Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 519/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, via Volturno, 2, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Benigno,
- appellante principale-
CONTRO
di Amoroso nn. 19/21 e via G. Roccella n. 31, Palermo, Controparte_1 CP_2
c.f: ; P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Dolce,
- appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta dal e via G. Roccella n. 31, in Parte_2
Palermo, al decreto ingiuntivo n. 1186 del 20.2.2017 col quale, su ricorso di
[...]
il medesimo Tribunale aveva intimato il pagamento della somma di euro Pt_1
n. 519/2021 r.g.
12.911,15 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico integrato negli anni 2014-2015, con sentenza n. 316 del 28.1.2021 ha revocato il decreto ingiuntivo;
ha condannato l'opponente al pagamento della somma di euro 119.86, oltre interessi sull'importo di euro
6.222,39; in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato l Pt_1
a restituire all'opponente quanto in precedenza versato per canoni di depurazione secondo le fatture oggetto di contestazione, pari a euro 1.849,06 oltre interessi;
ha compensato le spese di lite. ha interposto appello. Parte_1
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione principale Controparte_1
e proposto appello incidentale.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., decorrenti dal 9.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE critica la sentenza per aver erroneamente ritenuto che non fosse stata Parte_1
fornita la prova della fruizione del servizio di depurazione.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha reputato che non fosse stata dimostrata la completezza del ciclo di depurazione, stante l'insufficienza probatoria dell'elenco delle strade allacciate al sistema fognario depositato in atti dalla controparte. L'appellante si duole che il
Tribunale abbia trascurato di considerare che l'esistenza e il funzionamento dell'impianto di depurazione erano desumibili dal contenuto del D.D.G. del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti del 5.11.2013, con cui, in epoca anteriore all'emissione delle fatture, era stato autorizzato lo scarico delle acque reflue in uscita dal depuratore di a servizio della zona sud-est Parte_3
del . Controparte_3
Osserva la Corte che, in via generale, perché il corrispettivo del servizio di trattamento delle acque sia dovuto occorre che il servizio sia effettivamente reso,
n. 519/2021 r.g. 3
essendo irrilevante la mera esistenza di un impianto di depurazione se non funzionante. L'onere della prova del funzionamento è a carico del soggetto erogatore del servizio;
configurandosi, infatti, la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto preposto al servizio il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi alla depurazione, che dovrà dimostrare di avere eseguito la sua prestazione (Cass. n. 7947/2020, Cass. n. 13781/2019).
Ciò posto, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, né la produzione dell'elenco delle strade formalmente destinatarie del servizio di depurazione né quella del provvedimento autorizzativo dello scarico dei reflui urbani – peraltro neppure riferibile con certezza agli anni in contestazione – si rivelano sufficienti a integrare la prova richiesta, che avrebbe dovuto riguardare il dato storico, suscettibile anche di prova orale, dell'effettiva prestazione del servizio agli stabili della zona della città in cui era ubicato il supercondominio.
L'appellante incidentale si duole per parte sua di essere stato condannato al pagamento, oltre che di euro 119,86, agli interessi moratori su € 6.222,39, ai sensi del d.lgs n. 192/2002 (recte: d.lgs. 231/2002) sulla base della costituzione in mora attuata con lettere del 14.10.2015 e 19.10.2015.
Si sostiene che le lettere non erano state spedite all'indirizzo dell'amministratore del condominio, il che rendeva non corretto il richiamo del giudice all'art. 1335
c.c., e che il residuo debito, ove esistente, avrebbe tutt'al più potuto produrre interessi commerciali ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., a far data dalla notifica del provvedimento monitorio e non dalla data di spedizione delle citate missive.
Osserva la Corte che la notificazione al va effettuata, seguendo le Parte_4 regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore. L'atto può essere consegnato anche presso lo stabile condominiale solo a condizione che ivi esistano locali specificamente destinati e concretamente utilizzati dall'amministratore per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle n. 519/2021 r.g. 4
cose e dei servizi comuni (Cass., n. 27352/16). Nel caso specifico le lettere sono state spedite all'indirizzo di in Palermo e ritirate da Parte_2 soggetto la cui firma non risulta riconducibile all'amministratore, in mancanza, per quanto è dato sapere, di locali dell'edificio condominiale utilizzati dall'amministratore ai fini suddetti.
Le somme dovute dal condominio sono pertanto da ritenere produttive di interessi dalla scadenza delle singole fatture, nella misura legale di cui al primo comma dell'art. 1282 c.c., e solo dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, equivalente alla domanda giudiziale (art. 643, co. 3, c.p.c.), nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002.
Altro motivo di appello incidentale riguarda la compensazione delle spese di lite, che il supercondominio reputa non corretta in ragione dell'avvenuto pagamento di parte del debito in epoca anteriore alla notificazione del decreto ingiuntivo, della non debenza di quanto infondatamente preteso a titolo di corrispettivo del servizio di depurazione, della fondatezza della domanda riconvenzionale di restituzione di quanto versato in eccedenza.
Il rilievo non merita di essere condiviso, dal momento che l'esigua somma per la quale è stata pronunciata condanna costituisce il residuo di un maggior debito parzialmente estinto nel corso del giudizio di opposizione mediante pagamento di un importo risultato superiore al dovuto e perciò in parte da restituire.
Identiche considerazioni inducono a compensare anche le spese del grado di appello.
Sussistono, nei confronti dell'appellante principale i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palermo n. 316 del 28.1.2021;
n. 519/2021 r.g. 5
in parziale riforma della stessa sentenza, appellata in via incidentale dal
G. Roccella n. 31, Palermo, Controparte_4
dichiara che gli interessi sulla sorte di euro 6.222,39, secondo quanto espresso nella motivazione della sentenza impugnata, sono dovuti dalla scadenza delle singole fatture, nella misura legale di cui al primo comma dell'art. 1282 c.c., e dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, nella misura prevista dal d.lgs.
231/2002; compensa interamente le spese di appello;
dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante principale, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 519/2021 r.g.