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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 10/04/2025 al n. 662/2025
R.G., promossa con atto di reclamo
DA
( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.10.1985 e residente in [...], JE (VE) e
[...]
(c.f. con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
ES AT n. 69, JE (VE) in persona del liquidatore sig.ra CP_2
rappresentati e difesi in causa dall'avv. Marco Ticozzi ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Torino n. 180, Mestre, come da procura allegata all'atto di reclamo pagina 1 di 36 -reclamanti principali-
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), con sede in JE Via ES AT 69, in persona del P.IVA_2
Curatore Dott.ssa , (CF Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Anna Vanzo giusta mandato in calce al ricorso depositato in primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Gaetano Zorzetto n. 1, Venezia Mestre
-reclamata/reclamante incidentale-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) nata a Controparte_4 CodiceFiscale_3
JE (VE) il 02.04.1950 e residente in [...], JE (VE),
(c.f. nata a [...]à Controparte_2 CodiceFiscale_4
di Piave (VE) il 21.07.1969 e residente in [...], San Donà di Piave
(VE), e (c.f. , nato a Parte_3 CodiceFiscale_5
JE (VE) il 11.05.1955, residente in [...], JE (VE),
tutti rappresentati e difesi, giusta procure alle liti allegate alla memoria di costituzione del 12.09.2025, dall'avv. Marco Ticozzi e con domicilio eletto presso il suo studio in via Torino n. 180, Venezia-Mestre (VE),
E DI
SUPERSOCIETA' DI FATTO COMPOSTA DA
[...]
, in Controparte_3 Controparte_5
persona del curatore, dott.ssa Controparte_6
-reclamata contumace-
pagina 2 di 36 avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 25/09/2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI Parte_4
[...]
In via preliminare: dichiarare la sospensione dell'esecutività della sentenza n.
49/2025 emessa dal Tribunale di Venezia (r.g. 95/2024) in data 20.03.2025 della
liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di
altri atti di gestione ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice della crisi
Nel merito: in accoglimento del presente reclamo, accertare l'insussistenza della
supersocietà di fatto tra la il sig. Controparte_3 Parte_1
e la società e, per l'effetto, revocare la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Venezia per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza di una
supersocietà di fatto, accertare e dichiarare che non partecipavano alla stessa il
sig. e/o la società revocando comunque Parte_1 Controparte_1
l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale a tali soggetti.
Con il favore delle spese di lite e compensi oltre accessori di legge
CONCLUSIONI DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SERENISSIMA
LOGISTICA S.R.L.:
In via preliminare
pagina 3 di 36 - Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza dichiarativa
dell'apertura della Liquidazione giudiziale della di fatto per i CP_7
motivi tutti di cui in narrativa;
- Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Liquidazione
giudiziale della società in persona del suo curatore Controparte_3
rispetto al reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della
Liquidazione giudiziale della di fatto costituita da CP_7 [...]
e per tutti i motivi di cui in CP_3 Parte_1 CP_8
narrativa.
In via principale di merito
Rigettarsi le domande avversarie e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo
grado resa dal Tribunale di Venezia in data 7.3.2025 n. 49 pubblicata in data
20.3.2025 per i motivi tutti di cui in narrativa, confermando la nomina della
Dott.ssa quale curatrice della Procedura di Liquidazione Parte_2
Giudiziale.
In via incidentale subordinata
Previa, ove ritenuto necessario, fissazione d'udienza per l'integrazione del
contraddittorio nel presente giudizio di reclamo nei confronti di CP_2
e accertata e
[...] Controparte_4 Parte_3
dichiarata la sussistenza di una Super-società di Fatto tra , Parte_1
, , e Controparte_2 Parte_3 Controparte_4 CP_9
dichiarare, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa ex art.
[...]
256, V comma, CCII l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale
alla così costituita , nonché la Controparte_3 Controparte_10
pagina 4 di 36 conseguente estensione del fallimento alle persone fisiche socie che la
costituiscono , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3
disponendo e/o confermando la nomina degli organi della Controparte_4
liquidazione giudiziale di e con ogni conseguente Controparte_3
statuizione di legge.
In via incidentale e subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di prime cure n.
49 dd. 7.3.2025, da parte dell'adita Corte d'Appello di Venezia nel senso di non
ritenesse sussistenti i presupposti per l'esistenza della Supersocietà di fatto tra
e la accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 Controparte_9
è socio di fatto ed occulto della società Parte_1 Controparte_3
[... in liquidazione giudiziale e conseguentemente dichiarare l'estensione della
procedura al socio occulto della procedura di liquidazione giudiziale della
società confermando la nomina degli organi della Controparte_3
Liquidazione giudiziale di e con ogni conseguente Controparte_3
statuizione di legge.
In via incidentale alternativa Previa, ove ritenuto necessario, fissazione
d'udienza per l'integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di reclamo
nei confronti di e Controparte_2 Controparte_4 Parte_3
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale non
[...]
ritenesse sussistere i presupposti per l'esistenza della Supersocietà di fatto tra
e la accertata e dichiarata la Parte_1 Controparte_9
sussistenza di una Holding personale di fatto tra , Parte_1 [...]
, e , dichiarare per tutte le CP_2 Parte_3 Controparte_4
pagina 5 di 36 ragioni ed i motivi di cui in narrativa l'apertura della liquidazione giudiziale
della così costituita Holding personale di fatto,- eventualmente anche in
estensione ove ritenuto-, così come delle persone fisiche che la costituiscono:
, , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3 CP_4
, con ogni conseguente statuizione, disponendo e/o confermando la
[...]
nomina del curatore negli stessi organi della procedura di liquidazione
giudiziale di e con ogni conseguente statuizione di legge. Controparte_3
CONCLUSIONI DI , Parte_3 Controparte_4
E : Controparte_2
rigettarsi le domande proposte dalla curatela nei loro confronti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Venezia - su istanza di Liquidazione Giudiziale di
[...]
- con sentenza n. 49/25 del 7.3.2025 dichiarava l'apertura della Controparte_11
liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto che riteneva sussistente tra e rigettando, Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
invece, le domande proposte dal curatore nei confronti delle altre parti resistenti
( , e . Parte_3 Controparte_4 Controparte_2
I primi giudici escludevano la partecipazione della alla supersocietà di CP_4
fatto in quanto non era a conoscenza della gestione di Controparte_11
e per non essere stato chiarito il suo ruolo nell'impresa individuale della
[...]
stessa asseritamente esercitata fino a gennaio 2023. Riscontravano, quanto a l'assenza di un coinvolgimento ulteriore rispetto a Controparte_2
quello di dipendente di nonché socia al 20% di Controparte_3 [...]
e al 2% di Forum RL (a sua volta socia per la quota del 60% di CP_1 CP_1
pagina 6 di 36 CP_
. Escludevano ogni ruolo in tale compagine pure di in Parte_3
quanto il “subentro a partire dal novembre 2023 nell'attività postale dapprima
esercitata dalla cessata impresa individuale di non consente Parte_1
ex se di ritenere la stessa coinvolta nella supersocietà di fatto, anche tenuto
conto che l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
risale al giugno 2023”.
I primi giudici ritenevano, invece, sussistente una supersocietà di fatto tra e sulla base dei Controparte_3 Parte_1 CP_1
seguenti elementi:
- la comunanza di attività postale tra l'impresa individuale esercitata da
[...]
da luglio 2021 a novembre 2023 e;
Pt_1 Controparte_3
- l'utilizzo dello stesso logo, dello stesso timbro e delle medesime autorizzazioni ministeriali;
- l'avere operato formalmente come dipendente senza lamentare il Pt_1
parziale o mancato versamento dei contributi;
- l'imputabilità ad della gestione di e Parte_1 Controparte_3
dei suoi dipendenti;
- la commistione di pagamenti tra i due predetti soggetti, come accaduto per il pagamento dei costi di noleggio dell'affrancatrice e delle affrancature e per i debiti assunti da nei confronti di;
Controparte_3 Controparte_12
- la condivisione tra e della sede legale (via Controparte_3 CP_1
ES AT n. 69 nel Comune di JE), che era altresì il luogo di effettivo svolgimento dell'attività dell'impresa individuale di;
Parte_1
pagina 7 di 36 - la stipula di un contratto di affitto, avente ad oggetto l'albergo sito nel Comune
di Piancavallo in Provincia di Pordenone, di proprietà dell'affittante CP_1
nonostante non avesse mai esercitato attività in quel settore e non CP_3
fosse nemmeno strutturata per farlo (come evincibile dagli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro), avendo, inoltre, ceduto in comodato CP_9
gratuito il relativo immobile senza, peraltro, agire per la riscossione dei canoni non pagati dall'affittuaria;
La supersocietà di fatto veniva, inoltre, ritenuta insolvente in ragione dei debiti vantati nei confronti di BNL e dell'Agenzia delle Entrate e del mancato deposito dei bilanci da parte di successivamente al 2013. CP_1
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza e hanno Parte_1 CP_1
presentato reclamo, contestando innanzitutto la condizione di insolvenza della supersocietà di fatto, erroneamente desunta dal Tribunale dall'insolvenza dei soci che ne facevano parte.
2.2 Hanno, quindi, eccepito l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità
di siffatta società innanzitutto in quanto non sussisteva comunanza di attività tra e posto che il primo ne è stato Parte_1 Controparte_3
dipendente e, quindi, collaboratore, provvedendo ad aprire una propria impresa individuale nel momento in cui quest'ultima ha cessato la sua attività a seguito dell'interruzione dei rapporti commerciali con il cliente più importante, NE
s.p.a.
2.3 Hanno poi criticato le considerazioni del Tribunale sull'identità di sede,
posto che la sede dell'impresa individuale era sì attigua a quella di , CP_3
pagina 8 di 36 ma sita in un immobile differente con un civico diverso (via ES AT n.
67/B).
2.4 Hanno, inoltre, evidenziato che le due imprese avevano distinte licenze, che il logo di era stato utilizzato anche “da altri uffici postali privati” in CP_3
quanto non era registrato e dunque non era di proprietà di nessuno.
Il ruolo di sarebbe stato frainteso dal Tribunale posto che le Parte_1
mansioni dallo stesso svolte erano compatibili con la qualifica di dipendente e di collaboratore con partita IVA, potendo al più ipotizzarsi un'ingerenza da parte sua nell'amministrazione della società tale da qualificarlo come amministratore di fatto e non già come un socio che svolge attività in comune.
2.5 La sentenza impugnata avrebbe altresì erroneamente ritenuto la commistione di pagamenti tra le varie società in ordine ai costi di noleggio e di affrancatura nonché in ordine ai debiti assunti da nei confronti di Controparte_3
avendo provveduto a pagare le somme Controparte_12 Parte_1
dovute dalla società, cui il contratto di noleggio del macchinario era rimasto intestato, come da doc. 21 dallo stesso dimesso in primo grado.
2.6 I reclamanti hanno, quindi, analizzato i rapporti tra e Controparte_3
, criticando le conclusioni cui sono giunti i primi Controparte_1
giudici posto che:
- l'identità di sede tra le due società non è sufficiente a dimostrare la supersocietà
di fatto;
- la scelta di stipulare il contratto d'affitto d'azienda da parte di è CP_1
stata attentamente vagliata atteso il periodo di crisi che la società stava attraversando dovuto ad alcune stagioni invernali senza neve (dal 2015 al 2017)
pagina 9 di 36 ed atteso il fallimento delle trattative con la Banca Nazionale del Lavoro per la rimodulazione del debito del mutuo che “sono state arenate completamente
dall'arrivo della crisi pandemica”;
- l'azienda è stata data in affitto a per mancanza di alternative e CP_3
perché si trattava di società che non era impreparata nel settore posto che il suo amministratore, aveva maturato da tempo una Controparte_4
comprovata esperienza nel settore turistico, frutto delle sue attività alberghiere nel corso degli anni.
2.7. Ulteriormente, è stata evidenziata l'insussistenza di un fondo comune, la mancanza di prova dell'affectio societatis e di una divisione di utili e perdite. Su
quest'ultimo aspetto i reclamanti hanno evidenziato che le perdite sono rimaste in capo a , di cui è stata dichiarata la liquidazione Controparte_3
giudiziale, e che non ha mai partecipato alla distribuzione Parte_1
degli utili né ha assunto alcun rischio relativo alle perdite di CP_3
in quanto tutte le operazioni economiche e finanziarie della società
[...]
sono state gestite da Controparte_4
2.8. I reclamanti hanno, pertanto, chiesto preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione ai sensi degli artt. 51 e
52 CCII.
Nel merito hanno sollecitato la revoca della sentenza impugnata o, in subordine,
l'accertamento della loro estraneità alla supersocietà di fatto e l'esclusione dell'estensione nei loro confronti dell'apertura della procedura concorsuale.
*****
pagina 10 di 36 3.1 Si è costituita Liquidazione Giudiziale di , eccependo Controparte_3
in via preliminare il difetto di legittimazione passiva per non essere stato notificato il reclamo alla supersocietà di fatto (pur rappresentata dal medesimo curatore). Nel merito, ha sollecitato la reiezione del gravame e chiesto, in via incidentale principale, l'estensione della liquidazione giudiziale a Parte_3
e il cui contributo sarebbe
[...] Controparte_4 Controparte_2
stato sottovalutato dai primi giudici.
La curatela ha chiesto, in subordine, l'estensione della liquidazione giudiziale di al socio occulto o, in alternativa, il Controparte_3 Parte_1
riconoscimento dell'esistenza di una holding di fatto costituita dalle quattro persone fisiche in causa e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di siffatta società irregolare in ragione del danno cagionato ex art. 2497 c.c. alla società postale per effetto dell'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento.
3.2 Il Collegio con ordinanza del 26.6.2015 ha rigettato la richiesta di inibitoria ed ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della supersocietà
di fatto nonché di , e Parte_3 Controparte_4 CP_2
[...]
3.3 La supersocietà di fatto, rappresentata dal medesimo curatore di CP_3
, non si è costituita ed all'udienza del 25.9.2025 ne è stata dichiarata la
[...]
contumacia.
3.4. Si sono, invece, costituiti, con unica comparsa ed a mezzo del medesimo difensore dei reclamanti principali, , e Parte_3 CP_4 CP_2
che hanno chiesto il rigetto del reclamo incidentale proposto nei loro confronti pagina 11 di 36 per ragioni in parte analoghe a quelle già evidenziate da e Parte_1
(mancata prova dell'insolvenza della supersocietà di fatto, non CP_1
coincidenza della sede di e della ditta individuale di Controparte_3
, diversità delle licenze postali intestate a tali imprese e più in generale Pt_1
assenza di collegamenti tra le compagini).
3.5. All'udienza di discussione la curatela ha eccepito l'inammissibilità di alcune deduzioni svolte da , e Esaurita la Parte_3 CP_4 CP_2
discussione, le parti hanno concluso come in appresso e la Corte ha riservato la decisione.
*****
3.1 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta superata per effetto della notifica dei reclami principale ed incidentale alla di fatto, CP_7
rimasta contumace.
3.2. Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità svolta in udienza dalla curatela, posto che le circostanze dedotte dai tre reclamati nella parte finale della loro memoria di costituzione sono analoghe a quelle già evidenziate dai reclamanti principali e in ogni caso nel procedimento unitario previsto dal d.lgs.
n. 14/2019, così come era nel vigore della legge fallimentare, non operano le preclusioni assertive proprie del procedimento ordinario.
*****
4.1 Un primo dato che emerge dalla documentazione dimessa in atti è lo svolgimento, da parte dei resistenti in primo grado, di attività nel settore della distribuzione della corrispondenza e dei pacchi, da molti anni sia pure secondo pagina 12 di 36 diversi schemi giuridici. Più precisamente, limitandosi per il momento a quanto risulta dalle visure camerali in atti:
- dapprima mediante la società JE OS s.r.l., partecipata interamente da
, che ne era anche amministratore, inattiva dal 2015; Parte_1
- quindi mediante partecipata interamente da Controparte_3
che ne era anche amministratore, Controparte_4
- a partire dal 2019/2020, a seguito della modifica dell'oggetto sociale di da parte di a mezzo di ditta Controparte_3 Parte_1
individuale;
- dal 2023 a mezzo di ditta individuale di RD PA, che è di fatto subentrato nella ditta del figlio, cancellatosi dal registro delle imprese.
4.2 Come accennato in precedenza, al ramo postale si è affiancato, a partire dal
2019, il ramo alberghiero, avendo stipulato un contratto di Controparte_3
affitto d'azienda con che gestiva l'albergo sito nel Comune di Controparte_1
Piancavallo in provincia di Pordenone.
4.3. L'ampia documentazione dimessa dalla curatela ha fatto emergere una gestione sostanzialmente unitaria delle società e delle imprese individuali di cui si deve occupare il Collegio. I collegamenti tra le imprese, individuali o collettive, ed i reclamanti principali/reclamati emergono innanzitutto dalle visure camerali prodotte in atti, le cui risultanze appare opportuno ricordare:
- la società JE OS RL - precedente titolare delle autorizzazioni/licenze per l'attività postale, (inattiva dal 30.7.2015) - era partecipata al 100% dal Sig.
che ne era anche amministratore unico (all.42 fascicolo Parte_1
Liquidazione Giudiziale);
pagina 13 di 36 - - subentrata a JE OS nelle autorizzazioni per il Controparte_3
ramo posta a far data dal luglio 2015 (e con inizio attività dichiarata dal
1.8.2015) -, è partecipata al 100% dall'attuale amministratore unico, Sig.ra
, madre del Sig. ; Controparte_4 Parte_1
- RL proprietaria dell'immobile ove veniva esercitata da CP_1 [...]
l'attività alberghiera, è partecipata al 20% da al CP_3 Parte_1
20% da e al 60% dalla società Forum la quale ultima, a Controparte_2
sua volta, è detenuta per il 98% da e per il 2% da Parte_1 [...]
; CP_2
- è inoltre stato titolare di una ditta individuale che risulta Parte_1
aver iniziato la propria attività in data 18.7.2019 avente ad oggetto “altre attività
postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. Raccolta, trasporto,
smistamento e distribuzione degli invii postali” che ad oggi risulta cessata
(all.40, 40 bis,43, 43bis, 60 fascicolo Liquidazione Giudiziale);
- , padre di e marito di Parte_3 Parte_1 Controparte_4
, è titolare di una ditta individuale che a far data dal dicembre 2023
[...]
gestisce il ramo d'attività posta a seguito della cessazione della ditta individuale di (all 40 ter, 57 fascicolo Liquidazione Giudiziale); Parte_1
- è socia per la quota del 2% di Forum RL e del 20% di Controparte_2 [...]
Consigliere della società sino al 30.11.2023 (all.41, 44, CP_8 CP_8
46, 59);
- madre di e moglie di , Controparte_4 Parte_1 Parte_5
è amministratore unico e socio unico di e dal 30.11.2023 Controparte_3
pagina 14 di 36 Liquidatore della società (all. 1, 58 fascicolo Liquidazione Controparte_1
Giudiziale).
Tutti i soggetti fisici suelencati, ( , Parte_1 Controparte_2
) hanno, quindi, svolto ruoli Persona_1
amministrativi delle società o comunque sono stati dipendenti delle società
[...]
, Forum e delle varie ditte individuali CP_9 Controparte_3
4.3.1 Con specifico riferimento al ramo postale, va evidenziato quanto segue:
a) Le autorizzazioni ministeriali per l'esercizio dell'attività postale, già di JE
OS, nel 2015 sono state volturate a . Controparte_3
b) L'autorizzazione generale per l'esercizio dell'attività postale (quella avente il numero 3155) è risultata attiva dal 26.2.2013 al 9.5.2025 come da comunicazione del 12.07.2023 inviata dal Ministero delle Imprese e del Made in
Italy alla curatela, e, a seguito della interruzione dell'attività postale da parte della società, è stata utilizzata dalla ditta individuale. Ad esempio, dalle chat whatsapp tra i consorti ed i dipendenti della società emerge la Pt_1
consegna di atti giudiziali che era possibile effettuare solo avvalendosi del citato titolo abilitativo. Inoltre, sul sito internet pubblicizzava Parte_1
l'attività della sua ditta individuale, evidenziando l'effettuazione di servizi che era possibile svolgere solo avvalendosi dell'autorizzazione generale intestata alla società.
c) Le imprese individuali e la società già sottoposta a liquidazione giudiziale hanno esercitato l'attività nella medesima sede sita in JE in via ES
AT. Sul punto si ricorda che la società aveva sede legale al civico 69 e che l'impresa individuale di (cui è subentrata quella del padre), Parte_1
pagina 15 di 36 avente formale sede al civico 77, esercitava apparentemente l'attività al civico
67. In realtà, si trattava di un'unica sede.
c1) Vanno al riguardo innanzitutto richiamate le dichiarazioni rese al curatore dalla secondo cui la ditta individuale del figlio, che utilizzava CP_4
l'affrancatrice presa in affitto dalla società (questione sulla quale si tornerà nel prosieguo), si trovava al civico n. 67 ove la società aveva un front office. La
ha pure riferito che presso quest'ultimo civico si trovava la sede della CP_4
società.
c2) La documentazione fotografica inserita a pagina 14 della comparsa di costituzione della curatela e la visura catastale prodotta dalla medesima parte danno conferma visiva che si trattava della medesima sede, posto che i civici n.
67 e 69 sono tra di loro attigui e vi è un'unica insegna avente come denominazione ”. Controparte_3
C3) Ulteriore conferma della segnalata commissione si rinviene nella “Carta
della Qualità”, recante la data del 01.06.2019, dell'impresa individuale denominata “Serenissima Posta di MA RD” con sede in via ES
AT n. 69.
CP_1 d) e sito internet di sono stati utilizzati dalla ditta Controparte_3
individuale di che ha ammesso la circostanza, sia pure Parte_1
aggiungendo che si trattava di una sorta di piattaforma alla quale partecipavano altre società. Quest'ultima precisazione, lungi dal costituire elemento di confutazione delle argomentazioni della curatela, lascia semmai intravedere un ruolo di direzione o di coordinamento esercitato da nei confronti Pt_1
pagina 16 di 36 (anche) di altri soggetti che dovrà formare oggetto di più approfonditi accertamenti in altra sede.
Da evidenziare che al sito della società era collegata, fino alla disdetta operata dalla curatela, la carta postepay di . Parte_1
e) L'affrancatrice, noleggiata dalla società, è stata utilizzata dalla ditta individuale di senza alcuna cessione del contratto di noleggio Parte_1
(effettuata solo in data 19.6.2023) i cui canoni sono stati corrisposti da sino al mese di ottobre 2023. Controparte_3
– che va ribadito non esercitava più attività postale dal Controparte_3
2020 come anche riferito dal suo amministratore - ha altresì provveduto ad effettuare le ricariche, in favore di , necessarie per poter apporre le CP_12
affrancature sulla corrispondenza (le somme a quest'ultimo fine necessarie venivano corrisposte ad Audion s.r.l. che le girocontava alla società postale pubblica, che a sua volta emetteva fattura nei confronti di CP_3
).
[...]
Tali circostanze risultano confermate dalle fatture, prodotte sub doc. 3 dalla curatela, emesse da nei confronti di per Controparte_3 Parte_1
euro 40.911,58.
L'affrancatrice in questione, secondo quanto riscontrato dalla curatela a seguito di accesso eseguito in data 5.12.2023, si trovava presso i locali di CP_3
e veniva utilizzata dalla ditta individuale (il bene
[...] Parte_3
è tutt'ora in uso a quest'ultimo, non avendo preteso la società proprietaria la sua restituzione come da comunicazione inviata al curatore).
pagina 17 di 36 f) ha pagato i canoni degli immobili posti ai civici 67/69 Controparte_3
al proprietario nonostante, a partire da un certo momento, Parte_6
fossero in uso alla ditta individuale di MA Pt_1
4.3.2. Con riferimento, invece, al ramo alberghiero, si deve segnalare quanto segue:
a) Diversi canoni di locazione dovuti dall'affittuaria non sono stati corrisposti senza alcuna reazione da parte dell'affittante che li ha formalmente CP_1
richiesti solo con l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_3
, dichiarando, con PEC del 23.6.2023 a firma di , di
[...] Parte_1
risolvere unilateralmente il contratto (sul punto si ricorda che la stessa CP_4
nei colloqui con il curatore ha riferito di non avere mai ricevuto solleciti per il pagamento dei canoni),
b) Il contratto d'affitto d'azienda (stipulato il 14.12.2018) è sostanzialmente concomitante con la notifica dell'atto di precetto da parte di Banca Nazionale del
Lavoro a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo sottoscritto dalla società in data 6.12.2006 per l'importo di Euro 957.461,46.
La curatela ha al riguardo evidenziato che la stipula del contratto d'affitto è stata fatta allo scopo di “schermare la società nell'evidente interesse CP_1
economico del socio , il quale ne deteneva come persona fisica Parte_1
e per il tramite della società Forum, complessivamente l'80%”. Si aggiunge al riguardo che nell'esecuzione immobiliare avviata dalla Banca era intervenuta l'Agenzia delle Entrate, facendo valere propri crediti per oltre Euro 420.000,00
(le imposte non versate partono dal 2008 e riguardano tutte le successive annualità come da estratti dei ruoli dimessi dalla Liquidazione Giudiziale).
pagina 18 di 36 L'estraneità dell'operazione ad ogni logica imprenditoriale risulta innanzitutto dal fatto che la società non deposita dal 2013 bilanci, sicché CP_1
mancavano i dati fondamentali sulla cui base valutare la redditività della gestione, che comunque non è stata mai assunta in carico dall'affittuaria con un'effettiva organizzazione di impresa come dimostra il verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro dimesso dalla curatela. Invero, gli ispettori, negli accessi alla struttura compiuti nell'estate del 2023, non trovarono alcun dipendente di , ma solo due persone qualificatesi come Controparte_3
custodi, prive di contratto, ed altro personale dell'Associazione sportiva
Toghether, addetto alle pulizie ed all'attività di sala (camerieri), con conseguente irrogazione di sanzione a carico della quale amministratore di CP_2 [...]
per interposizione fittizia di manodopera in violazione dell'art. 29 del CP_1
d.lgs. n. 276/2003 (non risultano opposizioni avverso l'irrogazione di tali sanzioni).
Prive di rilievo sono le deduzioni sul punto effettuate dai reclamanti prima ricordate posto che la pandemia da COVID-19 è scoppiata successivamente alla stipula del contratto d'affitto d'azienda, sicché l'emergenza pandemica non può
avere inciso sulla scelta di dare in affitto l'immobile. Inoltre, tutte le (comunque generiche) deduzioni sull'andamento della società nel periodo precedente la stipula del contratto di affitto non sono verificabili per mancanza dei bilanci e delle scritture contabili.
Pure la proroga del contratto d'affitto d'azienda effettuata in data 30.03.2020
(questa sì in piena emergenza pandemica), per effetto della quale la scadenza del contratto venne portata dal 31.12.2023 al 30.09.2030, risulta difficilmente pagina 19 di 36 giustificabile sotto il profilo imprenditoriale, rispondendo piuttosto alla volontà
di mantenere “un vincolo” sull'immobile per altri scopi. Tale decisione risulta a maggior ragione poco comprensibile dal punto di vista di Controparte_3
laddove si consideri che, come dichiarato dalla al curatore, “I costi CP_4
erano altissimi, non so specificare la cifra, mentre i ricavi non sono stati
altissimi “. Quindi, se le difficoltà nella conduzione dell'attività si erano sin da subito palesate in modo evidente, non vi era alcun plausibile motivo per vincolarsi contrattualmente fino al 2030.
c) Priva di giustificazioni economiche e imprenditoriali è pure la decisione di dare in comodato gratuito a l'immobile nel quale veniva Controparte_3
esercitata l'attività alberghiera (avvenuta con contratto del 2.1.2019).
*****
5. Per quanto riguarda più specificamente il ruolo effettivamente assunto in tali compagini dalle parti resistenti in primo grado, si deve evidenziare quanto segue.
5.1 Parte_1
Il reclamante principale, secondo quanto risulta dalla busta paga dallo stesso dimessa sub doc. 23 del suo fascicolo, risulta essere stato formalmente assunto da come dipendente part-time di IV livello, Controparte_3
dall'11.2.2016.
Non vi è, invece, traccia documentale della seconda fase lavorativa dallo stesso segnalata (quella in cui sarebbe stato collaboratore della società), non essendo stato prodotto alcun contratto di collaborazione il cui oggetto non è stato neppure dettagliato dallo stesso che ha, peraltro, ammesso di avere continuato Pt_1
a svolgere di fatto la medesima attività.
pagina 20 di 36 E' certo invece che, come da visura camerale prodotta dalla curatela, in data
18.07.2019 vi è stato il formale avvio della sua impresa individuale.
La documentazione dimessa dalla curatela ha messo in luce un ruolo di ben maggiore rilievo di parzialmente ammesso dallo stesso reclamante Pt_1
che ha ritenuto che potrebbe al più essergli riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto della “fallita”.
Invero:
i) I dipendenti di lo identificavano come il loro datore di Controparte_3
lavoro/referente di tutta l'attività di impresa. Significativamente nelle chat whatsapp (che danno conto delle intercomunicazioni intercorse nel 2019)
dimesse dalla curatela parlavano con lui di ferie, contratti, distribuzione della posta, malattia e lamentavano il mancato pagamento degli stipendi (anticipando quanto si dirà più diffusamente, va sin da ora evidenziato che nelle chat non compare mai la madre , del tutto sconosciuta ai due dipendenti Controparte_4
ascoltati dal curatore)
ii) Interloquiva con il commercialista e formulava istanze/riceveva
CP_1 corrispondenza come da doc. 67 della curatela: così, il 17.5.2018 chiese all'
la rateizzazione per regolarizzare il DURC, il 27.01.2017 inviò al Parte_7
documentazione per la partecipazione ad un bando, il 2.9.2021 gli fu
[...]
inoltrata la lamentela dell'avvocato di alcuni clienti dell'albergo che si erano visti annullare le prenotazioni, per le quali avevano corrisposto delle caparre, a seguito del lock down dovuto all'emergenza pandemica.
Si noti che le prime due comunicazioni testé citate furono fatte usando la pec di
. Controparte_3
pagina 21 di 36 iii) E' sempre intervenuto alle assemblee di approvazione dei bilanci della società come segretario verbalizzante.
iv) Come detto in precedenza, ha utilizzato logo e sito di Controparte_3
per la sua ditta individuale.
v) Ha esercitato il diritto di risoluzione del contratto d'affitto per conto di
[...]
(quello che tale società aveva stipulato con ). CP_1 CP_3
vi) Era stato delegato ad operare sui conti di presso Controparte_3 [...]
e Banco Popolare di Cividale. CP_12
5.2 Parte_3
i) Dalle chat whatsapp con i dipendenti di risulta che Controparte_3
anche lui – pur formalmente privo di incarichi - consegnava la posta ai postini per il successivo inoltro ai destinatari. Ad esempio, il 19.5.2019 scrisse che tutti e tre i postini dovevano andare a Mestre per terminare le consegne delle schede elettorali. Inoltre, il 3.5.2019 chiese ai postini di “mandare i chilometri dello
scooter” perché doveva “scrivere la statistica mensile” (da ciò si comprende che egli ricopriva un ruolo nell'ambito della società già da tempo e che si occupava anche di amministrazione, come è confermato dal messaggio del
15.5.2019 in cui fece presente di essere in ufficio). Ulteriormente, il 31.5.2019
scrisse che ( non poteva consegnare delle scatole con la Pt_1 Pt_1
corrispondenza e che ci sarebbe andato lui “dopo tanto tempo” (quindi, si comprende che egli aveva da epoca risalente un ruolo in ). CP_3
Il ruolo di tale reclamato risulta confermato dal colloquio avuto dal curatore con il dipendente , secondo cui , insieme al figlio Pt_8 Parte_3
, gli dava la posta da consegnare. Pt_1
pagina 22 di 36 iii) Alla fine del 2023 ha iniziato ad esercitare, presso i medesimi locali in cui avevano svolto la loro attività e la ditta individuale del Controparte_3
figlio, l'attività postale con una propria impresa individuale.
Tale operazione è qualificabile come sostanziale cessione d'azienda avvenuta in contemporanea alla cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa individuale di ed è significativamente avvenuta nei mesi immediatamente Pt_1
successivi all'apertura della liquidazione giudiziale di , Controparte_3
vale a dire quando, a seguito dei primi accertamenti condotti dalla curatela, la posizione del figlio risultava nei fatti compromessa. Tale soluzione appare essere stata ideata per consentire il proseguimento dell'attività postale, con le attrezzature ed i locali già facenti capo alle precedenti compagini, ad una persona che, come meglio si dirà, era riconducibile al medesimo centro di interessi.
iv) Ricopre l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di
[...]
dal 2009. CP_1
5.3 Controparte_4
Tale reclamata non risulta avere svolto alcun atto effettivo di gestione riferibile a
. Inoltre, è pacificamente estranea all'attività alberghiera. Controparte_3
Significativamente neppure i lavoratori di sentiti dal Controparte_3
curatore la conoscevano, non avendo mai sentito il suo nome.
La sua scarsa conoscenza delle vicende di è chiaramente Controparte_3
emersa dai colloqui avuti con il curatore ai quali si è presentata con la da lei qualificata come “amica”. CP_2
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato tutte le domande che la riguardavano, apparendo la - impregiudicata ogni valutazione sulle CP_4
pagina 23 di 36 sue responsabilità derivanti dall'assunzione della carica di amministratore per i danni subiti dalla società che dovrà essere valutata in altra sede - una mera testa di legno.
5.4 Controparte_2
Si è detto in precedenza che tale reclamata è socia al 20% di Forum (che controlla al 60%), che è socia al 20% di e che è stata CP_1 CP_1
consigliere di amministrazione di entrambe le società.
Va pure ricordato che la è stata assunta come dipendente di CP_2
da dicembre 2019 full time e da gennaio 2023 part time. Non è stato CP_3
spiegato dalla reclamata né risulta comunque chiaro quale fosse l'effettivo ruolo dalla stessa svolto all'interno della società. Deve, però, essersi trattato di un ruolo di rilievo, posto che la ha fornito assistenza alla curatela per CP_2
l'accesso al conto on line WISE di . CP_3
Ulteriormente si segnala che ella ha preso parte alla procedura esecutiva che ha riguardato l'albergo qualificandosi dapprima come socia della società esecutata e successivamente come delegante della società conduttrice l'azienda (cioè
). Trattasi all'evidenza di ruoli incompatibili tra di loro, Controparte_3
che disvelano l'esistenza di un centro di interessi “superiore”: invero, in siffatto contesto le persone coinvolte ricoprivano i più svariati incarichi, funzionali al solo perseguimento delle finalità proprie della compagine che si andrà meglio a qualificare nella successiva esposizione.
Il legame della con la famiglia è risalente nel tempo come CP_2 Pt_1
dimostrato dal fatto che prima del 2000 risulta essere stata dipendente della ditta individuale . Tale consolidato rapporto rende più agevole Controparte_4
pagina 24 di 36 la comprensione del ruolo assunto nelle vicende di cui è lite da tale persona che,
pur priva di legami parentali con gli altri soggetti coinvolti, può essere comunque fatta rientrare, ai fini delle valutazioni che si andranno a compiere, nel gruppo di interessi facenti capo alla famiglia.
*****
6.1 Come risulta da tutti gli elementi di cui si è sinora dato conto, è indubbia la sussistenza di un centro di interessi volto al perseguimento di finalità proprie, in alcuni casi inconciliabili con quelle delle società coinvolte nel presente giudizio.
Occorre, allora, accertare se lo stesso sia riconducibile alla figura della supersocietà di fatto oppure della c.d. holding di fatto e quali ne siano i partecipanti.
Come rilevato nella sentenza impugnata, i requisiti necessari per poter ritenere sussistente la c.d. supersocietà di fatto sono rappresentati dall'esistenza di un fondo comune, dalla compartecipazione dei soci agli utili ed alle perdite e dall'affectio societatis (collaborazione finalizzata ad un risultato comune). Si è,
inoltre, evidenziato (cfr. Cass. sez. 1 , Ordinanza n. 4784 del 15/02/2023) che la supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.
pagina 25 di 36 L'esercizio dell'attività in comune presuppone, tra l'altro, che si tratti di soggetti almeno parzialmente autonomi, circostanza che va esclusa nel caso di specie, posto che l'attività di è sempre stata svolta Controparte_3
seguendo le indicazioni di un centro di interessi ad essa esterno (in cui un ruolo di primissimo piano è stato svolto da ) e l'assunzione del ramo Parte_1
alberghiero ha avuto come scopo quello di ostacolare l'esecuzione immobiliare avviata da BNL e così salvaguardare l'immobile.
Si noti poi che l'attività postale e l'attività alberghiera sono state esercitate da in momenti diversi, pacifico essendo che dopo la stipula Controparte_3
del contratto d'affitto d'azienda la società (all'inizio solo) postale non ha più
svolto la sua primigenia attività (portata avanti dapprima nei fatti e poi formalmente dall'impresa individuale di ). Ciò costituisce, tra Parte_1
l'altro, un'ulteriore anomalia, giacché alla cessazione dell'attività dovrebbero seguire la chiusura o il trasferimento dei rapporti contrattuali (non avvenuta nel caso di specie per quanto sopra spiegato) e rappresenta un ulteriore ostacolo alla configurabilità della c.d. supersocietà di fatto tra i soggetti individuati dal
Tribunale posto che tale istituto presuppone pur sempre la contemporanea partecipazione dei soci allo svolgimento di una determinata attività.
6.2. Fanno parte dell'holding, che il Collegio ritiene di poter individuare nella forma della società di fatto, e Parte_1 Parte_3
. Controparte_2
6.2.1 La posizione di è quella di maggior rilievo: le molteplici Parte_1
e rilevantissime circostanze di cui si è sin qui dato conto rendono evidente il ruolo di eterodirezione svolto da tale soggetto.
pagina 26 di 36 Meno evidente, ma comunque significativo, il ruolo svolto dagli altri due soci di fatto.
6.2.2. ha agito dapprima all'interno di Parte_3 CP_3
e poi con la propria ditta individuale per il perseguimento di un
[...]
interesse economico comune a quello del figlio. E' al riguardo significativa l'assenza di documentazione (ma anche di allegazioni del diretto interessato) in ordine alle attività lavorative ed ai redditi percepiti da tale reclamato prima dell'avvio dell'impresa individuale a proprio nome. Si è, quindi, trattato di una collaborazione nelle attività del gruppo (ramo postale) andata ben al di là della mera affectio parentalis. Detto in altri termini, il padre non stava solo Parte_3
dando una mano al figlio, ma collaborava in modo continuativo nello svolgimento dell'attività postale per ritrarne un guadagno.
6.2.3. nella vicenda di cui è processo ha senz'altro perseguito un CP_2
proprio interesse economico innanzitutto in quanto è, insieme a
[...]
il proprietario sostanziale dell'hotel Antares la cui disponibilità il Pt_1
gruppo ha cercato di salvaguardare con le operazioni di cui si è detto. Inoltre,
risulta aver ricoperto un ruolo, sia pure più defilato, ma comunque fiduciario, in
, che può essere spiegato solo ipotizzando un'attività di Controparte_3
direzione e coordinamento. E' verosimile ritenere che, in un primo momento, la posizione di tale reclamata nelle attività della famiglia fosse Pt_1
marginale. E' certo, però, che quanto meno dal 2019 ha assunto una CP_2
posizione di maggior rilievo, facendo parte a tutti gli effetti di quella holding che ha coordinato le attività postali ed alberghiere nelle forme di cui si è
precedentemente detto.
pagina 27 di 36 6.2.4. Invece, come detto prima, nessun ruolo gestorio può essere attribuito alla
CP_4
6.3. Vanno, a questo punto, ricordate le considerazioni svolte in ordine alle figure societarie in questa sede dibattute dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Invero, Cass. sez. 1, con ordinanza n. 7105 del 17/03/2025 ha innanzitutto ricordato che “Non può negarsi che, al di là della censurata
ricostruzione in fatto della vicenda, I principi in diritto sottesi alla decisione
impugnata risultino – in via di primo esame – consonanti all'orientamento di
legittimità per cui «la circostanza che I singoli enti societari perseguano
l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è
indice contrario dell'esistenza del fenomeno “supersocietario”, venendo in
rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui
confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può
eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che
può, altresì, fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei
soggetti legittimati, ove ne siano accertati I presupposti soggettivi e lo stato
d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili» (Cass. 36378/2023).
Ha, però, ricordato che “L'indirizzo nomofilattico di questa Corte si è
successivamente assestato sul diverso e meno apodittico principio per cui anche
«l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che,
avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è compatibile con l'accordo, iniziale o successivo, che la società si faccia carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le pagina 28 di 36 persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo» (Cass. 74/2024, che ha cassato
la sentenza impugnata la quale aveva escluso la sussistenza di una supersocietà
di fatto per la mancanza dell'elemento della affectio societatis, senza indagare se
esso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse successivamente venuto meno, in
forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi).
Il giudice di legittimità ha poi osservato:
“5.3. – L'approdo è stato il consolidarsi dell'orientamento in base al quale
«l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che
avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in
astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. supersocietà di fatto e
favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in
concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette
persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la
seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per
effetto di essi (art. 2497- septies c.c.), l'esercizio di un abuso sulla società
medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto
societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (cfr. artt.
2497-sexies e 2359 c.c.)» (Cass. 204/2024).
pagina 29 di 36 5.4. – Risulta allora evidente che, nel caso in esame, la negazione dell'esistenza
della supersocietà di fatto sia stata impropriamente e apoditticamente incentrata
sull'assunto che la prima società dichiarata fallita fosse stata «dolosamente
svuotata contro il suo interesse ed in pregiudizio dei suoi creditori e per favorire
in definitiva gli interessi di chi, di fatto o di diritto, la controllava, sia stata cioè
vittima piuttosto che complice di costoro», poiché anche un assetto distributivo
non egualitario o una ripartizione disparitaria e meno formalizzata, ma reale, di
benefici e utili, non sono come detto incompatibili con la fattispecie societaria di
cui all'art. 2247 c.c., e con la conseguente sussunzione della vicenda nel
paradigma dell'art. 147, comma 5, l. fall.”
All'esito del suo ragionamento il giudice di legittimità ha, pertanto,
puntualizzato:
“5.5. – Detto altrimenti, ciò che conta, ai fini della sussistenza di un rapporto
societario di fatto tra persone fisiche ed una o più società di capitali, è che vi sia
esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'effettivo conferimento
di beni, apporti organizzativi, contratti ed impegni finalizzati ad una cogestione
dei beni societari e alla ripartizione degli utili, a prescindere dal fatto che i ruoli
decisori possano risultare cangianti e non perfettamente paritari, o che vi sia un
qualche stravolgimento programmatico delle regole distributive societarie,
capace di incidere sull'autonomia dei rispettivi enti coinvolti, di modo che taluni
di essi vengano a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività svolta in comune
in misura superiore agli utili ad essi riservati o comunque ricevuti e,
simmetricamente, altri abbiano assunto debiti in misura inferiore rispetto ai
vantaggi patrimoniali ricevuti”
pagina 30 di 36 6.4 Ritiene il Collegio di poter affermare la sussistenza di una holding di fatto,
costituita dai tre soggetti di cui sopra, anche tenendo conto dei ricordati rilievi del giudice di legittimità in quanto non vi è mai stata un'effettiva collaborazione tra e le due società in causa, essendo state piuttosto le due Parte_1
compagini sempre sfruttate per il perseguimento degli interessi del gruppo di interessi facenti capo ai soggetti innanzi individuati. In particolar modo, si deve ricordare che non è altro che la prosecuzione CP_3 Controparte_3
sostanziale di JE OS s.r.l., partecipata ed amministrata da
[...]
il quale, per ragioni rimaste ignote e che comunque qui non Pt_1
interessano, ha svolto la medesima attività a mezzo della società poi “fallita”,
facendo figurare la madre come amministratore.
*****
7. Per poter dichiarare la liquidazione giudiziale della società/holding di fatto così costituita e quella in estensione dei soci che ne fanno parte occorre accertare il requisito dell'insolvenza.
Precisato che la società in questione non è titolare di alcun bene, va, sia pure incidentalmente, accertato un significativo danno (rilevante anche per riconoscere la legittimazione attiva della curatela) subito da CP_3
per effetto dell'attività di direzione e coordinamento svolta dalla
[...]
holding in violazione dell'art. 2497 cod. civ., che, riservata ad altra sede la compiuta individuazione delle poste risarcitorie e la quantificazione dei pregiudizi effettivamente subiti, appare ravvisabile in relazione ai seguenti profili:
pagina 31 di 36 - utilizzo del sito e del logo di da parte delle imprese Controparte_3
individuali senza alcun corrispettivo;
- utilizzo dell'autorizzazione generale postale di n. 3155 Controparte_3
senza alcun corrispettivo;
- cessione non formalizzata dell'azienda postale (significativamente Parte_1
nel 2023 ha percepito dalla ditta individuale guadagni per euro
[...]
100.000,00, utilizzando sede e strutture della società che avrebbe potuto essere lei beneficiaria almeno in parte di quegli introiti);
- corresponsione dei canoni di locazione per gli immobili siti ai civici 67 e 69 da parte di nonostante gli spazi fossero utilizzati, da un certo Controparte_3
momento, dalla sola ditta individuale;
- aggravamento del dissesto, anche per effetto della corresponsione di alcuni canoni di locazione dovuti da a per l'affitto d'azienda CP_3 CP_1
dell'attività alberghiera, in quanto l'ampliamento dell'attività sociale è stato effettuato quando il patrimonio netto dell'affittuaria era già divenuto negativo (lo era dal 2017 e la situazione peggiorò costantemente come risulta dai bilanci dimessi dalla curatela), senza alcuna strategia imprenditoriale ed allo scopo di ostacolare l'esecuzione immobiliare dell'albergo sito in Piancavallo;
- canoni di noleggio dell'affrancatrice ( ha replicato, facendo Parte_1
riferimento al doc. 21 prodotto in primo grado, che però riguarda i costi di affrancatura e costituisce nulla più di un elenco dei pagamenti effettuati che,
quand'anche corrispondente al vero, sarebbe indicativo delle somme corrisposte per il periodo che va dal mese di dicembre del 2020, sicché tutti i pagamenti pagina 32 di 36 anteriormente effettuati anche a quel titolo da non Controparte_3
sembrano essere stati rimborsati).
*****
8. Pertanto, in accoglimento del reclamo principale, va revocata l'apertura della liquidazione giudiziale dichiarata dal Tribunale, non sussistendo la supersocietà
di fatto ritenuta, invece, esistente dai primi giudici, mentre, in parziale accoglimento del reclamo incidentale, va accertata l'esistenza di una holding/società di persone di fatto tra , e Parte_1 Parte_3
di cui va disposta la liquidazione giudiziale, estesa ai Controparte_2
tre soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 256 CCII.
*****
9.1 Stabilisce l'art. 53, quarto comma, CCII: “Con la sentenza che revoca la
liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi
periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino
al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità,
stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla
situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa. “
Si reputa sufficiente nel caso di specie l'invio della relazione e l'adempimento dei citati obblighi informativi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, con periodicità semestrale.
9.2 Stabilisce, inoltre, l'art. 147 D.P.R. n. 115/2002: “In caso di revoca della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura
e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto
pagina 33 di 36 con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a
carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa
alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello,
quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è
imputabile al creditore o al debitore”
L'apertura della procedura è imputabile ai soci della società di fatto ed a
, attesa la difficoltà nella ricostruzione degli effettivi rapporti Controparte_4
tra la holding e le società eterodirette, resa possibile solo mediante una approfondita attività di indagine portata avanti dal curatore, e la condotta, sotto diversi profili, reticente dell'amministratore di diritto di . Controparte_3
9.3. In ordine ai provvedimenti ex artt. 91 e ss. c.p.c., e Parte_1 [...]
che hanno svolto difese comuni, vanno condannati al pagamento di metà CP_1
delle spese della curatela, venendo la residua frazione compensata in ragione dell'accoglimento del gravame con riferimento alla posizione della società.
Quanto ai rapporti tra curatela ed , e Parte_3 Controparte_4
che hanno anch'essi svolto difese comuni, si reputa, Controparte_2
atteso il rigetto delle domande riguardanti la posizione della di CP_4
disporre la compensazione della metà delle spese della Liquidazione Giudiziale e porre a carico di tali reclamati, in solido con i reclamanti principali, la residua frazione.
Le spese della curatela vengono liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato di media difficoltà.
La sentenza va comunicata al Tribunale di Venezia per la nomina del curatore
(andrà valutata la condizione di conflitto di interessi che sussiste tra la pagina 34 di 36 danneggiata e la danneggiante holding di fatto costituita Controparte_3
dalle tre predette persone fisiche) e per gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 53 e 125 e ss CCII.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo principale proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 49/2025 emessa dal Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Padova in data 7.3.2025 e sul reclamo incidentale proposto da
Liquidazione Giudiziale di nei confronti dei predetti Controparte_3
reclamanti nonché di , e Parte_3 Controparte_4 [...]
, li accoglie entrambi per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma CP_2
della pronuncia impugnata:
- revoca la liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto tra
[...]
e e dei soci illimitatamente Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
responsabili e in estensione e dichiara Parte_1 Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita da
[...]
e e dei soci Pt_1 Parte_3 Controparte_2
illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_3
in estensione;
Controparte_2
- dispone il deposito, da parte del curatore della supersocietà di fatto nominato con la sentenza impugnata, presso il Tribunale di Venezia fino al passaggio in giudicato della presente sentenza della relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, con le informazioni previste dall'art. 53, comma 4,
CCII, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, con periodicità semestrale;
pagina 35 di 36 - accerta che l'apertura della procedura concorsuale revocata con la presente sentenza è imputabile a , , Parte_1 Parte_3 [...]
e CP_2 Controparte_4
- condanna Parte_1 Controparte_1 Parte_3
e alla rifusione, in solido, della metà Controparte_2 Controparte_4
delle spese di Liquidazione Giudiziale di che liquida Controparte_3
nell'intero in Euro 8.470,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, dichiarando compensata la residua frazione;
- dispone la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Venezia per la nomina del curatore e per gli ulteriori adempimenti di sua competenza previsti dagli artt. 53 e 125 e ss. d.lgs n. 14 del 2019.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 36 di 36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 10/04/2025 al n. 662/2025
R.G., promossa con atto di reclamo
DA
( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.10.1985 e residente in [...], JE (VE) e
[...]
(c.f. con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
ES AT n. 69, JE (VE) in persona del liquidatore sig.ra CP_2
rappresentati e difesi in causa dall'avv. Marco Ticozzi ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Torino n. 180, Mestre, come da procura allegata all'atto di reclamo pagina 1 di 36 -reclamanti principali-
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), con sede in JE Via ES AT 69, in persona del P.IVA_2
Curatore Dott.ssa , (CF Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Anna Vanzo giusta mandato in calce al ricorso depositato in primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Gaetano Zorzetto n. 1, Venezia Mestre
-reclamata/reclamante incidentale-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) nata a Controparte_4 CodiceFiscale_3
JE (VE) il 02.04.1950 e residente in [...], JE (VE),
(c.f. nata a [...]à Controparte_2 CodiceFiscale_4
di Piave (VE) il 21.07.1969 e residente in [...], San Donà di Piave
(VE), e (c.f. , nato a Parte_3 CodiceFiscale_5
JE (VE) il 11.05.1955, residente in [...], JE (VE),
tutti rappresentati e difesi, giusta procure alle liti allegate alla memoria di costituzione del 12.09.2025, dall'avv. Marco Ticozzi e con domicilio eletto presso il suo studio in via Torino n. 180, Venezia-Mestre (VE),
E DI
SUPERSOCIETA' DI FATTO COMPOSTA DA
[...]
, in Controparte_3 Controparte_5
persona del curatore, dott.ssa Controparte_6
-reclamata contumace-
pagina 2 di 36 avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 25/09/2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI Parte_4
[...]
In via preliminare: dichiarare la sospensione dell'esecutività della sentenza n.
49/2025 emessa dal Tribunale di Venezia (r.g. 95/2024) in data 20.03.2025 della
liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di
altri atti di gestione ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice della crisi
Nel merito: in accoglimento del presente reclamo, accertare l'insussistenza della
supersocietà di fatto tra la il sig. Controparte_3 Parte_1
e la società e, per l'effetto, revocare la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Venezia per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza di una
supersocietà di fatto, accertare e dichiarare che non partecipavano alla stessa il
sig. e/o la società revocando comunque Parte_1 Controparte_1
l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale a tali soggetti.
Con il favore delle spese di lite e compensi oltre accessori di legge
CONCLUSIONI DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SERENISSIMA
LOGISTICA S.R.L.:
In via preliminare
pagina 3 di 36 - Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza dichiarativa
dell'apertura della Liquidazione giudiziale della di fatto per i CP_7
motivi tutti di cui in narrativa;
- Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Liquidazione
giudiziale della società in persona del suo curatore Controparte_3
rispetto al reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della
Liquidazione giudiziale della di fatto costituita da CP_7 [...]
e per tutti i motivi di cui in CP_3 Parte_1 CP_8
narrativa.
In via principale di merito
Rigettarsi le domande avversarie e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo
grado resa dal Tribunale di Venezia in data 7.3.2025 n. 49 pubblicata in data
20.3.2025 per i motivi tutti di cui in narrativa, confermando la nomina della
Dott.ssa quale curatrice della Procedura di Liquidazione Parte_2
Giudiziale.
In via incidentale subordinata
Previa, ove ritenuto necessario, fissazione d'udienza per l'integrazione del
contraddittorio nel presente giudizio di reclamo nei confronti di CP_2
e accertata e
[...] Controparte_4 Parte_3
dichiarata la sussistenza di una Super-società di Fatto tra , Parte_1
, , e Controparte_2 Parte_3 Controparte_4 CP_9
dichiarare, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa ex art.
[...]
256, V comma, CCII l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale
alla così costituita , nonché la Controparte_3 Controparte_10
pagina 4 di 36 conseguente estensione del fallimento alle persone fisiche socie che la
costituiscono , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3
disponendo e/o confermando la nomina degli organi della Controparte_4
liquidazione giudiziale di e con ogni conseguente Controparte_3
statuizione di legge.
In via incidentale e subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di prime cure n.
49 dd. 7.3.2025, da parte dell'adita Corte d'Appello di Venezia nel senso di non
ritenesse sussistenti i presupposti per l'esistenza della Supersocietà di fatto tra
e la accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 Controparte_9
è socio di fatto ed occulto della società Parte_1 Controparte_3
[... in liquidazione giudiziale e conseguentemente dichiarare l'estensione della
procedura al socio occulto della procedura di liquidazione giudiziale della
società confermando la nomina degli organi della Controparte_3
Liquidazione giudiziale di e con ogni conseguente Controparte_3
statuizione di legge.
In via incidentale alternativa Previa, ove ritenuto necessario, fissazione
d'udienza per l'integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di reclamo
nei confronti di e Controparte_2 Controparte_4 Parte_3
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale non
[...]
ritenesse sussistere i presupposti per l'esistenza della Supersocietà di fatto tra
e la accertata e dichiarata la Parte_1 Controparte_9
sussistenza di una Holding personale di fatto tra , Parte_1 [...]
, e , dichiarare per tutte le CP_2 Parte_3 Controparte_4
pagina 5 di 36 ragioni ed i motivi di cui in narrativa l'apertura della liquidazione giudiziale
della così costituita Holding personale di fatto,- eventualmente anche in
estensione ove ritenuto-, così come delle persone fisiche che la costituiscono:
, , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3 CP_4
, con ogni conseguente statuizione, disponendo e/o confermando la
[...]
nomina del curatore negli stessi organi della procedura di liquidazione
giudiziale di e con ogni conseguente statuizione di legge. Controparte_3
CONCLUSIONI DI , Parte_3 Controparte_4
E : Controparte_2
rigettarsi le domande proposte dalla curatela nei loro confronti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Venezia - su istanza di Liquidazione Giudiziale di
[...]
- con sentenza n. 49/25 del 7.3.2025 dichiarava l'apertura della Controparte_11
liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto che riteneva sussistente tra e rigettando, Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
invece, le domande proposte dal curatore nei confronti delle altre parti resistenti
( , e . Parte_3 Controparte_4 Controparte_2
I primi giudici escludevano la partecipazione della alla supersocietà di CP_4
fatto in quanto non era a conoscenza della gestione di Controparte_11
e per non essere stato chiarito il suo ruolo nell'impresa individuale della
[...]
stessa asseritamente esercitata fino a gennaio 2023. Riscontravano, quanto a l'assenza di un coinvolgimento ulteriore rispetto a Controparte_2
quello di dipendente di nonché socia al 20% di Controparte_3 [...]
e al 2% di Forum RL (a sua volta socia per la quota del 60% di CP_1 CP_1
pagina 6 di 36 CP_
. Escludevano ogni ruolo in tale compagine pure di in Parte_3
quanto il “subentro a partire dal novembre 2023 nell'attività postale dapprima
esercitata dalla cessata impresa individuale di non consente Parte_1
ex se di ritenere la stessa coinvolta nella supersocietà di fatto, anche tenuto
conto che l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
risale al giugno 2023”.
I primi giudici ritenevano, invece, sussistente una supersocietà di fatto tra e sulla base dei Controparte_3 Parte_1 CP_1
seguenti elementi:
- la comunanza di attività postale tra l'impresa individuale esercitata da
[...]
da luglio 2021 a novembre 2023 e;
Pt_1 Controparte_3
- l'utilizzo dello stesso logo, dello stesso timbro e delle medesime autorizzazioni ministeriali;
- l'avere operato formalmente come dipendente senza lamentare il Pt_1
parziale o mancato versamento dei contributi;
- l'imputabilità ad della gestione di e Parte_1 Controparte_3
dei suoi dipendenti;
- la commistione di pagamenti tra i due predetti soggetti, come accaduto per il pagamento dei costi di noleggio dell'affrancatrice e delle affrancature e per i debiti assunti da nei confronti di;
Controparte_3 Controparte_12
- la condivisione tra e della sede legale (via Controparte_3 CP_1
ES AT n. 69 nel Comune di JE), che era altresì il luogo di effettivo svolgimento dell'attività dell'impresa individuale di;
Parte_1
pagina 7 di 36 - la stipula di un contratto di affitto, avente ad oggetto l'albergo sito nel Comune
di Piancavallo in Provincia di Pordenone, di proprietà dell'affittante CP_1
nonostante non avesse mai esercitato attività in quel settore e non CP_3
fosse nemmeno strutturata per farlo (come evincibile dagli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro), avendo, inoltre, ceduto in comodato CP_9
gratuito il relativo immobile senza, peraltro, agire per la riscossione dei canoni non pagati dall'affittuaria;
La supersocietà di fatto veniva, inoltre, ritenuta insolvente in ragione dei debiti vantati nei confronti di BNL e dell'Agenzia delle Entrate e del mancato deposito dei bilanci da parte di successivamente al 2013. CP_1
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza e hanno Parte_1 CP_1
presentato reclamo, contestando innanzitutto la condizione di insolvenza della supersocietà di fatto, erroneamente desunta dal Tribunale dall'insolvenza dei soci che ne facevano parte.
2.2 Hanno, quindi, eccepito l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità
di siffatta società innanzitutto in quanto non sussisteva comunanza di attività tra e posto che il primo ne è stato Parte_1 Controparte_3
dipendente e, quindi, collaboratore, provvedendo ad aprire una propria impresa individuale nel momento in cui quest'ultima ha cessato la sua attività a seguito dell'interruzione dei rapporti commerciali con il cliente più importante, NE
s.p.a.
2.3 Hanno poi criticato le considerazioni del Tribunale sull'identità di sede,
posto che la sede dell'impresa individuale era sì attigua a quella di , CP_3
pagina 8 di 36 ma sita in un immobile differente con un civico diverso (via ES AT n.
67/B).
2.4 Hanno, inoltre, evidenziato che le due imprese avevano distinte licenze, che il logo di era stato utilizzato anche “da altri uffici postali privati” in CP_3
quanto non era registrato e dunque non era di proprietà di nessuno.
Il ruolo di sarebbe stato frainteso dal Tribunale posto che le Parte_1
mansioni dallo stesso svolte erano compatibili con la qualifica di dipendente e di collaboratore con partita IVA, potendo al più ipotizzarsi un'ingerenza da parte sua nell'amministrazione della società tale da qualificarlo come amministratore di fatto e non già come un socio che svolge attività in comune.
2.5 La sentenza impugnata avrebbe altresì erroneamente ritenuto la commistione di pagamenti tra le varie società in ordine ai costi di noleggio e di affrancatura nonché in ordine ai debiti assunti da nei confronti di Controparte_3
avendo provveduto a pagare le somme Controparte_12 Parte_1
dovute dalla società, cui il contratto di noleggio del macchinario era rimasto intestato, come da doc. 21 dallo stesso dimesso in primo grado.
2.6 I reclamanti hanno, quindi, analizzato i rapporti tra e Controparte_3
, criticando le conclusioni cui sono giunti i primi Controparte_1
giudici posto che:
- l'identità di sede tra le due società non è sufficiente a dimostrare la supersocietà
di fatto;
- la scelta di stipulare il contratto d'affitto d'azienda da parte di è CP_1
stata attentamente vagliata atteso il periodo di crisi che la società stava attraversando dovuto ad alcune stagioni invernali senza neve (dal 2015 al 2017)
pagina 9 di 36 ed atteso il fallimento delle trattative con la Banca Nazionale del Lavoro per la rimodulazione del debito del mutuo che “sono state arenate completamente
dall'arrivo della crisi pandemica”;
- l'azienda è stata data in affitto a per mancanza di alternative e CP_3
perché si trattava di società che non era impreparata nel settore posto che il suo amministratore, aveva maturato da tempo una Controparte_4
comprovata esperienza nel settore turistico, frutto delle sue attività alberghiere nel corso degli anni.
2.7. Ulteriormente, è stata evidenziata l'insussistenza di un fondo comune, la mancanza di prova dell'affectio societatis e di una divisione di utili e perdite. Su
quest'ultimo aspetto i reclamanti hanno evidenziato che le perdite sono rimaste in capo a , di cui è stata dichiarata la liquidazione Controparte_3
giudiziale, e che non ha mai partecipato alla distribuzione Parte_1
degli utili né ha assunto alcun rischio relativo alle perdite di CP_3
in quanto tutte le operazioni economiche e finanziarie della società
[...]
sono state gestite da Controparte_4
2.8. I reclamanti hanno, pertanto, chiesto preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione ai sensi degli artt. 51 e
52 CCII.
Nel merito hanno sollecitato la revoca della sentenza impugnata o, in subordine,
l'accertamento della loro estraneità alla supersocietà di fatto e l'esclusione dell'estensione nei loro confronti dell'apertura della procedura concorsuale.
*****
pagina 10 di 36 3.1 Si è costituita Liquidazione Giudiziale di , eccependo Controparte_3
in via preliminare il difetto di legittimazione passiva per non essere stato notificato il reclamo alla supersocietà di fatto (pur rappresentata dal medesimo curatore). Nel merito, ha sollecitato la reiezione del gravame e chiesto, in via incidentale principale, l'estensione della liquidazione giudiziale a Parte_3
e il cui contributo sarebbe
[...] Controparte_4 Controparte_2
stato sottovalutato dai primi giudici.
La curatela ha chiesto, in subordine, l'estensione della liquidazione giudiziale di al socio occulto o, in alternativa, il Controparte_3 Parte_1
riconoscimento dell'esistenza di una holding di fatto costituita dalle quattro persone fisiche in causa e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di siffatta società irregolare in ragione del danno cagionato ex art. 2497 c.c. alla società postale per effetto dell'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento.
3.2 Il Collegio con ordinanza del 26.6.2015 ha rigettato la richiesta di inibitoria ed ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della supersocietà
di fatto nonché di , e Parte_3 Controparte_4 CP_2
[...]
3.3 La supersocietà di fatto, rappresentata dal medesimo curatore di CP_3
, non si è costituita ed all'udienza del 25.9.2025 ne è stata dichiarata la
[...]
contumacia.
3.4. Si sono, invece, costituiti, con unica comparsa ed a mezzo del medesimo difensore dei reclamanti principali, , e Parte_3 CP_4 CP_2
che hanno chiesto il rigetto del reclamo incidentale proposto nei loro confronti pagina 11 di 36 per ragioni in parte analoghe a quelle già evidenziate da e Parte_1
(mancata prova dell'insolvenza della supersocietà di fatto, non CP_1
coincidenza della sede di e della ditta individuale di Controparte_3
, diversità delle licenze postali intestate a tali imprese e più in generale Pt_1
assenza di collegamenti tra le compagini).
3.5. All'udienza di discussione la curatela ha eccepito l'inammissibilità di alcune deduzioni svolte da , e Esaurita la Parte_3 CP_4 CP_2
discussione, le parti hanno concluso come in appresso e la Corte ha riservato la decisione.
*****
3.1 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta superata per effetto della notifica dei reclami principale ed incidentale alla di fatto, CP_7
rimasta contumace.
3.2. Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità svolta in udienza dalla curatela, posto che le circostanze dedotte dai tre reclamati nella parte finale della loro memoria di costituzione sono analoghe a quelle già evidenziate dai reclamanti principali e in ogni caso nel procedimento unitario previsto dal d.lgs.
n. 14/2019, così come era nel vigore della legge fallimentare, non operano le preclusioni assertive proprie del procedimento ordinario.
*****
4.1 Un primo dato che emerge dalla documentazione dimessa in atti è lo svolgimento, da parte dei resistenti in primo grado, di attività nel settore della distribuzione della corrispondenza e dei pacchi, da molti anni sia pure secondo pagina 12 di 36 diversi schemi giuridici. Più precisamente, limitandosi per il momento a quanto risulta dalle visure camerali in atti:
- dapprima mediante la società JE OS s.r.l., partecipata interamente da
, che ne era anche amministratore, inattiva dal 2015; Parte_1
- quindi mediante partecipata interamente da Controparte_3
che ne era anche amministratore, Controparte_4
- a partire dal 2019/2020, a seguito della modifica dell'oggetto sociale di da parte di a mezzo di ditta Controparte_3 Parte_1
individuale;
- dal 2023 a mezzo di ditta individuale di RD PA, che è di fatto subentrato nella ditta del figlio, cancellatosi dal registro delle imprese.
4.2 Come accennato in precedenza, al ramo postale si è affiancato, a partire dal
2019, il ramo alberghiero, avendo stipulato un contratto di Controparte_3
affitto d'azienda con che gestiva l'albergo sito nel Comune di Controparte_1
Piancavallo in provincia di Pordenone.
4.3. L'ampia documentazione dimessa dalla curatela ha fatto emergere una gestione sostanzialmente unitaria delle società e delle imprese individuali di cui si deve occupare il Collegio. I collegamenti tra le imprese, individuali o collettive, ed i reclamanti principali/reclamati emergono innanzitutto dalle visure camerali prodotte in atti, le cui risultanze appare opportuno ricordare:
- la società JE OS RL - precedente titolare delle autorizzazioni/licenze per l'attività postale, (inattiva dal 30.7.2015) - era partecipata al 100% dal Sig.
che ne era anche amministratore unico (all.42 fascicolo Parte_1
Liquidazione Giudiziale);
pagina 13 di 36 - - subentrata a JE OS nelle autorizzazioni per il Controparte_3
ramo posta a far data dal luglio 2015 (e con inizio attività dichiarata dal
1.8.2015) -, è partecipata al 100% dall'attuale amministratore unico, Sig.ra
, madre del Sig. ; Controparte_4 Parte_1
- RL proprietaria dell'immobile ove veniva esercitata da CP_1 [...]
l'attività alberghiera, è partecipata al 20% da al CP_3 Parte_1
20% da e al 60% dalla società Forum la quale ultima, a Controparte_2
sua volta, è detenuta per il 98% da e per il 2% da Parte_1 [...]
; CP_2
- è inoltre stato titolare di una ditta individuale che risulta Parte_1
aver iniziato la propria attività in data 18.7.2019 avente ad oggetto “altre attività
postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. Raccolta, trasporto,
smistamento e distribuzione degli invii postali” che ad oggi risulta cessata
(all.40, 40 bis,43, 43bis, 60 fascicolo Liquidazione Giudiziale);
- , padre di e marito di Parte_3 Parte_1 Controparte_4
, è titolare di una ditta individuale che a far data dal dicembre 2023
[...]
gestisce il ramo d'attività posta a seguito della cessazione della ditta individuale di (all 40 ter, 57 fascicolo Liquidazione Giudiziale); Parte_1
- è socia per la quota del 2% di Forum RL e del 20% di Controparte_2 [...]
Consigliere della società sino al 30.11.2023 (all.41, 44, CP_8 CP_8
46, 59);
- madre di e moglie di , Controparte_4 Parte_1 Parte_5
è amministratore unico e socio unico di e dal 30.11.2023 Controparte_3
pagina 14 di 36 Liquidatore della società (all. 1, 58 fascicolo Liquidazione Controparte_1
Giudiziale).
Tutti i soggetti fisici suelencati, ( , Parte_1 Controparte_2
) hanno, quindi, svolto ruoli Persona_1
amministrativi delle società o comunque sono stati dipendenti delle società
[...]
, Forum e delle varie ditte individuali CP_9 Controparte_3
4.3.1 Con specifico riferimento al ramo postale, va evidenziato quanto segue:
a) Le autorizzazioni ministeriali per l'esercizio dell'attività postale, già di JE
OS, nel 2015 sono state volturate a . Controparte_3
b) L'autorizzazione generale per l'esercizio dell'attività postale (quella avente il numero 3155) è risultata attiva dal 26.2.2013 al 9.5.2025 come da comunicazione del 12.07.2023 inviata dal Ministero delle Imprese e del Made in
Italy alla curatela, e, a seguito della interruzione dell'attività postale da parte della società, è stata utilizzata dalla ditta individuale. Ad esempio, dalle chat whatsapp tra i consorti ed i dipendenti della società emerge la Pt_1
consegna di atti giudiziali che era possibile effettuare solo avvalendosi del citato titolo abilitativo. Inoltre, sul sito internet pubblicizzava Parte_1
l'attività della sua ditta individuale, evidenziando l'effettuazione di servizi che era possibile svolgere solo avvalendosi dell'autorizzazione generale intestata alla società.
c) Le imprese individuali e la società già sottoposta a liquidazione giudiziale hanno esercitato l'attività nella medesima sede sita in JE in via ES
AT. Sul punto si ricorda che la società aveva sede legale al civico 69 e che l'impresa individuale di (cui è subentrata quella del padre), Parte_1
pagina 15 di 36 avente formale sede al civico 77, esercitava apparentemente l'attività al civico
67. In realtà, si trattava di un'unica sede.
c1) Vanno al riguardo innanzitutto richiamate le dichiarazioni rese al curatore dalla secondo cui la ditta individuale del figlio, che utilizzava CP_4
l'affrancatrice presa in affitto dalla società (questione sulla quale si tornerà nel prosieguo), si trovava al civico n. 67 ove la società aveva un front office. La
ha pure riferito che presso quest'ultimo civico si trovava la sede della CP_4
società.
c2) La documentazione fotografica inserita a pagina 14 della comparsa di costituzione della curatela e la visura catastale prodotta dalla medesima parte danno conferma visiva che si trattava della medesima sede, posto che i civici n.
67 e 69 sono tra di loro attigui e vi è un'unica insegna avente come denominazione ”. Controparte_3
C3) Ulteriore conferma della segnalata commissione si rinviene nella “Carta
della Qualità”, recante la data del 01.06.2019, dell'impresa individuale denominata “Serenissima Posta di MA RD” con sede in via ES
AT n. 69.
CP_1 d) e sito internet di sono stati utilizzati dalla ditta Controparte_3
individuale di che ha ammesso la circostanza, sia pure Parte_1
aggiungendo che si trattava di una sorta di piattaforma alla quale partecipavano altre società. Quest'ultima precisazione, lungi dal costituire elemento di confutazione delle argomentazioni della curatela, lascia semmai intravedere un ruolo di direzione o di coordinamento esercitato da nei confronti Pt_1
pagina 16 di 36 (anche) di altri soggetti che dovrà formare oggetto di più approfonditi accertamenti in altra sede.
Da evidenziare che al sito della società era collegata, fino alla disdetta operata dalla curatela, la carta postepay di . Parte_1
e) L'affrancatrice, noleggiata dalla società, è stata utilizzata dalla ditta individuale di senza alcuna cessione del contratto di noleggio Parte_1
(effettuata solo in data 19.6.2023) i cui canoni sono stati corrisposti da sino al mese di ottobre 2023. Controparte_3
– che va ribadito non esercitava più attività postale dal Controparte_3
2020 come anche riferito dal suo amministratore - ha altresì provveduto ad effettuare le ricariche, in favore di , necessarie per poter apporre le CP_12
affrancature sulla corrispondenza (le somme a quest'ultimo fine necessarie venivano corrisposte ad Audion s.r.l. che le girocontava alla società postale pubblica, che a sua volta emetteva fattura nei confronti di CP_3
).
[...]
Tali circostanze risultano confermate dalle fatture, prodotte sub doc. 3 dalla curatela, emesse da nei confronti di per Controparte_3 Parte_1
euro 40.911,58.
L'affrancatrice in questione, secondo quanto riscontrato dalla curatela a seguito di accesso eseguito in data 5.12.2023, si trovava presso i locali di CP_3
e veniva utilizzata dalla ditta individuale (il bene
[...] Parte_3
è tutt'ora in uso a quest'ultimo, non avendo preteso la società proprietaria la sua restituzione come da comunicazione inviata al curatore).
pagina 17 di 36 f) ha pagato i canoni degli immobili posti ai civici 67/69 Controparte_3
al proprietario nonostante, a partire da un certo momento, Parte_6
fossero in uso alla ditta individuale di MA Pt_1
4.3.2. Con riferimento, invece, al ramo alberghiero, si deve segnalare quanto segue:
a) Diversi canoni di locazione dovuti dall'affittuaria non sono stati corrisposti senza alcuna reazione da parte dell'affittante che li ha formalmente CP_1
richiesti solo con l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_3
, dichiarando, con PEC del 23.6.2023 a firma di , di
[...] Parte_1
risolvere unilateralmente il contratto (sul punto si ricorda che la stessa CP_4
nei colloqui con il curatore ha riferito di non avere mai ricevuto solleciti per il pagamento dei canoni),
b) Il contratto d'affitto d'azienda (stipulato il 14.12.2018) è sostanzialmente concomitante con la notifica dell'atto di precetto da parte di Banca Nazionale del
Lavoro a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo sottoscritto dalla società in data 6.12.2006 per l'importo di Euro 957.461,46.
La curatela ha al riguardo evidenziato che la stipula del contratto d'affitto è stata fatta allo scopo di “schermare la società nell'evidente interesse CP_1
economico del socio , il quale ne deteneva come persona fisica Parte_1
e per il tramite della società Forum, complessivamente l'80%”. Si aggiunge al riguardo che nell'esecuzione immobiliare avviata dalla Banca era intervenuta l'Agenzia delle Entrate, facendo valere propri crediti per oltre Euro 420.000,00
(le imposte non versate partono dal 2008 e riguardano tutte le successive annualità come da estratti dei ruoli dimessi dalla Liquidazione Giudiziale).
pagina 18 di 36 L'estraneità dell'operazione ad ogni logica imprenditoriale risulta innanzitutto dal fatto che la società non deposita dal 2013 bilanci, sicché CP_1
mancavano i dati fondamentali sulla cui base valutare la redditività della gestione, che comunque non è stata mai assunta in carico dall'affittuaria con un'effettiva organizzazione di impresa come dimostra il verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro dimesso dalla curatela. Invero, gli ispettori, negli accessi alla struttura compiuti nell'estate del 2023, non trovarono alcun dipendente di , ma solo due persone qualificatesi come Controparte_3
custodi, prive di contratto, ed altro personale dell'Associazione sportiva
Toghether, addetto alle pulizie ed all'attività di sala (camerieri), con conseguente irrogazione di sanzione a carico della quale amministratore di CP_2 [...]
per interposizione fittizia di manodopera in violazione dell'art. 29 del CP_1
d.lgs. n. 276/2003 (non risultano opposizioni avverso l'irrogazione di tali sanzioni).
Prive di rilievo sono le deduzioni sul punto effettuate dai reclamanti prima ricordate posto che la pandemia da COVID-19 è scoppiata successivamente alla stipula del contratto d'affitto d'azienda, sicché l'emergenza pandemica non può
avere inciso sulla scelta di dare in affitto l'immobile. Inoltre, tutte le (comunque generiche) deduzioni sull'andamento della società nel periodo precedente la stipula del contratto di affitto non sono verificabili per mancanza dei bilanci e delle scritture contabili.
Pure la proroga del contratto d'affitto d'azienda effettuata in data 30.03.2020
(questa sì in piena emergenza pandemica), per effetto della quale la scadenza del contratto venne portata dal 31.12.2023 al 30.09.2030, risulta difficilmente pagina 19 di 36 giustificabile sotto il profilo imprenditoriale, rispondendo piuttosto alla volontà
di mantenere “un vincolo” sull'immobile per altri scopi. Tale decisione risulta a maggior ragione poco comprensibile dal punto di vista di Controparte_3
laddove si consideri che, come dichiarato dalla al curatore, “I costi CP_4
erano altissimi, non so specificare la cifra, mentre i ricavi non sono stati
altissimi “. Quindi, se le difficoltà nella conduzione dell'attività si erano sin da subito palesate in modo evidente, non vi era alcun plausibile motivo per vincolarsi contrattualmente fino al 2030.
c) Priva di giustificazioni economiche e imprenditoriali è pure la decisione di dare in comodato gratuito a l'immobile nel quale veniva Controparte_3
esercitata l'attività alberghiera (avvenuta con contratto del 2.1.2019).
*****
5. Per quanto riguarda più specificamente il ruolo effettivamente assunto in tali compagini dalle parti resistenti in primo grado, si deve evidenziare quanto segue.
5.1 Parte_1
Il reclamante principale, secondo quanto risulta dalla busta paga dallo stesso dimessa sub doc. 23 del suo fascicolo, risulta essere stato formalmente assunto da come dipendente part-time di IV livello, Controparte_3
dall'11.2.2016.
Non vi è, invece, traccia documentale della seconda fase lavorativa dallo stesso segnalata (quella in cui sarebbe stato collaboratore della società), non essendo stato prodotto alcun contratto di collaborazione il cui oggetto non è stato neppure dettagliato dallo stesso che ha, peraltro, ammesso di avere continuato Pt_1
a svolgere di fatto la medesima attività.
pagina 20 di 36 E' certo invece che, come da visura camerale prodotta dalla curatela, in data
18.07.2019 vi è stato il formale avvio della sua impresa individuale.
La documentazione dimessa dalla curatela ha messo in luce un ruolo di ben maggiore rilievo di parzialmente ammesso dallo stesso reclamante Pt_1
che ha ritenuto che potrebbe al più essergli riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto della “fallita”.
Invero:
i) I dipendenti di lo identificavano come il loro datore di Controparte_3
lavoro/referente di tutta l'attività di impresa. Significativamente nelle chat whatsapp (che danno conto delle intercomunicazioni intercorse nel 2019)
dimesse dalla curatela parlavano con lui di ferie, contratti, distribuzione della posta, malattia e lamentavano il mancato pagamento degli stipendi (anticipando quanto si dirà più diffusamente, va sin da ora evidenziato che nelle chat non compare mai la madre , del tutto sconosciuta ai due dipendenti Controparte_4
ascoltati dal curatore)
ii) Interloquiva con il commercialista e formulava istanze/riceveva
CP_1 corrispondenza come da doc. 67 della curatela: così, il 17.5.2018 chiese all'
la rateizzazione per regolarizzare il DURC, il 27.01.2017 inviò al Parte_7
documentazione per la partecipazione ad un bando, il 2.9.2021 gli fu
[...]
inoltrata la lamentela dell'avvocato di alcuni clienti dell'albergo che si erano visti annullare le prenotazioni, per le quali avevano corrisposto delle caparre, a seguito del lock down dovuto all'emergenza pandemica.
Si noti che le prime due comunicazioni testé citate furono fatte usando la pec di
. Controparte_3
pagina 21 di 36 iii) E' sempre intervenuto alle assemblee di approvazione dei bilanci della società come segretario verbalizzante.
iv) Come detto in precedenza, ha utilizzato logo e sito di Controparte_3
per la sua ditta individuale.
v) Ha esercitato il diritto di risoluzione del contratto d'affitto per conto di
[...]
(quello che tale società aveva stipulato con ). CP_1 CP_3
vi) Era stato delegato ad operare sui conti di presso Controparte_3 [...]
e Banco Popolare di Cividale. CP_12
5.2 Parte_3
i) Dalle chat whatsapp con i dipendenti di risulta che Controparte_3
anche lui – pur formalmente privo di incarichi - consegnava la posta ai postini per il successivo inoltro ai destinatari. Ad esempio, il 19.5.2019 scrisse che tutti e tre i postini dovevano andare a Mestre per terminare le consegne delle schede elettorali. Inoltre, il 3.5.2019 chiese ai postini di “mandare i chilometri dello
scooter” perché doveva “scrivere la statistica mensile” (da ciò si comprende che egli ricopriva un ruolo nell'ambito della società già da tempo e che si occupava anche di amministrazione, come è confermato dal messaggio del
15.5.2019 in cui fece presente di essere in ufficio). Ulteriormente, il 31.5.2019
scrisse che ( non poteva consegnare delle scatole con la Pt_1 Pt_1
corrispondenza e che ci sarebbe andato lui “dopo tanto tempo” (quindi, si comprende che egli aveva da epoca risalente un ruolo in ). CP_3
Il ruolo di tale reclamato risulta confermato dal colloquio avuto dal curatore con il dipendente , secondo cui , insieme al figlio Pt_8 Parte_3
, gli dava la posta da consegnare. Pt_1
pagina 22 di 36 iii) Alla fine del 2023 ha iniziato ad esercitare, presso i medesimi locali in cui avevano svolto la loro attività e la ditta individuale del Controparte_3
figlio, l'attività postale con una propria impresa individuale.
Tale operazione è qualificabile come sostanziale cessione d'azienda avvenuta in contemporanea alla cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa individuale di ed è significativamente avvenuta nei mesi immediatamente Pt_1
successivi all'apertura della liquidazione giudiziale di , Controparte_3
vale a dire quando, a seguito dei primi accertamenti condotti dalla curatela, la posizione del figlio risultava nei fatti compromessa. Tale soluzione appare essere stata ideata per consentire il proseguimento dell'attività postale, con le attrezzature ed i locali già facenti capo alle precedenti compagini, ad una persona che, come meglio si dirà, era riconducibile al medesimo centro di interessi.
iv) Ricopre l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di
[...]
dal 2009. CP_1
5.3 Controparte_4
Tale reclamata non risulta avere svolto alcun atto effettivo di gestione riferibile a
. Inoltre, è pacificamente estranea all'attività alberghiera. Controparte_3
Significativamente neppure i lavoratori di sentiti dal Controparte_3
curatore la conoscevano, non avendo mai sentito il suo nome.
La sua scarsa conoscenza delle vicende di è chiaramente Controparte_3
emersa dai colloqui avuti con il curatore ai quali si è presentata con la da lei qualificata come “amica”. CP_2
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato tutte le domande che la riguardavano, apparendo la - impregiudicata ogni valutazione sulle CP_4
pagina 23 di 36 sue responsabilità derivanti dall'assunzione della carica di amministratore per i danni subiti dalla società che dovrà essere valutata in altra sede - una mera testa di legno.
5.4 Controparte_2
Si è detto in precedenza che tale reclamata è socia al 20% di Forum (che controlla al 60%), che è socia al 20% di e che è stata CP_1 CP_1
consigliere di amministrazione di entrambe le società.
Va pure ricordato che la è stata assunta come dipendente di CP_2
da dicembre 2019 full time e da gennaio 2023 part time. Non è stato CP_3
spiegato dalla reclamata né risulta comunque chiaro quale fosse l'effettivo ruolo dalla stessa svolto all'interno della società. Deve, però, essersi trattato di un ruolo di rilievo, posto che la ha fornito assistenza alla curatela per CP_2
l'accesso al conto on line WISE di . CP_3
Ulteriormente si segnala che ella ha preso parte alla procedura esecutiva che ha riguardato l'albergo qualificandosi dapprima come socia della società esecutata e successivamente come delegante della società conduttrice l'azienda (cioè
). Trattasi all'evidenza di ruoli incompatibili tra di loro, Controparte_3
che disvelano l'esistenza di un centro di interessi “superiore”: invero, in siffatto contesto le persone coinvolte ricoprivano i più svariati incarichi, funzionali al solo perseguimento delle finalità proprie della compagine che si andrà meglio a qualificare nella successiva esposizione.
Il legame della con la famiglia è risalente nel tempo come CP_2 Pt_1
dimostrato dal fatto che prima del 2000 risulta essere stata dipendente della ditta individuale . Tale consolidato rapporto rende più agevole Controparte_4
pagina 24 di 36 la comprensione del ruolo assunto nelle vicende di cui è lite da tale persona che,
pur priva di legami parentali con gli altri soggetti coinvolti, può essere comunque fatta rientrare, ai fini delle valutazioni che si andranno a compiere, nel gruppo di interessi facenti capo alla famiglia.
*****
6.1 Come risulta da tutti gli elementi di cui si è sinora dato conto, è indubbia la sussistenza di un centro di interessi volto al perseguimento di finalità proprie, in alcuni casi inconciliabili con quelle delle società coinvolte nel presente giudizio.
Occorre, allora, accertare se lo stesso sia riconducibile alla figura della supersocietà di fatto oppure della c.d. holding di fatto e quali ne siano i partecipanti.
Come rilevato nella sentenza impugnata, i requisiti necessari per poter ritenere sussistente la c.d. supersocietà di fatto sono rappresentati dall'esistenza di un fondo comune, dalla compartecipazione dei soci agli utili ed alle perdite e dall'affectio societatis (collaborazione finalizzata ad un risultato comune). Si è,
inoltre, evidenziato (cfr. Cass. sez. 1 , Ordinanza n. 4784 del 15/02/2023) che la supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.
pagina 25 di 36 L'esercizio dell'attività in comune presuppone, tra l'altro, che si tratti di soggetti almeno parzialmente autonomi, circostanza che va esclusa nel caso di specie, posto che l'attività di è sempre stata svolta Controparte_3
seguendo le indicazioni di un centro di interessi ad essa esterno (in cui un ruolo di primissimo piano è stato svolto da ) e l'assunzione del ramo Parte_1
alberghiero ha avuto come scopo quello di ostacolare l'esecuzione immobiliare avviata da BNL e così salvaguardare l'immobile.
Si noti poi che l'attività postale e l'attività alberghiera sono state esercitate da in momenti diversi, pacifico essendo che dopo la stipula Controparte_3
del contratto d'affitto d'azienda la società (all'inizio solo) postale non ha più
svolto la sua primigenia attività (portata avanti dapprima nei fatti e poi formalmente dall'impresa individuale di ). Ciò costituisce, tra Parte_1
l'altro, un'ulteriore anomalia, giacché alla cessazione dell'attività dovrebbero seguire la chiusura o il trasferimento dei rapporti contrattuali (non avvenuta nel caso di specie per quanto sopra spiegato) e rappresenta un ulteriore ostacolo alla configurabilità della c.d. supersocietà di fatto tra i soggetti individuati dal
Tribunale posto che tale istituto presuppone pur sempre la contemporanea partecipazione dei soci allo svolgimento di una determinata attività.
6.2. Fanno parte dell'holding, che il Collegio ritiene di poter individuare nella forma della società di fatto, e Parte_1 Parte_3
. Controparte_2
6.2.1 La posizione di è quella di maggior rilievo: le molteplici Parte_1
e rilevantissime circostanze di cui si è sin qui dato conto rendono evidente il ruolo di eterodirezione svolto da tale soggetto.
pagina 26 di 36 Meno evidente, ma comunque significativo, il ruolo svolto dagli altri due soci di fatto.
6.2.2. ha agito dapprima all'interno di Parte_3 CP_3
e poi con la propria ditta individuale per il perseguimento di un
[...]
interesse economico comune a quello del figlio. E' al riguardo significativa l'assenza di documentazione (ma anche di allegazioni del diretto interessato) in ordine alle attività lavorative ed ai redditi percepiti da tale reclamato prima dell'avvio dell'impresa individuale a proprio nome. Si è, quindi, trattato di una collaborazione nelle attività del gruppo (ramo postale) andata ben al di là della mera affectio parentalis. Detto in altri termini, il padre non stava solo Parte_3
dando una mano al figlio, ma collaborava in modo continuativo nello svolgimento dell'attività postale per ritrarne un guadagno.
6.2.3. nella vicenda di cui è processo ha senz'altro perseguito un CP_2
proprio interesse economico innanzitutto in quanto è, insieme a
[...]
il proprietario sostanziale dell'hotel Antares la cui disponibilità il Pt_1
gruppo ha cercato di salvaguardare con le operazioni di cui si è detto. Inoltre,
risulta aver ricoperto un ruolo, sia pure più defilato, ma comunque fiduciario, in
, che può essere spiegato solo ipotizzando un'attività di Controparte_3
direzione e coordinamento. E' verosimile ritenere che, in un primo momento, la posizione di tale reclamata nelle attività della famiglia fosse Pt_1
marginale. E' certo, però, che quanto meno dal 2019 ha assunto una CP_2
posizione di maggior rilievo, facendo parte a tutti gli effetti di quella holding che ha coordinato le attività postali ed alberghiere nelle forme di cui si è
precedentemente detto.
pagina 27 di 36 6.2.4. Invece, come detto prima, nessun ruolo gestorio può essere attribuito alla
CP_4
6.3. Vanno, a questo punto, ricordate le considerazioni svolte in ordine alle figure societarie in questa sede dibattute dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Invero, Cass. sez. 1, con ordinanza n. 7105 del 17/03/2025 ha innanzitutto ricordato che “Non può negarsi che, al di là della censurata
ricostruzione in fatto della vicenda, I principi in diritto sottesi alla decisione
impugnata risultino – in via di primo esame – consonanti all'orientamento di
legittimità per cui «la circostanza che I singoli enti societari perseguano
l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è
indice contrario dell'esistenza del fenomeno “supersocietario”, venendo in
rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui
confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può
eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che
può, altresì, fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei
soggetti legittimati, ove ne siano accertati I presupposti soggettivi e lo stato
d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili» (Cass. 36378/2023).
Ha, però, ricordato che “L'indirizzo nomofilattico di questa Corte si è
successivamente assestato sul diverso e meno apodittico principio per cui anche
«l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che,
avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è compatibile con l'accordo, iniziale o successivo, che la società si faccia carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le pagina 28 di 36 persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo» (Cass. 74/2024, che ha cassato
la sentenza impugnata la quale aveva escluso la sussistenza di una supersocietà
di fatto per la mancanza dell'elemento della affectio societatis, senza indagare se
esso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse successivamente venuto meno, in
forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi).
Il giudice di legittimità ha poi osservato:
“5.3. – L'approdo è stato il consolidarsi dell'orientamento in base al quale
«l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che
avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in
astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. supersocietà di fatto e
favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in
concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette
persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la
seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per
effetto di essi (art. 2497- septies c.c.), l'esercizio di un abuso sulla società
medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto
societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (cfr. artt.
2497-sexies e 2359 c.c.)» (Cass. 204/2024).
pagina 29 di 36 5.4. – Risulta allora evidente che, nel caso in esame, la negazione dell'esistenza
della supersocietà di fatto sia stata impropriamente e apoditticamente incentrata
sull'assunto che la prima società dichiarata fallita fosse stata «dolosamente
svuotata contro il suo interesse ed in pregiudizio dei suoi creditori e per favorire
in definitiva gli interessi di chi, di fatto o di diritto, la controllava, sia stata cioè
vittima piuttosto che complice di costoro», poiché anche un assetto distributivo
non egualitario o una ripartizione disparitaria e meno formalizzata, ma reale, di
benefici e utili, non sono come detto incompatibili con la fattispecie societaria di
cui all'art. 2247 c.c., e con la conseguente sussunzione della vicenda nel
paradigma dell'art. 147, comma 5, l. fall.”
All'esito del suo ragionamento il giudice di legittimità ha, pertanto,
puntualizzato:
“5.5. – Detto altrimenti, ciò che conta, ai fini della sussistenza di un rapporto
societario di fatto tra persone fisiche ed una o più società di capitali, è che vi sia
esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'effettivo conferimento
di beni, apporti organizzativi, contratti ed impegni finalizzati ad una cogestione
dei beni societari e alla ripartizione degli utili, a prescindere dal fatto che i ruoli
decisori possano risultare cangianti e non perfettamente paritari, o che vi sia un
qualche stravolgimento programmatico delle regole distributive societarie,
capace di incidere sull'autonomia dei rispettivi enti coinvolti, di modo che taluni
di essi vengano a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività svolta in comune
in misura superiore agli utili ad essi riservati o comunque ricevuti e,
simmetricamente, altri abbiano assunto debiti in misura inferiore rispetto ai
vantaggi patrimoniali ricevuti”
pagina 30 di 36 6.4 Ritiene il Collegio di poter affermare la sussistenza di una holding di fatto,
costituita dai tre soggetti di cui sopra, anche tenendo conto dei ricordati rilievi del giudice di legittimità in quanto non vi è mai stata un'effettiva collaborazione tra e le due società in causa, essendo state piuttosto le due Parte_1
compagini sempre sfruttate per il perseguimento degli interessi del gruppo di interessi facenti capo ai soggetti innanzi individuati. In particolar modo, si deve ricordare che non è altro che la prosecuzione CP_3 Controparte_3
sostanziale di JE OS s.r.l., partecipata ed amministrata da
[...]
il quale, per ragioni rimaste ignote e che comunque qui non Pt_1
interessano, ha svolto la medesima attività a mezzo della società poi “fallita”,
facendo figurare la madre come amministratore.
*****
7. Per poter dichiarare la liquidazione giudiziale della società/holding di fatto così costituita e quella in estensione dei soci che ne fanno parte occorre accertare il requisito dell'insolvenza.
Precisato che la società in questione non è titolare di alcun bene, va, sia pure incidentalmente, accertato un significativo danno (rilevante anche per riconoscere la legittimazione attiva della curatela) subito da CP_3
per effetto dell'attività di direzione e coordinamento svolta dalla
[...]
holding in violazione dell'art. 2497 cod. civ., che, riservata ad altra sede la compiuta individuazione delle poste risarcitorie e la quantificazione dei pregiudizi effettivamente subiti, appare ravvisabile in relazione ai seguenti profili:
pagina 31 di 36 - utilizzo del sito e del logo di da parte delle imprese Controparte_3
individuali senza alcun corrispettivo;
- utilizzo dell'autorizzazione generale postale di n. 3155 Controparte_3
senza alcun corrispettivo;
- cessione non formalizzata dell'azienda postale (significativamente Parte_1
nel 2023 ha percepito dalla ditta individuale guadagni per euro
[...]
100.000,00, utilizzando sede e strutture della società che avrebbe potuto essere lei beneficiaria almeno in parte di quegli introiti);
- corresponsione dei canoni di locazione per gli immobili siti ai civici 67 e 69 da parte di nonostante gli spazi fossero utilizzati, da un certo Controparte_3
momento, dalla sola ditta individuale;
- aggravamento del dissesto, anche per effetto della corresponsione di alcuni canoni di locazione dovuti da a per l'affitto d'azienda CP_3 CP_1
dell'attività alberghiera, in quanto l'ampliamento dell'attività sociale è stato effettuato quando il patrimonio netto dell'affittuaria era già divenuto negativo (lo era dal 2017 e la situazione peggiorò costantemente come risulta dai bilanci dimessi dalla curatela), senza alcuna strategia imprenditoriale ed allo scopo di ostacolare l'esecuzione immobiliare dell'albergo sito in Piancavallo;
- canoni di noleggio dell'affrancatrice ( ha replicato, facendo Parte_1
riferimento al doc. 21 prodotto in primo grado, che però riguarda i costi di affrancatura e costituisce nulla più di un elenco dei pagamenti effettuati che,
quand'anche corrispondente al vero, sarebbe indicativo delle somme corrisposte per il periodo che va dal mese di dicembre del 2020, sicché tutti i pagamenti pagina 32 di 36 anteriormente effettuati anche a quel titolo da non Controparte_3
sembrano essere stati rimborsati).
*****
8. Pertanto, in accoglimento del reclamo principale, va revocata l'apertura della liquidazione giudiziale dichiarata dal Tribunale, non sussistendo la supersocietà
di fatto ritenuta, invece, esistente dai primi giudici, mentre, in parziale accoglimento del reclamo incidentale, va accertata l'esistenza di una holding/società di persone di fatto tra , e Parte_1 Parte_3
di cui va disposta la liquidazione giudiziale, estesa ai Controparte_2
tre soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 256 CCII.
*****
9.1 Stabilisce l'art. 53, quarto comma, CCII: “Con la sentenza che revoca la
liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi
periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino
al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità,
stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla
situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa. “
Si reputa sufficiente nel caso di specie l'invio della relazione e l'adempimento dei citati obblighi informativi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, con periodicità semestrale.
9.2 Stabilisce, inoltre, l'art. 147 D.P.R. n. 115/2002: “In caso di revoca della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura
e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto
pagina 33 di 36 con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a
carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa
alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello,
quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è
imputabile al creditore o al debitore”
L'apertura della procedura è imputabile ai soci della società di fatto ed a
, attesa la difficoltà nella ricostruzione degli effettivi rapporti Controparte_4
tra la holding e le società eterodirette, resa possibile solo mediante una approfondita attività di indagine portata avanti dal curatore, e la condotta, sotto diversi profili, reticente dell'amministratore di diritto di . Controparte_3
9.3. In ordine ai provvedimenti ex artt. 91 e ss. c.p.c., e Parte_1 [...]
che hanno svolto difese comuni, vanno condannati al pagamento di metà CP_1
delle spese della curatela, venendo la residua frazione compensata in ragione dell'accoglimento del gravame con riferimento alla posizione della società.
Quanto ai rapporti tra curatela ed , e Parte_3 Controparte_4
che hanno anch'essi svolto difese comuni, si reputa, Controparte_2
atteso il rigetto delle domande riguardanti la posizione della di CP_4
disporre la compensazione della metà delle spese della Liquidazione Giudiziale e porre a carico di tali reclamati, in solido con i reclamanti principali, la residua frazione.
Le spese della curatela vengono liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato di media difficoltà.
La sentenza va comunicata al Tribunale di Venezia per la nomina del curatore
(andrà valutata la condizione di conflitto di interessi che sussiste tra la pagina 34 di 36 danneggiata e la danneggiante holding di fatto costituita Controparte_3
dalle tre predette persone fisiche) e per gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 53 e 125 e ss CCII.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo principale proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 49/2025 emessa dal Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Padova in data 7.3.2025 e sul reclamo incidentale proposto da
Liquidazione Giudiziale di nei confronti dei predetti Controparte_3
reclamanti nonché di , e Parte_3 Controparte_4 [...]
, li accoglie entrambi per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma CP_2
della pronuncia impugnata:
- revoca la liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto tra
[...]
e e dei soci illimitatamente Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
responsabili e in estensione e dichiara Parte_1 Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita da
[...]
e e dei soci Pt_1 Parte_3 Controparte_2
illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_3
in estensione;
Controparte_2
- dispone il deposito, da parte del curatore della supersocietà di fatto nominato con la sentenza impugnata, presso il Tribunale di Venezia fino al passaggio in giudicato della presente sentenza della relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, con le informazioni previste dall'art. 53, comma 4,
CCII, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, con periodicità semestrale;
pagina 35 di 36 - accerta che l'apertura della procedura concorsuale revocata con la presente sentenza è imputabile a , , Parte_1 Parte_3 [...]
e CP_2 Controparte_4
- condanna Parte_1 Controparte_1 Parte_3
e alla rifusione, in solido, della metà Controparte_2 Controparte_4
delle spese di Liquidazione Giudiziale di che liquida Controparte_3
nell'intero in Euro 8.470,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, dichiarando compensata la residua frazione;
- dispone la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Venezia per la nomina del curatore e per gli ulteriori adempimenti di sua competenza previsti dagli artt. 53 e 125 e ss. d.lgs n. 14 del 2019.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
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