Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 580/2024 RG, riservata a decisione il 28.5.2025 e vertente tra:
, , , questi ultimi nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 la potestà genitoriale sui minori e , assistiti e difesi dall'Avv. Persona_1 Persona_2
Isabella Salerno giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Ardeatina n. 600;
appellanti e
Controparte_1 appellato contumace avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.1716/23 Reg. Sent. - Rep. n.2786/2023, relativa al procedimento civile iscritto al n° 2333/2021 pubblicata in data 21 dicembre 2023 avente ad oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'On Corte d'Appello di L'Aquila adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza n. 1716/2023, emessa dal
Tribunale di Pescara in data 21 dicembre 2023, nel merito: In riforma della impugnata sentenza, voglia accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 c.c., così come accertato con sentenza n. 1259/2020 del Tribunale di Pescara, depositata il 17.1.2022, nella produzione del sinistro del 20 giugno 2015, ai danni del IG. , Parte_4 per le motivazioni esposte, e per l'effetto condannare il al risarcimento dei Controparte_1 danni cagionati agli attori, quantificati nell'importo totale di € 572.641,00, ovvero nella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, così determinata: in favore di figlia della vittima: € 254.974,00 per danno parentale oltre ad € Parte_1
62.693,00 a titolo di danno patrimoniale, considerata la perdita del sostegno economico costituito dal reddito annuale percepito dal defunto, pari ad € 14.168,00; in favore di ed , nipoti della vittima: € 127.487,00 ciascuno a titolo Persona_1 Persona_2 di danno parentale, dedotte ovviamente le somme già percepite dagli appellanti, salva la somma maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta di giustizia, per le causali di cui in premessa, oltre
FATTO E DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ebbe così a decidere:
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2333/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, per le ragioni di cui in motivazione. ACCERTATO che il sinistro si è verificato, nella misura del 40% per colpa del sig. e per la Parte_4 quota residua per colpa del , Controparte_1
CONDANNA il , al risarcimento del danno cagionato agli attori e così liquidato: Controparte_1
€ 86.874,54 in favore della sig.ra , € 52.806,096 in favore di ed € Parte_1 Persona_1
52.806,096 in favore di , oltre accessori, Persona_2
RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da , Parte_1
CONDANNA il alla rifusione della quota pari al 60% delle spese di lite sostenute dagli Controparte_1 attori che, considerato il numero delle parti, liquida in € 13.536,48 (22.564,80 ridotto del 60%) oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.A.P. come per legge.
Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. RIGETTA ogni altra domanda perché infondata.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
Con atto di citazione depositato il 2.6.2021 la IG.ra (figlia del sig. ) Parte_1 Persona_1 ed i sig.ri ed , genitori esercenti la potestà sui minori Parte_2 Parte_3 Persona_1
[...
ed , nipoti del sig. , deceduto in in data 06.07.2015, Persona_2 Persona_1 CP_1 hanno convenuto in giudizio il chiedendo accertarsi la responsabilità Controparte_1 dell'Ente in relazione al sinistro stradale avvenuto il 20 giugno 2015 alle ore 11,40.
A sostegno della domanda hanno dedotto che il sig. , mentre percorreva il Ponte Parte_4 della Libertà in , in direzione nord-sud, a bordo del proprio veicolo elettrico, giunto CP_1 all'altezza di Via Aterno, dopo aver attraversato un tunnel e percorso un tratto in discesa, era caduto dopo essere andato ad urtare contro un cordolo non segnalato.
A seguito della caduta aveva riportato lesioni, che avevano richiesto il ricovero d'urgenza presso l'Ospedale Civile di , per “politrauma e focolai contusivi emorragici in sede CP_1 temporale, frattura del temporale sinistro e trauma toracico”.
Ricoverato con prognosi riservata era successivamente deceduto in data 06.07.2015 a causa delle lesioni riportate.
Il giudizio rubricato con R.G. n. 4165/2016, promosso davanti a questo Tribunale dal IG. Pt_2
, altro figlio del IG. , è stato definito con sentenza n. 1259 emessa in data
[...] Parte_4
pag. 2/10 28.09.2020, che ha accertato che il sinistro, a seguito del quale era deceduto il sig. Parte_4
[...
, era da ascrivere, ex art. 2051 c.c. alla responsabilità del , che è stato Controparte_1 condannato al risarcimento del danno parentale subito dal sig. , quantificato nella Parte_2 somma di € 210.450,00. È stata allegata dagli attori la CTU redatta dal prof. , che aveva ricondotto il Persona_3 decesso del sig. unicamente al sinistro avvenuto il 20.6.2015, la CTU cinematica Parte_4 sulla ricostruzione del sinistro stradale, avvenuto il 20.06.2015 sul Ponte della Libertà in prossimità di Via Aterno, redatta in data 13.12.2018 dal CTU ing. e la CTP Persona_4 avente il medesimo oggetto redatta dal CTP ing. Persona_5
Con comparsa depositata il 1.10.2021 si è costituito il , contestando Controparte_1 ammissibilità e fondatezza delle domande formulate dagli attori, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento del danno dai medesimi rivendicato iure proprio e comunque infondata la domanda.
Ha contestato l'utilizzabilità, nel presente giudizio, degli accertamenti svolti in altro procedimento civile, contestando gli esiti delle perizie ivi disposte.
Ha evidenziato che, dall'esame della documentazione clinica in atti, in particolare dal verbale di ricovero, emerge che il paziente aveva rifiutato le trasfusioni per motivi religiosi, così riducendo la possibilità di risoluzione del quadro clinico.
Considerate inoltre le patologie preesistenti del sig. (diabete mellito ed Parte_4 ipertensione arteriosa) sul diritto al risarcimento del danno da lesione parentale andavano apportate le dovute riduzioni, considerata la minore aspettativa di vita residua della vittima. Ha contestato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, avanzata dalla sig. Parte_1
[...
, a titolo di perdita del sostegno economico quantificato nella somma di € 62.693,00, evidenziando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova del fatto che il de cuius destinasse parte del proprio reddito, alle necessità dei familiari. Dopo le fasi di trattazione e istruttoria, nel corso della quale è stata assunta prova per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.9.2023 e, quindi, decisa come sopra.
3.Proponevano appello nonché e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e , i quali Persona_1 Persona_2 insistevano per la riforma della sentenza gravata ( che aveva riconosciuto in capo alla vittima un concorso nella responsabilità del sinistro pari al 40%), per aver il Tribunale omesso totalmente di rilevare la presenza del giudicato derivante da altra pronuncia ( n.1259/2020) emessa dallo stesso Ufficio Giudiziario e relativa al medesimo sinistro che aveva, invece, accertato l'esclusiva responsabilità in capo al anche a mezzo CTU Controparte_1 cinematica e con valutazione medico legale, escludendo ogni eventuale corresponsabilità a carico del defunto . Parte_4
Con detta sentenza il era stato condannato al risarcimento del danno Controparte_1 parentale subito da , in veste di figlio della vittima, quantificato nella somma di € Parte_2
210.450,00. Per l'effetto, gli impugnanti chiedevano la riforma della pronuncia gravata anche in relazione al quantum debeatur e, in particolare, al danno da perdita del rapporto parentale, ingiustamente ridotto dalla pronuncia per effetto del ritenuto concorso di responsabilità in capo alla vittima e, in ordine alla posizione di , anche al danno patrimoniale da perdita di sostegno Parte_1 economico, non riconosciuto dal giudice di prima istanza.
4.L'appellato non si costituiva in giudizio, per cui con ordinanza del 27.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
pag. 3/10 5.Con ordinanza del 28 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Primo motivo di appello: VIOLAZIONE, DA PARTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA, DEL
GIUDICATO DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI PESCARA N. 1259/2020, IN PUNTO DI ESCLUSIVA RESPONSABILITA' A CARICO DEL , SUL Controparte_1
MEDESIMO SINISTRO OGGETTO DI CAUSA, AVVENUTO IL 20 GIUGNO 2015.
6.Il Tribunale ha premesso quanto segue.
“Nell'ordinamento processualcivilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, è consentito al Giudice civile porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo
(Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5965). L'utilizzabilità delle prove è infatti categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, regolato dal principio del libero convincimento, per cui il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria. Possono quindi essere acquisiti e utilizzati per la decisione gli accertamenti peritali, svolti in un diverso processo civile, avente ad oggetto il medesimo fatto, contestato al medesimo soggetto, da altri presunti danneggiati.
Possono essere quindi esaminate la CTU, redatta dal Prof. , chiamato ad Persona_3 accertare la causa della morte del sig. e la CTU cinematica, redatta in data Parte_4
13.12.2018 dal CTU ing. incaricato di procedere alla ricostruzione della Persona_4 dinamica del sinistro stradale, avvenuto in data 20.06.2015 sul Ponte della Libertà, in prossimità di Via Aterno”.
Ha, di poi, accertato che:” Dall'esame dei rilievi svolti dalla Polizia Municipale, intervenuta sul posto a seguito di chiamata telefonica ricevuta alle ore 12.45, nonché dalle dichiarazioni rese da che aveva assistito all'incidente, emerge che il 20 giugno 2015, alle ore E_
11:40 circa, il sig. , alla guida di un velocipede a pedalata assistita, dopo aver Parte_4 percorso Ponte delle Libertà (ora ponte Villa Fabio) con direzione di marcia Nord-Sud, dopo aver varcato il sottopasso che attraversa l'asse attrezzato Pescara-Chieti, era andato ad urtare contro un cordolo rialzato in gomma, di colore giallo, disposto obliquamente rispetto alla direzione del flusso veicolare. Come riferito da che, verosimilmente rintracciato a seguito della chiamata da E_ lui effettuata per chiedere l'intervento del 118, era stato sentito presso gli uffici della Polizia Municipale in data 22.6.2015, il conducente della bicicletta, a seguito dell'urto, “perdeva il controllo della bici per cui veniva disarcionato e rovinava a terra con una serie ripetuta di rimbalzi. Quindi lo vedevo battere la testa”. Il teste, che aveva immediatamente soccorso l'infortunato provvedendo a chiamare il 118, riferiva inoltre che “avendo notato dall'andamento del ciclista che si potesse trattare di una persona in età avanzata, mi meravigliavo che nella fase di discesa detto ciclista avesse preso velocità”. Emerge dalle numerose fotografie allegate alla relazione redatta dal CTU ing. Persona_4
e dal CTP ing. che, subito dopo il sottopasso, che attraversa l'asse attrezzato Persona_5
Pescara-Chieti, era presente un cordolo rialzato in gomma, disposto obliquamente rispetto alla direzione del flusso veicolare, installato a delimitazione della rampa che conduce alla rotatoria dove è presente l'intersezione con la Via Aterno.
pag. 4/10 Il CTU ing. all'esito degli accertamenti svolti, considerato che il sinistro si era Persona_4 verificato all'uscita da una galleria aveva precisato che (cfr pag. 44 CTU):
“la suddetta zona del tratto stradale posta nell'ambito del sottopasso è particolarmente insidiosa, tenuto conto che:
- nella parte finale dello stesso sottopasso è presente un cambio di corsia per i veicoli provenienti dall'asse attrezzato e che tramite la rampa di immettono sul Ponte della Libertà con direzione Sud (rotatoria via Aterno), che di fatto riduce la carreggiata da due corsie ad un'unica corsia (cfr doc. fotografica)”
- il suddetto cambio di corsia ed immissione sull'unica corsia di marcia del flusso veicolare Nord – Sud, peraltro non segnalato in alcun modo, avviene nella parte finale del sottopasso ove l'illuminazione naturale è ridotta e particolarmente insidiosa, tenuto conto della potenziale fase di abbagliamento che può verificarsi all'uscita del sottopasso;
- la visibilità del cordolo in gomma di colore giallo, posizionato obliquamente rispetto alla corsia di marcia, ubicato subito all'uscita del sottopassaggio e posto sulla dx rispetto alla zona del tratto stradale contrassegnata da segnaletica orizzontale a mezzo di strisce zebrate, certamente non è stata agevolata dall'assenza dei delineatori cilindrici in gomma flessibile, a doppia circolazione, che certamente in quelle condizioni critiche di illuminazione ne avrebbero migliorato la percezione;
- in considerazione delle insidie sopra esposte, il IG. , dopo aver superato il Parte_5 sottopassaggio, nella fase di risalita del tratto stradale successivo collideva contro il cordolo di gomma ivi presente (cfr doc. fotografica), perdendo il controllo del velocipede che finiva sulla porzione della sede stradale posta sul lato dx ed interdetta alla circolazione, scarrocciando per un breve tratto sul suo fianco sinistro, unitamente al conducente che rotolava a terra producendosi le lesioni con successivo esito mortale”.
Con riferimento alla velocità tenuta dal velocipede all'atto del sinistro, tenuto conto:
- “dei rilievi effettuati dagli ufficiali di P.G. intervenuti nell'immediatezza dell'evento, che riportavano sulla relazione una traccia di scartocciamento di lunghezza di soli 4 mt (cfr. Pag. 1 allegato 4),
- dei danni subiti dal velocipede, riscontrati anche dal sottoscritto CTU nell'ambito delle operazioni effettuate;
- della viabilità presente” il perito aveva ritenuto la velocità della bicicletta ben al disotto di 50 km/h. Il Tribunale, quindi, sulla base dei rilievi svolti dal CTU e, per quanto concerne la causa della morte del sig. , richiamate le conclusioni formulate dal CTU Prof. Parte_4 Per_3
, in relazione al fatto che unica causa del decesso del sig. erano statele
[...] Parte_4
“lesioni cranio-encefaliche riportate in conseguenza del sinistro stradale del 20.6.2015”, ha ritenuto il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, opinando come questo non si sarebbe verificato se quest'ultima avesse tenuto una velocità adeguata alla conformazione della strada ed alle condizioni di visibilità, da valutare considerando la presenza del sottopasso. Tanto col rilevare quanto appresso.
“Si richiamano sul punto le dichiarazioni rese da alla Polizia Municipale di E_
, in relazione al fatto che il conducente della bicicletta era stato “disarcionato e CP_1 rovinava a terra con una serie ripetuta di rimbalzi” e che, “avendo notato, dall'andamento del ciclista che si potesse trattare di una persona in età avanzata, mi meravigliavo che nella fase di discesa detto ciclista avesse preso velocità”. Considerato che il tratto stradale percorso dal sig.
, prima di imboccare il sottopasso era in discesa e che anche una bicicletta Parte_4
pag. 5/10 elettrica, come tutte le biciclette, in discesa prende velocità, può ritenersi accertato, tenuto conto anche della posizione di quiete del velocipede e del fatto che il conducente del medesimo, aveva rimbalzato più volte prima di fermarsi, che la velocità assunta dalla bicicletta, prima dell'impatto con il cordolo, non fosse consona allo stato dei luoghi. Sul punto va precisato che il limite di velocità di 50 km/h, considerato dal CTU deve essere adeguatamente valutato considerando le caratteristiche tecniche della bicicletta utilizzata dal sig. Parte_4
[...
, che doveva certamente rispettare limiti di velocità più stringenti. Considerata la condotta di guida della vittima, le caratteristiche della bicicletta e la conformazione dei luoghi, si stima equo attribuire al sig. una percentuale di responsabilità, nella causazione del Parte_4 sinistro, che si stima equo valutare nella misura del 40%, con attribuzione della quota residua del 60% alla presenza del cordolo obliquo, non adeguatamente segnalato.”
Quest'ultimo è il passo motivazionale in concreto impugnato.
7.Si dolgono gli appellanti del fatto che il Tribunale, nella determinazione della responsabilità in capo al e nell'attribuire alla vittima, , una responsabilità Controparte_1 Parte_4 concorrente pari al 40%, ha operato in violazione del giudicato ai sensi 2909 c.c. e 324 c.p.c., non avendo tenuto in considerazione la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara n.1259/2020 che, in ordine al medesimo fatto, aveva riconosciuto in capo al predetto ente la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro.
In particolare, reputano gli impugnanti che i fatti, come emersi dagli accertamenti peritali svolti nel precedente giudizio, recepiti dalla precedente sentenza, dovevano per detta ragione ritenersi coperti da giudicato, dato che la precedente pronuncia, divenuta definitiva, aveva accertato il medesimo fatto storico produttivo del danno da essi stessi patito nonché esattamente le cause e le modalità con cui si era prodotto il medesimo sinistro, attribuendo la responsabilità esclusiva al CP_1
8.Come è noto, affinché sussista la preclusione ex art. 2909 c.c. è necessario che il precedente giudicato abbia i requisiti di identità delle parti, del petitum e della causa petendi. Difatti, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte “Il giudicato esterno opera soltanto entro rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio- non applicandosi la regola dello “stare decisis” – ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedenza sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.” (Cass.sez. I ord. 4 gennaio 2024 n.211).
Ed ancora, “ la possibilità di opporre il giudicato esterno richiede che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale o un medesimo rapporto giuridico e una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo” (cfr. Cass. 26704/2018, 29084/ 2022 e Civile Ord. Sez. 1 n. 7929 Anno 2025).
In particolare, poi, in tema di limiti soggettivi del giudicato la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi pag. 6/10 effetti né è vincolante nei confronti dei terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli salvo diversa ed espressa indicazione normativa ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa “( Cass. Sez. V 17 maggio 2017 n.12252, conforme Cass. Sez III
11 giugno 2019 n.15599.) Inoltre : “Il principio secondo cui due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art 2909 c.c. ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutare liberamente il contenuto anche in relazione agli altri elementi del giudizio non rinvenibili negli atti di causa” (Cass. Sez. III 21 settembre 2007 n.19492 conforme Cass. Sez. I 12 luglio 2013 n.17257).
Ne deriva che, in applicazione dei suindicati principi ermeneutici che la Corte ritiene di condividere, nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito dell'altro giudizio risarcitorio, sia in quanto non vi era identità di parti tra i due giudizi, non avendo gli odierni appellanti preso parte alla precedente controversia, sia in quanto gli stessi erano titolari diritti autonomi ed indipendenti rispetto a quelli oggetto del precedente accertamento, per cui il Tribunale, nell'esplicitare la propria valutazione nella sentenza gravata non era vincolato, nell'attribuzione delle rispettive percentuali di responsabilità, alle percentuali già fissate nell'altro giudizio. Il Primo Giudice, per vero, ha utilizzato le stesse risultanze istruttorie, salvo pervenire a diversa valutazione delle loro conseguenze giuridiche in merito alla attribuzione di responsabilità per il decesso del ciclista, ripartita tra il (responsabile ex art. 2051 cc al 60%) e la vittima CP_1 primaria, alla quale è stato attribuito un concorso di colpa nella misura del 40%. Né in appello, salvo l'apodittico richiamo al giudicato, vengono esplicitate le ragioni in base alle quali la precedente sentenza sarebbe suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni ivi svolte, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse, ossia non si allegano le ragioni che indussero il precedente giudice a ravvisare la responsabilità esclusiva del né si contesta il rilievo, contenuto CP_1 nella sentenza oggi gravata, per cui” il tratto stradale percorso dal , prima di imboccare Pt_4 il sottopasso, era in discesa e che anche una bicicletta elettrica, come tutte le biciclette, in discesa prende velocità, può ritenersi accertato, tenuto conto anche della posizione di quiete del velocipede e del fatto che il conducente del medesimo, aveva rimbalzato più volte prima di fermarsi, che la velocità assunta dalla bicicletta, prima dell'impatto con il cordolo, non fosse consona allo stato dei luoghi. Sul punto va precisato che il limite di velocità di 50 km/h, considerato dal CTU deve essere adeguatamente valutato considerando le caratteristiche tecniche della bicicletta utilizzata dal sig. , che doveva certamente rispettare Parte_4 limiti di velocità più stringenti.”
pag. 7/10 Il motivo, quindi, va respinto.
Secondo motivo di appello: SOTTO IL PROFILO DEL QUANTUM DEBEATUR LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL VINCOLO PARENTALE.
9.Il Tribunale ha deciso come segue.
“Considerato che da parte convenuta nulla è stato dedotto in relazione all'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima, la figlia superstite ed i nipoti, può quindi procedersi alla liquidazione del danno Parte_1 parentale dai medesimi subito, tenendo conto che non vi era convivenza con la vittima e che si era già proceduto, nel giudizio iscritto con RG n. 4165/2016 alla liquidazione del danno parentale subito da , figlio di . Parte_2 Parte_4
Quanto alle patologie preesistenti del sig. (diabete mellito ed ipertensione Parte_4 arteriosa) non si ritiene di dover apportare alcuna riduzione al danno spettante agli attori, trattandosi di patologie che, considerata l'età della vittima (78) non si reputano idonee a ridurne l'aspettativa di vita residua.
Vanno applicate, ai fini del calcolo, le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma……… Con riferimento al danno, richiesto dalla figlia e dai nipoti della vittima, Parte_1 Per_1
ed che, al momento del fatto avevano rispettivamente 9 anni e 6 anni,
[...] Persona_2 va precisato che mentre risiede a Chieti, i nipoti sono nati e risiedono a Roma. Parte_1
Sentita come teste all'udienza dell'8.7.2022 , zia di e CP_2 Per_1 Persona_2
[...
, ha confermato che il sig. frequentava i figli, e , nonché i nipoti. Parte_4 Pt_1 Pt_2
Andava spesso a trovare a Roma i nipoti e qualche volta erano loro a venire a . CP_1
Lei vedeva circa una volta ogni due mesi. Parte_4
In applicazione delle Tabelle sopra menzionate, considerata l'età dell'attrice e quella della vittima al momento del fatto (48 e 78 anni), tenuto conto della decurtazione del 40% per l'accertato concorso di colpa della vittima, può essere liquidata all'attrice a , che Parte_1 non conviveva con la vittima, la somma di € 86.874,54 (€ 144.790,91 ridotta del 40%) senza alcuna personalizzazione. Ai minori ed , in applicazione delle medesime Tabelle, tenuto Persona_1 Persona_2 conto della decurtazione del 40% e dell'effettiva natura del rapporto da loro instaurato con il nonno, che risiedeva in altra regione, va riconosciuto a ciascuno l'importo di € 52.806,09
(88.010,16 ridotto del 40%).” 10.Gli impugnanti chiedono che a , in qualità di figlia, erede e congiunta, Parte_1 competano per danno parentale, liquidato secondo le tabelle di Milano 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento, € 254.974,00; che ai nipoti minorenni ed competano, per danno parentale liquidato secondo le tabelle di Per_1 Persona_2
Milano 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento, €. 127.487,00 per ciascuno.
11.La doglianza è sostanzialmente fondata: al di là della invero poco comprensibile richiesta di applicare le tabelle milanesi del 2021, superate da quelle del 2024 e che non prevedevano il sistema a punti, si ha che gli appellanti hanno in ogni caso concluso chiedendo di condannare il al risarcimento di danni quantificati nell'importo totale di € 572.641,00, Controparte_1 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
E che la somma debba essere maggiore deriva dal fatto che il Primo Giudice ha assunto di far riferimento alla tabella a punti di Roma, sia pur facendone strame, in quanto in base a quel pag. 8/10 sistema tabellare, che questo Collegio ritiene di dover applicare correttamente, i danni da perdita parentale erano i seguenti. Quanto alla figlia, la congiunta aveva 48 anni e non era convivente;
la vittima aveva 78 anni al momento del decesso e nel nucleo familiare erano presenti altri familiari non conviventi sino al secondo grado di parentela e nessun convivente del congiunto. Quanto ai nipoti, essi, non conviventi, avevano 6 e 9 anni;
il nonno - vittima aveva 78 anni al momento del decesso e nel nucleo familiare erano presenti altri familiari non conviventi sino al secondo grado di parentela e nessun convivente del congiunto.
In base alle tabelle capitoline, quindi, alla figlia spettavano 25,5 punti per un totale di €
294.504,60; ad entrambi i nipoti spettavano 15,5 punti per un totale di euro 179.012,60.
Non si comprende, quindi, come il Tribunale abbia potuto riconoscere alla figlia la somma di €
144.790,91, poi ridotta del 40% e ai due nipoti quella di € 88.010,16, poi ridotta del 40%, se non presumendo un palese errore nell'applicazione delle tabelle romane.
12.Le somme, come correttamente calcolate, vanno ridotte al 60% per il riconosciuto concorso di colpa, sicchè a spetterebbero, all'attualità, € 176.702,76 e ai nipoti ed Parte_1 Per_1
, per come rappresentati in giudizio dai genitori, spetterebbero ciascuno € Persona_2
107.407,56.
Tali somme, però, devono essere devalutate sino al giorno del decesso del parente e da quel giorno aumentate di rivalutazione ed interessi annuali sino al saldo, detratto quanto eventualmente corrisposto dal CP_1
13.Deve, infine, considerarsi inammissibile la censura in relazione alla domanda di danno patrimoniale da perdita di sostegno economico richiesto da parte di , già rigettata Parte_1 in primo grado, in quanto è stato semplicemente e pedissequamente riportato il calcolo matematico di quanto dalla stessa richiesto, senza muovere alcuna censura specifica alle argomentazioni sul punto spese dal primo giudice a sostegno del proprio convincimento di mancato accoglimento. Ed invero, alcuna contestazione è stata mossa avverso il rilievo, posto a base del rigetto, del primo Giudice, per cui ”Premesso che non risulta depositata documentazione attestante i redditi percepiti dal sig. , va evidenziato che i testi, (cognata di Parte_4 CP_2
) e (figlio di ), sentiti all'udienza dell'8.7.2022, non Parte_1 Testimone_2 Parte_1 sono stati in grado di riferire circostanze utili a dimostrare che il sig. destinasse, Parte_4 parte del proprio modesto reddito, in favore della figlia, .” Parte_1
14.L'appello, quindi, deve essere accolto per quanto di ragione e la gravata sentenza riformata parzialmente con l'aumento del danno da risarcire in favore degli appellanti come sopra liquidato.
15.Quanto alle spese del grado, la reiezione del gravame in punto di responsabilità esclusiva del e di risarcimento del danno patrimoniale e l'accoglimento limitatamente al CP_1 quantum del danno parentale ne comporta la compensazione per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1) accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna parte appellata al pagamento in favore di di € 176.702,76 e in favore di ed Parte_1 Per_1
, per come rappresentati in giudizio dai genitori, di € 107.407,56 ciascuno, somme Persona_2 da devalutare al giorno del decesso del parente e da quel giorno da aumentare di rivalutazione ed interessi annuali sino al saldo, detratto quanto eventualmente corrisposto dal CP_1
2) compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
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