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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 8522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8522 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8334/2021 R.G. proposto da: IA TO, CC RI IE, elettivamente domiciliati in Roma, via Radicofani, n. 140, presso lo studio dell’avvocato LOVELLO ORNELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato SANTILLI ENRICO (enrico.santilli@pecavvocatirieti.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ags.rm@mail.cert-avvocaturastato.it) che ex lege lo rappresenta Civile Sent. Sez. 3 Num. 8522 Anno 2024 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: TASSONE STEFANIA Data pubblicazione: 28/03/2024 2 di 12 e difende. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6748/2020 depositata il 29/12/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08/01/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. RO MU, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato ENRICO SANTILLI;
udito l’avvocato dello Stato IA DE BELLIS;
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. il Ministero dell’Interno convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i NI NI AU e HI AR LA, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., l’atto del 31 maggio 2010 col quale i convenuti avevano conferito in fondo patrimoniale, per fare fronte ai bisogni della loro famiglia, le quote di alcuni beni immobili di proprietà di NI AU. A sostegno della domanda il Ministero espose che quei beni erano già stati oggetto di un sequestro conservativo a garanzia di una sentenza di condanna del NI AU emessa dalla Corte dei Conti, che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale era idoneo a pregiudicare le sue ragioni di credito e che NI AU era consapevole di tale pregiudizio. Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che il pignoramento derivante dal citato provvedimento di sequestro conservativo si era perento per mancato deposito dell’istanza di vendita. 3 di 12 Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia venne impugnata dai NI soccombenti e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2020, rigettò il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma ricorrono ora per cassazione NI AU e HI AR LA con unico atto, affidato a tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., ed il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria del 19 ottobre 2022, il Collegio della Sesta Sezione Civile – 3 rilevava: a) che, innanzitutto, nella memoria di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. il difensore dei ricorrenti ha dato atto che il ricorrente NI AU era venuto a mancare nelle more del procedimento ed ha rilevato che tale circostanza assumerebbe specifico interesse ai fini della decisione, posto che il credito sul quale il Ministero ha fondato il presente giudizio deriva da una condanna della Corte dei Conti a carico del NI e che il relativo debito sarebbe intrasmissibile agli eredi;
b) che la complessità dei motivi di ricorso, unita a quest’ultima circostanza sopravvenuta, determinava l’opportunità che la decisione venga rimessa alla pubblica udienza. 5. La causa veniva poi discussa alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2024. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria illustrativa. 4 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 555 e 586 cod. proc. civ., sostenendo che sarebbe venuto meno l’interesse del Ministero ad agire in revocatoria, stante l’intervenuta vendita dei beni oggetto del fondo patrimoniale. Deducono che l’esecuzione forzata, a seguito della sentenza di condanna emessa dal giudice contabile, non è mai stata sospesa ed è esitata con l’aggiudicazione ed il decreto di trasferimento dei cespiti immobiliari costituiti in fondo patrimoniale, per cui, risultando configurabile una pregiudizialità tra l’esecuzione forzata e l’azione revocatoria, nel caso di specie sarebbe venuto meno l’interesse ad agire in capo al Ministero, creditore procedente. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Lamentano che la corte d’appello, anziché dichiarare la carenza di interesse ad agire del Ministero, ha disposto la prosecuzione del giudizio ed è pervenuta a condannare essi odierni ricorrenti, in allora appellanti, alla rifusione delle spese di lite, erroneamente applicando il principio della soccombenza. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., in riferimento all’elemento della sussistenza del credito. Deducono che il credito vantato dal Ministero, in uno con la relativa esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, non solo non esisterebbe più, posto che i beni destinati al fondo patrimoniale sono stati oggetto di procedura esecutiva e nel frattempo venduti, ma sarebbe anche stato ab origine 5 di 12 inesigibile, in quanto la Corte dei Conti aveva condannato NI AU al risarcimento del danno erariale non in via principale, ma in via sussidiaria rispetto ad altri soggetti. 4. In via preliminare il Collegio ritiene opportuno sinteticamente riepilogare i fatti di causa rilevanti per la decisione: -con atto del 31 maggio 2010, trascritto il 5 giugno 2010, i NI NI-HI costituivano fondo patrimoniale in cui conferivano due immobili (un appartamento ed una cantina di esclusiva proprietà di NI AU); -i suddetti immobili erano già oggetto di sequestro conservativo a favore dell’RA a seguito di condanna esecutiva di NI AU in data 3 dicembre 2007; -il pignoramento immobiliare del 2008, risultante dalla conversione del sequestro conservativo è andato perento nel maggio 2011, per inattività del creditore procedente;
-il Ministero ha allora trascritto un secondo pignoramento, ma solo nel maggio 2011, dunque in data successiva alla costituzione del fondo patrimoniale, e pertanto dichiarato nullo dal giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione all’esecuzione proposta dai debitori, con decisione divenuta definitiva;
-parallelamente, il Ministero ha proposto azione revocatoria per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti la costituzione del fondo patrimoniale, domanda accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 27 gennaio 2016, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma del 29 dicembre 2020, sentenza ora impugnata nel presente giudizio di legittimità; -peraltro, la procedura esecutiva è proseguita con la vendita degli immobili già di proprietà di NI AU;
per il lotto 3 il ricavato è già stato oggetto di distribuzione, mentre per il lotto 4 deve ancora disporsi la distribuzione, avendo il Ministero proposto opposizione agli atti esecutivi. 6 di 12 5. Tanto premesso, essendo nel caso di specie pacifica ed incontestata dalle parti la giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 19/07/2018, n. 19280), i tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’azione revocatoria, inserita nella sistematica del codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del debitore;
scopo dell'azione, infatti, è quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto revocato, con conseguente assoggettamento del bene al diritto del revocante (e solo di questi) di procedere ad esecuzione forzata sul medesimo (cfr. Cass., 16/11/2020, n. 25862; Cass., 13/08/2015, n. 16793). L'azione revocatoria è dunque uno strumento che la legge pone a disposizione del creditore affinché' venga mantenuta integra la garanzia patrimoniale del debitore il quale, ai sensi dell’art. 2740, comma 1, cod. civ., risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 5.1. Proprio in relazione alla finalità dell’azione revocatoria, di affermare l’inopponibilità al creditore dell’atto dispositivo lesivo della garanzia patrimoniale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento sia dell'azione revocatoria sia dell'azione di simulazione (Cass., Sez. Un., 9440/2006); si è inoltre precisato che non è necessario essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile per proporre l'azione revocatoria ordinaria, essendo sufficiente una mera ragione creditoria, financo una aspettativa (di recente, v. Cass., 18/01/2023, n. 1414; Cass., 06/06/2011, n. 12235). 7 di 12 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fondato su una ratio già emergente dalla letterale formulazione del comma 1 dell'art. 2901 cod. civ., è pertanto possibile esercitare l'azione pauliana anche quando il credito è ancora una mera potenzialità, e quindi a monte persino del credito litigioso, come pure di quello sottoposto a termine e condizione. Ai fini dell'esercizio di questo strumento di tutela, ontologicamente e radicalmente preventiva, infatti, l'art. 2901 cod. civ. fornisce "una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa" (come nota, di recente, Cass., 19/02/2020, n. 4212) ed appresta una tutela, come si può logicamente concludere, che è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l'oggetto. 5.2. Naturale derivazione di questi principi generali è l’insegnamento dettato da questa Corte nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’atto dispositivo lesivo delle ragioni creditorie sia anche stato oggetto di pignoramento. Argomentando dal presupposto dell’esistenza di una procedura esecutiva, fatta oggetto di opposizione, si è infatti precisato che sussiste l’interesse del creditore all’azione revocatoria contro la vendita del bene immobile del debitore dopo il trasferimento di proprietà e prima della relativa trascrizione, dovendo essere riconosciuto il suo interesse ad ottenere un’utilità che non può essere conseguita se non con la proposizione di una domanda giudiziaria. Si osserva, infatti, che, in caso di accoglimento dell’opposizione, il creditore vedrebbe caducarsi gli effetti del pignoramento promosso nei confronti del debitore, senza certezza di poter procedere utilmente a nuovo pignoramento, sul medesimo bene ma nei confronti del nuovo proprietario, in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. o, quanto meno, della già avvenuta proposizione della domanda di revocazione 8 di 12 (Cass., 18/02/2016, n. 3179; Cass., 16/11/2020, n. 25862). 5.3. Anche in altre specifiche ipotesi, in cui si è valorizzato, unitamente all’esperimento dell’azione ex art. 2091 cod. civ., il valore di prenotazione insito nella trascrizione della relativa domanda giudiziale, questa Corte ha espressamente affermato, in considerazione delle alterne vicissitudini dei beni costituenti la garanzia patrimoniale del debitore, la persistenza dell’interesse ad agire in revocatoria da parte del creditore (cfr. Cass., 02/12/2011, n. 25850, ribadita e confermata dalla sentenza 31 maggio 2019, n. 14892, secondo cui il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 della legge fallimentare non osta alla procedibilità della revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell’alienante, ove la domanda ex art. 2901 cod. civ. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente, dato che in tal caso il creditore dell’alienante, ove l’azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all’immobile ormai acquisito all’attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento;
con la conseguenza che l’attore vittorioso, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell’immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l’alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali). Del pari, è stato affermato l’interesse del creditore ad agire in revocatoria avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore in favore della propria moglie, cui aveva fatto seguito, nelle more del giudizio e durante il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la retrocessione del bene nel patrimonio del debitore. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che tale evento successivo non fa venir meno l’interesse del creditore all’espletamento 9 di 12 dell’azione revocatoria, interesse che invece permane proprio per evitare il “rischio di essere pregiudicato dalle successive vicende del bene immobile in questione. Vicende le quali, è bene dirlo, potrebbero essere animate da finalità truffaldine o comunque non trasparenti. Se il debitore, infatti, potesse liberamente far venire meno l’interesse all’azione revocatoria attraverso la retrocessione del bene nel suo patrimonio, ciò aprirebbe la porta ad evidenti abusi;
il debitore potrebbe, con eventuali alienazioni e retrocessioni successive, aggirare le finalità dell’azione revocatoria, esponendo il creditore alla possibilità di essere postergato rispetto ad altri creditori o, comunque, rendendo più difficile la soddisfazione del credito” (Cass., 16/11/2020, n. 25862). 6. Orbene, l’impugnata sentenza ha fatto buon governo dei suindicati principi, sulla base dei quali deve essere ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, anche in relazione alla censura che prospetta una sorta di pregiudizialità tra procedura esecutiva ed azione revocatoria, tale da escludere in capo al creditore l’interesse ad agire, che permane invece concreto ed attuale in relazione alle finalità di tutela delle sue ragioni apprestate dall’art. 2091 cod. civ. 7. Altrettanto infondato è il terzo motivo di ricorso, per le medesime ragioni indicate in sede di scrutinio del primo motivo, in disparte il non marginale rilievo per cui nel ricorso neppure viene trascritta la pronuncia della Corte dei Conti, da cui desumere la condanna in via meramente sussidiaria di NI AU, evenienza che peraltro risulta esclusa dalla espressa motivazione svolta sul punto dall’impugnata sentenza (v. p. 5). 8. Infondato è poi, nello specifico, il secondo motivo di ricorso, che censura l’errata applicazione del principio della soccombenza nel regolamento delle spese processuali tra le parti. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in 10 di 12 riferimento al regolamento delle spese di giudizio il controllo di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (Cass., 31/08/2020, n. 18128). Per il resto, costante orientamento di questa Corte afferma che la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione. La pronuncia in merito alla compensazione delle spese soggiace al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, “enunci motivi palesemente e macroscopicamente illogici od erronei, tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale” (Cass., 24/03/2021, n. 8274). Nel caso di specie, la corte territoriale ha deciso motivatamente in relazione ai suindicati principi, condannando alla rifusione delle spese la parte soccombente (v. p. 10 dell’impugnata sentenza). 9. Nella memoria illustrativa depositata prima della adunanza camerale originaria fissata, il difensore di parte ricorrente ha prospettato che, essendo nelle more del giudizio deceduto NI AU, il credito erariale, per la cui tutela è stata intrapresa dal Ministero l’azione revocatoria, sarebbe inopponibile agli eredi ai sensi dell’ art. 1 della legge n. 20/1994, per cui, in relazione a questo profilo sopravvenuto, nuovamente e d’ufficio dovrebbe essere rilevato il difetto di interesse ad agire del Ministero e l’impugnata sentenza dovrebbe essere cassata in relazione a tale rilievo. 11 di 12 9.1. La censura, in forza della quale, oltre che per la complessità dei motivi di ricorso, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, è infondata. Occorre anzitutto ricordare che la norma sopra citata, come novellata dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996, espressamente prevede al primo comma: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”. In relazione alla citata norma, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la condanna al risarcimento del pubblico dipendente si trasmette agli eredi solo quando c’è indebito arricchimento del de cuius e degli eredi stessi. Infatti, solo se vi è stato tale indebito arricchimento sia del de cuius che degli eredi, si trasmette il debito in capo a questi e può essere iniziata l’esecuzione nei loro confronti (Cass., 20/11/2018, n. 30856). Tanto premesso, proprio la previsione della suindicata norma, che esclude che il debito contabile si estingua tout court con la morte del soggetto condannato per responsabilità erariale, e che pertanto non esclude, ma soltanto limita, la trasmissibilità agli eredi del debito per risarcimento del danno all’RA, rafforza ancor più la conclusione, come detto fondata su consolidato orientamento di questa Corte, del persistente interesse ad agire del creditore, nel caso di specie il Ministero odierno resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 cod. civ., fintanto che non si pervenga ad un accertamento negativo del credito, accertamento che non costituisce oggetto del presente giudizio. 12 di 12 10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 11. La complessità e la peculiarità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. RO MU, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato ENRICO SANTILLI;
udito l’avvocato dello Stato IA DE BELLIS;
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. il Ministero dell’Interno convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i NI NI AU e HI AR LA, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., l’atto del 31 maggio 2010 col quale i convenuti avevano conferito in fondo patrimoniale, per fare fronte ai bisogni della loro famiglia, le quote di alcuni beni immobili di proprietà di NI AU. A sostegno della domanda il Ministero espose che quei beni erano già stati oggetto di un sequestro conservativo a garanzia di una sentenza di condanna del NI AU emessa dalla Corte dei Conti, che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale era idoneo a pregiudicare le sue ragioni di credito e che NI AU era consapevole di tale pregiudizio. Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che il pignoramento derivante dal citato provvedimento di sequestro conservativo si era perento per mancato deposito dell’istanza di vendita. 3 di 12 Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia venne impugnata dai NI soccombenti e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2020, rigettò il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma ricorrono ora per cassazione NI AU e HI AR LA con unico atto, affidato a tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., ed il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria del 19 ottobre 2022, il Collegio della Sesta Sezione Civile – 3 rilevava: a) che, innanzitutto, nella memoria di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. il difensore dei ricorrenti ha dato atto che il ricorrente NI AU era venuto a mancare nelle more del procedimento ed ha rilevato che tale circostanza assumerebbe specifico interesse ai fini della decisione, posto che il credito sul quale il Ministero ha fondato il presente giudizio deriva da una condanna della Corte dei Conti a carico del NI e che il relativo debito sarebbe intrasmissibile agli eredi;
b) che la complessità dei motivi di ricorso, unita a quest’ultima circostanza sopravvenuta, determinava l’opportunità che la decisione venga rimessa alla pubblica udienza. 5. La causa veniva poi discussa alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2024. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria illustrativa. 4 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 555 e 586 cod. proc. civ., sostenendo che sarebbe venuto meno l’interesse del Ministero ad agire in revocatoria, stante l’intervenuta vendita dei beni oggetto del fondo patrimoniale. Deducono che l’esecuzione forzata, a seguito della sentenza di condanna emessa dal giudice contabile, non è mai stata sospesa ed è esitata con l’aggiudicazione ed il decreto di trasferimento dei cespiti immobiliari costituiti in fondo patrimoniale, per cui, risultando configurabile una pregiudizialità tra l’esecuzione forzata e l’azione revocatoria, nel caso di specie sarebbe venuto meno l’interesse ad agire in capo al Ministero, creditore procedente. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Lamentano che la corte d’appello, anziché dichiarare la carenza di interesse ad agire del Ministero, ha disposto la prosecuzione del giudizio ed è pervenuta a condannare essi odierni ricorrenti, in allora appellanti, alla rifusione delle spese di lite, erroneamente applicando il principio della soccombenza. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., in riferimento all’elemento della sussistenza del credito. Deducono che il credito vantato dal Ministero, in uno con la relativa esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, non solo non esisterebbe più, posto che i beni destinati al fondo patrimoniale sono stati oggetto di procedura esecutiva e nel frattempo venduti, ma sarebbe anche stato ab origine 5 di 12 inesigibile, in quanto la Corte dei Conti aveva condannato NI AU al risarcimento del danno erariale non in via principale, ma in via sussidiaria rispetto ad altri soggetti. 4. In via preliminare il Collegio ritiene opportuno sinteticamente riepilogare i fatti di causa rilevanti per la decisione: -con atto del 31 maggio 2010, trascritto il 5 giugno 2010, i NI NI-HI costituivano fondo patrimoniale in cui conferivano due immobili (un appartamento ed una cantina di esclusiva proprietà di NI AU); -i suddetti immobili erano già oggetto di sequestro conservativo a favore dell’RA a seguito di condanna esecutiva di NI AU in data 3 dicembre 2007; -il pignoramento immobiliare del 2008, risultante dalla conversione del sequestro conservativo è andato perento nel maggio 2011, per inattività del creditore procedente;
-il Ministero ha allora trascritto un secondo pignoramento, ma solo nel maggio 2011, dunque in data successiva alla costituzione del fondo patrimoniale, e pertanto dichiarato nullo dal giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione all’esecuzione proposta dai debitori, con decisione divenuta definitiva;
-parallelamente, il Ministero ha proposto azione revocatoria per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti la costituzione del fondo patrimoniale, domanda accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 27 gennaio 2016, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma del 29 dicembre 2020, sentenza ora impugnata nel presente giudizio di legittimità; -peraltro, la procedura esecutiva è proseguita con la vendita degli immobili già di proprietà di NI AU;
per il lotto 3 il ricavato è già stato oggetto di distribuzione, mentre per il lotto 4 deve ancora disporsi la distribuzione, avendo il Ministero proposto opposizione agli atti esecutivi. 6 di 12 5. Tanto premesso, essendo nel caso di specie pacifica ed incontestata dalle parti la giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 19/07/2018, n. 19280), i tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’azione revocatoria, inserita nella sistematica del codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del debitore;
scopo dell'azione, infatti, è quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto revocato, con conseguente assoggettamento del bene al diritto del revocante (e solo di questi) di procedere ad esecuzione forzata sul medesimo (cfr. Cass., 16/11/2020, n. 25862; Cass., 13/08/2015, n. 16793). L'azione revocatoria è dunque uno strumento che la legge pone a disposizione del creditore affinché' venga mantenuta integra la garanzia patrimoniale del debitore il quale, ai sensi dell’art. 2740, comma 1, cod. civ., risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 5.1. Proprio in relazione alla finalità dell’azione revocatoria, di affermare l’inopponibilità al creditore dell’atto dispositivo lesivo della garanzia patrimoniale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento sia dell'azione revocatoria sia dell'azione di simulazione (Cass., Sez. Un., 9440/2006); si è inoltre precisato che non è necessario essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile per proporre l'azione revocatoria ordinaria, essendo sufficiente una mera ragione creditoria, financo una aspettativa (di recente, v. Cass., 18/01/2023, n. 1414; Cass., 06/06/2011, n. 12235). 7 di 12 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fondato su una ratio già emergente dalla letterale formulazione del comma 1 dell'art. 2901 cod. civ., è pertanto possibile esercitare l'azione pauliana anche quando il credito è ancora una mera potenzialità, e quindi a monte persino del credito litigioso, come pure di quello sottoposto a termine e condizione. Ai fini dell'esercizio di questo strumento di tutela, ontologicamente e radicalmente preventiva, infatti, l'art. 2901 cod. civ. fornisce "una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa" (come nota, di recente, Cass., 19/02/2020, n. 4212) ed appresta una tutela, come si può logicamente concludere, che è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l'oggetto. 5.2. Naturale derivazione di questi principi generali è l’insegnamento dettato da questa Corte nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’atto dispositivo lesivo delle ragioni creditorie sia anche stato oggetto di pignoramento. Argomentando dal presupposto dell’esistenza di una procedura esecutiva, fatta oggetto di opposizione, si è infatti precisato che sussiste l’interesse del creditore all’azione revocatoria contro la vendita del bene immobile del debitore dopo il trasferimento di proprietà e prima della relativa trascrizione, dovendo essere riconosciuto il suo interesse ad ottenere un’utilità che non può essere conseguita se non con la proposizione di una domanda giudiziaria. Si osserva, infatti, che, in caso di accoglimento dell’opposizione, il creditore vedrebbe caducarsi gli effetti del pignoramento promosso nei confronti del debitore, senza certezza di poter procedere utilmente a nuovo pignoramento, sul medesimo bene ma nei confronti del nuovo proprietario, in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. o, quanto meno, della già avvenuta proposizione della domanda di revocazione 8 di 12 (Cass., 18/02/2016, n. 3179; Cass., 16/11/2020, n. 25862). 5.3. Anche in altre specifiche ipotesi, in cui si è valorizzato, unitamente all’esperimento dell’azione ex art. 2091 cod. civ., il valore di prenotazione insito nella trascrizione della relativa domanda giudiziale, questa Corte ha espressamente affermato, in considerazione delle alterne vicissitudini dei beni costituenti la garanzia patrimoniale del debitore, la persistenza dell’interesse ad agire in revocatoria da parte del creditore (cfr. Cass., 02/12/2011, n. 25850, ribadita e confermata dalla sentenza 31 maggio 2019, n. 14892, secondo cui il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 della legge fallimentare non osta alla procedibilità della revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell’alienante, ove la domanda ex art. 2901 cod. civ. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente, dato che in tal caso il creditore dell’alienante, ove l’azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all’immobile ormai acquisito all’attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento;
con la conseguenza che l’attore vittorioso, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell’immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l’alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali). Del pari, è stato affermato l’interesse del creditore ad agire in revocatoria avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore in favore della propria moglie, cui aveva fatto seguito, nelle more del giudizio e durante il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la retrocessione del bene nel patrimonio del debitore. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che tale evento successivo non fa venir meno l’interesse del creditore all’espletamento 9 di 12 dell’azione revocatoria, interesse che invece permane proprio per evitare il “rischio di essere pregiudicato dalle successive vicende del bene immobile in questione. Vicende le quali, è bene dirlo, potrebbero essere animate da finalità truffaldine o comunque non trasparenti. Se il debitore, infatti, potesse liberamente far venire meno l’interesse all’azione revocatoria attraverso la retrocessione del bene nel suo patrimonio, ciò aprirebbe la porta ad evidenti abusi;
il debitore potrebbe, con eventuali alienazioni e retrocessioni successive, aggirare le finalità dell’azione revocatoria, esponendo il creditore alla possibilità di essere postergato rispetto ad altri creditori o, comunque, rendendo più difficile la soddisfazione del credito” (Cass., 16/11/2020, n. 25862). 6. Orbene, l’impugnata sentenza ha fatto buon governo dei suindicati principi, sulla base dei quali deve essere ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, anche in relazione alla censura che prospetta una sorta di pregiudizialità tra procedura esecutiva ed azione revocatoria, tale da escludere in capo al creditore l’interesse ad agire, che permane invece concreto ed attuale in relazione alle finalità di tutela delle sue ragioni apprestate dall’art. 2091 cod. civ. 7. Altrettanto infondato è il terzo motivo di ricorso, per le medesime ragioni indicate in sede di scrutinio del primo motivo, in disparte il non marginale rilievo per cui nel ricorso neppure viene trascritta la pronuncia della Corte dei Conti, da cui desumere la condanna in via meramente sussidiaria di NI AU, evenienza che peraltro risulta esclusa dalla espressa motivazione svolta sul punto dall’impugnata sentenza (v. p. 5). 8. Infondato è poi, nello specifico, il secondo motivo di ricorso, che censura l’errata applicazione del principio della soccombenza nel regolamento delle spese processuali tra le parti. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in 10 di 12 riferimento al regolamento delle spese di giudizio il controllo di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (Cass., 31/08/2020, n. 18128). Per il resto, costante orientamento di questa Corte afferma che la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione. La pronuncia in merito alla compensazione delle spese soggiace al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, “enunci motivi palesemente e macroscopicamente illogici od erronei, tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale” (Cass., 24/03/2021, n. 8274). Nel caso di specie, la corte territoriale ha deciso motivatamente in relazione ai suindicati principi, condannando alla rifusione delle spese la parte soccombente (v. p. 10 dell’impugnata sentenza). 9. Nella memoria illustrativa depositata prima della adunanza camerale originaria fissata, il difensore di parte ricorrente ha prospettato che, essendo nelle more del giudizio deceduto NI AU, il credito erariale, per la cui tutela è stata intrapresa dal Ministero l’azione revocatoria, sarebbe inopponibile agli eredi ai sensi dell’ art. 1 della legge n. 20/1994, per cui, in relazione a questo profilo sopravvenuto, nuovamente e d’ufficio dovrebbe essere rilevato il difetto di interesse ad agire del Ministero e l’impugnata sentenza dovrebbe essere cassata in relazione a tale rilievo. 11 di 12 9.1. La censura, in forza della quale, oltre che per la complessità dei motivi di ricorso, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, è infondata. Occorre anzitutto ricordare che la norma sopra citata, come novellata dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996, espressamente prevede al primo comma: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”. In relazione alla citata norma, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la condanna al risarcimento del pubblico dipendente si trasmette agli eredi solo quando c’è indebito arricchimento del de cuius e degli eredi stessi. Infatti, solo se vi è stato tale indebito arricchimento sia del de cuius che degli eredi, si trasmette il debito in capo a questi e può essere iniziata l’esecuzione nei loro confronti (Cass., 20/11/2018, n. 30856). Tanto premesso, proprio la previsione della suindicata norma, che esclude che il debito contabile si estingua tout court con la morte del soggetto condannato per responsabilità erariale, e che pertanto non esclude, ma soltanto limita, la trasmissibilità agli eredi del debito per risarcimento del danno all’RA, rafforza ancor più la conclusione, come detto fondata su consolidato orientamento di questa Corte, del persistente interesse ad agire del creditore, nel caso di specie il Ministero odierno resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 cod. civ., fintanto che non si pervenga ad un accertamento negativo del credito, accertamento che non costituisce oggetto del presente giudizio. 12 di 12 10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 11. La complessità e la peculiarità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza