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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/11/2024, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 349/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALADINO LOREDANA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. FILECCIA ANGELO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo depositato in data 23.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, con Parte_1
sentenza n. 352/2020, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato il divorzio dalla resistente con previsione dell'obbligo di entrambi di corrispondere mensilmente al Controparte_1
figlio all'epoca studente di medicina, la somma di € 300,00 ciascuno, a titolo di Per_1 contributo al suo mantenimento, e con assegnazione della casa coniugale alla affinché CP_1 vi coabitasse col figlio.
1 Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva che il proprio figlio, ormai maggiorenne, aveva raggiunto l'indipendenza economica e che con successivo provvedimento del Tribunale era stato revocato l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori (cfr. allegati).
Pertanto, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, evidenziandone la contitolarità con la resistente e la propria intenzione di addivenire allo scioglimento della comunione e di vendere tale immobile.
Si costituiva in giudizio chiedendo di mantenere l'assegnazione Controparte_1 della casa coniugale sino alla vendita dell'immobile.
*****
All'udienza del 3.07.2024, parte resistente manifestava la propria disponibilità all'acquisto della quota dell'immobile di proprietà della controparte, sicché il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“Le parti manterranno allo stato le condizioni vigenti sino al 30 settembre e nelle more: entro 10 gg individueranno un tecnico terzo che effettuerà una valutazione sia sul valore locativo sia sul valore venale dell'immobile e costui entro i successivi 15 gg renderà tale valutazione. Entro i successivi 30 gg la parte resistente formulerà una proposta economica e all'esito le parti concluderanno congiuntamente a spese compensate”.
Alla successiva udienza del 23.10.2024, le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo:
“- Le parti danno atto che l'immobile in oggetto dovrà essere preliminarmente regolarizzato, avendo gli stessi provveduto alla chiusura di una porzione di veranda senza le prescritte autorizzazioni urbanistiche. A tal fine dichiarano di avere già dato incarico ai
Geometri e , come verrà successivamente formalizzato, di Controparte_2 CP_3 procedere a inoltrare le prescritte domande al Genio Civile per l'idoneità sismica, e all'UTC di Buseto Palizzolo per la regolarizzazione urbanistica del vano interessato (attualmente adibito a soggiorno). Le parti dichiarano che le spese relative alla predetta pratica (spese amministrative, sanzioni, oneri e le spese tecniche) saranno sostenute da entrambi in parti uguali.
2 - La SI.ra dichiara di volere acquistare da , che pertanto CP_1 Parte_1
dichiara di volere accettare, la metà indivisa del predetto immobile al prezzo di € 63.500,00.
- Le parti dichiarano che si procederà al trasferimento della proprietà successivamente all'ultimazione della pratica di regolarizzazione dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che la detta regolarizzazione è condizione per procedere alla vendita della quota.
- Le parti dichiarano che, ritenuti i tempi presumibili di definizione della detta regolarizzazione, si dovrà procedere all'atto di compravendita entro e non oltre il 28 febbraio
2025. Dichiarano altresì che si dovrà procedere alla presentazione della predetta pratica nei tempi più brevi possibili, previo incarico formale ai detti tecnici da conferirsi entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione. Si dà altresì atto che il termine per il definitivo potrà essere prorogato solo ed esclusivamente in presenza di comprovati motivi tecnici che dovessero allungare i tempi per la regolarizzazione dell'immobile. Ove sussistesse la necessità per l'acquirente di richiedere erogazione del mutuo di acquisto, la stessa si impegna a richiederlo all'atto della presentazione della pratica di regolarizzazione urbanistica dell'immobile; e ciò al fine di abbreviare i tempi di istruttoria di questo.
- Le parti dichiarano che, in relazione al giudizio n. 349/24 RG pendente dinanzi al
Tribunale di Trapani e avente a oggetto richiesta di cessazione dell'affidamento della casa familiare, è stato raggiunto l'accordo per l'emissione del richiesto provvedimento di revoca, che verrà formalizzato all'udienza del 23.10.2024 dinanzi alla Dott.ssa A. Lo Vasco. A tal fine il SI. si impegna a consentire alla SI.ra di continuare ad abitare la già Pt_1 CP_1 casa familiare sita in Buseto Palizzolo, via Privata Rieti n. 12, e ciò fino alla formalizzazione dell'atto di vendita di cui in narrativa, nei termini e alle condizioni ivi indicate;
si impegna altresì a non richiedere per il predetto periodo alcun contributo economico per l'uso esclusivo di abitazione dell'immobile stesso.
- Il presente accordo vincolerà le parti nei termini e alle condizioni ivi indicate, e ciò fino alla definizione dell'atto di compravendita della quota di proprietà dell'immobile in oggetto.
- Il mancato o ritardato rispetto delle condizioni concordate dalle parti per la definizione dello scioglimento della comproprietà della già casa familiare, determinerà
l'immediata cessazione del presente accordo, con il diritto per il SI. di richiedere alla Pt_1
3 SI.ra il pagamento di quanto dovuto per il godimento esclusivo dell'immobile, CP_1
nonché la possibilità per le parti di procedere a scioglimento giudiziale della comproprietà”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti in data 23.10.2024.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di divorzio n. 352/2020.
Spese del giudizio compensate, come concordemente stabilito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di Trapani
n. 352/2020, come da accordo del 23.10.2024, riportato in parte motiva;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 349/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALADINO LOREDANA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. FILECCIA ANGELO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo depositato in data 23.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, con Parte_1
sentenza n. 352/2020, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato il divorzio dalla resistente con previsione dell'obbligo di entrambi di corrispondere mensilmente al Controparte_1
figlio all'epoca studente di medicina, la somma di € 300,00 ciascuno, a titolo di Per_1 contributo al suo mantenimento, e con assegnazione della casa coniugale alla affinché CP_1 vi coabitasse col figlio.
1 Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva che il proprio figlio, ormai maggiorenne, aveva raggiunto l'indipendenza economica e che con successivo provvedimento del Tribunale era stato revocato l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori (cfr. allegati).
Pertanto, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, evidenziandone la contitolarità con la resistente e la propria intenzione di addivenire allo scioglimento della comunione e di vendere tale immobile.
Si costituiva in giudizio chiedendo di mantenere l'assegnazione Controparte_1 della casa coniugale sino alla vendita dell'immobile.
*****
All'udienza del 3.07.2024, parte resistente manifestava la propria disponibilità all'acquisto della quota dell'immobile di proprietà della controparte, sicché il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“Le parti manterranno allo stato le condizioni vigenti sino al 30 settembre e nelle more: entro 10 gg individueranno un tecnico terzo che effettuerà una valutazione sia sul valore locativo sia sul valore venale dell'immobile e costui entro i successivi 15 gg renderà tale valutazione. Entro i successivi 30 gg la parte resistente formulerà una proposta economica e all'esito le parti concluderanno congiuntamente a spese compensate”.
Alla successiva udienza del 23.10.2024, le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo:
“- Le parti danno atto che l'immobile in oggetto dovrà essere preliminarmente regolarizzato, avendo gli stessi provveduto alla chiusura di una porzione di veranda senza le prescritte autorizzazioni urbanistiche. A tal fine dichiarano di avere già dato incarico ai
Geometri e , come verrà successivamente formalizzato, di Controparte_2 CP_3 procedere a inoltrare le prescritte domande al Genio Civile per l'idoneità sismica, e all'UTC di Buseto Palizzolo per la regolarizzazione urbanistica del vano interessato (attualmente adibito a soggiorno). Le parti dichiarano che le spese relative alla predetta pratica (spese amministrative, sanzioni, oneri e le spese tecniche) saranno sostenute da entrambi in parti uguali.
2 - La SI.ra dichiara di volere acquistare da , che pertanto CP_1 Parte_1
dichiara di volere accettare, la metà indivisa del predetto immobile al prezzo di € 63.500,00.
- Le parti dichiarano che si procederà al trasferimento della proprietà successivamente all'ultimazione della pratica di regolarizzazione dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che la detta regolarizzazione è condizione per procedere alla vendita della quota.
- Le parti dichiarano che, ritenuti i tempi presumibili di definizione della detta regolarizzazione, si dovrà procedere all'atto di compravendita entro e non oltre il 28 febbraio
2025. Dichiarano altresì che si dovrà procedere alla presentazione della predetta pratica nei tempi più brevi possibili, previo incarico formale ai detti tecnici da conferirsi entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione. Si dà altresì atto che il termine per il definitivo potrà essere prorogato solo ed esclusivamente in presenza di comprovati motivi tecnici che dovessero allungare i tempi per la regolarizzazione dell'immobile. Ove sussistesse la necessità per l'acquirente di richiedere erogazione del mutuo di acquisto, la stessa si impegna a richiederlo all'atto della presentazione della pratica di regolarizzazione urbanistica dell'immobile; e ciò al fine di abbreviare i tempi di istruttoria di questo.
- Le parti dichiarano che, in relazione al giudizio n. 349/24 RG pendente dinanzi al
Tribunale di Trapani e avente a oggetto richiesta di cessazione dell'affidamento della casa familiare, è stato raggiunto l'accordo per l'emissione del richiesto provvedimento di revoca, che verrà formalizzato all'udienza del 23.10.2024 dinanzi alla Dott.ssa A. Lo Vasco. A tal fine il SI. si impegna a consentire alla SI.ra di continuare ad abitare la già Pt_1 CP_1 casa familiare sita in Buseto Palizzolo, via Privata Rieti n. 12, e ciò fino alla formalizzazione dell'atto di vendita di cui in narrativa, nei termini e alle condizioni ivi indicate;
si impegna altresì a non richiedere per il predetto periodo alcun contributo economico per l'uso esclusivo di abitazione dell'immobile stesso.
- Il presente accordo vincolerà le parti nei termini e alle condizioni ivi indicate, e ciò fino alla definizione dell'atto di compravendita della quota di proprietà dell'immobile in oggetto.
- Il mancato o ritardato rispetto delle condizioni concordate dalle parti per la definizione dello scioglimento della comproprietà della già casa familiare, determinerà
l'immediata cessazione del presente accordo, con il diritto per il SI. di richiedere alla Pt_1
3 SI.ra il pagamento di quanto dovuto per il godimento esclusivo dell'immobile, CP_1
nonché la possibilità per le parti di procedere a scioglimento giudiziale della comproprietà”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti in data 23.10.2024.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di divorzio n. 352/2020.
Spese del giudizio compensate, come concordemente stabilito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di Trapani
n. 352/2020, come da accordo del 23.10.2024, riportato in parte motiva;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
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