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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5588/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 10 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5588 dell'anno 2022
T R A
CF: elettivamente domiciliato in Grottaglie (TA) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Giovanna Casamassima, C.F. (p.iva. ), dalla C.F._2 P.IVA_1
quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Opponente
C O N T R O
Controparte_1
RIMINI – c.f. in persona del p.t., rappresentato e difeso per legge dall' P.IVA_2 CP_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - c.f. presso i cui uffici siti in Lecce, C.F._3
Via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliato;
Opposto
(cf p.iva , in persona del suo CP_3 Parte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale corrente in 00142 Roma alla via Giuseppe Grezar
n. 14, sede operativa in 74123 Taranto alla via XX Settembre n. 6, domiciliato ex lege presso
1 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce in 73100 Lecce in via F. Rubichi 39;
Opposta contumace
Ove all'udienza del 13 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 05 settembre e del 25 settembre c.a. ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
2 essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Tribunale di Taranto il Parte_1
e l' chiedendo nei loro confronti Controparte_1 Controparte_4
fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[PRELIMINARMENTE SOSPENDERE, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 10620220009141180000 di €. 5.155,88 notificata il 13.09.2022 da
[...]
; Nel merito: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o Controparte_5
inesistenza della cartella di pagamento n. 10620220009141180000 dell'importo di €. 5155,88 notificata il 13.09.2022 da , nonché di tutti gli atti al detto Controparte_5
provvedimento collegati anteriori e conseguenti e dallo stesso discendenti per inesistenza assoluta del titolo e per tutti i motivi indicati nel presente atto;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
]
Così l'opponente argomentava le proprie richieste processuali: Parte_1
[I- NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER ERRATA E/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE E VIZI FORMALI DI NOTIFICAZIONE
Nessun precedente avviso di pagamento è stato notificato al debitore con allegato il provvedimento prodromico afferente. La Corte di Cassazione ha già sancito con sentenza 18532/2010 n°20535/10
l'illegittimità di quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene richiamati, per il fatto che l'allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa ai sensi dell'art. 7 Statuto del contribuente, risultando insufficiente il mero riferimento al numero e alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un'attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di comprimerne il diritto di difesa.
La cartella di pagamento impugnata non contiene neppure in maniera sintetica gli elementi che consentono al debitore di verificare la debenza degli importi in essa indicati e la correttezza del calcolo che ha portato alla quantificazione delle somme dovute. La cartella impugnata contiene solo il riferimento alla partita di credito n. 000708/2020 ed ad un'imprecisata sentenza 793 emessa in data 09.11.2018: nulla contiene in ordine alla natura della sentenza civile e/o penale, al numero di ruolo e all'avviso di pagamento notificato dall'Ufficio giudiziario successivamente al presumibile passaggio in giudicato della medesima sentenza.
5 Nel caso che ci occupa la mancata allegazione dell'atto presupposto e la notifica rituale dello stesso implica la decadenza del potere impositivo, non essendo suscettibile di sanatoria un atto da considerarsi “tamquam non esset”, tanto più avendo riguardo che trattasi di uno straniero irregolare, che ha di fatto abbandonato, volontariamente l'Italia per poi rientrare con un visto e regolare permesso di soggiorno.
II-MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI PRESUPPOSTI E DECADENZA
DELLA FORMAZIONE DEL RUOLO- OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI
PAGAMENTO
Nessun atto prodromico presupposto è stato notificato al sig. , né tantomeno l'ente di Pt_1
riscossione ha provveduto alla notificazione dell'avviso di pagamento nel termine decadenziale di due anni, ossia entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1 cc 367 e ss. Della L. 244/2007, il Ministero della Giustizia in data 23 settembre 2010 ha stipulato una convenzione con la società TA giustizia per l'acquisizione dei dati debitori e la quantificazione dei crediti. Sulla base di tale convenzione, l'allora
TA (oggi ) in relazione alle spese e pene pecuniarie ex TU Controparte_5
115/2002 conseguenti a provvedimenti passati in giudicato provvedeva ad acquisire i dati anagrafici del debitore e all'iscrizione a ruolo del credito.
La materia del recupero delle spese di giustizia è stata recentemente interessata dalla riforma posta in essere dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n.
195. In particolare l'art. 52 (recante “Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia”) del decreto legge n. 112 del 2008 ha aggiunto alla parte VII del Titolo II del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (recante “Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali”) il Capo VI bis, relativo alla “riscossione mediante ruolo”. Il nuovo Capo VI bis si compone dell'art. 227 bis, in materia di “quantificazione dell'importo dovuto”, e dell'art. 227 ter, in materia di “riscossione mediante ruolo”. In particolare, l'art. 227 ter ha modificato la procedura di riscossione delle spese
6 processuali e delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'art. 212 del citato D.P.R. n. 115 del
2002, prevedendo che a cura dell'agente della riscossione siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il comma 372 della L. 244/2007 che prevedeva che fossero abrogati gli artt 211, 212 e 213 del TU
115/2002 e ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni recate dall'art. 1 L 244/2007, tuttavia, è stato soppresso dalla lettera c del comma 1 art. 68 L. 18 giugno 2009 n. 69, ragion per cui non è stata mai eliminata (al massimo disapplicata per prassi dsagli uffici giudiziari, in contrasto col dettato normativo) la fase della redazione dell'invito al pagamento bonario a cura dell'ufficio giudiziario (ex campione penale), prevista dall'art. 212 D.P.R. n. 115/2002.
L'Ufficio, invero, non ha neanche provveduto entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, all'iscrizione al ruolo. Sebbene questo termine, contrariamente a quello previsto all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73, non sia decadenziale, la mancata notifica dell'invito al pagamento bonario, rende il ruolo inesigibile per espressa previsione normativa. La cartella di pagamento, pur costituendo il primo atto con cui
è intimato al destinatario il pagamento della somma come esattamente quantificata, non costituisce il primo atto con il quale il condannato viene a conoscenza dell'esistenza e dell'ammontare delle spese digiustizia, poiché tali spese trovano il loro fondamento in atti – quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice - per i quali sono previste specifiche forme di comunicazione ai destinatari, idonee a renderli edotti dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dell'Amministrazione ben prima della cartella di pagamento.
Tali irregolarità sostanziali hanno di fatto pregiudicato i diritti stesso sig. trattandosi Parte_1
di un soggetto straniero cui era stato contestualmente notificato un decreto di espulsione. La non conoscibilità degli atti, ha impedito allo stesso l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente
7 garantito con la contestuale violazione dell'art. 6 CEDU e del combinato disposto degli artt. 6, 7 e
8 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante“Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” in cui la decisione di rimpatrio va ordinariamente eseguita privilegiando la “partenza volontaria” (art. 7) consentendo un termine congruo – tra sette e trenta giorni – prorogabile, tenendo conto delle esigenze specifiche del caso individuale.]
Si costituiva con comparsa di risposta il rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[Voglia l'Adita Giustizia: rigettare nel merito l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione della Giustizia relativamente ad attività relative alla riscossione. in via gradata, in ogni caso, in ipotesi di fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, ovvero in qualsiasi modo riconducibili ad irregolarità poste in essere da lasciare indenne l'Amministrazione da CP_6
conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese. Con condanna di al CP_6
pagamento delle spese di lite.].
Così argomentava le proprie richieste processuali il : Controparte_1
[Appare opportuno premettere che con sentenza n. 793 del 9.11.2018 del Tribunale di Rimini – divenuta irrevocabile in data 28.12.2018 – il GA veniva condannato alla pena di € 5.000,00 a titolo di ammenda, oltre spese. E' dunque per tali somme che l' procedeva Controparte_1
ai sensi dell'art. 211 del D.P.R. n. 115/2002 all'apertura della partita di credito per il recupero delle spese di giustizia, oggetto del presente giudizio. L'Amministrazione provvedeva poi alla trasmissione del credito al per gli adempimenti relativi all'iscrizione a ruolo CP_7
esattoriale del debito, alla cui fase successiva procedeva TA.
Alla luce di quanto dedotto, si osserva che l'operato dell'Amministrazione è del tutto conforme al dettato normativo, sicchè la pretesa vantata dall'Amministrazione è pienamente legittima e le relative somme sono tuttora dovute.
8 Le doglianze di cui al presente giudizio, relative a vizi propri della cartella o del processo notificatorio, precludono ogni indagine sulla debenza degli importi, nemmeno oggetto di specifica censura, e rappresentano questioni su cui legittimo contraddittore è unicamente CP_6
Inoltre, del tutto irrilevanti sono le sollevate questioni relative ai procedimenti citati,
INAMMISSIBILI IN QUESTA SEDE, questioni che FUORIESCONO COMPLETAMENTE
DALL'OGGETTO DEL CONTENDERE, atteso che in sede esecutiva non è possibile far valere vizi che derivino dal titolo esecutivo posto alla base della pretesa, e che avrebbero dovuto essere proposti con gli ordinari mezzi di impugnazione.
In ogni caso: Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato dalla Procura presso il Tribunale, di Rimini in data 16 agosto 2018: - all'avvocato Andrea Mandolesi del Foro di Rimini in proprio e
- all'avvocato Andrea Mandolesi per l'imputato il quale risultava elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo Studio dell'avvocato in Rimini (si allegano decreto di citazione a giudizio con
Cont le relative notifiche effettuate con la piattaforma )
La sentenza penale in. 793/2018 del 9/11/2018 - depositata il 23/11/2018 ed irrevocabile il
28/12/2018, non doveva essere notificata in seguito alla riforma del 17/05/2014 dell'art. 420 c.p.p., secondo le attuali norme per lo svolgimento del processo in "Absentia" dell'imputato. Infatti, lo stesso risultava Libero Assente", (come da copia della sentenza prodotta), ed era invece presente il suo avvocato Avv. Andrea Mandolesi del Foro di RN. Si precisa inoltre che l'Ufficio della Questura di
Rimini aveva redatto verbale dì identificazione dell'indagato, dal quale risultava la nomina del difensore di fiducia ed elezione del domicilio presso lo stesso avvocato. (vd. verbale di identificazione).
La sentenza è stata depositata nei termini dei 15 giorni dalla data di conclusione del processo e quindi non necessitava quindi alcuna notifica. (art. 548 c.p.p.), Per quanto concerne la notifica del provvedimento dei Questore (Cat. A 11/lmm/P.V. Prot Nr.11/2014) ed il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Rimini (Cat. A 11/Imm/P.V. Prot. Nr.153/p.v./2014) emessi entrambi il 01/08/2014, si eccepisce L'INAMMISSIBILITA' di ogni avversa eccezione.
9 Per quanto concerne l'atto emesso dal Giudice di Pace di Rimini, dott.ssa Permetti Gabriella in data
16 gennaio 2015 e depositata il 20/01/2015, essa è un'ordinanza, nr. 31/2015 e relativa all'accoglimento del ricorso avverso decreto di espulsione (RG 6498/20149). La stessa risulta essere stata regolarmente notificata all'avv. Lanfranco Mattioli del Foro di Rimini tramite fax (vd. allega copia dell'ordinanza e la notifica e del ricorso). Anche sotto detto profilo, le questioni sono
INAMMISSIBILI ED IRRILEVANTI.
Quanto alla regolarità formale della cartella, si osserva che sul punto il evocato in giudizio CP_1
è del tutto estraneo alla fase di riscossione coattiva del credito, sicchè difetta di legittimazione passiva relativamente al punto n. 1 della controversia, questione per cui legittimo contraddittore è unicamente In particolare, la quantificazione del credito previa acquisizione dei dati CP_6
anagrafici del debitore, viene curata direttamente dalla società e non più dà Controparte_9
l'ufficio giudiziario competente.
In ogni caso, la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata: essa contiene in sé tutti gli elementi di identificazione necessari e non necessita di ulteriori elementi. La cartella è redatta conformemente al modello prescritto dalla legge e contiene in sé tutti gli elementi di identificazione necessari. Ne deriva che trattandosi di un atto avente natura processuale sono del tutto irrilevanti le questioni sollevate da controparte con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui alla
L. 212/2000.
In ogni caso, peraltro, è dirimente la circostanza che la legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica, in ragione di quanto stabilito nell'art. 17 ed in relazione all'ambito di applicazione dell'intero testo, all'azione dei concessionari finalizzata all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei
TRIBUTI e non quando i concessionari medesimi operino per la riscossione di sanzioni diverse di natura amministrativa o per la riscossione di altra tipologia di somme, in quanto le norme dell'ordinamento tributario sono applicabili solo se espressamente richiamate e nei limiti di tale richiamo (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 19377 del 22-09-2011).
10 Alla luce di tutto quanto sopra argomentato l'eccezione di controparte appare infondata e, pertanto, se ne chiede il rigetto. Le avverse doglianze dunque sono del tutto infondate. Per ciò che concerne l'unico profilo – eventualmente - riconducibile all'operato dell'Amministrazione, ossia la dedotta questione circa la violazione dell'art. 212 DPR 115/2002, ossia la mancata notifica dell'invito al pagamento diretto al debitore, si osserva quanto segue. In disparte il rilievo che alcuna sanzione di nullità/illegittimità viene comminata in ipotesi di mancato rispetto di tale disposizione, stante il principio di tassatività delle nullità, occorre precisare che l'invito de quo è stato eliminato ai sensi della L. 133/2008.
L'art. 212 DPR 115/2002 infatti si riferisce unicamente alle “spese nel processo amministrativo, contabile e tributario”: resta escluso dunque il processo penale – quale è quello che giustifica la pretesa impositiva dell'amministrazione – la cui disciplina è contenuta unicamente negli artt. 227 bis, 227 ter e 227 quater.
La procedura è disciplinata dall'art. 227 ter che prevede che “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza … l'Ufficio ovvero .. la Società , procede Controparte_10
all'iscrizione a ruolo”.
Le censure di parte attrice, pertanto, sono del tutto infondate, non applicandosi la disciplina di cui agli artt. 212 e 213 DPR 115/2002 alle spese relative ai procedimenti penali. Né è applicabile la disciplina richiamata da controparte in relazione all'art. 25 DPR 602/1973 relativo alle entrate di
NATURA TRIBUTARIA. Analogamente, tutte le ulteriori deduzioni attengono ad attività a cura di in applicazione delle disposizioni di cui al TU 115/2002, D.L.vo n. 46/99, sicchè in ipotesi di CP_6
fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, ovvero in qualsiasi modo riconducibili ad irregolarità poste in essere da l'Amministrazione evocata in giudizio dovrà CP_6
essere lasciata indenne da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese, non essendo emerse contestazioni addebitabili all'operato posto in essere dall'Ufficio evocato in giudizio.
ECCEZIONE DI DECADENZA. ECCEZIONE PRESCRIZIONE. L'eccezione di DECADENZA
è del tutto infondata, atteso che la disciplina di cui al DPR 602/1973 è riferibile unicamente a
11 TRIBUTI, sicchè la normativa ex adverso richiamata è del tutto inconferente, considerato che nel caso di specie l'iscrizione a ruolo è avvenuta per la riscossione di CONDANNA PENALE e dunque aventi differente natura. Nullità della cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. L'eccezione è parimenti infondata, trattandosi di prescrizione decennale poiché derivante da titolo giudiziale, non ancora maturata. Dunque ogni doglianza è infondata.]
Con ordinanza emessa il 01 marzo 2023 il Tribunale disponeva:
[I.- Con la stessa proposizione della opposizione il sig. dimostra che i propri diritti di difesa non sono Pt_1
stati vulnerati in alcun modo, tant'è che innanzi all'intestato Tribunale sono proposte le censure di irregolarità
e/o illegittimità da cui ritiene sia stato leso.
L'Amministrazione opposta, inoltre, non sembra aver sollevato alcuna eccezione procedurale e formale diretta a contrastare l'azione, dando così un ulteriore e decisiva prova della intangibilità delle facoltà difensive dell'opponente.
Nell'atto di opposizione tuttavia manca del tutto la trascrizione del testo delle norme che, in modo chiaro ed esplicito, comminerebbero invalidità , nullità o altre sanzioni per l'atto impugnato.
Ne consegue che, stando al tenore dell'atto di opposizione, tali invalidità e/o illegittimità, comunque denominate, sarebbero al più frutto di interpretazioni la cui conformità a diritto ed alle norme che presiedono all'interpretazione degli atti normativi non è dato verificare.
L'importo richiesto dall'amministrazione al sig. ha infatti natura di sanzione pecuniaria comminatagli Pt_1
con una sentenza che, dalle allegazioni delle parti, non sembra sia stata riformata sul punto e, pertanto, non
è in discussione in ordine all'an debeatur contestabile solo nel giudizio avente ad oggetto la cd ingiustizia della decisione.
L'art. 615 cpc dispone: “il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo”.
Difetta del tutto nell'atto di opposizione l'allegazione in concreto dei cd gravi motivi che, con tutta evidenza,
non possono identificarsi con la sola fondatezza della opposizione, diversamente il legislatore non avrebbe
12 richiesto tale requisito limitandosi a disporre la sospensione in caso di verosimile fondatezza della domanda.
Non vi sono così le condizioni per accogliere la richiesta di sospensione.
II.- L'opponente ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc.]
Motivi della decisione
I.- La lettura della cartella di pagamento n. 10620220009141180000 di €. 5.155,88 notificata il
13.09.2022 da , consente di rilevare che vi sono contenuti gli Controparte_5
elementi essenziali di identificazione della fonte da cui scaturisce il credito il cui pagamento viene intimato a guisa di atto di precetto ex art. 480 cpc.
Viene infatti indicato l'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini ed il provvedimento n. 793 costituito da una sentenza emessa il 09 novembre del 2018.
Avendo la cartella assegnato il termine di sessanta giorni per il pagamento vi era ampia possibilità per l'intimato di richiedere informazioni ed anche copia dell'atto presso l'Ufficio emittente , ovverosia il Giudice di Pace di Rimini.
Non è stata indicata la data di notifica, prevista come elemento obbligatorio per l'atto di precetto dall'art. 480 cpc, in quanto risulta la sentenza depositata il 14° giorno successivo alla sua emanazione avvenuta il 09 novembre 2018 e, di conseguenza, non era prevista la comunicazione giusta il disposto dell'art. 548 c.p.p. che, sotto la rubrica [Deposito della sentenza] così dispone:
[1.- La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'art. 544 comma 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. 2.- Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.
E' notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. 3.-
L'avviso di deposito con l'estra[tto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.]
13 Dalla lettura della sentenza in parola si apprende che l'imputato sig era [ libero assente Parte_1
] ed assistito dal difensore d'ufficio Avv. Andrea Mandolesi del Foro di Rimini presente alla udienza.
Ne consegue che, essendo stata la sentenza depositata entro il termine di cui all'art. 548 cpp, nessuna notificazione o avviso di deposito sarebbe dovuto essere inoltrato all'imputato.
Il dispositivo della sentenza ha condannato l'imputato al pagamento della somma di euro 5000 per ammenda e delle spese processuali quantificate in euro 150,00 in fase esecutiva.
La sentenza appare provvista di motivazione, con esclusione della nullità comminata dall'art. 111 comma 6 della Costituzione della Repubblica Italiana [ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati] e dall'art. 125 comma 3 del c.p.p. : [3.- Le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità. I decreti sono motivati a pena di nullità nei casi in cui la motivazione è espressamente prevista dalla legge].
Caso tipico di decreto nullo per mancanza di motivazione è il decreto penale di condanna, atteso che l'art. 460 c.p.p. dispone: [1.- Il decreto di condanna contiene: b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuizione della pena al di sotto del minimo edittale.]
14 15 16 17 18 19 I motivi di opposizione risultano così del tutto infondati.
II..- Al rigetto della domanda segue la condanna dell'opponente alla rifusione di spese e competenze di lite in favore del costituito . Controparte_1
Nessuna statuizione sulle spese deve invece essere emanata rispetto alla contumace
[...]
. Controparte_4
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_4
b) rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
10620220009141180000 di €. 5.155,88 notificata il 13.09.2022 da Controparte_5
[...]
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'opponente a rifondere spese e competenze di lite in favore del , liquidandole in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese nei confronti della . Controparte_4
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 29 settembre 2025;
Il giudice dott. BE UN
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 10 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5588 dell'anno 2022
T R A
CF: elettivamente domiciliato in Grottaglie (TA) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Giovanna Casamassima, C.F. (p.iva. ), dalla C.F._2 P.IVA_1
quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Opponente
C O N T R O
Controparte_1
RIMINI – c.f. in persona del p.t., rappresentato e difeso per legge dall' P.IVA_2 CP_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - c.f. presso i cui uffici siti in Lecce, C.F._3
Via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliato;
Opposto
(cf p.iva , in persona del suo CP_3 Parte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale corrente in 00142 Roma alla via Giuseppe Grezar
n. 14, sede operativa in 74123 Taranto alla via XX Settembre n. 6, domiciliato ex lege presso
1 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce in 73100 Lecce in via F. Rubichi 39;
Opposta contumace
Ove all'udienza del 13 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 05 settembre e del 25 settembre c.a. ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
2 essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Tribunale di Taranto il Parte_1
e l' chiedendo nei loro confronti Controparte_1 Controparte_4
fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[PRELIMINARMENTE SOSPENDERE, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 10620220009141180000 di €. 5.155,88 notificata il 13.09.2022 da
[...]
; Nel merito: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o Controparte_5
inesistenza della cartella di pagamento n. 10620220009141180000 dell'importo di €. 5155,88 notificata il 13.09.2022 da , nonché di tutti gli atti al detto Controparte_5
provvedimento collegati anteriori e conseguenti e dallo stesso discendenti per inesistenza assoluta del titolo e per tutti i motivi indicati nel presente atto;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
]
Così l'opponente argomentava le proprie richieste processuali: Parte_1
[I- NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER ERRATA E/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE E VIZI FORMALI DI NOTIFICAZIONE
Nessun precedente avviso di pagamento è stato notificato al debitore con allegato il provvedimento prodromico afferente. La Corte di Cassazione ha già sancito con sentenza 18532/2010 n°20535/10
l'illegittimità di quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene richiamati, per il fatto che l'allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa ai sensi dell'art. 7 Statuto del contribuente, risultando insufficiente il mero riferimento al numero e alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un'attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di comprimerne il diritto di difesa.
La cartella di pagamento impugnata non contiene neppure in maniera sintetica gli elementi che consentono al debitore di verificare la debenza degli importi in essa indicati e la correttezza del calcolo che ha portato alla quantificazione delle somme dovute. La cartella impugnata contiene solo il riferimento alla partita di credito n. 000708/2020 ed ad un'imprecisata sentenza 793 emessa in data 09.11.2018: nulla contiene in ordine alla natura della sentenza civile e/o penale, al numero di ruolo e all'avviso di pagamento notificato dall'Ufficio giudiziario successivamente al presumibile passaggio in giudicato della medesima sentenza.
5 Nel caso che ci occupa la mancata allegazione dell'atto presupposto e la notifica rituale dello stesso implica la decadenza del potere impositivo, non essendo suscettibile di sanatoria un atto da considerarsi “tamquam non esset”, tanto più avendo riguardo che trattasi di uno straniero irregolare, che ha di fatto abbandonato, volontariamente l'Italia per poi rientrare con un visto e regolare permesso di soggiorno.
II-MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI PRESUPPOSTI E DECADENZA
DELLA FORMAZIONE DEL RUOLO- OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI
PAGAMENTO
Nessun atto prodromico presupposto è stato notificato al sig. , né tantomeno l'ente di Pt_1
riscossione ha provveduto alla notificazione dell'avviso di pagamento nel termine decadenziale di due anni, ossia entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1 cc 367 e ss. Della L. 244/2007, il Ministero della Giustizia in data 23 settembre 2010 ha stipulato una convenzione con la società TA giustizia per l'acquisizione dei dati debitori e la quantificazione dei crediti. Sulla base di tale convenzione, l'allora
TA (oggi ) in relazione alle spese e pene pecuniarie ex TU Controparte_5
115/2002 conseguenti a provvedimenti passati in giudicato provvedeva ad acquisire i dati anagrafici del debitore e all'iscrizione a ruolo del credito.
La materia del recupero delle spese di giustizia è stata recentemente interessata dalla riforma posta in essere dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n.
195. In particolare l'art. 52 (recante “Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia”) del decreto legge n. 112 del 2008 ha aggiunto alla parte VII del Titolo II del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (recante “Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali”) il Capo VI bis, relativo alla “riscossione mediante ruolo”. Il nuovo Capo VI bis si compone dell'art. 227 bis, in materia di “quantificazione dell'importo dovuto”, e dell'art. 227 ter, in materia di “riscossione mediante ruolo”. In particolare, l'art. 227 ter ha modificato la procedura di riscossione delle spese
6 processuali e delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'art. 212 del citato D.P.R. n. 115 del
2002, prevedendo che a cura dell'agente della riscossione siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il comma 372 della L. 244/2007 che prevedeva che fossero abrogati gli artt 211, 212 e 213 del TU
115/2002 e ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni recate dall'art. 1 L 244/2007, tuttavia, è stato soppresso dalla lettera c del comma 1 art. 68 L. 18 giugno 2009 n. 69, ragion per cui non è stata mai eliminata (al massimo disapplicata per prassi dsagli uffici giudiziari, in contrasto col dettato normativo) la fase della redazione dell'invito al pagamento bonario a cura dell'ufficio giudiziario (ex campione penale), prevista dall'art. 212 D.P.R. n. 115/2002.
L'Ufficio, invero, non ha neanche provveduto entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, all'iscrizione al ruolo. Sebbene questo termine, contrariamente a quello previsto all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73, non sia decadenziale, la mancata notifica dell'invito al pagamento bonario, rende il ruolo inesigibile per espressa previsione normativa. La cartella di pagamento, pur costituendo il primo atto con cui
è intimato al destinatario il pagamento della somma come esattamente quantificata, non costituisce il primo atto con il quale il condannato viene a conoscenza dell'esistenza e dell'ammontare delle spese digiustizia, poiché tali spese trovano il loro fondamento in atti – quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice - per i quali sono previste specifiche forme di comunicazione ai destinatari, idonee a renderli edotti dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dell'Amministrazione ben prima della cartella di pagamento.
Tali irregolarità sostanziali hanno di fatto pregiudicato i diritti stesso sig. trattandosi Parte_1
di un soggetto straniero cui era stato contestualmente notificato un decreto di espulsione. La non conoscibilità degli atti, ha impedito allo stesso l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente
7 garantito con la contestuale violazione dell'art. 6 CEDU e del combinato disposto degli artt. 6, 7 e
8 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante“Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” in cui la decisione di rimpatrio va ordinariamente eseguita privilegiando la “partenza volontaria” (art. 7) consentendo un termine congruo – tra sette e trenta giorni – prorogabile, tenendo conto delle esigenze specifiche del caso individuale.]
Si costituiva con comparsa di risposta il rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[Voglia l'Adita Giustizia: rigettare nel merito l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione della Giustizia relativamente ad attività relative alla riscossione. in via gradata, in ogni caso, in ipotesi di fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, ovvero in qualsiasi modo riconducibili ad irregolarità poste in essere da lasciare indenne l'Amministrazione da CP_6
conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese. Con condanna di al CP_6
pagamento delle spese di lite.].
Così argomentava le proprie richieste processuali il : Controparte_1
[Appare opportuno premettere che con sentenza n. 793 del 9.11.2018 del Tribunale di Rimini – divenuta irrevocabile in data 28.12.2018 – il GA veniva condannato alla pena di € 5.000,00 a titolo di ammenda, oltre spese. E' dunque per tali somme che l' procedeva Controparte_1
ai sensi dell'art. 211 del D.P.R. n. 115/2002 all'apertura della partita di credito per il recupero delle spese di giustizia, oggetto del presente giudizio. L'Amministrazione provvedeva poi alla trasmissione del credito al per gli adempimenti relativi all'iscrizione a ruolo CP_7
esattoriale del debito, alla cui fase successiva procedeva TA.
Alla luce di quanto dedotto, si osserva che l'operato dell'Amministrazione è del tutto conforme al dettato normativo, sicchè la pretesa vantata dall'Amministrazione è pienamente legittima e le relative somme sono tuttora dovute.
8 Le doglianze di cui al presente giudizio, relative a vizi propri della cartella o del processo notificatorio, precludono ogni indagine sulla debenza degli importi, nemmeno oggetto di specifica censura, e rappresentano questioni su cui legittimo contraddittore è unicamente CP_6
Inoltre, del tutto irrilevanti sono le sollevate questioni relative ai procedimenti citati,
INAMMISSIBILI IN QUESTA SEDE, questioni che FUORIESCONO COMPLETAMENTE
DALL'OGGETTO DEL CONTENDERE, atteso che in sede esecutiva non è possibile far valere vizi che derivino dal titolo esecutivo posto alla base della pretesa, e che avrebbero dovuto essere proposti con gli ordinari mezzi di impugnazione.
In ogni caso: Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato dalla Procura presso il Tribunale, di Rimini in data 16 agosto 2018: - all'avvocato Andrea Mandolesi del Foro di Rimini in proprio e
- all'avvocato Andrea Mandolesi per l'imputato il quale risultava elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo Studio dell'avvocato in Rimini (si allegano decreto di citazione a giudizio con
Cont le relative notifiche effettuate con la piattaforma )
La sentenza penale in. 793/2018 del 9/11/2018 - depositata il 23/11/2018 ed irrevocabile il
28/12/2018, non doveva essere notificata in seguito alla riforma del 17/05/2014 dell'art. 420 c.p.p., secondo le attuali norme per lo svolgimento del processo in "Absentia" dell'imputato. Infatti, lo stesso risultava Libero Assente", (come da copia della sentenza prodotta), ed era invece presente il suo avvocato Avv. Andrea Mandolesi del Foro di RN. Si precisa inoltre che l'Ufficio della Questura di
Rimini aveva redatto verbale dì identificazione dell'indagato, dal quale risultava la nomina del difensore di fiducia ed elezione del domicilio presso lo stesso avvocato. (vd. verbale di identificazione).
La sentenza è stata depositata nei termini dei 15 giorni dalla data di conclusione del processo e quindi non necessitava quindi alcuna notifica. (art. 548 c.p.p.), Per quanto concerne la notifica del provvedimento dei Questore (Cat. A 11/lmm/P.V. Prot Nr.11/2014) ed il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Rimini (Cat. A 11/Imm/P.V. Prot. Nr.153/p.v./2014) emessi entrambi il 01/08/2014, si eccepisce L'INAMMISSIBILITA' di ogni avversa eccezione.
9 Per quanto concerne l'atto emesso dal Giudice di Pace di Rimini, dott.ssa Permetti Gabriella in data
16 gennaio 2015 e depositata il 20/01/2015, essa è un'ordinanza, nr. 31/2015 e relativa all'accoglimento del ricorso avverso decreto di espulsione (RG 6498/20149). La stessa risulta essere stata regolarmente notificata all'avv. Lanfranco Mattioli del Foro di Rimini tramite fax (vd. allega copia dell'ordinanza e la notifica e del ricorso). Anche sotto detto profilo, le questioni sono
INAMMISSIBILI ED IRRILEVANTI.
Quanto alla regolarità formale della cartella, si osserva che sul punto il evocato in giudizio CP_1
è del tutto estraneo alla fase di riscossione coattiva del credito, sicchè difetta di legittimazione passiva relativamente al punto n. 1 della controversia, questione per cui legittimo contraddittore è unicamente In particolare, la quantificazione del credito previa acquisizione dei dati CP_6
anagrafici del debitore, viene curata direttamente dalla società e non più dà Controparte_9
l'ufficio giudiziario competente.
In ogni caso, la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata: essa contiene in sé tutti gli elementi di identificazione necessari e non necessita di ulteriori elementi. La cartella è redatta conformemente al modello prescritto dalla legge e contiene in sé tutti gli elementi di identificazione necessari. Ne deriva che trattandosi di un atto avente natura processuale sono del tutto irrilevanti le questioni sollevate da controparte con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui alla
L. 212/2000.
In ogni caso, peraltro, è dirimente la circostanza che la legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica, in ragione di quanto stabilito nell'art. 17 ed in relazione all'ambito di applicazione dell'intero testo, all'azione dei concessionari finalizzata all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei
TRIBUTI e non quando i concessionari medesimi operino per la riscossione di sanzioni diverse di natura amministrativa o per la riscossione di altra tipologia di somme, in quanto le norme dell'ordinamento tributario sono applicabili solo se espressamente richiamate e nei limiti di tale richiamo (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 19377 del 22-09-2011).
10 Alla luce di tutto quanto sopra argomentato l'eccezione di controparte appare infondata e, pertanto, se ne chiede il rigetto. Le avverse doglianze dunque sono del tutto infondate. Per ciò che concerne l'unico profilo – eventualmente - riconducibile all'operato dell'Amministrazione, ossia la dedotta questione circa la violazione dell'art. 212 DPR 115/2002, ossia la mancata notifica dell'invito al pagamento diretto al debitore, si osserva quanto segue. In disparte il rilievo che alcuna sanzione di nullità/illegittimità viene comminata in ipotesi di mancato rispetto di tale disposizione, stante il principio di tassatività delle nullità, occorre precisare che l'invito de quo è stato eliminato ai sensi della L. 133/2008.
L'art. 212 DPR 115/2002 infatti si riferisce unicamente alle “spese nel processo amministrativo, contabile e tributario”: resta escluso dunque il processo penale – quale è quello che giustifica la pretesa impositiva dell'amministrazione – la cui disciplina è contenuta unicamente negli artt. 227 bis, 227 ter e 227 quater.
La procedura è disciplinata dall'art. 227 ter che prevede che “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza … l'Ufficio ovvero .. la Società , procede Controparte_10
all'iscrizione a ruolo”.
Le censure di parte attrice, pertanto, sono del tutto infondate, non applicandosi la disciplina di cui agli artt. 212 e 213 DPR 115/2002 alle spese relative ai procedimenti penali. Né è applicabile la disciplina richiamata da controparte in relazione all'art. 25 DPR 602/1973 relativo alle entrate di
NATURA TRIBUTARIA. Analogamente, tutte le ulteriori deduzioni attengono ad attività a cura di in applicazione delle disposizioni di cui al TU 115/2002, D.L.vo n. 46/99, sicchè in ipotesi di CP_6
fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, ovvero in qualsiasi modo riconducibili ad irregolarità poste in essere da l'Amministrazione evocata in giudizio dovrà CP_6
essere lasciata indenne da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese, non essendo emerse contestazioni addebitabili all'operato posto in essere dall'Ufficio evocato in giudizio.
ECCEZIONE DI DECADENZA. ECCEZIONE PRESCRIZIONE. L'eccezione di DECADENZA
è del tutto infondata, atteso che la disciplina di cui al DPR 602/1973 è riferibile unicamente a
11 TRIBUTI, sicchè la normativa ex adverso richiamata è del tutto inconferente, considerato che nel caso di specie l'iscrizione a ruolo è avvenuta per la riscossione di CONDANNA PENALE e dunque aventi differente natura. Nullità della cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. L'eccezione è parimenti infondata, trattandosi di prescrizione decennale poiché derivante da titolo giudiziale, non ancora maturata. Dunque ogni doglianza è infondata.]
Con ordinanza emessa il 01 marzo 2023 il Tribunale disponeva:
[I.- Con la stessa proposizione della opposizione il sig. dimostra che i propri diritti di difesa non sono Pt_1
stati vulnerati in alcun modo, tant'è che innanzi all'intestato Tribunale sono proposte le censure di irregolarità
e/o illegittimità da cui ritiene sia stato leso.
L'Amministrazione opposta, inoltre, non sembra aver sollevato alcuna eccezione procedurale e formale diretta a contrastare l'azione, dando così un ulteriore e decisiva prova della intangibilità delle facoltà difensive dell'opponente.
Nell'atto di opposizione tuttavia manca del tutto la trascrizione del testo delle norme che, in modo chiaro ed esplicito, comminerebbero invalidità , nullità o altre sanzioni per l'atto impugnato.
Ne consegue che, stando al tenore dell'atto di opposizione, tali invalidità e/o illegittimità, comunque denominate, sarebbero al più frutto di interpretazioni la cui conformità a diritto ed alle norme che presiedono all'interpretazione degli atti normativi non è dato verificare.
L'importo richiesto dall'amministrazione al sig. ha infatti natura di sanzione pecuniaria comminatagli Pt_1
con una sentenza che, dalle allegazioni delle parti, non sembra sia stata riformata sul punto e, pertanto, non
è in discussione in ordine all'an debeatur contestabile solo nel giudizio avente ad oggetto la cd ingiustizia della decisione.
L'art. 615 cpc dispone: “il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo”.
Difetta del tutto nell'atto di opposizione l'allegazione in concreto dei cd gravi motivi che, con tutta evidenza,
non possono identificarsi con la sola fondatezza della opposizione, diversamente il legislatore non avrebbe
12 richiesto tale requisito limitandosi a disporre la sospensione in caso di verosimile fondatezza della domanda.
Non vi sono così le condizioni per accogliere la richiesta di sospensione.
II.- L'opponente ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc.]
Motivi della decisione
I.- La lettura della cartella di pagamento n. 10620220009141180000 di €. 5.155,88 notificata il
13.09.2022 da , consente di rilevare che vi sono contenuti gli Controparte_5
elementi essenziali di identificazione della fonte da cui scaturisce il credito il cui pagamento viene intimato a guisa di atto di precetto ex art. 480 cpc.
Viene infatti indicato l'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini ed il provvedimento n. 793 costituito da una sentenza emessa il 09 novembre del 2018.
Avendo la cartella assegnato il termine di sessanta giorni per il pagamento vi era ampia possibilità per l'intimato di richiedere informazioni ed anche copia dell'atto presso l'Ufficio emittente , ovverosia il Giudice di Pace di Rimini.
Non è stata indicata la data di notifica, prevista come elemento obbligatorio per l'atto di precetto dall'art. 480 cpc, in quanto risulta la sentenza depositata il 14° giorno successivo alla sua emanazione avvenuta il 09 novembre 2018 e, di conseguenza, non era prevista la comunicazione giusta il disposto dell'art. 548 c.p.p. che, sotto la rubrica [Deposito della sentenza] così dispone:
[1.- La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'art. 544 comma 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. 2.- Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.
E' notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. 3.-
L'avviso di deposito con l'estra[tto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.]
13 Dalla lettura della sentenza in parola si apprende che l'imputato sig era [ libero assente Parte_1
] ed assistito dal difensore d'ufficio Avv. Andrea Mandolesi del Foro di Rimini presente alla udienza.
Ne consegue che, essendo stata la sentenza depositata entro il termine di cui all'art. 548 cpp, nessuna notificazione o avviso di deposito sarebbe dovuto essere inoltrato all'imputato.
Il dispositivo della sentenza ha condannato l'imputato al pagamento della somma di euro 5000 per ammenda e delle spese processuali quantificate in euro 150,00 in fase esecutiva.
La sentenza appare provvista di motivazione, con esclusione della nullità comminata dall'art. 111 comma 6 della Costituzione della Repubblica Italiana [ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati] e dall'art. 125 comma 3 del c.p.p. : [3.- Le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità. I decreti sono motivati a pena di nullità nei casi in cui la motivazione è espressamente prevista dalla legge].
Caso tipico di decreto nullo per mancanza di motivazione è il decreto penale di condanna, atteso che l'art. 460 c.p.p. dispone: [1.- Il decreto di condanna contiene: b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuizione della pena al di sotto del minimo edittale.]
14 15 16 17 18 19 I motivi di opposizione risultano così del tutto infondati.
II..- Al rigetto della domanda segue la condanna dell'opponente alla rifusione di spese e competenze di lite in favore del costituito . Controparte_1
Nessuna statuizione sulle spese deve invece essere emanata rispetto alla contumace
[...]
. Controparte_4
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_4
b) rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
10620220009141180000 di €. 5.155,88 notificata il 13.09.2022 da Controparte_5
[...]
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'opponente a rifondere spese e competenze di lite in favore del , liquidandole in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese nei confronti della . Controparte_4
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 29 settembre 2025;
Il giudice dott. BE UN
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli 3