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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12789 /2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
VINCI LUCIANO NATALE , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to , CP_1 C.F._2 con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.02.2023 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione da con il quale aveva contratto matrimonio il CP_1
01.06.1989 in Roma, precisando che dall'unione erano nati i figli: (il Per_1
2.12.1989) ed (il 2.02.1992), entrambi autonomi economicamente, Per_2 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, altresì che dal novembre 2020, il resistente si era volontariamente allontanato dalla casa familiare per trasferirsi a vivere altrove. sebbene ritualmente evocato in giudizio, veniva dichiarato CP_1 contumace. All'esito dell'udienza del 07.02.2024, ove è comparsa la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso introduttivo, rilevata la contumacia di controparte, il G.D. riservava la decisone.
All'udienza del 04.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, disponendosi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza del
01.02.2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 01.06.1989 in Roma;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto 00425, parte 1, serie 02; rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 01.02.2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
10.02.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12789 /2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
VINCI LUCIANO NATALE , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to , CP_1 C.F._2 con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.02.2023 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione da con il quale aveva contratto matrimonio il CP_1
01.06.1989 in Roma, precisando che dall'unione erano nati i figli: (il Per_1
2.12.1989) ed (il 2.02.1992), entrambi autonomi economicamente, Per_2 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, altresì che dal novembre 2020, il resistente si era volontariamente allontanato dalla casa familiare per trasferirsi a vivere altrove. sebbene ritualmente evocato in giudizio, veniva dichiarato CP_1 contumace. All'esito dell'udienza del 07.02.2024, ove è comparsa la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso introduttivo, rilevata la contumacia di controparte, il G.D. riservava la decisone.
All'udienza del 04.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, disponendosi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza del
01.02.2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 01.06.1989 in Roma;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto 00425, parte 1, serie 02; rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 01.02.2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
10.02.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi