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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 657/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210014405353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n°094 2021 00144053 53 000 con cui veniva richiesto il pagamento a titolo di tassa per il possesso dell'autovettura targata Targa_1 relativa all'anno d'imposta SETTEMBRE 2016/ AGOSTO 2017.
Sosteneva la ricorrente: Nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento in virtù dell'avviso di accertamento n°695188202323 in verità mai notificato all'odierno opponente;
Intervenuta prescrizione e decadenza del credito azionato. La pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore era da ritenersi ad oggi ampiamente prescritta, non avendo lo stesso posto in essere alcun atto interruttivo della suddetta prescrizione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva la Regione Calabria come in atti rappresentata e difesa e sosteneva che la cartella era stata preceduta da atto prodromico notificato il 12.9.2019 come da atto allegato.
In merito alla decadenza cartella impugnata richiamava la normativa speciale COVID per le iscrizioni a ruolo durante la pandemia con posposizione di 24 mesi della notifica.
Concludeva per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettato il difetto di notifica.
Va considerato che la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio. Cass. Civ., Sez. I, 3 settembre
2015, n. 17521.
La Regione Calabria costituendosi in giudizio ha dato prova della regolarità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata opposizione, di conseguenza, la cartella successiva non può o essere impugnata nel merito ma solo per vizi propri.
Va rigettata l'eccepita prescrizione considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato il 12.09.2019 mentre la cartella è stata notificata il 4.11.2024.
In ordine al termine di prescrizione questa Corte ritiene che è intervenuta la sospensione per 24 mesi dei termini della prescrizione per emergenza Covid per come stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza :
Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960. “I termini di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L. n.
18/2020 si applicano non solo alle attività da compiersi entro il periodo indicato dalla norma, ma determinano altresì uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per una durata corrispondente al periodo di sospensione, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.
Lgs. n. 159/2015”, di conseguenza la notifica della cartella di pagamento impugnata deve intendersi emessa nei termini di legge.
Considerato che il ricorso è stato deciso in applicazione di leggi emergenziali, le spese di giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210014405353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n°094 2021 00144053 53 000 con cui veniva richiesto il pagamento a titolo di tassa per il possesso dell'autovettura targata Targa_1 relativa all'anno d'imposta SETTEMBRE 2016/ AGOSTO 2017.
Sosteneva la ricorrente: Nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento in virtù dell'avviso di accertamento n°695188202323 in verità mai notificato all'odierno opponente;
Intervenuta prescrizione e decadenza del credito azionato. La pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore era da ritenersi ad oggi ampiamente prescritta, non avendo lo stesso posto in essere alcun atto interruttivo della suddetta prescrizione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva la Regione Calabria come in atti rappresentata e difesa e sosteneva che la cartella era stata preceduta da atto prodromico notificato il 12.9.2019 come da atto allegato.
In merito alla decadenza cartella impugnata richiamava la normativa speciale COVID per le iscrizioni a ruolo durante la pandemia con posposizione di 24 mesi della notifica.
Concludeva per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettato il difetto di notifica.
Va considerato che la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio. Cass. Civ., Sez. I, 3 settembre
2015, n. 17521.
La Regione Calabria costituendosi in giudizio ha dato prova della regolarità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata opposizione, di conseguenza, la cartella successiva non può o essere impugnata nel merito ma solo per vizi propri.
Va rigettata l'eccepita prescrizione considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato il 12.09.2019 mentre la cartella è stata notificata il 4.11.2024.
In ordine al termine di prescrizione questa Corte ritiene che è intervenuta la sospensione per 24 mesi dei termini della prescrizione per emergenza Covid per come stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza :
Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960. “I termini di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L. n.
18/2020 si applicano non solo alle attività da compiersi entro il periodo indicato dalla norma, ma determinano altresì uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per una durata corrispondente al periodo di sospensione, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.
Lgs. n. 159/2015”, di conseguenza la notifica della cartella di pagamento impugnata deve intendersi emessa nei termini di legge.
Considerato che il ricorso è stato deciso in applicazione di leggi emergenziali, le spese di giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.