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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3450/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3450/2020 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Cristiano Cazzoletti contro
(C.F. ) CONVENUTO CP_1 C.F._2
con gli avv. Daniele Pelati, Sergio Gianmaria Pelati e Giovanna Piantoni
e
Controparte_2
(C.F. CONVENUTA P.IVA_1
con l'avv. Roberto Gorio
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a1) condannare il sig. alla restituzione della somma di € 2.500,00 (euro CP_1
duemilacinquecento/00) in favore della signora oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data della consegna della citata somma di denaro, da intendersi concessa a titolo di mutuo fino al soddisfo;
a2) qualificato il pagamento eseguito dall'attrice in pagina 1 di 10 favore della come adempimento del terzo ( Controparte_2 CP_1
) ex art. 1180 c.c. e/o gestione di affari altrui, dichiarare il diritto dell'attrice
[...]
a ottenere la restituzione della complessiva somma di € 75.951,65 (euro Parte_1
settantacinquemilanovecentocinquantuno/65) e, per l'effetto, condannare il sig. , CP_1
nato a Rovato (BS) il [...], a [...] all'attrice la somma stessa di € 75.951,65 indebitamente trattenuta, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di ciascun pagamento sino al soddisfo o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
in via subordinata:
b1), in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto a2), atteso che ai sensi del'art. 2041 c.c. il sig. deve indennizzare la diminuzione patrimoniale subita CP_1
dall'attrice in quanto ha conseguito un vantaggio di natura patrimoniale in danno della signora condannare il sig. a corrispondere in favore della signora Pt_1 CP_1
la somma di € 75.951,65 (euro Parte_1
settantacinquemilanovecentocinquantuno/65) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti fino al soddisfo;
in via di ulteriore subordine: c) atteso che la società
[...]
ha percepito la citata somma di € 75.951,65 dalla Parte_2
signora senza alcuna causa giustificativa, che la stessa banca, pur non Parte_1 surrogando l'odierna attrice nei confronti del signor , non ha rilasciato alcuna CP_1
ricevuta in favore dell'odierna attrice, non ha risposto alle richieste successivamente inoltrate dalla signora per il tramite dello scrivente difensore, anche con lettera del Pt_1
16/10/2019, per quanto precede violando le norme del generale principio del neminem leadere ex art. 2043 c.c. e gli obblighi di protezione sulla stessa gravanti anche verso i terzi, attesa la sua natura di operatore professionalmente qualificato esercente l'attività bancaria ed il
Contr credito, condannare la stessa a restituire alla signora la somma di € Parte_1
75.951,65 dalla data della domanda fino al soddisfo da intendersi come risarcimento del danno provocato alla signora;
Parte_1
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive distraende in favore del
pagina 2 di 10 sottoscritto difensore.
In via istruttoria: per scrupolo difensivo, ammettersi le istanze di prova per testi richieste, come da memoria n. 2 ex art. 183, VI co. c.p.c. per i testi e i capitoli di prova non ammessi;
rigettare le richieste di prova avanzate da parte attrice, per i motivi già dedotti in atti e, segnatamente, nella memoria n. 3 ex art. 183, VI co. Cpc;
nel denegato caso di ammissione della prova per testi richiesta ex adverso, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati.
Per parte convenuta : CP_1
respingere integralmente le domande -di qualsiasi natura- proposte
contro
CP_1
poiché inammissibili, infondate e non provate;
condannare l'attrice a rifondere integralmente compensi ed ogni spesa di causa, anche generali, oltre c.p.a. e i.v.a
Per la : Controparte_4
Nel merito: rigettarsi l'avversa domanda nei confronti della , perché infondata CP_5
in fatto ed in diritto. In ogni caso: spese e competenze professionali rifusi. In via subordinata istruttoria: nel non creduto caso di ammissione delle prove testimoniali di parte attrice e di parte convenuta (in aggiunta a quelle già ammesse), si insiste nell'istanza di ammissione a prova testimoniale contraria sugli avversi capitoli, ove ammessi, già formulata nella memoria
183 6° co. cpc n. 3, con il teste ivi indicato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
presso che: Parte_1
- il convenuto , cui essa era stata legata da un rapporto di amicizia, aveva un' CP_1
ingente esposizione debitoria nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di
Brescia S.C., garantita da ipoteca volontaria iscritta sull'abitazione di proprietà dello stesso sita in Adro via Poffe 2 per l'importo originario di € 120.000,00;
- attese le pressanti richieste del , le parti si erano accordate che essa attrice avrebbe CP_1
anticipato all'istituto di credito l'importo necessario a saldare il debito;
pagina 3 di 10 - essa aveva quindi consegnato, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di
Brescia S.C., in Nave (BS) via Brescia n. 118, alla presenza dello stesso e di un CP_1
incaricato della banca, quattro assegni circolari emessi da ICCREA BANCA n.
4026428056 datato 27.7.18 per € 25.000,00, n. 4026813006 datato 29.1.19 per €
30.000,00, n. 4050766465 datato 27.2.19 per € 15.000,00 e n. 4050766475 datato
28.3.19 per € 5.951,65, per complessivi € 75.951,65 intestati all'istituto di credito;
- essa aveva altresì consegnato al Bosio la somma di € 2500,00 in contanti in due tranches (€ 1500,00 nel dicembre 2018 ed € 1000,00 il 27.2.2019);
- l'accordo delle parti era nel senso che il , appena ottenuta la disponibilità, avrebbe CP_1
restituito gli importi versati da essa attrice;
- a seguito del pagamento delle somme indicate la banca aveva estinto l'ipoteca in danno dell'abitazione del;
CP_1
- a nulla erano valsi i solleciti volti alla restituzione delle somme;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il e la CP_1 Controparte_6
chiedendo, in via principale, la condanna del primo alla restituzione
[...] delle somme di € 2.500,00 e € 75.951,65 con rivalutazione ed interessi, anche ex art. 2041
c.c.; in via subordinata, formulava domanda di risarcimento dei danni nei confronti della banca ex art. 2043 c.c.
Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
In fatto, contestava di aver ricevuto dall'attrice l'importo di € 2500,00 in contanti;
quanto all'estinzione del mutuo, deduceva che l'attrice, con cui egli aveva intrattenuto una relazione sentimentale, aveva deciso di estinguere essa stessa la posizione debitoria, per puro spirito di liberalità proprio in virtù del sentimento provato nei suoi confronti, trattando direttamente l'operazione con il funzionario dell'istituto di credito.
Si costituiva la (nel prosieguo: Controparte_7
Banca) chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
pagina 4 di 10 In fatto, deduceva: 1) che, a seguito dei pagamenti mediante gli assegni richiamati dall'attrice, consegnati personalmente dal al funzionario dell'ufficio legale della CP_1
banca dott. erano state estinte le posizioni debitorie del e Persona_1 CP_1
della compagna 2) che tutte le trattative finalizzate al ripianamento delle Parte_3
rispettive posizioni debitorie erano state condotte da questi ultimi, 3) che essa convenuta non era mai stata a conoscenza del fatto che la provvista per l'emissione degli assegni provenisse dalla soggetto sconosciuto alla banca. Pt_1
In diritto, contestava la ipotizzata responsabilità extracontrattuale per violazione del canone di buona fede e della diligenza.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'attrice agisce in via principale nei confronti del chiedendo la restituzione delle CP_1
somme di € 2.500,00 e di € 75.951,65 allegando di aver mutuato il primo importo al convenuto in contanti in due tranches e di aver emesso quattro assegni circolari (come sopra indicati) tratti sul proprio conto corrente ed utilizzati per estinguere la posizione debitoria del presso la Banca cui i titoli, consegnati al funzionario addetto, erano stati CP_1
intestati.
La domanda relativa all'importo di € 2500,00 va rigettata in assenza di prova sulla dazione della somma.
Quanto all'importo di € 75.951,65 si osserva quanto segue.
Non è in contestazione, e comunque risulta dalla documentazione in atti, la dazione dei quattro assegni, tratti sul conto corrente dell'attrice ed intestati alla Banca, e l'utilizzazione della relativa provvista per estinguere il debito del e, quanto alla somma di € CP_1
3.887,59, la posizione debitoria della di lui convivente (cfr., in particolare, Parte_3
doc. 8 ter fascicolo Banca).
Tali pagamenti integrano adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
Tale norma, infatti, consente l'adempimento del terzo, anche contro la volontà del pagina 5 di 10 creditore, se quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione;
la fattispecie dell'adempimento del terzo è integrata anche dalla consegna, da parte del debitore, di un assegno bancario emesso da un terzo a favore del creditore, quando il titolo si accettato in pagamento dal creditore e da questo – come nella specie – incassato
(Cass. 8922/98; Cass. 15111/19). Del resto, osserva la S.C., “il pagamento, quale prestazione del dovuto, può essere eseguito anche da un terzo, persino inscio vel invito debitore, sempre che la prestazione del terzo sia regolarmente effettuata al creditore in modo conforme all'obbligazione del debitore, con la conseguenza che l'effetto liberatorio va escluso solo quando si verifichi che la prestazione non sia fatta per conto del debitore, ovvero che il creditore abbia interesse a che lo stesso debitore esegua la prestazione liberatoria oppure che il medesimo creditore rifiuti l'adempimento del terzo per
l'opposizione manifestatagli dal debitore” (Cass. 2207/13; Cass.15111/19).
Si è poi precisato che l'adempimento da parte del terzo provoca, ex art. 1180 c.c.,
l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, se non nei casi di surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.), o del debitore (art. 1202 c.c.)
o di surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., casi che, però, non ricorrono nel caso che qui interessa. Il terzo che ha adempiuto per conto del debitore può, però, in presenza delle relative condizioni, agire per l'ottenimento dell'indennizzo da arricchimento senza causa (Cass. SS.UU. 9946/09), rimedio esperito in questa sede all'attrice in via subordinata.
Per giurisprudenza consolidata, incombe a colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi, e cioé il pregiudizio proprio e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto (Cass. 23/04/1963, n. 1061); nella specie, - pacifico essendo il vantaggio patrimoniale del (e della compagna) CP_1 stante l'estinzione della propria posizione debitoria con la Banca – occorre verificare la sussistenza o meno del titolo giustificativo, non essendo possibile invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un' obbligazione pagina 6 di 10 naturale.
In particolare, sostiene il convenuto che la aveva saldato la posizione debitoria Pt_1
per spirito di liberalità giustificato dalla relazione sentimentale all'epoca in corso tra i due;
la tesi è, invece, contestata dalla la quale sostiene che i due fossero d'accordo nel Pt_1
ritenere che la somma dovesse essere restituita in un secondo momento dal . CP_1
La tesi di parte convenuta si fonda, principalmente, sulla deposizione di Parte_3
compagna del , la quale, rispondendo sui capitoli di prova articolati dal convenuto, ha CP_1
confermato che una sera, alla fine del mese di luglio 2018, la si presentò presso Pt_1
l'abitazione del e della compagna e, assente il primo, riferì alla che essa era CP_1 Pt_3
intenzionata ad estinguere il mutuo “per non fare andare all'asta la casa del suo amico” senza “pretendere nulla in cambio”, per spirito di amicizia, chiedendole di convincere il compagno ad accettare l'aiuto economico.
In merito alla suddetta deposizione, l'attrice ha tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare della Pt_3
L'eccezione è fondata.
L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (v. in generale Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 17/07/2002; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
13501 del 29/04/2022). In effetti – osserva la Corte – “l'incapacità prevista dall'art 246
c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece,
pagina 7 di 10 rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso — salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste — né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto dell'attuale controversia, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia controversa non determini già attualmente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 805 del
20/02/1978; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
14987 del 07/09/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018).
Nella specie, ritiene questo giudice che l'interesse, personale e concreto, così come sopra indicato, sussista in capo alla considerato che non è in contestazione, e Pt_3
comunque risulta dalla documentazione prodotta dalla Banca, che parte della provvista di cui ai titoli in questione è stata destinata proprio all'estinzione della posizione debitoria della teste seppure all'insaputa della alla quale la circostanza non era stata mai Pt_1
riferita dal . Da ciò, l'impossibilità di tenere conto della testimonianza resa. CP_1
Per contro, ritiene questo giudice che l'assenza di spirito di liberalità in capo alla sia comprovato dal contenuto del messaggio inviato via whatsapp il 24.4.219 Pt_1
dall'utenza telefonica del convenuto all'attrice nel quale il , alla richiesta della CP_1
di sottoscrivere il documento che formalizzava il prestito ricevuto inviatogli in Pt_1
formato PDF l'11.4.2019, quindi poco dopo l'emissione dell'ultimo assegno circolare, avvenuta il 28.3.2019, sempre via whatsapp (stampa doc. 17 attrice), stante anche l'avvenuta cancellazione della ipoteca sull'immobile del convenuto proprio a seguito dell'incasso degli assegni da parte della banca (“E' passato quasi un mese dalla risoluzione della tua ipoteca quando pensi di firmare quel documento che ti ho mandato?”), rispondeva lo stesso giorno “Ciao , mi dispiace …Qual è il tuo problema? Non ti fidi più? Pt_1
Pensi che voglia scappare con i tuoi soldi, tra l'altro tracciabilissimi?”)1. E' vero che il convenuto, sentito anche in sede di interrogatorio formale, ha negato di aver inviato detti 1 Non si rinviene, invece, nei documenti prodotti da parte attrice il messaggio, che sarebbe stato inviato sempre via whatapp dal in data 11.4.2019 citato negli atti conclusivi dell'attrice ed avente il seguente contenuto “La mia casa sarà tua se CP_1 lo vorrai… oppure ti restituisco il denaro con gli interessi come d'accordo”. pagina 8 di 10 messaggi, ma trattasi di contestazione del tutto generica che si ritiene priva di decisività considerato che lo stesso non ha mai contestato né la provenienza del messaggio dal proprio numero di cellulare, né ha mai allegato di aver denunciato la sottrazione o lo smarrimento del telefono portatile, di talché pare del tutto inverosimile che detti messaggi non siano stati inviati dal convenuto.
Ad ulteriore conferma della fondatezza della tesi dell'attrice, va poi rilevato che il convenuto, al di là della deposizione testimoniale della compagna (inutilizzabile stante l'incapacità del teste), non ha fornito ulteriori prove comprovanti lo spirito di liberalità che,
a suo dire, era alla base dei pagamenti effettuati dalla Pt_1
In conclusione, la domanda svolta dalla attrice va accolta limitatamente all'importo di €
75.951,65; gli importi di cui ai quattro assegni, trattandosi di indennizzo ex art. 2041 c.c., vanno rivalutati dalla data degli esborsi sino ad oggi;
al capitale rivalutato devono poi aggiungersi gli interessi compensativi sulle somme devalutate e rivalutate di anno in anno.
Resta assorbita la domanda svolta in via subordinata dall'attrice nei confronti dell'istituto di credito convenuto.
Il rigetto della domanda riferita alla somma di € 2500,00 giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite;
parte convenuta va quindi condannata al rimborsare all'attrice la quota restante delle spese liquidate come da nota spese, escluso l'aumento richiesto;
sempre in base al principio di soccombenza l'attrice va condannata al pagamento delle spese in favore dell'istituto di credito in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento della somma di € 75.951,65 in favore della attrice CP_1
oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione;
2) compensa per un quinto le spese di lite tra l'attrice e il convenuto e, per l'effetto, CP_1
pagina 9 di 10 condanna quest'ultimo al pagamento della restante quota di quattro quinti delle spese di lite liquidate, per l'intero, in complessivi € 9000,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
liquidate in complessivi € 14.103,00 oltre spese gen., Controparte_6
IVA e CPA come per legge.
Brescia, 27/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3450/2020 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Cristiano Cazzoletti contro
(C.F. ) CONVENUTO CP_1 C.F._2
con gli avv. Daniele Pelati, Sergio Gianmaria Pelati e Giovanna Piantoni
e
Controparte_2
(C.F. CONVENUTA P.IVA_1
con l'avv. Roberto Gorio
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a1) condannare il sig. alla restituzione della somma di € 2.500,00 (euro CP_1
duemilacinquecento/00) in favore della signora oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data della consegna della citata somma di denaro, da intendersi concessa a titolo di mutuo fino al soddisfo;
a2) qualificato il pagamento eseguito dall'attrice in pagina 1 di 10 favore della come adempimento del terzo ( Controparte_2 CP_1
) ex art. 1180 c.c. e/o gestione di affari altrui, dichiarare il diritto dell'attrice
[...]
a ottenere la restituzione della complessiva somma di € 75.951,65 (euro Parte_1
settantacinquemilanovecentocinquantuno/65) e, per l'effetto, condannare il sig. , CP_1
nato a Rovato (BS) il [...], a [...] all'attrice la somma stessa di € 75.951,65 indebitamente trattenuta, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di ciascun pagamento sino al soddisfo o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
in via subordinata:
b1), in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto a2), atteso che ai sensi del'art. 2041 c.c. il sig. deve indennizzare la diminuzione patrimoniale subita CP_1
dall'attrice in quanto ha conseguito un vantaggio di natura patrimoniale in danno della signora condannare il sig. a corrispondere in favore della signora Pt_1 CP_1
la somma di € 75.951,65 (euro Parte_1
settantacinquemilanovecentocinquantuno/65) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti fino al soddisfo;
in via di ulteriore subordine: c) atteso che la società
[...]
ha percepito la citata somma di € 75.951,65 dalla Parte_2
signora senza alcuna causa giustificativa, che la stessa banca, pur non Parte_1 surrogando l'odierna attrice nei confronti del signor , non ha rilasciato alcuna CP_1
ricevuta in favore dell'odierna attrice, non ha risposto alle richieste successivamente inoltrate dalla signora per il tramite dello scrivente difensore, anche con lettera del Pt_1
16/10/2019, per quanto precede violando le norme del generale principio del neminem leadere ex art. 2043 c.c. e gli obblighi di protezione sulla stessa gravanti anche verso i terzi, attesa la sua natura di operatore professionalmente qualificato esercente l'attività bancaria ed il
Contr credito, condannare la stessa a restituire alla signora la somma di € Parte_1
75.951,65 dalla data della domanda fino al soddisfo da intendersi come risarcimento del danno provocato alla signora;
Parte_1
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive distraende in favore del
pagina 2 di 10 sottoscritto difensore.
In via istruttoria: per scrupolo difensivo, ammettersi le istanze di prova per testi richieste, come da memoria n. 2 ex art. 183, VI co. c.p.c. per i testi e i capitoli di prova non ammessi;
rigettare le richieste di prova avanzate da parte attrice, per i motivi già dedotti in atti e, segnatamente, nella memoria n. 3 ex art. 183, VI co. Cpc;
nel denegato caso di ammissione della prova per testi richiesta ex adverso, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati.
Per parte convenuta : CP_1
respingere integralmente le domande -di qualsiasi natura- proposte
contro
CP_1
poiché inammissibili, infondate e non provate;
condannare l'attrice a rifondere integralmente compensi ed ogni spesa di causa, anche generali, oltre c.p.a. e i.v.a
Per la : Controparte_4
Nel merito: rigettarsi l'avversa domanda nei confronti della , perché infondata CP_5
in fatto ed in diritto. In ogni caso: spese e competenze professionali rifusi. In via subordinata istruttoria: nel non creduto caso di ammissione delle prove testimoniali di parte attrice e di parte convenuta (in aggiunta a quelle già ammesse), si insiste nell'istanza di ammissione a prova testimoniale contraria sugli avversi capitoli, ove ammessi, già formulata nella memoria
183 6° co. cpc n. 3, con il teste ivi indicato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
presso che: Parte_1
- il convenuto , cui essa era stata legata da un rapporto di amicizia, aveva un' CP_1
ingente esposizione debitoria nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di
Brescia S.C., garantita da ipoteca volontaria iscritta sull'abitazione di proprietà dello stesso sita in Adro via Poffe 2 per l'importo originario di € 120.000,00;
- attese le pressanti richieste del , le parti si erano accordate che essa attrice avrebbe CP_1
anticipato all'istituto di credito l'importo necessario a saldare il debito;
pagina 3 di 10 - essa aveva quindi consegnato, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di
Brescia S.C., in Nave (BS) via Brescia n. 118, alla presenza dello stesso e di un CP_1
incaricato della banca, quattro assegni circolari emessi da ICCREA BANCA n.
4026428056 datato 27.7.18 per € 25.000,00, n. 4026813006 datato 29.1.19 per €
30.000,00, n. 4050766465 datato 27.2.19 per € 15.000,00 e n. 4050766475 datato
28.3.19 per € 5.951,65, per complessivi € 75.951,65 intestati all'istituto di credito;
- essa aveva altresì consegnato al Bosio la somma di € 2500,00 in contanti in due tranches (€ 1500,00 nel dicembre 2018 ed € 1000,00 il 27.2.2019);
- l'accordo delle parti era nel senso che il , appena ottenuta la disponibilità, avrebbe CP_1
restituito gli importi versati da essa attrice;
- a seguito del pagamento delle somme indicate la banca aveva estinto l'ipoteca in danno dell'abitazione del;
CP_1
- a nulla erano valsi i solleciti volti alla restituzione delle somme;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il e la CP_1 Controparte_6
chiedendo, in via principale, la condanna del primo alla restituzione
[...] delle somme di € 2.500,00 e € 75.951,65 con rivalutazione ed interessi, anche ex art. 2041
c.c.; in via subordinata, formulava domanda di risarcimento dei danni nei confronti della banca ex art. 2043 c.c.
Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
In fatto, contestava di aver ricevuto dall'attrice l'importo di € 2500,00 in contanti;
quanto all'estinzione del mutuo, deduceva che l'attrice, con cui egli aveva intrattenuto una relazione sentimentale, aveva deciso di estinguere essa stessa la posizione debitoria, per puro spirito di liberalità proprio in virtù del sentimento provato nei suoi confronti, trattando direttamente l'operazione con il funzionario dell'istituto di credito.
Si costituiva la (nel prosieguo: Controparte_7
Banca) chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
pagina 4 di 10 In fatto, deduceva: 1) che, a seguito dei pagamenti mediante gli assegni richiamati dall'attrice, consegnati personalmente dal al funzionario dell'ufficio legale della CP_1
banca dott. erano state estinte le posizioni debitorie del e Persona_1 CP_1
della compagna 2) che tutte le trattative finalizzate al ripianamento delle Parte_3
rispettive posizioni debitorie erano state condotte da questi ultimi, 3) che essa convenuta non era mai stata a conoscenza del fatto che la provvista per l'emissione degli assegni provenisse dalla soggetto sconosciuto alla banca. Pt_1
In diritto, contestava la ipotizzata responsabilità extracontrattuale per violazione del canone di buona fede e della diligenza.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'attrice agisce in via principale nei confronti del chiedendo la restituzione delle CP_1
somme di € 2.500,00 e di € 75.951,65 allegando di aver mutuato il primo importo al convenuto in contanti in due tranches e di aver emesso quattro assegni circolari (come sopra indicati) tratti sul proprio conto corrente ed utilizzati per estinguere la posizione debitoria del presso la Banca cui i titoli, consegnati al funzionario addetto, erano stati CP_1
intestati.
La domanda relativa all'importo di € 2500,00 va rigettata in assenza di prova sulla dazione della somma.
Quanto all'importo di € 75.951,65 si osserva quanto segue.
Non è in contestazione, e comunque risulta dalla documentazione in atti, la dazione dei quattro assegni, tratti sul conto corrente dell'attrice ed intestati alla Banca, e l'utilizzazione della relativa provvista per estinguere il debito del e, quanto alla somma di € CP_1
3.887,59, la posizione debitoria della di lui convivente (cfr., in particolare, Parte_3
doc. 8 ter fascicolo Banca).
Tali pagamenti integrano adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
Tale norma, infatti, consente l'adempimento del terzo, anche contro la volontà del pagina 5 di 10 creditore, se quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione;
la fattispecie dell'adempimento del terzo è integrata anche dalla consegna, da parte del debitore, di un assegno bancario emesso da un terzo a favore del creditore, quando il titolo si accettato in pagamento dal creditore e da questo – come nella specie – incassato
(Cass. 8922/98; Cass. 15111/19). Del resto, osserva la S.C., “il pagamento, quale prestazione del dovuto, può essere eseguito anche da un terzo, persino inscio vel invito debitore, sempre che la prestazione del terzo sia regolarmente effettuata al creditore in modo conforme all'obbligazione del debitore, con la conseguenza che l'effetto liberatorio va escluso solo quando si verifichi che la prestazione non sia fatta per conto del debitore, ovvero che il creditore abbia interesse a che lo stesso debitore esegua la prestazione liberatoria oppure che il medesimo creditore rifiuti l'adempimento del terzo per
l'opposizione manifestatagli dal debitore” (Cass. 2207/13; Cass.15111/19).
Si è poi precisato che l'adempimento da parte del terzo provoca, ex art. 1180 c.c.,
l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, se non nei casi di surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.), o del debitore (art. 1202 c.c.)
o di surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., casi che, però, non ricorrono nel caso che qui interessa. Il terzo che ha adempiuto per conto del debitore può, però, in presenza delle relative condizioni, agire per l'ottenimento dell'indennizzo da arricchimento senza causa (Cass. SS.UU. 9946/09), rimedio esperito in questa sede all'attrice in via subordinata.
Per giurisprudenza consolidata, incombe a colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi, e cioé il pregiudizio proprio e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto (Cass. 23/04/1963, n. 1061); nella specie, - pacifico essendo il vantaggio patrimoniale del (e della compagna) CP_1 stante l'estinzione della propria posizione debitoria con la Banca – occorre verificare la sussistenza o meno del titolo giustificativo, non essendo possibile invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un' obbligazione pagina 6 di 10 naturale.
In particolare, sostiene il convenuto che la aveva saldato la posizione debitoria Pt_1
per spirito di liberalità giustificato dalla relazione sentimentale all'epoca in corso tra i due;
la tesi è, invece, contestata dalla la quale sostiene che i due fossero d'accordo nel Pt_1
ritenere che la somma dovesse essere restituita in un secondo momento dal . CP_1
La tesi di parte convenuta si fonda, principalmente, sulla deposizione di Parte_3
compagna del , la quale, rispondendo sui capitoli di prova articolati dal convenuto, ha CP_1
confermato che una sera, alla fine del mese di luglio 2018, la si presentò presso Pt_1
l'abitazione del e della compagna e, assente il primo, riferì alla che essa era CP_1 Pt_3
intenzionata ad estinguere il mutuo “per non fare andare all'asta la casa del suo amico” senza “pretendere nulla in cambio”, per spirito di amicizia, chiedendole di convincere il compagno ad accettare l'aiuto economico.
In merito alla suddetta deposizione, l'attrice ha tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare della Pt_3
L'eccezione è fondata.
L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (v. in generale Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 17/07/2002; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
13501 del 29/04/2022). In effetti – osserva la Corte – “l'incapacità prevista dall'art 246
c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece,
pagina 7 di 10 rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso — salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste — né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto dell'attuale controversia, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia controversa non determini già attualmente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 805 del
20/02/1978; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
14987 del 07/09/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018).
Nella specie, ritiene questo giudice che l'interesse, personale e concreto, così come sopra indicato, sussista in capo alla considerato che non è in contestazione, e Pt_3
comunque risulta dalla documentazione prodotta dalla Banca, che parte della provvista di cui ai titoli in questione è stata destinata proprio all'estinzione della posizione debitoria della teste seppure all'insaputa della alla quale la circostanza non era stata mai Pt_1
riferita dal . Da ciò, l'impossibilità di tenere conto della testimonianza resa. CP_1
Per contro, ritiene questo giudice che l'assenza di spirito di liberalità in capo alla sia comprovato dal contenuto del messaggio inviato via whatsapp il 24.4.219 Pt_1
dall'utenza telefonica del convenuto all'attrice nel quale il , alla richiesta della CP_1
di sottoscrivere il documento che formalizzava il prestito ricevuto inviatogli in Pt_1
formato PDF l'11.4.2019, quindi poco dopo l'emissione dell'ultimo assegno circolare, avvenuta il 28.3.2019, sempre via whatsapp (stampa doc. 17 attrice), stante anche l'avvenuta cancellazione della ipoteca sull'immobile del convenuto proprio a seguito dell'incasso degli assegni da parte della banca (“E' passato quasi un mese dalla risoluzione della tua ipoteca quando pensi di firmare quel documento che ti ho mandato?”), rispondeva lo stesso giorno “Ciao , mi dispiace …Qual è il tuo problema? Non ti fidi più? Pt_1
Pensi che voglia scappare con i tuoi soldi, tra l'altro tracciabilissimi?”)1. E' vero che il convenuto, sentito anche in sede di interrogatorio formale, ha negato di aver inviato detti 1 Non si rinviene, invece, nei documenti prodotti da parte attrice il messaggio, che sarebbe stato inviato sempre via whatapp dal in data 11.4.2019 citato negli atti conclusivi dell'attrice ed avente il seguente contenuto “La mia casa sarà tua se CP_1 lo vorrai… oppure ti restituisco il denaro con gli interessi come d'accordo”. pagina 8 di 10 messaggi, ma trattasi di contestazione del tutto generica che si ritiene priva di decisività considerato che lo stesso non ha mai contestato né la provenienza del messaggio dal proprio numero di cellulare, né ha mai allegato di aver denunciato la sottrazione o lo smarrimento del telefono portatile, di talché pare del tutto inverosimile che detti messaggi non siano stati inviati dal convenuto.
Ad ulteriore conferma della fondatezza della tesi dell'attrice, va poi rilevato che il convenuto, al di là della deposizione testimoniale della compagna (inutilizzabile stante l'incapacità del teste), non ha fornito ulteriori prove comprovanti lo spirito di liberalità che,
a suo dire, era alla base dei pagamenti effettuati dalla Pt_1
In conclusione, la domanda svolta dalla attrice va accolta limitatamente all'importo di €
75.951,65; gli importi di cui ai quattro assegni, trattandosi di indennizzo ex art. 2041 c.c., vanno rivalutati dalla data degli esborsi sino ad oggi;
al capitale rivalutato devono poi aggiungersi gli interessi compensativi sulle somme devalutate e rivalutate di anno in anno.
Resta assorbita la domanda svolta in via subordinata dall'attrice nei confronti dell'istituto di credito convenuto.
Il rigetto della domanda riferita alla somma di € 2500,00 giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite;
parte convenuta va quindi condannata al rimborsare all'attrice la quota restante delle spese liquidate come da nota spese, escluso l'aumento richiesto;
sempre in base al principio di soccombenza l'attrice va condannata al pagamento delle spese in favore dell'istituto di credito in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento della somma di € 75.951,65 in favore della attrice CP_1
oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione;
2) compensa per un quinto le spese di lite tra l'attrice e il convenuto e, per l'effetto, CP_1
pagina 9 di 10 condanna quest'ultimo al pagamento della restante quota di quattro quinti delle spese di lite liquidate, per l'intero, in complessivi € 9000,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
liquidate in complessivi € 14.103,00 oltre spese gen., Controparte_6
IVA e CPA come per legge.
Brescia, 27/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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