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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/09/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 494\2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
T R A
( ) rapp.to e difeso dall'avv. SISTI Parte_1 C.F._1
RITA, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
; Controparte_1 C.F._2
( ); CP_2 C.F._3
-Convenuti-
conclusioni delle parti:
come da conclusioni rassegnate da parte attrice nell'atto di citazione e richiamate all'udienza 11.9.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere Controparte_1 CP_2 le seguenti domande: revocare, dichiarare nullo ed inefficace l'impugnato atto di precetto per tutti i motivi di cui in narrativa dell'atto di opposizione in quanto atto radicalmente nullo stante la mancata notifica del titolo esecutivo al quale esso si riferisce e per gli ulteriori profili di nullità fatti valere con l'azione di opposizione, con accoglimento in via incidentale della querela di falso ex art. 221 Nr. 494\2025 R.G.
cpc, come formulata in atti, nonché dichiarare che l'atto di precetto è intimato per somme non dovute, e per le quali va dichiarata ed accertata la compensazione per diritto di regresso ex artt. 1241 – 1298 – 1299 cc con i controcrediti vantati dall'opponente nei confronti delle parti opposte secondo le rispettive quote, secondo la quantificazione indicata nell'atto di opposizione o di quella che in subordine emergerà all'esito del presente giudizio, dichiarando in ogni caso non dovute le somme di cui all'intimato atto di precetto.
I convenuti, che vanno dichiarati contumaci per non essersi costituiti non ostante la rituale notifica, hanno notificato all'attore atto di precetto intimando il pagamento della somma di euro 3.000,00, oltre accessori, sulla base di un titolo esecutivo indicato come ordinanza emessa in data 02/12/2024 ex art. 700 cpc dal Tribunale di Macerata, all'esito del giudizio per provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc iscritto al Nr.2199/2024 RG, non notificato al Pt_1
La mancanza di contestuale notifica del titolo esecutivo costituisce ipotesi di nullità del precetto ex art. 480 co 2° cpc. per questo l'efficacia esecutiva del precetto è stata già sospesa nel sub procedimento 494-1/25.
Nell'atto di precetto opposto i convenuti dichiarano di notificare la ordinanza resa all'esito del giudizio 2199/2024 del Tribunale di Macerata in uno con l'atto di precetto per la somma di € 4.377,3, intimando quindi il pagamento della suddetta somma oltre alle spese dell'atto di precetto determinate nella complessiva somma di € 270,25, il tutto comprensivo di Iva e Cap come per legge e quindi per un totale da versare di € 4.647,61.
Nell'atto di precetto si specifica che l'ordinanza (ossia il titolo) viene notificata unitamente all'atto di precetto.
Come emerge dall'allegato nr. 1 prodotto dall'attrice nel sub procedimento di sospensiva, ossia dall'avviso ex art. 140 cpc, il plico di notifica reca il cronologico nr. 675 e detto numero corrisponde ad un solo documento che è l'atto di precetto.
L'omessa notifica del titolo è pertanto comprovata e da essa deriva la nullità dell'opposto precetto ex at. 480 co. 2° cpc.
L'opposizione va pertanto accolta per nullità del precetto derivante dall'omessa notifica del titolo esecutivo, in detto motivo assorbiti gli ulteriori motivi di nullità denunciati dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
2 Nr. 494\2025 R.G.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 CP_2
accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'opposto precetto datato 23.1.2025 e notificato in data 28.1.2025 da CP_1
nei confronti di .
[...] CP_2 Parte_1
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi ed euro 264,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 23/09/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 494\2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
T R A
( ) rapp.to e difeso dall'avv. SISTI Parte_1 C.F._1
RITA, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
; Controparte_1 C.F._2
( ); CP_2 C.F._3
-Convenuti-
conclusioni delle parti:
come da conclusioni rassegnate da parte attrice nell'atto di citazione e richiamate all'udienza 11.9.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere Controparte_1 CP_2 le seguenti domande: revocare, dichiarare nullo ed inefficace l'impugnato atto di precetto per tutti i motivi di cui in narrativa dell'atto di opposizione in quanto atto radicalmente nullo stante la mancata notifica del titolo esecutivo al quale esso si riferisce e per gli ulteriori profili di nullità fatti valere con l'azione di opposizione, con accoglimento in via incidentale della querela di falso ex art. 221 Nr. 494\2025 R.G.
cpc, come formulata in atti, nonché dichiarare che l'atto di precetto è intimato per somme non dovute, e per le quali va dichiarata ed accertata la compensazione per diritto di regresso ex artt. 1241 – 1298 – 1299 cc con i controcrediti vantati dall'opponente nei confronti delle parti opposte secondo le rispettive quote, secondo la quantificazione indicata nell'atto di opposizione o di quella che in subordine emergerà all'esito del presente giudizio, dichiarando in ogni caso non dovute le somme di cui all'intimato atto di precetto.
I convenuti, che vanno dichiarati contumaci per non essersi costituiti non ostante la rituale notifica, hanno notificato all'attore atto di precetto intimando il pagamento della somma di euro 3.000,00, oltre accessori, sulla base di un titolo esecutivo indicato come ordinanza emessa in data 02/12/2024 ex art. 700 cpc dal Tribunale di Macerata, all'esito del giudizio per provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc iscritto al Nr.2199/2024 RG, non notificato al Pt_1
La mancanza di contestuale notifica del titolo esecutivo costituisce ipotesi di nullità del precetto ex art. 480 co 2° cpc. per questo l'efficacia esecutiva del precetto è stata già sospesa nel sub procedimento 494-1/25.
Nell'atto di precetto opposto i convenuti dichiarano di notificare la ordinanza resa all'esito del giudizio 2199/2024 del Tribunale di Macerata in uno con l'atto di precetto per la somma di € 4.377,3, intimando quindi il pagamento della suddetta somma oltre alle spese dell'atto di precetto determinate nella complessiva somma di € 270,25, il tutto comprensivo di Iva e Cap come per legge e quindi per un totale da versare di € 4.647,61.
Nell'atto di precetto si specifica che l'ordinanza (ossia il titolo) viene notificata unitamente all'atto di precetto.
Come emerge dall'allegato nr. 1 prodotto dall'attrice nel sub procedimento di sospensiva, ossia dall'avviso ex art. 140 cpc, il plico di notifica reca il cronologico nr. 675 e detto numero corrisponde ad un solo documento che è l'atto di precetto.
L'omessa notifica del titolo è pertanto comprovata e da essa deriva la nullità dell'opposto precetto ex at. 480 co. 2° cpc.
L'opposizione va pertanto accolta per nullità del precetto derivante dall'omessa notifica del titolo esecutivo, in detto motivo assorbiti gli ulteriori motivi di nullità denunciati dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
2 Nr. 494\2025 R.G.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 CP_2
accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'opposto precetto datato 23.1.2025 e notificato in data 28.1.2025 da CP_1
nei confronti di .
[...] CP_2 Parte_1
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi ed euro 264,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 23/09/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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