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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 45 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN MA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO
INGHILTERRA, 47 10138 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI NI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA FESTAZ, 7 11100
AOSTA;
- parte appellata
Oggetto: Titoli di credito – gioco d'azzardo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Per le causali di cui in narrativa, riformare – nei termini di cui all'atto di citazione in appello – la Sentenza n. 278/2023, emessa in data 4.10.2023 dal Tribunale di Aosta, inpersona del G.O.T. Dott. ssa Elisa Catanuto e, per l'effetto, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito azionato dal e la mancanza di relativa CP_2 azione ai sensi dell'art. 1933, primo comma, c.c. ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione del signor i sensi dell'art. 1175 c.c. e quindi, Pt_1 per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n.
426/2021, emesso dal Tribunale di Aosta, in persona del Dott. Maurizio D'Abrusco, in data
21.12.202, notificato in data 15.1.2022, per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor lla Pt_1 Controparte_3
per le causali di cui in narrativa.
In ogni caso, con il favore delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio nonchè di tutte le successive spese occorrende (ivi comprese quelle per registro e notifica), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % dell'imponibile ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre CPA ed IVA come di legge”
Per parte appellata: “In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito disattesa ogni avversaria istanza e richiesta, anche istruttoria, respingere in toto la proposta impugnazione e così confermare l'appellata sentenza del Tribunale di Aosta n.
278 del 2023;
Con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 - assume di essere stato affetto, negli anni 2010-2011, da una grave Parte_1
forma di ludopatia: in quelle circostanze, si sarebbe recato al Casinò di Saint Vincent, gestito dalla e, per acquistare delle fiches per giocare a black jack, Controparte_1
avrebbe scambiato delle fiches con tre assegni bancari, tratti sul suo conto corrente presso
2 la dell'importo, rispettivamente, di € 15.000 (assegno n. Controparte_4
9012439864-12, recante la data del 10.5.2012), di € 10.000 (assegno n. 9012439861-09, recante la data del 7.5.2012) e di € 5.000 (assegno n. 9012439862-10, recante anch'esso la data del 7.5.2012), per un totale di € 30.000.
1.2 – La società non avendo ottenuto il pagamento delle Controparte_1
somme, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Aosta il decreto ingiuntivo n. 426/2021 per l'importo di € 27.500, pari al residuo sui titoli di credito dedotti gli acconti medio tempore versati dal er € 2.500; i titoli, essendo l'azione cambiaria ormai prescritta, venivano Pt_1
utilizzati come promessa unilaterale di pagamento.
1.3 – Avverso il predetto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, denunciando:
- la nullità/annullabilità del sottostante contratto di mutuo perché finalizzato al gioco agli effetti dell'art. 1933 c.c.;
- che il conto corrente sul quale erano stati tratti i tre assegni era, in origine, coperto, mentre la società gestrice del casinò avrebbe atteso anni prima di metterli all'incasso, presentandoli alla banca in un tempo in cui il conto non era più coperto;
ciò avrebbe integrato una violazione dell'obbligo di buona fede del creditore cambiario, da cui sarebbe derivata l'estinzione dell'obbligazione.
Gli assegni, infatti – riferiva l'opponente – erano stati consegnati privi di data, sicchè non era possibile risalire dalla data riportata nelle cartulae al giorno esatto della negoziazione, quando sarebbe avvenuto lo scambio tra fiches e gli assegni;
le somme ricevute a mutuo,
a fronte delle quali erano stati emessi gli cheques, erano stati giocati a black jack contro il
“banco”, ossia proprio contro il casinò che gli aveva poco prima prestato il denaro per il gioco d'azzardo.
1.4 – Istruita la causa, con sent. n. 278/2023, pubblicata in data 14.10.2023, il Tribunale di
Aosta rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese.
Il primo Giudice è partito dal principio, più volte affermato dalla S.C. (si richiama la Cass.,
2.07.2019, n. 17.687), per cui “La consegna di fiches da impiegare nel gioco d'azzardo in cambio di un assegno bancario, e la mancata restituzione dell'importo pari alle fiches ricevute, non integra obbligazione di gioco, pur nella consapevolezza del creditore dell'impiego delle somme ricevute, non essendo sufficiente la mera presenza di un intento
3 speculativo nell'operazione realizzata. Tale fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al gioco, ovvero la condivisone del rischio, né l'interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giocata, né infine, potendosi configurare un'ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante. Affinchè il prestito di denaro possa configurare attività di gioco è necessaria la partecipazione diretta del mutuante all'attività di gioco in antagonismo con il mutuatario o unitamente ad esso purchè chi ha fornito le somme di denaro, sia, in qualche modo destinatario effettivo del risultato del gioco e ne subisca l'alea”.
Ricade sul cliente che invoca la situazione prevista dall'art. 1933 c.c. l'onere di provare che i gettoni di gioco acquistati o comunque ricevuti dalla casa da gioco contro il rilascio di assegni siano stati effettivamente giocati e persi nel gioco d'azzardo all'interno della casa da gioco stessa e, soprattutto, che siano stati realmente utilizzati in una determinata partita che ha visto il mutuante a confronto del mutuatario o partecipante insieme a questo ad un gioco collettivo d'azzardo.
Nella specie, tuttavia, non vi era prova che la somma mutuata fosse stata destinata a giocare contro il casinò che l'aveva erogata, ossia appunto che le somme mutuate dalla società ossero state impiegate proprio per un gioco che vedeva la stessa Controparte_1 società gestrice della casa da gioco come antagonista. L'unica teste indicata dal la Pt_1
MO , aveva dichiarato di non essere stata presente nelle sale nelle Testimone_1
serate nelle quali erano state acquistate le fiches, e ciò sarebbe emerso anche dalla scheda ingressi nella struttura, ed era anzi stata confermata dal dipendente del
[...]
( era entrata nei locali i giorni 20 e 21 aprile Parte_2 Testimone_1
2012, mentre l'acquisto delle fiches risale al 7 e al 10 maggio 2012).
Secondo il primo Giudice, cioè, sulla base della “scheda cliente” del casinò, che attesta i pagamenti effettuati e quelli da effettuare, prodotta con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. dalla società opposta, gli assegni in questione erano stati messi all'incasso (con tentativo di pagamento, poi andato a vuoto per mancanza di provvista) meno di un mese dopo la data riportata nei titoli;
non vi era, quindi, alcun colpevole ritardo del creditore cambiario in violazione del principio di buona fede e di collaborazione tra debitore e creditore.
2. - L'appello di Parte_1
4 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello instando, altresì, per la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 19.04.2024, la Corte ha respinto la sospensiva e condannato il Pt_1 alla sanzione pecuniaria di € 1.000.
2.1 - Con un unico, articolato motivo di impugnazione l'appellante contesta l'erroneità della ricostruzione dei fatti compiuta dal primo Giudice:
- egli avrebbe acquistato le fiches e le avrebbe spese giocando a black jack contro il “banco”, ossia proprio contro il che poco prima gli aveva dato a mutuo la somma poi giocata;
CP_2
- non è vero che la MO , sentita a teste, non era presente ai fatti, né Testimone_1
che ha detto, nel corso della sua deposizione, di non essere stata presente: questa sarebbe semmai una deduzione del primo Giudice, il quale avrebbe erroneamente “incrociato” la data degli assegni con le presenze riscontrate nella scheda di ingresso, mentre, in realtà, gli assegni erano stati rilasciati in bianco quanto alla data, sicchè quella riportata nei titoli non era indicativa di alcunchè sulla data di effettiva di negoziazione delle fiches contro il pagamento dell'equivalente in denaro con gli assegni;
anzi, il on Controparte_1
avrebbe mai affermato che le fiches erano state scambiate con gli assegni nelle date riportate negli assegni stessi e, del resto, in quelle date esso appellante non risulta essere stato presente nei locali, secondo quanto emerge dal registro presenze prodotto da controparte;
- per contro, la aveva confermato la destinazione delle fiches acquistate con gli Tes_1
assegni proprio per giocare contro il Casinò, e dunque la sussistenza delle condizioni per la mancanza di azione prevista dall'art. 1933 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza;
- mancava la prova che il vesse tentato di incassare, alla data Controparte_1 indicata nella “scheda clienti”, i tre assegni: la circostanza non era stata allegata per tempo, la “scheda clienti” è stata prodotta come documento con la seconda memoria ex art. 183,
6° co., c.p.c. in difetto di una previa allegazione fattuale, quando le preclusioni assertive erano ormai già maturate, e la scheda clienti non prova nulla sulla data;
ciò confermerebbe la condotta contraria a buona fede della società appellata, la quale avrebbe ritardato la messa all'incasso dei titoli e vi avrebbe provveduto quando ormai il conto di traenza era privo di provvista. Ciò comporterebbe l'estinzione dell'obbligazione azionata.
2.2 – L'appello si rivela infondato sotto tutti i profili in cui è stata articolato.
5 2.2.1 - Va anzitutto ribadito quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di mutuo o di finanziamento connesso al gioco, in rapporto alla previsione dell'art. 1933 c.c.: che cioè, la dazione di denaro o di fiches costituiscono mezzi fraudolentemente connessi all'attuazione del gioco o della scommessa, tali da realizzare le stesse finalità pratiche del rapporto di gioco, o quando il mutuante partecipi egli stesso al gioco come avversario del mutuatario, oppure quando comunque egli abbia un interesse diretto a favorire il gioco del mutuatario ed abbia, quindi, accordato il mutuo al solo scopo di svolgere quell'attività ludica moralmente e socialmente disapprovata.
La sola consapevolezza nel mutuante che la somma data a mutuo sarà impiegata dal mutuatario per giocare o per scommettere non è sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco ad un negozio tipico diverso, e al mutuante che non abbia un interesse diretto alla partecipazione al gioco spetterà, pertanto, l'azione di restituzione (Cass.,
2.09.2004, n. 17.689); allo stesso modo, la consegna di fiches ad uno dei giocatori non è di per se stessa elemento determinante ed esclusivo per la qualificazione del rapporto come di mutuo o di associazione alla giocata, ben potendo integrare anche rapporti di natura diversa, e la relativa prova spetta a chi invoca le conseguenze dell'art. 1933 c.c. (Cass.,
6.04.1992, n. 4209).
2.2.2 – La deposizione di , MO del è del seguente tenore: Testimone_1 Pt_1
Sul capo 2 della memoria di 183, 6° co., n. 2, c.p.c. di parte attrice (“Vero che le fiches acquistate con gli assegni di cui si discute vennero impiegate nel gioco del Blackjack”) la testimone risponde:
“Vero”.
A.D.R. del Giudice: “Io sono andata solo una volta con mio marito al Casinò, su invito di una persona che lavorava per la struttura, non mi ricordo quando esattamente, mi sembra l'anno
2012, era primavera”.
Sul capo 3 (“Vero che il signor erdeva al gioco del Blackjack contro il c.d. “banco” – Pt_1 ovverosia contro il – che quindi incassava le fiches stesse”), la testimone risponde: CP_2
“Vero, il incassava le fiches”. CP_2
Sul capo 4 (“Vero che, all'epoca dei fatti di causa, il signor ra abituale frequentatore Pt_1 del Casinò“), la testimone risponde:
“Vero, in quel periodo mio marito andava spesso”.
6 Sulla presenza al casinò della il teste , dipendente della Tes_1 Parte_2 struttura, dopo aver precisato che l'ingresso dei giocatori nei locali viene registrato in un apposito registro previa identificazione a mezzo di documento d'identità, precisa che:
“… riconosco la scheda di ingresso [è quella prodotta dalla società al proprio doc. all. alla memoria ex art. 183-3 del 9.12.2022], la signora ha fatto due accessi il 20 e il 21 Tes_1 aprile 2012”.
2.2.3 – Dal tenore di tali dichiarazioni si desume che la al casinò di Saint Vincent Tes_1
c'è andata una sola volta, nella primavera del 2012; il teste dice invero due Pt_2
volte, ma colloca pur sempre gli episodi nella primavera 2012.
Nella narrativa della citazione di primo grado, si riferisce che i fatti si sarebbero verificati nell'anno 2011: si vedano il punto 1, a pag. 2 (“Nel periodo compreso tra gli anni 2010 e
2011 il signor affetto da una gravissima forma di ludopatia, era solito praticare il gioco Pt_1
d'azzardo presso il ”), e soprattutto i punti 8-9-10, a pag. 3 (“In tale dinamica si CP_2 inscrive, per l'appunto, l'emissione degli assegni tratti su Banca C.R. ASTI n. 9012439864-
12 del 10.05.2012 … n. 9012439861-09 del 07.05.2012 …. e n. 9012439862-10 del
07.05.2012. 9. Il signor infatti, privo della liquidità necessaria per acquistare le fiches Pt_1 da utilizzare per il gioco all'interno del , richiedeva a quest'ultimo di poter versare il CP_2
corrispettivo tramite dazione dei tre assegni bancari sopra indicati e il , confidando CP_2 nell'affidabilità del signor (che sino a quel momento aveva sempre adempiuto alle Pt_1
proprie obbligazioni), acconsentì. 10. Al momento in cui il signor bbe a consegnare Pt_1 gli assegni – nell'anno 2011 – il conto corrente bancario di appoggio era operativo e capiente”).
Quindi, quando la dichiara che “il casinò incassava le fiches” e che queste Tes_1 venivano impiegate nel gioco del black jack, non può evidentemente riferirsi all'episodio per cui è processo, non avendo assistito, secondo le precisazioni che la stessa teste fornisce, alla negoziazione assegni-fiches e soprattutto al fatto che il casinò avesse operato in quella specifica circostanza, dopo avere dato a mutuo le somme con la consegna delle fiches, come antagonista di gioco del o che abbia comunque inteso favorirne Pt_1 consapevolmente il gioco d'azzardo prendendovi un interesse diretto.
La in altre parole, non ha assistito direttamente all'operazione di negoziazione Tes_1 degli assegni (quel giorno del 2011 non c'era), ed evidentemente si riferisce ad altri episodi di accesso del marito alla casa da gioco;
il che è a dire che l'appellante non Parte_1
ha comunque dimostrato, come era suo onere, che le fiches acquistate fossero state da lui
7 effettivamente utilizzate per un gioco che vedeva il come suo Controparte_1
antagonista.
Il fatto poi che, secondo quanto riferisce sempre la il osse stato invitato Tes_1 Pt_1
al casinò da una persona operante nella struttura (la teste non si riferisce ad inviti sistematici o ripetuti, ma dice solo di essere andata una sola volta nella casa da gioco col marito, su invito di un dipendente) non vuole ancora dire che nella circostanza della negoziazione degli assegni per cui ora è processo, il casinò avesse, in quella specifica circostanza, un interesse diretto come soggetto mutuante a favorire il giuoco nel mutuatario e sussistesse una conforme volontà negoziale delle parti in tal senso - così da poter configurare un collegamento negoziale tra l'operazione di mutuo e il gioco tale da consentire l'applicazione al negozio di mutuo collegato della disciplina dei debiti di giuoco, di cui all'art. 1933 c.c.
2.3.4 – Costituisce un assunto di fatto completamente indimostrato, ed anzi in contrasto con i documenti di causa, che il on si sia prontamente per Controparte_1 Pt_3
l'incasso degli assegni ed abbia, in tal modo, perduto ogni diritto.
2.3.4.1 - La “scheda clienti” (equivalente ad un “mastro clienti” di una comune impresa commerciale) è stata prodotta in primo grado dalla società appellata con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., allo scopo di dimostrare il fatto, allegato già in comparsa di risposta, che gli assegni non erano stati saldati;
si tratta di una produzione del tutto tempestiva, che il giudicante può liberamente valutare anche senza aderire alle tesi difensive delle parti.
2.3.4.2 – La giurisprudenza citata dall'appellante sull'estinzione dell'obbligazione per mancato tempestivo incasso dell'assegno, non appare pertinente nel caso di specie.
Così la Cass., 17.12.2019, n. 33.428, in motivazione:
“… l'assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento, onde la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni contenute negli accordi intervenuti tra i predetti soggetti, fa presumere l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di una somma determinata.
Il creditore, che ha ricevuto l'assegno, è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l'accredito della somma in esso indicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione.
8 Ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l'effetto estintivo dell'obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt. 1175 e 1197 c.c. Nè il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola del "salvo buon fine", posto che essa attiene all'esistenza della provvista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di quest'ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore.
Ove quest'ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto, tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l'emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell'assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun valido motivo”.
Cioè a dire: il debitore ha pagato con assegno bancario, che è stato accettato dal creditore;
se poi il creditore non l'ha incassato per tempo (e infatti, si fa riferimento alla cessione in pagamento di un credito, art. 1197 c.c.) e la provvista è venuta meno perché è decorso il tempo in cui questa doveva rimanere a disposizione, imputet sibi e il debito è comunque estinto.
2.3.2.3 – Ora, a ben vedere, dalla “scheda clienti” risulta, in corrispondenza di due dei tre assegni, la dicitura “ab-richiamato” (= assegno bancario richiamato: vuol dire che è stato bloccato dall'emittente per evitare la levata del protesto presso la banca) e sul terzo “ab-da sospesi” (= assegno bancario messo in sospeso).
Non è quindi vero che la società gestrice del Casinò di Saint Vincent abbia colpevolmente ritardato nell'incasso dei tre titoli presentandoli alla banca trattaria per il pagamento, dato che gli assegni risultano, in realtà, essere stati o bloccati dall'emittente oppure messi concordemente in sospeso;
e non si può dunque dire che il relativo credito risulti in tal modo conseguentemente estinto.
I titoli, del resto, pur essendo prescritta l'azione cambiaria o decorso il periodo in cui la provvista deve essere mantenuta (art. 32 l. ass.), valgono comunque come promessa di pagamento, a prescindere dalla persistenza dell'obbligazione cambiaria, e come tali sono stati utilizzati dal er ottenere il decreto ingiuntivo. Controparte_1
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
9 Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_1
278/2023 emessa dal Tribunale di Aosta in data 4.10.2023, con atto di citazione notificato in data 29.12.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 45 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN MA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO
INGHILTERRA, 47 10138 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI NI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA FESTAZ, 7 11100
AOSTA;
- parte appellata
Oggetto: Titoli di credito – gioco d'azzardo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Per le causali di cui in narrativa, riformare – nei termini di cui all'atto di citazione in appello – la Sentenza n. 278/2023, emessa in data 4.10.2023 dal Tribunale di Aosta, inpersona del G.O.T. Dott. ssa Elisa Catanuto e, per l'effetto, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito azionato dal e la mancanza di relativa CP_2 azione ai sensi dell'art. 1933, primo comma, c.c. ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione del signor i sensi dell'art. 1175 c.c. e quindi, Pt_1 per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n.
426/2021, emesso dal Tribunale di Aosta, in persona del Dott. Maurizio D'Abrusco, in data
21.12.202, notificato in data 15.1.2022, per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor lla Pt_1 Controparte_3
per le causali di cui in narrativa.
In ogni caso, con il favore delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio nonchè di tutte le successive spese occorrende (ivi comprese quelle per registro e notifica), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % dell'imponibile ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre CPA ed IVA come di legge”
Per parte appellata: “In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito disattesa ogni avversaria istanza e richiesta, anche istruttoria, respingere in toto la proposta impugnazione e così confermare l'appellata sentenza del Tribunale di Aosta n.
278 del 2023;
Con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 - assume di essere stato affetto, negli anni 2010-2011, da una grave Parte_1
forma di ludopatia: in quelle circostanze, si sarebbe recato al Casinò di Saint Vincent, gestito dalla e, per acquistare delle fiches per giocare a black jack, Controparte_1
avrebbe scambiato delle fiches con tre assegni bancari, tratti sul suo conto corrente presso
2 la dell'importo, rispettivamente, di € 15.000 (assegno n. Controparte_4
9012439864-12, recante la data del 10.5.2012), di € 10.000 (assegno n. 9012439861-09, recante la data del 7.5.2012) e di € 5.000 (assegno n. 9012439862-10, recante anch'esso la data del 7.5.2012), per un totale di € 30.000.
1.2 – La società non avendo ottenuto il pagamento delle Controparte_1
somme, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Aosta il decreto ingiuntivo n. 426/2021 per l'importo di € 27.500, pari al residuo sui titoli di credito dedotti gli acconti medio tempore versati dal er € 2.500; i titoli, essendo l'azione cambiaria ormai prescritta, venivano Pt_1
utilizzati come promessa unilaterale di pagamento.
1.3 – Avverso il predetto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, denunciando:
- la nullità/annullabilità del sottostante contratto di mutuo perché finalizzato al gioco agli effetti dell'art. 1933 c.c.;
- che il conto corrente sul quale erano stati tratti i tre assegni era, in origine, coperto, mentre la società gestrice del casinò avrebbe atteso anni prima di metterli all'incasso, presentandoli alla banca in un tempo in cui il conto non era più coperto;
ciò avrebbe integrato una violazione dell'obbligo di buona fede del creditore cambiario, da cui sarebbe derivata l'estinzione dell'obbligazione.
Gli assegni, infatti – riferiva l'opponente – erano stati consegnati privi di data, sicchè non era possibile risalire dalla data riportata nelle cartulae al giorno esatto della negoziazione, quando sarebbe avvenuto lo scambio tra fiches e gli assegni;
le somme ricevute a mutuo,
a fronte delle quali erano stati emessi gli cheques, erano stati giocati a black jack contro il
“banco”, ossia proprio contro il casinò che gli aveva poco prima prestato il denaro per il gioco d'azzardo.
1.4 – Istruita la causa, con sent. n. 278/2023, pubblicata in data 14.10.2023, il Tribunale di
Aosta rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese.
Il primo Giudice è partito dal principio, più volte affermato dalla S.C. (si richiama la Cass.,
2.07.2019, n. 17.687), per cui “La consegna di fiches da impiegare nel gioco d'azzardo in cambio di un assegno bancario, e la mancata restituzione dell'importo pari alle fiches ricevute, non integra obbligazione di gioco, pur nella consapevolezza del creditore dell'impiego delle somme ricevute, non essendo sufficiente la mera presenza di un intento
3 speculativo nell'operazione realizzata. Tale fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al gioco, ovvero la condivisone del rischio, né l'interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giocata, né infine, potendosi configurare un'ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante. Affinchè il prestito di denaro possa configurare attività di gioco è necessaria la partecipazione diretta del mutuante all'attività di gioco in antagonismo con il mutuatario o unitamente ad esso purchè chi ha fornito le somme di denaro, sia, in qualche modo destinatario effettivo del risultato del gioco e ne subisca l'alea”.
Ricade sul cliente che invoca la situazione prevista dall'art. 1933 c.c. l'onere di provare che i gettoni di gioco acquistati o comunque ricevuti dalla casa da gioco contro il rilascio di assegni siano stati effettivamente giocati e persi nel gioco d'azzardo all'interno della casa da gioco stessa e, soprattutto, che siano stati realmente utilizzati in una determinata partita che ha visto il mutuante a confronto del mutuatario o partecipante insieme a questo ad un gioco collettivo d'azzardo.
Nella specie, tuttavia, non vi era prova che la somma mutuata fosse stata destinata a giocare contro il casinò che l'aveva erogata, ossia appunto che le somme mutuate dalla società ossero state impiegate proprio per un gioco che vedeva la stessa Controparte_1 società gestrice della casa da gioco come antagonista. L'unica teste indicata dal la Pt_1
MO , aveva dichiarato di non essere stata presente nelle sale nelle Testimone_1
serate nelle quali erano state acquistate le fiches, e ciò sarebbe emerso anche dalla scheda ingressi nella struttura, ed era anzi stata confermata dal dipendente del
[...]
( era entrata nei locali i giorni 20 e 21 aprile Parte_2 Testimone_1
2012, mentre l'acquisto delle fiches risale al 7 e al 10 maggio 2012).
Secondo il primo Giudice, cioè, sulla base della “scheda cliente” del casinò, che attesta i pagamenti effettuati e quelli da effettuare, prodotta con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. dalla società opposta, gli assegni in questione erano stati messi all'incasso (con tentativo di pagamento, poi andato a vuoto per mancanza di provvista) meno di un mese dopo la data riportata nei titoli;
non vi era, quindi, alcun colpevole ritardo del creditore cambiario in violazione del principio di buona fede e di collaborazione tra debitore e creditore.
2. - L'appello di Parte_1
4 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello instando, altresì, per la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 19.04.2024, la Corte ha respinto la sospensiva e condannato il Pt_1 alla sanzione pecuniaria di € 1.000.
2.1 - Con un unico, articolato motivo di impugnazione l'appellante contesta l'erroneità della ricostruzione dei fatti compiuta dal primo Giudice:
- egli avrebbe acquistato le fiches e le avrebbe spese giocando a black jack contro il “banco”, ossia proprio contro il che poco prima gli aveva dato a mutuo la somma poi giocata;
CP_2
- non è vero che la MO , sentita a teste, non era presente ai fatti, né Testimone_1
che ha detto, nel corso della sua deposizione, di non essere stata presente: questa sarebbe semmai una deduzione del primo Giudice, il quale avrebbe erroneamente “incrociato” la data degli assegni con le presenze riscontrate nella scheda di ingresso, mentre, in realtà, gli assegni erano stati rilasciati in bianco quanto alla data, sicchè quella riportata nei titoli non era indicativa di alcunchè sulla data di effettiva di negoziazione delle fiches contro il pagamento dell'equivalente in denaro con gli assegni;
anzi, il on Controparte_1
avrebbe mai affermato che le fiches erano state scambiate con gli assegni nelle date riportate negli assegni stessi e, del resto, in quelle date esso appellante non risulta essere stato presente nei locali, secondo quanto emerge dal registro presenze prodotto da controparte;
- per contro, la aveva confermato la destinazione delle fiches acquistate con gli Tes_1
assegni proprio per giocare contro il Casinò, e dunque la sussistenza delle condizioni per la mancanza di azione prevista dall'art. 1933 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza;
- mancava la prova che il vesse tentato di incassare, alla data Controparte_1 indicata nella “scheda clienti”, i tre assegni: la circostanza non era stata allegata per tempo, la “scheda clienti” è stata prodotta come documento con la seconda memoria ex art. 183,
6° co., c.p.c. in difetto di una previa allegazione fattuale, quando le preclusioni assertive erano ormai già maturate, e la scheda clienti non prova nulla sulla data;
ciò confermerebbe la condotta contraria a buona fede della società appellata, la quale avrebbe ritardato la messa all'incasso dei titoli e vi avrebbe provveduto quando ormai il conto di traenza era privo di provvista. Ciò comporterebbe l'estinzione dell'obbligazione azionata.
2.2 – L'appello si rivela infondato sotto tutti i profili in cui è stata articolato.
5 2.2.1 - Va anzitutto ribadito quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di mutuo o di finanziamento connesso al gioco, in rapporto alla previsione dell'art. 1933 c.c.: che cioè, la dazione di denaro o di fiches costituiscono mezzi fraudolentemente connessi all'attuazione del gioco o della scommessa, tali da realizzare le stesse finalità pratiche del rapporto di gioco, o quando il mutuante partecipi egli stesso al gioco come avversario del mutuatario, oppure quando comunque egli abbia un interesse diretto a favorire il gioco del mutuatario ed abbia, quindi, accordato il mutuo al solo scopo di svolgere quell'attività ludica moralmente e socialmente disapprovata.
La sola consapevolezza nel mutuante che la somma data a mutuo sarà impiegata dal mutuatario per giocare o per scommettere non è sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco ad un negozio tipico diverso, e al mutuante che non abbia un interesse diretto alla partecipazione al gioco spetterà, pertanto, l'azione di restituzione (Cass.,
2.09.2004, n. 17.689); allo stesso modo, la consegna di fiches ad uno dei giocatori non è di per se stessa elemento determinante ed esclusivo per la qualificazione del rapporto come di mutuo o di associazione alla giocata, ben potendo integrare anche rapporti di natura diversa, e la relativa prova spetta a chi invoca le conseguenze dell'art. 1933 c.c. (Cass.,
6.04.1992, n. 4209).
2.2.2 – La deposizione di , MO del è del seguente tenore: Testimone_1 Pt_1
Sul capo 2 della memoria di 183, 6° co., n. 2, c.p.c. di parte attrice (“Vero che le fiches acquistate con gli assegni di cui si discute vennero impiegate nel gioco del Blackjack”) la testimone risponde:
“Vero”.
A.D.R. del Giudice: “Io sono andata solo una volta con mio marito al Casinò, su invito di una persona che lavorava per la struttura, non mi ricordo quando esattamente, mi sembra l'anno
2012, era primavera”.
Sul capo 3 (“Vero che il signor erdeva al gioco del Blackjack contro il c.d. “banco” – Pt_1 ovverosia contro il – che quindi incassava le fiches stesse”), la testimone risponde: CP_2
“Vero, il incassava le fiches”. CP_2
Sul capo 4 (“Vero che, all'epoca dei fatti di causa, il signor ra abituale frequentatore Pt_1 del Casinò“), la testimone risponde:
“Vero, in quel periodo mio marito andava spesso”.
6 Sulla presenza al casinò della il teste , dipendente della Tes_1 Parte_2 struttura, dopo aver precisato che l'ingresso dei giocatori nei locali viene registrato in un apposito registro previa identificazione a mezzo di documento d'identità, precisa che:
“… riconosco la scheda di ingresso [è quella prodotta dalla società al proprio doc. all. alla memoria ex art. 183-3 del 9.12.2022], la signora ha fatto due accessi il 20 e il 21 Tes_1 aprile 2012”.
2.2.3 – Dal tenore di tali dichiarazioni si desume che la al casinò di Saint Vincent Tes_1
c'è andata una sola volta, nella primavera del 2012; il teste dice invero due Pt_2
volte, ma colloca pur sempre gli episodi nella primavera 2012.
Nella narrativa della citazione di primo grado, si riferisce che i fatti si sarebbero verificati nell'anno 2011: si vedano il punto 1, a pag. 2 (“Nel periodo compreso tra gli anni 2010 e
2011 il signor affetto da una gravissima forma di ludopatia, era solito praticare il gioco Pt_1
d'azzardo presso il ”), e soprattutto i punti 8-9-10, a pag. 3 (“In tale dinamica si CP_2 inscrive, per l'appunto, l'emissione degli assegni tratti su Banca C.R. ASTI n. 9012439864-
12 del 10.05.2012 … n. 9012439861-09 del 07.05.2012 …. e n. 9012439862-10 del
07.05.2012. 9. Il signor infatti, privo della liquidità necessaria per acquistare le fiches Pt_1 da utilizzare per il gioco all'interno del , richiedeva a quest'ultimo di poter versare il CP_2
corrispettivo tramite dazione dei tre assegni bancari sopra indicati e il , confidando CP_2 nell'affidabilità del signor (che sino a quel momento aveva sempre adempiuto alle Pt_1
proprie obbligazioni), acconsentì. 10. Al momento in cui il signor bbe a consegnare Pt_1 gli assegni – nell'anno 2011 – il conto corrente bancario di appoggio era operativo e capiente”).
Quindi, quando la dichiara che “il casinò incassava le fiches” e che queste Tes_1 venivano impiegate nel gioco del black jack, non può evidentemente riferirsi all'episodio per cui è processo, non avendo assistito, secondo le precisazioni che la stessa teste fornisce, alla negoziazione assegni-fiches e soprattutto al fatto che il casinò avesse operato in quella specifica circostanza, dopo avere dato a mutuo le somme con la consegna delle fiches, come antagonista di gioco del o che abbia comunque inteso favorirne Pt_1 consapevolmente il gioco d'azzardo prendendovi un interesse diretto.
La in altre parole, non ha assistito direttamente all'operazione di negoziazione Tes_1 degli assegni (quel giorno del 2011 non c'era), ed evidentemente si riferisce ad altri episodi di accesso del marito alla casa da gioco;
il che è a dire che l'appellante non Parte_1
ha comunque dimostrato, come era suo onere, che le fiches acquistate fossero state da lui
7 effettivamente utilizzate per un gioco che vedeva il come suo Controparte_1
antagonista.
Il fatto poi che, secondo quanto riferisce sempre la il osse stato invitato Tes_1 Pt_1
al casinò da una persona operante nella struttura (la teste non si riferisce ad inviti sistematici o ripetuti, ma dice solo di essere andata una sola volta nella casa da gioco col marito, su invito di un dipendente) non vuole ancora dire che nella circostanza della negoziazione degli assegni per cui ora è processo, il casinò avesse, in quella specifica circostanza, un interesse diretto come soggetto mutuante a favorire il giuoco nel mutuatario e sussistesse una conforme volontà negoziale delle parti in tal senso - così da poter configurare un collegamento negoziale tra l'operazione di mutuo e il gioco tale da consentire l'applicazione al negozio di mutuo collegato della disciplina dei debiti di giuoco, di cui all'art. 1933 c.c.
2.3.4 – Costituisce un assunto di fatto completamente indimostrato, ed anzi in contrasto con i documenti di causa, che il on si sia prontamente per Controparte_1 Pt_3
l'incasso degli assegni ed abbia, in tal modo, perduto ogni diritto.
2.3.4.1 - La “scheda clienti” (equivalente ad un “mastro clienti” di una comune impresa commerciale) è stata prodotta in primo grado dalla società appellata con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., allo scopo di dimostrare il fatto, allegato già in comparsa di risposta, che gli assegni non erano stati saldati;
si tratta di una produzione del tutto tempestiva, che il giudicante può liberamente valutare anche senza aderire alle tesi difensive delle parti.
2.3.4.2 – La giurisprudenza citata dall'appellante sull'estinzione dell'obbligazione per mancato tempestivo incasso dell'assegno, non appare pertinente nel caso di specie.
Così la Cass., 17.12.2019, n. 33.428, in motivazione:
“… l'assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento, onde la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni contenute negli accordi intervenuti tra i predetti soggetti, fa presumere l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di una somma determinata.
Il creditore, che ha ricevuto l'assegno, è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l'accredito della somma in esso indicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione.
8 Ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l'effetto estintivo dell'obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt. 1175 e 1197 c.c. Nè il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola del "salvo buon fine", posto che essa attiene all'esistenza della provvista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di quest'ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore.
Ove quest'ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto, tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l'emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell'assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun valido motivo”.
Cioè a dire: il debitore ha pagato con assegno bancario, che è stato accettato dal creditore;
se poi il creditore non l'ha incassato per tempo (e infatti, si fa riferimento alla cessione in pagamento di un credito, art. 1197 c.c.) e la provvista è venuta meno perché è decorso il tempo in cui questa doveva rimanere a disposizione, imputet sibi e il debito è comunque estinto.
2.3.2.3 – Ora, a ben vedere, dalla “scheda clienti” risulta, in corrispondenza di due dei tre assegni, la dicitura “ab-richiamato” (= assegno bancario richiamato: vuol dire che è stato bloccato dall'emittente per evitare la levata del protesto presso la banca) e sul terzo “ab-da sospesi” (= assegno bancario messo in sospeso).
Non è quindi vero che la società gestrice del Casinò di Saint Vincent abbia colpevolmente ritardato nell'incasso dei tre titoli presentandoli alla banca trattaria per il pagamento, dato che gli assegni risultano, in realtà, essere stati o bloccati dall'emittente oppure messi concordemente in sospeso;
e non si può dunque dire che il relativo credito risulti in tal modo conseguentemente estinto.
I titoli, del resto, pur essendo prescritta l'azione cambiaria o decorso il periodo in cui la provvista deve essere mantenuta (art. 32 l. ass.), valgono comunque come promessa di pagamento, a prescindere dalla persistenza dell'obbligazione cambiaria, e come tali sono stati utilizzati dal er ottenere il decreto ingiuntivo. Controparte_1
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
9 Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_1
278/2023 emessa dal Tribunale di Aosta in data 4.10.2023, con atto di citazione notificato in data 29.12.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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