Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1015 del 25.6.2024 Oggetto: rideterminazione spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giordano Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.12.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Brindisi -adito per l'accertamento del diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli in relazione agli anni 2015 e 2016, rispettivamente per 33 e 34 giornate nonché per l'annullamento della nota di indebito del 17 febbraio
2021 con conseguente diritto di parte ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2015 e 2016- aveva accolto la domanda, condannando l' al pagamento delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.312,00, oltre accessori.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha quantificato le spese di giudizio in misura inferiore ai parametri di legge, senza tener conto dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 (compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00; valore indeterminabile di bassa complessità), per come modificato dal DM 147/2022, inclusa la fase istruttoria. Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione delle spese processuali del primo grado, ai sensi del
distrazione.
L' è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , non costituitosi in giudizio CP_1
nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve darsi atto che il Tribunale ha regolato le spese processuali, ponendole in capo all' , secondo CP_1
il principio della soccombenza, e liquidandole in misura di € 1.312,00, senza addurre l'esistenza di specifici motivi che abbiano eventualmente concorso alla quantificazione dell'importo nella misura suddetta.
La decisione sulle spese adottata dal giudice di prime cure non appare, tuttavia, conforme ai criteri di cui al DM 55/2014, per come modificato dal DM 147/2022, laddove, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. suddetto, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
In considerazione di tanto, le spese del primo grado di giudizio vanno quantificate -avuto riguardo al terzo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da € 5.201 a € 26.000)- nella misura minima di cui in dispositivo (corrispondente alla domanda subordinata formulata nell'atto di appello), tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni, e considerata la fase istruttoria, espletata attraverso l'assunzione di prova testimoniale.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 4.12.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 25.6.2024 n. 1015/2024 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 2.697,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 963,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano.
Così deciso in Lecce il 28.2.2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Mainolfi