Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 657
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la costituzione in giudizio della Regione Calabria abbia sanato ogni eventuale nullità della notifica, avendo raggiunto lo scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Inoltre, la Regione ha fornito prova della regolarità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata opposizione.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'avviso di accertamento sia stato notificato il 12.09.2019 e la cartella il 4.11.2024. Ha altresì considerato applicabile la sospensione dei termini per 24 mesi a causa dell'emergenza Covid, come stabilito dalla Cassazione, che posticipa il decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 657
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 657
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo