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