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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di AL, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. OB ON Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. IG ER Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 190/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 499/2018, emessa dal Tribunale di
AL il 13.12.2018 e pubblicata in data 14.12.2018, a definizione del procedimento rubricato al n. 1693/2012 R.G., non notificata,
PROPOSTO DA
Parte_1
(Cod. Fisc. e P. IVA , in persona del suo
[...] P.IVA_1
liquidatore Geom. nato a [...] il Parte_2
12.12.1943, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
TO IL, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F.: , nato a [...] il C.F._2 Parte_3
1 30.10.1945 C.F. , nato a [...]F._3 Parte_4
Marianopoli il 7.10.1949 C.F. , C.F._4 Parte_5
nata il [...] a [...] C.F.: , C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], C.F: , Parte_6 C.F._6
nata a [...] i1 30.12.1975 C.F. Parte_7
e nato a [...] il C.F._7 Controparte_2
14.9.1984 C.F.. , questi ultimi quattro nella qualità C.F._8
di eredi del sig. deceduto a AL il 21.9.1997, tutti Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Ivano Costa giusta procura in atti
APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “conclude riportandosi alle conclusioni tutte, di rito, di merito ed istruttorie, formulate nell'atto di appello e nei verbali e note di udienza, chiedendo altresì la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica”.
Per gli appellati-appellanti incidentali: “concludono riportandosi alla comparsa di risposta contenente appello incidentale e, in particolare, chiedono che l'Ecc.ma Corte voglia: - Rigettare l'appello principale, confermando l'impugnata sentenza, precisando che gli appellati ribadiscono l'offerta nella ipotesi di accertamento di eventuale maggiore prezzo dovuto rispetto a quello già corrisposto. - In accoglimento dell'appello incidentale dichiarare che nulla è dovuto all'appellante principale per il trasferimento dei beni de quibus e in subordine, se venisse accertata e quantificata una maggiore somma, gli appellati ribadiscono l'offerta di un eventuale maggiore prezzo dovuto rispetto a quello già corrisposto;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei
2 termini che di seguito si trascrivono: “Con citazione ritualmente notificata, gli attori, esponendo di aver corrisposto al promittente venditore, Pt_2
l'intero corrispettivo a suo tempo pattuito per l'acquisto di alcuni
[...]
immobili da realizzare in AL, chiedevano pronunciarsi nei confronti della società convenuta (avente causa del predetto , una Pt_2
sentenza produttiva degli effetti dei contratti definitivi non conclusi, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. Si dichiaravano pronti a corrispondere, in subordine,
l'eventuale saldo del prezzo di vendita che si sarebbe accertato in corso di causa. Precisavano al riguardo che il prezzo di ciascun immobile era stato pattuito nei seguenti termini: “il prezzo, il cui ammontare definitivo verrà esattamente determinato prima dell'atto definitivo di vendita, sulla base dei conteggi che saranno fatti, a norma di legge, dall'istituto mutuante, verrà così corrisposto: il 25% in contanti ed alle scadenze e modalità infra precisate;
il restante 75% con il pagamento che il promittente acquirente andrà ad effettuare della quota parte millesimale del mutuo fondiario a tasso agevolato che verrà erogato dall'Istituto mutuante in stato di avanzamento di lavoro già eseguiti, al geom. mutuo che il promittente acquirente Pt_2 si obbliga ad accollarsi, come in effetti si accolla fin d'ora, con tutti gli obblighi e gli oneri derivanti.”
Rappresentavano, che il pagamento delle somme di denaro era avvenuto in parte (per Lire 2.500.000) al momento della sottoscrizione di ciascun preliminare e in parte nel corso dei lavori di costruzione, mentre il restante
75% del prezzo venne corrisposto da ciascun attore – secondo quanto pattuito - «con mutuo ipotecario del 29.9.1979, intestato al costruttore presso la Cassa Centrale di Risparmio agenzia di AL». Nonostante i pagamenti effettuati e nonostante l'intervenuta consegna degli immobili, il costruttore non ha mai trasferito i diritti dominicali, chiedendo piuttosto agli attori il pagamento di ulteriori somme di danaro.
3 Gli attori dichiaravano anche di aver già proposto, nei confronti del geom.
domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. Parte_2
2932 c.c., la quale era stata, tuttavia, rigettata dal Tribunale di AL con sentenza n. 203/1995, in considerazione della mancata descrizione degli immobili da trasferire e della mancata produzione di documenti utili alla loro identificazione. Detta decisione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 13.8.2002 e del 31.10.2006 emesse dalla Corte d'Appello nissena (la quale peraltro ha espressamente riconosciuto alle parti la facoltà di riproporre la domanda in altro giudizio) e dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva tempestivamente la , chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree e chiedendo, “in via riconvenzionale”, la stipula dei contratti non conclusi, subordinando l'effetto traslativo al previo pagamento, da parte degli attori, del residuo prezzo, da determinarsi ai sensi del d.m. n.
13053 del 23.11.1979 o, in via gradata, ai sensi del d.m. n. 822/1978, nonché degli ulteriori accessori previsti in contratto e degli interessi compensativi ai sensi dell'art. 1499 c.c., al saggio legale. In particolare chiedeva condannarsi: al pagamento di € 43.141,09 (ovvero di € Controparte_1
31.695,26, ove si ritenesse applicabile il d.m. 822/1978) oltre gli interessi compensativi e oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.;
al pagamento, in proprio favore, di € 46.535,74 (ovvero di Parte_3
€ 35.243,80, ove si ritenesse applicabile il d.m. 822/1978) oltre interessi compensativi e oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.;
al pagamento di € 43.047,47 (ovvero di € 31.723,26, Parte_4
ove si ritenesse applicabile il d.m. 822/1978) oltre interessi compensativi maturandi e oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.;
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
in solido fra loro e quali eredi di al Controparte_2 Persona_1
pagamento di € 46.283,55 (ovvero di € 34.657,12, ove si ritenesse applicabile il d.m. 822/1978) oltre interessi compensativi e oltre al maggior danno ai
4 sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. Chiedeva, inoltre, fissarsi un termine essenziale per il pagamento dei superiori importi da parte degli attori. In caso di loro rifiuto, chiedeva dichiararsi risolti i preliminari, con ulteriore condanna degli attori al rilascio degli immobili e al risarcimento del danno, in favore della SO.G.IM.. Chiedeva, infine, l'ulteriore condanna degli attori al pagamento di un'indennità di occupazione “a partire dal 1979 fino alla data del trasferimento della proprietà” secondo la misura da stabilirsi in corso di causa. In via del tutto subordinata, chiedeva la condanna degli attori a corrispondere un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. a titolo di arricchimento senza causa.
La Società convenuta contestava quanto dedotto dagli attori in ordine al rifiuto del geometra di stipulare i contratti definitivi, Parte_2
evidenziando che gli attori (al pari degli altri promissari acquirenti del c.d.
“Piano Geraci”) “contravvenendo a quelle che erano le chiare disposizioni contenute nei rispettivi preliminari di vendita”, hanno sempre preteso, e pretendono tuttora, di pagare il prezzo di vendita degli immobili
“determinandolo sulla base dei criteri dettati dal d.m. del 1975”. Senonché tale circostanza - a dire della convenuta - sarebbe stata già esclusa da una
“copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che nel corso degli anni si
è occupata delle vicende del Piano ed in particolare dalle sentenze Pt_2
n. 482/1996 e 966/1999 emesse dalla Corte d'Appello di Palermo (che hanno ritenuto applicabile il D.M. del 1979) e da quelle della Corte d'Appello di
AL (che ha, invece, ritenuto applicabile il D.M. 822/1978).
Tanto premesso la dichiarava di non opporsi alla stipula dei Parte_1
contratti definitivi, a condizione che gli attori corrispondessero le somme ancora dovute e calcolate sulla base del D.M. 13053/1979 o - in subordine - sulla base del D.M. 822/1978.
La causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 31.5.2017, veniva posta in decisione;
quindi, con ordinanza
5 del 14.1.2018, veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire alle parti di interloquire, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., in ordine alla mancata produzione dei certificati di agibilità/abitabilità relativi agli immobili per cui
è causa. All'udienza del 23.5.2018 parte attrice rappresentava di aver già depositato “la certificazione di abitabilità e la concessione edilizia” e, su richiesta di entrambe le parti, la causa veniva nuovamente posta in decisione”.
Il Tribunale di AL definiva il giudizio con la sentenza n. 499/2018, emessa il 13.12.2018 e pubblicata in data 14.12.2018, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale di AL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così statuisce:
- trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla Parte_1
a la proprietà superficiaria dell'appartamento
[...] Controparte_1
catastalmente individuato al foglio 117, particella 341 subalterno 68, dell'autorimessa catastalmente individuata al foglio 117, particella 341, subalterno 9 e della cantina catastalmente individuata al foglio 117, particella 341, subalterno 89, oltre i corrispondenti diritti di comproprietà condominiale - tutti facenti parte del fabbricato “U” del complesso edilizio sito in AL, contrada Balate -, salvi i diritti eventualmente già acquisiti da terzi per effetto di atti previamente resi opponibili nelle forme di legge;
- condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 3.229,40 a titolo di saldo del Parte_1
prezzo dovuto per la vendita, della somma di € 5.314,38 a titolo di interessi compensavi e della somma di € 1.279,63 a titolo di altri oneri accessori alla vendita;
- subordina il superiore effetto traslativo alla previa corresponsione da parte di delle somme come sopra indicate, assegnando per il Controparte_1
6 detto pagamento il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla Parte_1 Parte_1
a la proprietà superficiaria dell'appartamento
[...] Parte_3
catastalmente individuato al foglio 117, particella 341 subalterno 71 e dell'autorimessa catastalmente individuata al foglio 117, particella 341, subalterno 16, oltre i corrispondenti diritti di comproprietà condominiale - tutti facenti parte del fabbricato “U” del complesso edilizio sito in
AL, contrada Balate -, salvi i diritti eventualmente già acquisiti da terzi per effetto di atti previamente resi opponibili nelle forme di legge;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_3 [...]
della somma di € 4.443,08 a titolo di saldo del prezzo Parte_1 dovuto per la vendita, della somma di € 7.311,59 a titolo di interessi compensavi e della somma di € 1.279,63 a titolo di altri oneri accessori alla vendita;
- subordina il superiore effetto traslativo alla previa corresponsione da parte di delle somme come sopra indicate, assegnando per il Parte_3
detto pagamento il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla Parte_1
a la proprietà superficiaria dell'appartamento
[...] Parte_4
catastalmente individuato al foglio 117 particella 341 subalterno 66, dell'autorimessa catastalmente individuata al foglio 117 particella 341 subalterno 18 e della cantina catastalmente individuata al foglio 117 particella 341 subalterno 82, oltre i corrispondenti diritti di comproprietà condominiale - tutti facenti parte del fabbricato “U” del complesso edilizio sito in AL, contrada Balate -, salvi i diritti eventualmente già acquisiti da terzi per effetto di atti previamente resi opponibili nelle forme di legge;
7 - condanna al pagamento, in favore della Parte_4 [...]
della somma di € 3.676,48 a titolo di saldo del Parte_1
prezzo dovuto per la vendita, della somma di € 6.050,02 a titolo di interessi compensavi e della somma di € 824,99 a titolo di altri oneri accessori alla vendita;
- subordina il superiore effetto traslativo alla previa corresponsione da parte di , delle somme come sopra indicate, assegnando per il Parte_4
detto pagamento il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla Parte_1
a , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
quali eredi di la proprietà Controparte_2 Persona_1 superficiaria dell'appartamento catastalmente individuato al foglio 117 particella 341 subalterno 59, dell'autorimessa catastalmente individuata al foglio 117 particella 341 subalterno 17 e della cantina catastalmente individuata al foglio 117 particella 341 subalterno 83, oltre i corrispondenti diritti di comproprietà condominiale - tutti facenti parte del fabbricato “U” del complesso edilizio sito in AL, contrada Balate -, salvi i diritti eventualmente già acquisiti da terzi per effetto di atti previamente resi opponibili nelle forme di legge;
- condanna i predetti , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
e in solido, quali eredi di
[...] Pt_6 Controparte_2 Persona_1
al pagamento, in favore della della Parte_1
somma di € 3.798,02 a titolo di saldo del prezzo dovuto per la vendita, della somma di € 6.250,06 a titolo di interessi compensavi e della somma di €
783,57 a titolo di altri oneri accessori alla vendita;
- subordina il superiore effetto traslativo alla previa corresponsione, da parte di , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
delle somme come sopra indicate, assegnando per il detto Controparte_2
8 pagamento il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- rigetta le ulteriori domande di parte convenuta;
- compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio, ivi comprese che quelle di c.t.u. – liquidate come da separato decreto - che pone a carico delle stesse parti in solido e con riparto interno, fra loro, nella misura del 50% dell'intero”.
2. Per la riforma di detta sentenza la ha interposto tempestivo Pt_1
gravame, censurandola nella parte in cui il Tribunale, aderendo acriticamente ai conteggi del CTU, ha erroneamente determinato la misura degli interessi compensativi dovuti da ciascun attore. E ciò in quanto il CTU, una volta determinato il prezzo complessivo di ciascuno dei singoli immobili degli attori ha dedotto da questo gli acconti corrisposti dai promittenti acquirenti entro la data del 29/09/1979 e l'intero importo della frazione di mutuo accollata da ciascuno di essi, come se il mutuo fosse stato accollato in maniera propria. L'appellante si duole inoltre del mancato accoglimento della domanda di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. e del disposto regolamento delle spese di lite e della CTU, che invero a suo dire avrebbero dovuto porsi a carico degli attori.
L' appellante ha quindi spiegato le seguenti domande: “VOGLIA L'ECC.MA
CORTE DI APPELLO ADITA Accogliere il presente appello svolto dalla e/o i suoi singoli motivi e, per l'effetto, in riforma della sentenza di Pt_1
primo grado nelle parti e capi sopra specificate:
a) in via principale:
a.1) condannare il Sig. a pagare alla Controparte_1 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...] interessi compensativi e maggior danno ex art 1224, comma 2, c.c., l'importo di € 31.352,92, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
9 a.2) condannare il Sig. a pagare alla Parte_3 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...]
interessi compensativi e maggior danno ex art 1224, comma 2, c.c., l'importo di € 33.064,61, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
a.3) condannare il Sig. a pagare alla Parte_4 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...] interessi compensativi e maggior danno ex art 1224, comma 2, c.c., l'importo di € 32.148,96, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
a.4) condannare la Sig.ra , , Parte_5 Parte_6 [...]
e quali eredi del sig. Parte_7 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, a pagare alla Per_1 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di interessi compensativi e maggior danno ex art 1224, comma 2, c.c., l'importo di €
30.036,42, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b) in via subordinata:
b.1) condannare il Sig. a pagare alla Controparte_1 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...]
interessi compensativi calcolati al saggio legale, l'importo di € 21.026,38, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b.2) condannare il Sig. a pagare alla Parte_3 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...]
interessi compensativi al saggio legale, l'importo di € 22.397,80, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
10 b.3) condannare il Sig. a pagare alla Parte_4 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...]
interessi compensativi al saggio legale, l'importo di € 20.256,21, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b.4) condannare la Sig.ra , , Parte_5 Parte_6 [...]
e quali eredi del sig. Parte_7 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, a pagare alla Per_1 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di interessi compensativi al saggio legale, l'importo di € 20.042,21, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
c) nell'un caso (principale) e nell'altro (subordinato), con espressa salvezza delle maggiori o minori somme che Codesta Ecc.ma Corte di appello dovesse riconoscere, eventualmente determinate anche a mezzo di CTU contabile.
- in via istruttoria, chiede disporsi CTU contabile al fine di compiere gli accertamenti di cui sopra si è detto.
Con vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio e condanna delle controparti al pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado ed, eventualmente, di quella che sarà espletata nel presente giudizio”.
3. Gli appellati hanno resistito al gravame, contestandone le ragioni poste a sostegno, e proponendo a loro volta appello incidentale, con il quale sostengono di avere interamente corrisposto all' il prezzo di vendita Pt_8
pattuito tra le parti con i preliminari di vendita che fissavano la corresponsione del 25% in contanti e il 75% sulla base dei conteggi che sarebbero stati fatti dall'istituto mutuante e quindi di nulla più dovere, ed eccependo la nullità della clausola del preliminare che richiama un prezzo
11 diverso e maggiore rispetto a quanto corrisposto, perché in contrasto con quella più favorevole al contraente debole.
Gli appellanti incidentali, subordinatamente e condizionatamente al rigetto del superiore motivo, lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice nello statuire sulla debenza e quantificazione degli interessi compensativi ha ritenuto infondata l'eccezione di parte attrice di novità della domanda spiegata dalla , in violazione dell'art. 111 cpc, ritenuto dal Pt_1
primo Giudice inapplicabile al caso di specie. Rilevano in merito che la richiesta delle parti, in ordine alla definizione del prezzo era già stata definita nel precedente giudizio, con il passaggio in giudicato della sentenza, senza la previsione di interessi compensativi, in quanto non richiesti dall'originario costruttore, e che non avendo richiesto interessi compensativi nei precedenti giudizi, la forza del giudicato contenuto nelle sentenze non consentirebbe l'ingresso di nuove domande, neanche ai successori a titolo particolare, quale la , che ha formulato la richiesta degli interessi compensativi per la Pt_1
prima volta nel presente giudizio. Sostengono inoltre la non debenza degli interessi compensativi poiché in esecuzione di apposita clausola dei contratti preliminari, gli immobili erano stati consegnati anticipatamente rispetto alla data di stipulazione dei contratti definitivi, ed in quanto il prezzo nei suddetti preliminari non era stato mai determinato nei suoi requisiti di certezza e definitività.
Con il terzo motivo si dolgono del disposto regolamento delle spese di lite.
4. La Corte con ordinanza del 20.11.2019, ritenuto che, alla luce dei motivi di impugnazione, sommariamente delibati ai fini della pronuncia ex art. 348 bis c.p.c., non ricorrevano i presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, che la causa fosse matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e che non fosse necessario disporre il rinnovo della CTU, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
12 5. La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. Le ragioni del gravame principale e di quello incidentale non possono trovare accoglimento, nei limiti e per i motivi che qui appresso si espongono.
6.1 Nel merito, occorre specificare che gli atti negoziali oggetto di contenzioso attengono la promessa di vendita di unità immobiliari, la cui iniziativa edificatoria è regolata dalla disciplina del piano per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia, con la previsione delle agevolazioni previste dalla L. 27.5.1975 n.166.
Con Nulla Osta n.2970 del 14.7.1975 da parte dell'assessorato della Regione
Sicilia ai Lavori Pubblici, l'Impresa individuale dante causa Parte_2
della veniva ammessa ai citati benefici per la edificazione di n. Pt_1
192 alloggi di tipo economico-popolare in AL, località Balate, con concessione di mutuo agevolato del 75% della spesa per l'acquisizione del diritto di superficie e la realizzazione della costruzione.
Con successiva delibera n. 60 del 23.12.1975 il Consiglio comunale di
AL approvava l'insediamento costruttivo de quo, di poi provvedendo a regolare con Convenzione i rapporti con il costruttore concessionario, con efficacia anche nei confronti dei singoli aventi causa.
In virtù di tale Convenzione, il prezzo di vendita delle singole unità immobiliari doveva determinarsi sulla base dei parametri economici previsti da apposito D.M. LL.PP. per le superfici residenziali e quelle non residenziali, tenendo conto anche dei costi di acquisizione e urbanizzazione delle aree. Premessa l'accettazione contrattuale delle sopra esposte regolamentazioni, nei preliminari per cui è causa venivano identificati i rispettivi compendi promessi in vendita a Controparte_1 [...]
, , , quindi si pattuiva che il Parte_3 Parte_4 Persona_1 prezzo “verrà esattamente determinato prima dell'atto definitivo di vendita,
13 sulla base dei conteggi che verranno effettuati a norma di legge”, da corrispondersi in ragione al 25% direttamente all'Impresa e in quanto al 75% con l'accollo della quota parte millesimale del mutuo fondiario che avrebbe contratto la promittente venditrice, ed inoltre che “le spese dell'atto pubblico e conseguenziali, accatastamenti, certificati di abitabilità, gli allacci agli impianti idrico, elettrico e telefonico, saranno a carico del promittente compratore.”.
Riguardo la sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita, si pattuiva che alla stessa si sarebbe proceduto “entro un mese dalla stipula del contratto definitivo di mutuo tra il promittente venditore e l'Istituto mutuante (…) con accollo della quota millesimale di mutuo afferente l'immobile oggetto del trasferimento e previo conguaglio in più o in meno sulla somma versata oggi stesso in conto del 25%.”.
Ciò premesso, considerato che con due diversi rogiti del notaio di Per_2
AL del 29.8.1979 (rispettivamente rep. n.14893 – racc. n. 2541 e rep. n.14894 – racc. n.2542) si è proceduto rispettivamente alla erogazione con quietanza del mutuo ed al suo frazionamento millesimale in ragione di tutte le unità oggetto dell'intervento edilizio, sulla base della volontà delle parti deve rinvenirsi la data del successivo 29.9.1979 quella convenuta per la stipula dell'atto definitivo, mentre circa la regolamentazione del prezzo, convenuto “sulla base dei conteggi che verranno effettuati a norma di legge”, deve farsi riferimento ai DD.MM.LL.PP. del 1975, del 1978 e del 1979 ratione temporis vigenti.
Avuto riguardo ai parametri economici di cui ai citati riferimenti normativi ed agli acconti versati, entrambi non contestati dalle parti, sulla base dell'esaustiva relazione peritale dell'Ing. datata 10/1/2014 e Persona_3
successivamente integrata in data 17/3/2014, priva di vizi logici e giuridici, correttamente il Tribunale ha ragguagliato e quantificato la somma corrispondente al 25% del prezzo dovuto da ciascun promittente acquirente
14 all'Impresa, pedissequamente considerando nel computo anche le superfici non residenziali, vale a dire logge, balconi, cantine o soffitte, autorimesse, androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, ma escludendo le scale,
l'ascensore e le terrazze di copertura per deposito idrico, di poi calcolando gli interessi compensativi al tasso legale a far data del 29/9/1979 sugli importi residui di ragguaglio aggiuntivo dovuti alla venditrice, determinati dal CTU al netto degli acconti versati e delle frazioni di mutuo accollate da ciascuno dei promittenti acquirenti, così come previsto nei preliminari di compravendita, posto che le parti avevano inteso determinare la quota da pagare all'Impresa alla data individuata del 29.9.1979, e che nelle more i promittenti acquirenti erano stati immessi nel possesso e godimento degli immobili.
6.2 In ordine alla eccepita non debenza degli interessi compensativi, la
Suprema Corte ha già avuto modo di esprimersi nel senso del riconoscimento del diritto dell'impresa agli interessi compensativi, proprio con riguardo ad altre vicende contrattuali di vendita scaturenti dal cd. Piano Geraci.
E, così, la statuizione Cass. civ. sez. II 12 febbraio 2014 n.3204, intervenuta in altro giudizio tra l'Impresa costruttrice ed altro promissario acquirente, confermava il precedente di questo Collegio con la sentenza n. 446/2006 circa il riconoscimento degli “interessi compensativi sulla somma dovuta a saldo allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico fra i contraenti e compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione”, in coerenza al principio per cui la sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso deve imporre il pagamento del prezzo, o della parte residua di esso, con i relativi accessori come condizione del verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.
15 Interessi compensativi, correttamente calcolati al saggio legale quale criterio residuale, stante che nel richiederli la promittente venditrice non ne aveva specificato la natura e la misura.
6.2 Del pari condivisibile è da ritenere il mancato accoglimento della domanda di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. spiegata dall'appellante principale, essendosi quest'ultima limitata ad allegare la propria qualità di impresa commerciale senza allegare né tanto meno provare di avere, durante la mora dei promittenti acquirenti, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità) quale effettiva conseguenza dell'inadempimento dei promittenti acquirenti (v. Cass. 22 settembre 2021 n.
35666, Cass. 9 agosto 2021 n. 22512).
6.3. Lo stesso dicasi in ordine alla ritenuta infondatezza da parte del Tribunale dell'eccezione degli appellanti incidentali di novità della domanda spiegata dalla SO.G.IM, in violazione dell'art. 111 cpc, essendo quest'ultima succeduta ex art. 2558 c.c. nella medesima posizione negoziale del promittente venditore in epoca antecedente all'instaurazione Parte_2
della causa e non nel corso del giudizio.
6.4 Rileva infine la Corte, che priva di fondamento, è l'eccezione degli appellanti incidentali di mancanza del requisito di certezza e definitività del prezzo, essendo stato lo stesso stabilito dalle parti al momento della stipula del preliminare di vendita, in cui espressamente per la determinazione dello stesso prevedevano una clausola di rinvio mobile ad un D.M. per la determinazione del prezzo vigente al momento della stipula del contratto definitivo e un termine preciso entro cui stipulare il contratto.
6.5 Destituite di fondamento si appalesano le doglianze di entrambe le parti in ordine al regolamento delle spese di lite, avendo correttamente il Tribunale disposto l'integrale compensazione tra le parti delle stesse, ivi comprese quelle di CTU, in ragione del rigetto delle contrapposte richieste degli attori di nulla ulteriormente corrispondere a titolo di prezzo e della società
16 convenuta di condanna degli attori al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.
7. Ebbene, le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, oltre che ripetitivi di quelli esposti in primo grado e puntualmente disattesi da quel giudice, sono da ritenere del tutto irrilevanti ai fini della decisione e, comunque, non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
8. Per l'effetto, non emergendo motivo per riformare gli assetti della prima statuizione, risultando indimostrate le argomentazioni degli appellanti principali e quelle degli appellati incidentali, deve concludersi per il non accoglimento delle esaminate impugnazioni.
9. Atteso il rigetto sia del gravame principale che di quello incidentale per i motivi sopra spiegati, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado.
10. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale proposto da Pt_1 CP_1
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e avverso Parte_6 Parte_7 Controparte_2
la sentenza n. 499/2018 emessa dal Tribunale di AL il 13.12.2018 e depositata in data 14.12.2018, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
17 - conferma la sentenza appellata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a AL, il 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
IG ER OB ON
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di AL, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. OB ON Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. IG ER Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 190/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 499/2018, emessa dal Tribunale di
AL il 13.12.2018 e pubblicata in data 14.12.2018, a definizione del procedimento rubricato al n. 1693/2012 R.G., non notificata,
PROPOSTO DA
Parte_1
(Cod. Fisc. e P. IVA , in persona del suo
[...] P.IVA_1
liquidatore Geom. nato a [...] il Parte_2
12.12.1943, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
TO IL, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F.: , nato a [...] il C.F._2 Parte_3
1 30.10.1945 C.F. , nato a [...]F._3 Parte_4
Marianopoli il 7.10.1949 C.F. , C.F._4 Parte_5
nata il [...] a [...] C.F.: , C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], C.F: , Parte_6 C.F._6
nata a [...] i1 30.12.1975 C.F. Parte_7
e nato a [...] il C.F._7 Controparte_2
14.9.1984 C.F.. , questi ultimi quattro nella qualità C.F._8
di eredi del sig. deceduto a AL il 21.9.1997, tutti Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Ivano Costa giusta procura in atti
APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “conclude riportandosi alle conclusioni tutte, di rito, di merito ed istruttorie, formulate nell'atto di appello e nei verbali e note di udienza, chiedendo altresì la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica”.
Per gli appellati-appellanti incidentali: “concludono riportandosi alla comparsa di risposta contenente appello incidentale e, in particolare, chiedono che l'Ecc.ma Corte voglia: - Rigettare l'appello principale, confermando l'impugnata sentenza, precisando che gli appellati ribadiscono l'offerta nella ipotesi di accertamento di eventuale maggiore prezzo dovuto rispetto a quello già corrisposto. - In accoglimento dell'appello incidentale dichiarare che nulla è dovuto all'appellante principale per il trasferimento dei beni de quibus e in subordine, se venisse accertata e quantificata una maggiore somma, gli appellati ribadiscono l'offerta di un eventuale maggiore prezzo dovuto rispetto a quello già corrisposto;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei
2 termini che di seguito si trascrivono: “Con citazione ritualmente notificata, gli attori, esponendo di aver corrisposto al promittente venditore, Pt_2
l'intero corrispettivo a suo tempo pattuito per l'acquisto di alcuni
[...]
immobili da realizzare in AL, chiedevano pronunciarsi nei confronti della società convenuta (avente causa del predetto , una Pt_2
sentenza produttiva degli effetti dei contratti definitivi non conclusi, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. Si dichiaravano pronti a corrispondere, in subordine,
l'eventuale saldo del prezzo di vendita che si sarebbe accertato in corso di causa. Precisavano al riguardo che il prezzo di ciascun immobile era stato pattuito nei seguenti termini: “il prezzo, il cui ammontare definitivo verrà esattamente determinato prima dell'atto definitivo di vendita, sulla base dei conteggi che saranno fatti, a norma di legge, dall'istituto mutuante, verrà così corrisposto: il 25% in contanti ed alle scadenze e modalità infra precisate;
il restante 75% con il pagamento che il promittente acquirente andrà ad effettuare della quota parte millesimale del mutuo fondiario a tasso agevolato che verrà erogato dall'Istituto mutuante in stato di avanzamento di lavoro già eseguiti, al geom. mutuo che il promittente acquirente Pt_2 si obbliga ad accollarsi, come in effetti si accolla fin d'ora, con tutti gli obblighi e gli oneri derivanti.”
Rappresentavano, che il pagamento delle somme di denaro era avvenuto in parte (per Lire 2.500.000) al momento della sottoscrizione di ciascun preliminare e in parte nel corso dei lavori di costruzione, mentre il restante
75% del prezzo venne corrisposto da ciascun attore – secondo quanto pattuito - «con mutuo ipotecario del 29.9.1979, intestato al costruttore presso la Cassa Centrale di Risparmio agenzia di AL». Nonostante i pagamenti effettuati e nonostante l'intervenuta consegna degli immobili, il costruttore non ha mai trasferito i diritti dominicali, chiedendo piuttosto agli attori il pagamento di ulteriori somme di danaro.
3 Gli attori dichiaravano anche di aver già proposto, nei confronti del geom.
domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. Parte_2
2932 c.c., la quale era stata, tuttavia, rigettata dal Tribunale di AL con sentenza n. 203/1995, in considerazione della mancata descrizione degli immobili da trasferire e della mancata produzione di documenti utili alla loro identificazione. Detta decisione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 13.8.2002 e del 31.10.2006 emesse dalla Corte d'Appello nissena (la quale peraltro ha espressamente riconosciuto alle parti la facoltà di riproporre la domanda in altro giudizio) e dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva tempestivamente la , chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree e chiedendo, “in via riconvenzionale”, la stipula dei contratti non conclusi, subordinando l'effetto traslativo al previo pagamento, da parte degli attori, del residuo prezzo, da determinarsi ai sensi del d.m. n.
13053 del 23.11.1979 o, in via gradata, ai sensi del d.m. n. 822/1978, nonché degli ulteriori accessori previsti in contratto e degli interessi compensativi ai sensi dell'art. 1499 c.c., al saggio legale. In particolare chiedeva condannarsi: al pagamento di € 43.141,09 (ovvero di € Controparte_1
31.695,26, ove si ritenesse applicabile il d.m. 822/1978) oltre gli interessi compensativi e oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.;
al pagamento, in proprio favore, di € 46.535,74 (ovvero di Parte_3
€ 35.243,80, ove si ritenesse applicabile il d.m. 822/1978) oltre interessi compensativi e oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.;
al pagamento di € 43.047,47 (ovvero di € 31.723,26, Parte_4
ove si ritenesse applicabile il d.m. 822/1978) oltre interessi compensativi maturandi e oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.;
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
in solido fra loro e quali eredi di al Controparte_2 Persona_1
pagamento di € 46.283,55 (ovvero di € 34.657,12, ove si ritenesse applicabile il d.m. 822/1978) oltre interessi compensativi e oltre al maggior danno ai
4 sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. Chiedeva, inoltre, fissarsi un termine essenziale per il pagamento dei superiori importi da parte degli attori. In caso di loro rifiuto, chiedeva dichiararsi risolti i preliminari, con ulteriore condanna degli attori al rilascio degli immobili e al risarcimento del danno, in favore della SO.G.IM.. Chiedeva, infine, l'ulteriore condanna degli attori al pagamento di un'indennità di occupazione “a partire dal 1979 fino alla data del trasferimento della proprietà” secondo la misura da stabilirsi in corso di causa. In via del tutto subordinata, chiedeva la condanna degli attori a corrispondere un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. a titolo di arricchimento senza causa.
La Società convenuta contestava quanto dedotto dagli attori in ordine al rifiuto del geometra di stipulare i contratti definitivi, Parte_2
evidenziando che gli attori (al pari degli altri promissari acquirenti del c.d.
“Piano Geraci”) “contravvenendo a quelle che erano le chiare disposizioni contenute nei rispettivi preliminari di vendita”, hanno sempre preteso, e pretendono tuttora, di pagare il prezzo di vendita degli immobili
“determinandolo sulla base dei criteri dettati dal d.m. del 1975”. Senonché tale circostanza - a dire della convenuta - sarebbe stata già esclusa da una
“copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che nel corso degli anni si
è occupata delle vicende del Piano ed in particolare dalle sentenze Pt_2
n. 482/1996 e 966/1999 emesse dalla Corte d'Appello di Palermo (che hanno ritenuto applicabile il D.M. del 1979) e da quelle della Corte d'Appello di
AL (che ha, invece, ritenuto applicabile il D.M. 822/1978).
Tanto premesso la dichiarava di non opporsi alla stipula dei Parte_1
contratti definitivi, a condizione che gli attori corrispondessero le somme ancora dovute e calcolate sulla base del D.M. 13053/1979 o - in subordine - sulla base del D.M. 822/1978.
La causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 31.5.2017, veniva posta in decisione;
quindi, con ordinanza
5 del 14.1.2018, veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire alle parti di interloquire, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., in ordine alla mancata produzione dei certificati di agibilità/abitabilità relativi agli immobili per cui
è causa. All'udienza del 23.5.2018 parte attrice rappresentava di aver già depositato “la certificazione di abitabilità e la concessione edilizia” e, su richiesta di entrambe le parti, la causa veniva nuovamente posta in decisione”.
Il Tribunale di AL definiva il giudizio con la sentenza n. 499/2018, emessa il 13.12.2018 e pubblicata in data 14.12.2018, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale di AL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così statuisce:
- trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla Parte_1
a la proprietà superficiaria dell'appartamento
[...] Controparte_1
catastalmente individuato al foglio 117, particella 341 subalterno 68, dell'autorimessa catastalmente individuata al foglio 117, particella 341, subalterno 9 e della cantina catastalmente individuata al foglio 117, particella 341, subalterno 89, oltre i corrispondenti diritti di comproprietà condominiale - tutti facenti parte del fabbricato “U” del complesso edilizio sito in AL, contrada Balate -, salvi i diritti eventualmente già acquisiti da terzi per effetto di atti previamente resi opponibili nelle forme di legge;
- condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 3.229,40 a titolo di saldo del Parte_1
prezzo dovuto per la vendita, della somma di € 5.314,38 a titolo di interessi compensavi e della somma di € 1.279,63 a titolo di altri oneri accessori alla vendita;
- subordina il superiore effetto traslativo alla previa corresponsione da parte di delle somme come sopra indicate, assegnando per il Controparte_1
6 detto pagamento il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla Parte_1 Parte_1
a la proprietà superficiaria dell'appartamento
[...] Parte_3
catastalmente individuato al foglio 117, particella 341 subalterno 71 e dell'autorimessa catastalmente individuata al foglio 117, particella 341, subalterno 16, oltre i corrispondenti diritti di comproprietà condominiale - tutti facenti parte del fabbricato “U” del complesso edilizio sito in
AL, contrada Balate -, salvi i diritti eventualmente già acquisiti da terzi per effetto di atti previamente resi opponibili nelle forme di legge;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_3 [...]
della somma di € 4.443,08 a titolo di saldo del prezzo Parte_1 dovuto per la vendita, della somma di € 7.311,59 a titolo di interessi compensavi e della somma di € 1.279,63 a titolo di altri oneri accessori alla vendita;
- subordina il superiore effetto traslativo alla previa corresponsione da parte di delle somme come sopra indicate, assegnando per il Parte_3
detto pagamento il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla Parte_1
a la proprietà superficiaria dell'appartamento
[...] Parte_4
catastalmente individuato al foglio 117 particella 341 subalterno 66, dell'autorimessa catastalmente individuata al foglio 117 particella 341 subalterno 18 e della cantina catastalmente individuata al foglio 117 particella 341 subalterno 82, oltre i corrispondenti diritti di comproprietà condominiale - tutti facenti parte del fabbricato “U” del complesso edilizio sito in AL, contrada Balate -, salvi i diritti eventualmente già acquisiti da terzi per effetto di atti previamente resi opponibili nelle forme di legge;
7 - condanna al pagamento, in favore della Parte_4 [...]
della somma di € 3.676,48 a titolo di saldo del Parte_1
prezzo dovuto per la vendita, della somma di € 6.050,02 a titolo di interessi compensavi e della somma di € 824,99 a titolo di altri oneri accessori alla vendita;
- subordina il superiore effetto traslativo alla previa corresponsione da parte di , delle somme come sopra indicate, assegnando per il Parte_4
detto pagamento il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla Parte_1
a , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
quali eredi di la proprietà Controparte_2 Persona_1 superficiaria dell'appartamento catastalmente individuato al foglio 117 particella 341 subalterno 59, dell'autorimessa catastalmente individuata al foglio 117 particella 341 subalterno 17 e della cantina catastalmente individuata al foglio 117 particella 341 subalterno 83, oltre i corrispondenti diritti di comproprietà condominiale - tutti facenti parte del fabbricato “U” del complesso edilizio sito in AL, contrada Balate -, salvi i diritti eventualmente già acquisiti da terzi per effetto di atti previamente resi opponibili nelle forme di legge;
- condanna i predetti , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
e in solido, quali eredi di
[...] Pt_6 Controparte_2 Persona_1
al pagamento, in favore della della Parte_1
somma di € 3.798,02 a titolo di saldo del prezzo dovuto per la vendita, della somma di € 6.250,06 a titolo di interessi compensavi e della somma di €
783,57 a titolo di altri oneri accessori alla vendita;
- subordina il superiore effetto traslativo alla previa corresponsione, da parte di , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
delle somme come sopra indicate, assegnando per il detto Controparte_2
8 pagamento il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- rigetta le ulteriori domande di parte convenuta;
- compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio, ivi comprese che quelle di c.t.u. – liquidate come da separato decreto - che pone a carico delle stesse parti in solido e con riparto interno, fra loro, nella misura del 50% dell'intero”.
2. Per la riforma di detta sentenza la ha interposto tempestivo Pt_1
gravame, censurandola nella parte in cui il Tribunale, aderendo acriticamente ai conteggi del CTU, ha erroneamente determinato la misura degli interessi compensativi dovuti da ciascun attore. E ciò in quanto il CTU, una volta determinato il prezzo complessivo di ciascuno dei singoli immobili degli attori ha dedotto da questo gli acconti corrisposti dai promittenti acquirenti entro la data del 29/09/1979 e l'intero importo della frazione di mutuo accollata da ciascuno di essi, come se il mutuo fosse stato accollato in maniera propria. L'appellante si duole inoltre del mancato accoglimento della domanda di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. e del disposto regolamento delle spese di lite e della CTU, che invero a suo dire avrebbero dovuto porsi a carico degli attori.
L' appellante ha quindi spiegato le seguenti domande: “VOGLIA L'ECC.MA
CORTE DI APPELLO ADITA Accogliere il presente appello svolto dalla e/o i suoi singoli motivi e, per l'effetto, in riforma della sentenza di Pt_1
primo grado nelle parti e capi sopra specificate:
a) in via principale:
a.1) condannare il Sig. a pagare alla Controparte_1 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...] interessi compensativi e maggior danno ex art 1224, comma 2, c.c., l'importo di € 31.352,92, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
9 a.2) condannare il Sig. a pagare alla Parte_3 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...]
interessi compensativi e maggior danno ex art 1224, comma 2, c.c., l'importo di € 33.064,61, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
a.3) condannare il Sig. a pagare alla Parte_4 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...] interessi compensativi e maggior danno ex art 1224, comma 2, c.c., l'importo di € 32.148,96, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
a.4) condannare la Sig.ra , , Parte_5 Parte_6 [...]
e quali eredi del sig. Parte_7 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, a pagare alla Per_1 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di interessi compensativi e maggior danno ex art 1224, comma 2, c.c., l'importo di €
30.036,42, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b) in via subordinata:
b.1) condannare il Sig. a pagare alla Controparte_1 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...]
interessi compensativi calcolati al saggio legale, l'importo di € 21.026,38, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b.2) condannare il Sig. a pagare alla Parte_3 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...]
interessi compensativi al saggio legale, l'importo di € 22.397,80, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
10 b.3) condannare il Sig. a pagare alla Parte_4 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di
[...]
interessi compensativi al saggio legale, l'importo di € 20.256,21, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b.4) condannare la Sig.ra , , Parte_5 Parte_6 [...]
e quali eredi del sig. Parte_7 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, a pagare alla Per_1 Parte_1
(oltre alle somme già determinate dal Tribunale), a titolo di interessi compensativi al saggio legale, l'importo di € 20.042,21, oltre ulteriori interessi maturandi dal 14 giugno 2019 al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
c) nell'un caso (principale) e nell'altro (subordinato), con espressa salvezza delle maggiori o minori somme che Codesta Ecc.ma Corte di appello dovesse riconoscere, eventualmente determinate anche a mezzo di CTU contabile.
- in via istruttoria, chiede disporsi CTU contabile al fine di compiere gli accertamenti di cui sopra si è detto.
Con vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio e condanna delle controparti al pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado ed, eventualmente, di quella che sarà espletata nel presente giudizio”.
3. Gli appellati hanno resistito al gravame, contestandone le ragioni poste a sostegno, e proponendo a loro volta appello incidentale, con il quale sostengono di avere interamente corrisposto all' il prezzo di vendita Pt_8
pattuito tra le parti con i preliminari di vendita che fissavano la corresponsione del 25% in contanti e il 75% sulla base dei conteggi che sarebbero stati fatti dall'istituto mutuante e quindi di nulla più dovere, ed eccependo la nullità della clausola del preliminare che richiama un prezzo
11 diverso e maggiore rispetto a quanto corrisposto, perché in contrasto con quella più favorevole al contraente debole.
Gli appellanti incidentali, subordinatamente e condizionatamente al rigetto del superiore motivo, lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice nello statuire sulla debenza e quantificazione degli interessi compensativi ha ritenuto infondata l'eccezione di parte attrice di novità della domanda spiegata dalla , in violazione dell'art. 111 cpc, ritenuto dal Pt_1
primo Giudice inapplicabile al caso di specie. Rilevano in merito che la richiesta delle parti, in ordine alla definizione del prezzo era già stata definita nel precedente giudizio, con il passaggio in giudicato della sentenza, senza la previsione di interessi compensativi, in quanto non richiesti dall'originario costruttore, e che non avendo richiesto interessi compensativi nei precedenti giudizi, la forza del giudicato contenuto nelle sentenze non consentirebbe l'ingresso di nuove domande, neanche ai successori a titolo particolare, quale la , che ha formulato la richiesta degli interessi compensativi per la Pt_1
prima volta nel presente giudizio. Sostengono inoltre la non debenza degli interessi compensativi poiché in esecuzione di apposita clausola dei contratti preliminari, gli immobili erano stati consegnati anticipatamente rispetto alla data di stipulazione dei contratti definitivi, ed in quanto il prezzo nei suddetti preliminari non era stato mai determinato nei suoi requisiti di certezza e definitività.
Con il terzo motivo si dolgono del disposto regolamento delle spese di lite.
4. La Corte con ordinanza del 20.11.2019, ritenuto che, alla luce dei motivi di impugnazione, sommariamente delibati ai fini della pronuncia ex art. 348 bis c.p.c., non ricorrevano i presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, che la causa fosse matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e che non fosse necessario disporre il rinnovo della CTU, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
12 5. La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. Le ragioni del gravame principale e di quello incidentale non possono trovare accoglimento, nei limiti e per i motivi che qui appresso si espongono.
6.1 Nel merito, occorre specificare che gli atti negoziali oggetto di contenzioso attengono la promessa di vendita di unità immobiliari, la cui iniziativa edificatoria è regolata dalla disciplina del piano per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia, con la previsione delle agevolazioni previste dalla L. 27.5.1975 n.166.
Con Nulla Osta n.2970 del 14.7.1975 da parte dell'assessorato della Regione
Sicilia ai Lavori Pubblici, l'Impresa individuale dante causa Parte_2
della veniva ammessa ai citati benefici per la edificazione di n. Pt_1
192 alloggi di tipo economico-popolare in AL, località Balate, con concessione di mutuo agevolato del 75% della spesa per l'acquisizione del diritto di superficie e la realizzazione della costruzione.
Con successiva delibera n. 60 del 23.12.1975 il Consiglio comunale di
AL approvava l'insediamento costruttivo de quo, di poi provvedendo a regolare con Convenzione i rapporti con il costruttore concessionario, con efficacia anche nei confronti dei singoli aventi causa.
In virtù di tale Convenzione, il prezzo di vendita delle singole unità immobiliari doveva determinarsi sulla base dei parametri economici previsti da apposito D.M. LL.PP. per le superfici residenziali e quelle non residenziali, tenendo conto anche dei costi di acquisizione e urbanizzazione delle aree. Premessa l'accettazione contrattuale delle sopra esposte regolamentazioni, nei preliminari per cui è causa venivano identificati i rispettivi compendi promessi in vendita a Controparte_1 [...]
, , , quindi si pattuiva che il Parte_3 Parte_4 Persona_1 prezzo “verrà esattamente determinato prima dell'atto definitivo di vendita,
13 sulla base dei conteggi che verranno effettuati a norma di legge”, da corrispondersi in ragione al 25% direttamente all'Impresa e in quanto al 75% con l'accollo della quota parte millesimale del mutuo fondiario che avrebbe contratto la promittente venditrice, ed inoltre che “le spese dell'atto pubblico e conseguenziali, accatastamenti, certificati di abitabilità, gli allacci agli impianti idrico, elettrico e telefonico, saranno a carico del promittente compratore.”.
Riguardo la sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita, si pattuiva che alla stessa si sarebbe proceduto “entro un mese dalla stipula del contratto definitivo di mutuo tra il promittente venditore e l'Istituto mutuante (…) con accollo della quota millesimale di mutuo afferente l'immobile oggetto del trasferimento e previo conguaglio in più o in meno sulla somma versata oggi stesso in conto del 25%.”.
Ciò premesso, considerato che con due diversi rogiti del notaio di Per_2
AL del 29.8.1979 (rispettivamente rep. n.14893 – racc. n. 2541 e rep. n.14894 – racc. n.2542) si è proceduto rispettivamente alla erogazione con quietanza del mutuo ed al suo frazionamento millesimale in ragione di tutte le unità oggetto dell'intervento edilizio, sulla base della volontà delle parti deve rinvenirsi la data del successivo 29.9.1979 quella convenuta per la stipula dell'atto definitivo, mentre circa la regolamentazione del prezzo, convenuto “sulla base dei conteggi che verranno effettuati a norma di legge”, deve farsi riferimento ai DD.MM.LL.PP. del 1975, del 1978 e del 1979 ratione temporis vigenti.
Avuto riguardo ai parametri economici di cui ai citati riferimenti normativi ed agli acconti versati, entrambi non contestati dalle parti, sulla base dell'esaustiva relazione peritale dell'Ing. datata 10/1/2014 e Persona_3
successivamente integrata in data 17/3/2014, priva di vizi logici e giuridici, correttamente il Tribunale ha ragguagliato e quantificato la somma corrispondente al 25% del prezzo dovuto da ciascun promittente acquirente
14 all'Impresa, pedissequamente considerando nel computo anche le superfici non residenziali, vale a dire logge, balconi, cantine o soffitte, autorimesse, androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, ma escludendo le scale,
l'ascensore e le terrazze di copertura per deposito idrico, di poi calcolando gli interessi compensativi al tasso legale a far data del 29/9/1979 sugli importi residui di ragguaglio aggiuntivo dovuti alla venditrice, determinati dal CTU al netto degli acconti versati e delle frazioni di mutuo accollate da ciascuno dei promittenti acquirenti, così come previsto nei preliminari di compravendita, posto che le parti avevano inteso determinare la quota da pagare all'Impresa alla data individuata del 29.9.1979, e che nelle more i promittenti acquirenti erano stati immessi nel possesso e godimento degli immobili.
6.2 In ordine alla eccepita non debenza degli interessi compensativi, la
Suprema Corte ha già avuto modo di esprimersi nel senso del riconoscimento del diritto dell'impresa agli interessi compensativi, proprio con riguardo ad altre vicende contrattuali di vendita scaturenti dal cd. Piano Geraci.
E, così, la statuizione Cass. civ. sez. II 12 febbraio 2014 n.3204, intervenuta in altro giudizio tra l'Impresa costruttrice ed altro promissario acquirente, confermava il precedente di questo Collegio con la sentenza n. 446/2006 circa il riconoscimento degli “interessi compensativi sulla somma dovuta a saldo allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico fra i contraenti e compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione”, in coerenza al principio per cui la sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso deve imporre il pagamento del prezzo, o della parte residua di esso, con i relativi accessori come condizione del verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.
15 Interessi compensativi, correttamente calcolati al saggio legale quale criterio residuale, stante che nel richiederli la promittente venditrice non ne aveva specificato la natura e la misura.
6.2 Del pari condivisibile è da ritenere il mancato accoglimento della domanda di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. spiegata dall'appellante principale, essendosi quest'ultima limitata ad allegare la propria qualità di impresa commerciale senza allegare né tanto meno provare di avere, durante la mora dei promittenti acquirenti, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità) quale effettiva conseguenza dell'inadempimento dei promittenti acquirenti (v. Cass. 22 settembre 2021 n.
35666, Cass. 9 agosto 2021 n. 22512).
6.3. Lo stesso dicasi in ordine alla ritenuta infondatezza da parte del Tribunale dell'eccezione degli appellanti incidentali di novità della domanda spiegata dalla SO.G.IM, in violazione dell'art. 111 cpc, essendo quest'ultima succeduta ex art. 2558 c.c. nella medesima posizione negoziale del promittente venditore in epoca antecedente all'instaurazione Parte_2
della causa e non nel corso del giudizio.
6.4 Rileva infine la Corte, che priva di fondamento, è l'eccezione degli appellanti incidentali di mancanza del requisito di certezza e definitività del prezzo, essendo stato lo stesso stabilito dalle parti al momento della stipula del preliminare di vendita, in cui espressamente per la determinazione dello stesso prevedevano una clausola di rinvio mobile ad un D.M. per la determinazione del prezzo vigente al momento della stipula del contratto definitivo e un termine preciso entro cui stipulare il contratto.
6.5 Destituite di fondamento si appalesano le doglianze di entrambe le parti in ordine al regolamento delle spese di lite, avendo correttamente il Tribunale disposto l'integrale compensazione tra le parti delle stesse, ivi comprese quelle di CTU, in ragione del rigetto delle contrapposte richieste degli attori di nulla ulteriormente corrispondere a titolo di prezzo e della società
16 convenuta di condanna degli attori al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.
7. Ebbene, le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, oltre che ripetitivi di quelli esposti in primo grado e puntualmente disattesi da quel giudice, sono da ritenere del tutto irrilevanti ai fini della decisione e, comunque, non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
8. Per l'effetto, non emergendo motivo per riformare gli assetti della prima statuizione, risultando indimostrate le argomentazioni degli appellanti principali e quelle degli appellati incidentali, deve concludersi per il non accoglimento delle esaminate impugnazioni.
9. Atteso il rigetto sia del gravame principale che di quello incidentale per i motivi sopra spiegati, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado.
10. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale proposto da Pt_1 CP_1
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e avverso Parte_6 Parte_7 Controparte_2
la sentenza n. 499/2018 emessa dal Tribunale di AL il 13.12.2018 e depositata in data 14.12.2018, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
17 - conferma la sentenza appellata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a AL, il 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
IG ER OB ON
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