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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 31.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 1256/2023 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Anna Maria Bertini domicilio eletto: Genova P.zza Dante 8/10 presso il difensore
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dall'avv. Valeria Gennari
Domicilio eletto: Genova via XX Settembre 40/3 presso il difensore Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente come all'udienza del 31.10.2024
- Il Pubblico Ministero: come da parere in data 21.3.2023
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o il marito ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
-di avere contratto matrimonio civile, in Campomorone, in data 19.9.2015, con CP_1
- che dall'unione non sono nati figli
- che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale ( decreto di omologa depositato in data 3.10.2022 )
- che tra le condizioni della separazione era prevista la corresponsione di assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di euro 500, 00 mensile
- che dopo la omologa i coniugi hanno continuato a vivere separati
- di svolgere attività di operaio alle dipendenze della Automotive Sistems spa di Busalla
- di vivere in Mignanego, assieme all'anziano padre, all'interno di abitazione in comproprietà con il padre e la sorella ( quota di proprietà pari a 2/12 dell'intero )
- di essere proprietario di un piccolo box auto in Campomorone
- che la moglie ha svolto attività di commessa presso vari supermercato fino al 2018 quando “ comunicava al coniuge di soffrire di stati ansiosi e di non voler più svolgere alcuna mansione “ declinando le richieste del marito di reperire occupazione meno impegnativa.
- che la moglie abita nella ex casa coniugale di sua proprietà.
- che la moglie avrebbe intrapreso relazione con altro uomo Su tali premesse chiedeva la declaratoria di scioglimento del matrimonio e, in via preventiva, il rigetto dell'eventuale domanda di assegno divorzile.
Con vittoria delle spese.
( da ora anche la resistente o la moglie ) si costituiva mediante CP_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava di avere intrapreso relazione con altro uomo
- Contestava di avere lavorato fino al 2018 precisando invece di avere cessato di lavorare già nel 2015 perché inidonea in quanto affetta da anoressia nervosa e fibromialgia
- Precisava di vivere nella casa di proprietà, gravata da mutuo, grazie all'aiuto degli anziani genitori e di essere priva di redditi
Su tali premesse:
- Si associava alla richiesta sullo stato
- Chiedeva liquidarsi assegno divorzile a proprio favore dell'importo di euro 850, 00 mensili
Con vittoria delle spese
All'udienza del 12.2.2024 il marito dichiarava, nella prospettiva di essere collocato in cassa integrazione, di essersi trasferito in Trentino dove svolge, durante la stagione sciistica, lavoro di autista per una clinica medica percependo la somma di euro 1400, 00 mensili che, con gli straordinari, può essere elevata ad euro 2000, 00 mensili. Dichiarava di alloggiare presso la clinica. Precisava che effettivamente la moglie aveva cessato di lavorare a seguito di fibromialgia dopo circa un anno dal matrimonio;
offriva contributo alimentare a tempo determinato dell'importo di euro 250, 00/300, 00 al mese.
Con ordinanza 28.3.2024 il giudice delegato, confermava in via provvisoria le condizioni della separazione, rigettava tutte le istanze istruttorie, ordinava alle parti di integrare la documentazione reddituale e procedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc.
Le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte con le quali, mentre il ricorrente confermava le originarie, la resistente quantificava in euro 700, 00 mensili la misura dell'assegno divorzile richiesto.
Ciò premesso O S S E R V A
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Genova nella procedura di separazione personale consensuale, poi omologata con decreto del Tribunale di Genova depositato in data 3.10.2022, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
La causa verte esclusivamente sul diritto della resistente alla percezione dell'assegno divorzile e, in ipotesi, sulla relativa quantificazione.
Come noto, ai sensi del comma decimo L.898/1970 il diritto all'assegno divorzile viene meno col passaggio a nuove nozze del beneficiario. E' altrettanto noto che secondo orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato la stabile convivenza è equiparata, ai fini che ci occupano, al nuovo matrimonio del coniuge.
Parte ricorrente ha allegato in ricorso che la vrebbe allacciato dopo la CP_1 separazione una stabile relazione sentimentale, senza peraltro indicare il nominativo dell'uomo con cui la resistente oggi si accompagnerebbe.
Solo con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc il ricorrente ha indicato l'attuale compagno di vita della ella persona di tale . CP_1 Persona_1
La circostanza è sempre stata e fin dalla comparsa di costituzione specificamente contestata.
In sede di prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc il difensore del ricorrente ha evidenziato che la moglie nell'anno 2023 ha ricevuto bonifici mensili dell'importo di euro 100, 00 da parte del ipotizzando che la causa di Per_1 essi potesse ravvisarsi alternativamente o nella remunerazione di attività lavorativa svolta in nero o in un rapporto di convivenza. Anche questa circostanza è stata contestata dalla che ha invece giustificato tali CP_1 bonifici con un'attività di aiuto prestata in virtù di consolidati rapporti di amicizia tra l'uomo e la famiglia CP_1
Non è quindi stata dimostrata la relazione di convivenza ed anzi appare poco verosimile che nell'ambito di un rapporto affettivo stabile l'aiuto economico venga offerto mediante bonifici, sempre del medesimo importo, anziché, come più semplice e naturale, per contanti ed a seconda delle necessità, in occasione delle molteplici occasioni di incontro tra i membri della coppia.
Né a diverse conclusioni avrebbe potuto pervenirsi attraverso l'ammissione del capitolo di prova volto a dimostrare che frequenterebbe da due Per_1 anni l'abitazione della due fine settimana al mese;
e ciò sia per la CP_1 genericità della capitolazione, inidonea a dimostrare i motivi e la durata delle frequentazioni bisettimanali, sia perché, in ogni caso, non ogni relazione sentimentale è idonea a far venire meno il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, ma solo quelle relazioni che, per stabilità e comunanza di progetto di vita, si connotino per la reciproca assistenza morale e materiale esistente tra i componenti della coppia e, in via di fatto, siano sostanzialmente equiparabili alla relazione matrimoniale.
Esclusa, pertanto, la dimostrazione del fatto estintivo del passaggio a nuove nozze del coniuge debole, si tratta di verificare se sussistano i fatti costitutivi del diritto di cui la moglie ha chiesto il riconoscimento.
Come noto, all'esito del pronunciamento di Cass. Civ. SS UU n. 18227/2018, la giurisprudenza si è consolidata nel riconoscimento di una duplice funzione dell'assegno; assistenziale e perequativo compensativa.
Nel caso specifico non si ritengono sussistere i presupposti per la liquidazione dell'assegno in funzione compensativo perequativa, tanto più in assenza di specifiche allegazioni sul punto da parte della richiedente, non potendosi affermare, ed anzi dovendosi escludere, che la attuale sperequazione dei redditi tra le parti derivi dal fatto che la abbia CP_1 sacrificato le proprie occasioni professionali per dedicarsi alle esigenze della famiglia;
è infatti pacifico che la donna ha smesso di lavorare per motivi di salute e non sulla base di un accordo col marito, ancorchè tacito, circa la ripartizione delle competenze in ambito familiare.
L'assegno può e deve essere invece riconosciuto in funzione assistenziale: alla donna, infatti, è stata riconosciuta in data 18.9.2024 da parte della commissione medica istituita presso la competente usl una incapacità lavorativa permanente del 35 % essendole stata diagnosticata la seguente patologia: fibromialgia in terapia con cannabinoidi-manifestazioni spondiloartrosiche diffuse – psoriasi a placche;
ciò che, unitamente al fatto che la è persona prossima al compimento del cinquantesimo anno di CP_1 età, se non esclude in termini assoluti la possibilità di reperimento di una occupazione, la rende comunque disagevole. Ciò che, a distanza di poco più di due anni dalla separazione, giustifica ancora il fatto che la donna sia ancora priva di occupazione. Il fatto che la volga attività di pittrice e si CP_1 sia offerta per ripetizioni private ( docc. 14 e 16 di parte ricorrente ) dimostra, allo stato, come la stessa abbia comunque cercato di svolgere qualche attività compatibile con la propria condizione di salute;
e, verosimilmente, che la possa avere tratto da tali attività anche qualche provento, per CP_1 quanto da ritenersi minimo in mancanza di diversa dimostrazione.
Quanto alla misura dell'assegno occorre in primo luogo considerare i redditi del marito che, per quanto ricorra la possibilità di collocazione in cassa integrazione con riduzione dello stipendio, allo stato, così come riferito in sede di comparsa conclusionale, sono ancora integri e come tali, salva possibilità di successiva modifica, devono essere considerati. Seppure, infatti, all'udienza di comparizione il aveva dichiarato di svolgere attività di Pt_1 autista in Trentino nei mesi della stagione sciistica, deve ritenersi che ciò sia avvenuto in via provvisoria, atteso che negli atti conclusivi si torna a fare riferimento all'originaria occupazione, sia pure con la prospettiva di una futura retribuzione dello stipendio.
Dalla dichiarazione 2024 relativa al periodo 2023 risulta un reddito imponibile di euro 26.649, 00; una imposta netta di euro 4.129, 00, addizionale regionale Irpef euro 393, 00 e imposta comunale euro 262, 00. Il reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità è quindi pari ad euro 1822, 00. Il dato è sostanzialmente in linea, ed appena inferiore, a quello degli esercizi precedenti. Da tale importo vanno ulteriormente decurtate le spese per il proprio mantenimento e quelle per la gestione della casa. Stimati tali costi in circa 600, 00 euro al mese, residua a favore del ricorrente l'importo mensile di circa euro 1200, 00.
Si tratta di un importo all'evidenza modesto appena sufficiente ai fini della conduzione di una esistenza dignitosa;
il inoltre, già da vari anni vede Pt_1 decurtato il proprio reddito in funzione dell' assegno di mantenimento corrisposto alla moglie e ciò a fronte di un matrimonio di durata breve ( circa sei anni prima della separazione di fatto: non è stata allegata convivenza prematrimoniale); a ciò si aggiunga che la incapacità lavorativa della CP_1 seppure significativa, è comunque parziale, e che, verosimilmente qualche provento, per quanto modesto, la donna percepisce attraverso l'attività di pittrice e attraverso ripetizioni private;
Congiuntamente valutate tutte queste circostanze, e tenuto conto che la seppure con qualche difficoltà in CP_1 più rispetto alle altre persone della sua fascia di età, ha la possibilità, ed il conseguente dovere, di adoperarsi ai fini del proprio mantenimento, si ritiene che la misura dell'assegno, di natura alimentare, debba essere limitata ad euro 250, 00 mensili. Ciò impone di disporre la revoca fin dalla data del deposito di questa sentenza dell'assegno disposto in sede di separazione, in quanto di misura non più adeguata a disciplinare l'attuale situazione.
Il fatto che, sia pure a tempo determinato, il marito avesse offerto di corrispondere detta somma a titolo di assegno divorzile, e che tale offerta sia stata rifiutata, consente di ritenere la reciproca soccombenza tra le parti con conseguente compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 contratto in Campomorone in data 19.9.2015 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Campomorone al n. 14 parte I anno 2015 )
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 250, 00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Con revoca dell'assegno disposto in sede di separazione a far data dal giorno del deposito di questa sentenza.
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campomorone per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini