Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 206/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
26/05/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 206 del R.G. per l'anno 2022,
- avente ad oggetto: Reiscrizione elenchi agricoli promossa
Da
, con l'avv. A. Tropiano Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P. Sanguineti CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria in data 19/01/2022, parte ricorrente, conveniva in giudizio l per sentire “…1) accertare e dichiarare che i CP_1
provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni
2018 e 2019, comunicati con Prot. .6700.14/05/2021.022.6179 e Prot. CP_1
.6700.14/05/2021.022.6180, disposti in danno di , sono CP_1 Parte_1
illegittimi per accertata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e
diritto della ricorrente all'annullamento dei provvedimento di revoca delle prestazioni
erogate, e del conseguente provvedimento di recupero dell'indebito, per carenza del
presupposto di legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall'istituto previdenziale,
viziata da eccesso di potere;
che ha diritto ad essere iscritta Parte_1
negli elenchi lavorativi del comune di residenza per gli anni 2018 e 2019, e, in
conseguenza, vedersi accreditare la contribuzione obbligatoria versata negli anni
contestati; 3) con conseguente condanna dell al pagamento delle spese….; CP_1
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1
l'infondatezza per l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che il ricorrente asseriva di aver intrattenuto negli anni per cui è causa. Il disconoscimento delle giornate agricole aveva fatto seguito agli accertamenti conclusi e definiti con il verbale ispettivo n. 2020007393 del 16.12.2020.
Ammessa la prova testimoniale, all'udienze fissate nessun teste compariva per il ricorrente, venivano escussi esclusivamente i testi verbalizzanti di parte resistente.
Veniva così dichiarata la decadenza dalla prova orale di parte ricorrente in data
20/09/2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212
del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n.
3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento:
tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677).
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga)
non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso. Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto,
la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Nella specie, tale carattere indiziario non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
In conclusione, la cancellazione di tutte le giornate lavorative del ricorrente per gli anni dal 2018 al 2019 è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall e che, gli ispettori verbalizzanti, hanno illustrato e CP_1
confermato in sede di escussione.
Sicchè non adempiendo alla richiesta attività istruttoria, e nello specifico alla escussione dei propri testi, parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio,
e dunque la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., avendo il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità in atti, ritualmente dichiarato di possedere i requisiti di legge.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 27/05/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo