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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 714/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di Ponza - Piazza Carlo Pisacane 04027 Ponza LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1075/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Rappresentante_1, in qualità di rappresentante legale della Ricorrente_1 Srl, conviene in giudizio il Comune di Ponza e la Tre Esse Italia Srl opponendo ricorso, con richiesta di sospensione, ad avviso di accertamento Tari n. 402/2018 del 20/12/2024 emesso per l'a.i. 2018 dalla stessa Resistente_1
, la quale lo ha notificato il 24/12/2024.
La ricorrente rappresenta, in primo luogo, di aver già avuto con la stessa Tre Esse una fase di contraddittorio dalla stessa sollecitato nel quale si dava conto di come, in relazione ad avvisi precedenti relativi all'a.i. 2023, la parte avesse chiesto all'ufficio una rettifica del reale debitore, atteso che essi si indirizzavano alla Ricorrente_1, società cessata sin dal 16/05/1997. Sempre in quella stessa sede di confronto, però, la parte richiedeva all'ufficio anche la modifica delle aree tassabili depositando visure catastali dalle quali determinare con esattezza la misura delle aree assoggettabili. L'Ufficio aderiva alle richieste di parte e quantificava in metri quadrati 656, anziché 1057, le aree da assoggettare.
Senonchè, anche a seguito della procedura di accertamento con adesione attivata con riguardo all'atto oggi impugnato, l'ente resistente si limitava a comunicare alla parte il cambio d'intestazione dell'avviso ma nulla rispondendo sul merito delle aree da assoggettare.
La parte adduce quindi, nel merito del ricorso, gli stessi argomenti rappresentati già all'ufficio del concessionario in sede di adesione, sui quali riscontri non vi furono affatto.
In particolare, invocava, rispetto all'avviso di accertamento opposto, l'illegittimità dello stesso dovuta alla non sottoponibilità a Tari delle aree e dei locali indicati in atto, per insuscettibilità a produrre rifiuti solidi urbani in quanto aree adibite al transito veicolare funzionale all'accesso alle aree di cui alle particelle utilizzate per la conduzione di un'attività commerciale. Allega, a sostegno di tale motivo, apposita perizia nella quale vengono suddistinte le aree sulle quali vengono prodotti rifiuti da quelle, per le quali si chiede l'abbattimento del tributo, non suscettibili di produrre rifiuti a fronte della loro destinazione a transito veicoli e parcheggio, e chiede, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, i cui ulteriori importi richiesti su quelle aree non sono dunque dovuti.
Si è costituito l'ufficio della Resistente_1 concessionaria del Comune di Ponza rappresentando di aver agito, con la propria attività, in funzione di quanto dall'ente impositore riscontrato quale infedele presentazione della dichiarazione e parziale versamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2018 in relazione agli immobili siti in Ponza, Indirizzo_1, Indirizzo_2 snc, pt, Indirizzo_3, intestati alla ricorrente.
Premette di aver tenuto in considerazione i versamenti effettuati dall'Ricorrente_1
sas cessata in data 16/05/1997, per l'anno di imposta 2018, provvedendo ad imputare gli importi versati alla Ricorrente_1 srl. Pertanto, allo stato, operata tale imputazione degli importi, per l'avviso di accertamento n. 402, avente ad oggetto la TARI 2018, la Ricorrente_1 srl deve a titolo di imposta TARI 2018 l'importo di euro 7.885,00. Nello specifico, l'avviso di accertamento TARI 2018 riporta una richiesta di pagamento pari ad euro 15.828,00, detratto l'importo versato pari ad euro 7885,00 vi è un residuo di euro 7945,00. Pertanto, sostiene l'ente, l'eccezione in argomento è stata accolta e, per tale ragione, chiede la cessata materia del contendere.
Quanto alla non assoggettabilità invocata dalla ricorrente delle ulteriori maggiori superfici accertate, la Tre
Esse rappresenta che l'area scoperta accertata, ove la ricorrente svolge attività commerciale, è area funzionale e operativa all'attività di impresa ivi posta in essere, pertanto, considerata altresì la frequentazione dell'area da parte del personale d'azienda e dei clienti che vi accedono, non può essere esclusa la produzione di rifiuti urbani, con conseguente legittimo assoggettamento al tributo anche di quelle aree, salvo il caso in cui il contribuente stesso si fosse onerato di dimostrare il contrario, fornendo la prova circa l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, prova tuttavia non dedotta né fornita nel caso odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Deve appurarsi come la ricorrente abbia utilmente rappresentato nella propria relazione tecnica, allegata agli atti di questo giudizio, nello specifico, la natura di ciascun singolo mappale di cui all'atto impugnato rispetto al quale in effetti vi è riscontro in merito alla prova della inidoneità alla produzione di rifiuti trattandosi di superfici esterne inutilizzabili, nello specifico aree adibite a mero transito veicoli o allo stoccaggio di materiali inerti non in grado di produrre rifiuti. Tali rilievi del perito tecnico di parte, peraltro circostanziati agli specifici mappali di cui sin dal contraddittorio era edotto l'ente impositore, non vengono affatto smentiti o contestati dall'ufficio e, quanto alla natura delle aree, trovano persino riscontro nei regolamenti comunali allegati dalla ricorrente, che si riferiscono, escludendoli dal tributo, proprio alle aree di transito. E va altresì prima ancora considerato che la contribuente ha finanche rappresentato nel ricorso le fasi del contraddittorio avuto, seppur con riguardo ad anni precedenti ma comunque sui medesimi beni, con l'ufficio del concessionario il quale aveva dunque ben contezza della effettiva estensione delle superfici da assoggettare che, difatti, per quegli anni aveva rettificato in diminuzione e rispetto alle quali nulla deduce in questa sede.
Ai sensi della l. n. 147 del 2013, art. 1 comma 641, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641. Anche la Tari, come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica;
i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai
Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018). Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (vedi Cass. n. 22130 del 2017 e n.
12979 del 2019). Le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, prevista nel caso di specie, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta. Si tratta, conclusivamente, come affermato in premessa, di condizioni che ricorrono nel caso di specie, conosciute dall'ente, che, pertanto, comportano l'accoglimento del ricorso con spese a carico della parte soccombnente liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri se dovut
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese della presente lite liquidate in euro
1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 714/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di Ponza - Piazza Carlo Pisacane 04027 Ponza LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1075/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Rappresentante_1, in qualità di rappresentante legale della Ricorrente_1 Srl, conviene in giudizio il Comune di Ponza e la Tre Esse Italia Srl opponendo ricorso, con richiesta di sospensione, ad avviso di accertamento Tari n. 402/2018 del 20/12/2024 emesso per l'a.i. 2018 dalla stessa Resistente_1
, la quale lo ha notificato il 24/12/2024.
La ricorrente rappresenta, in primo luogo, di aver già avuto con la stessa Tre Esse una fase di contraddittorio dalla stessa sollecitato nel quale si dava conto di come, in relazione ad avvisi precedenti relativi all'a.i. 2023, la parte avesse chiesto all'ufficio una rettifica del reale debitore, atteso che essi si indirizzavano alla Ricorrente_1, società cessata sin dal 16/05/1997. Sempre in quella stessa sede di confronto, però, la parte richiedeva all'ufficio anche la modifica delle aree tassabili depositando visure catastali dalle quali determinare con esattezza la misura delle aree assoggettabili. L'Ufficio aderiva alle richieste di parte e quantificava in metri quadrati 656, anziché 1057, le aree da assoggettare.
Senonchè, anche a seguito della procedura di accertamento con adesione attivata con riguardo all'atto oggi impugnato, l'ente resistente si limitava a comunicare alla parte il cambio d'intestazione dell'avviso ma nulla rispondendo sul merito delle aree da assoggettare.
La parte adduce quindi, nel merito del ricorso, gli stessi argomenti rappresentati già all'ufficio del concessionario in sede di adesione, sui quali riscontri non vi furono affatto.
In particolare, invocava, rispetto all'avviso di accertamento opposto, l'illegittimità dello stesso dovuta alla non sottoponibilità a Tari delle aree e dei locali indicati in atto, per insuscettibilità a produrre rifiuti solidi urbani in quanto aree adibite al transito veicolare funzionale all'accesso alle aree di cui alle particelle utilizzate per la conduzione di un'attività commerciale. Allega, a sostegno di tale motivo, apposita perizia nella quale vengono suddistinte le aree sulle quali vengono prodotti rifiuti da quelle, per le quali si chiede l'abbattimento del tributo, non suscettibili di produrre rifiuti a fronte della loro destinazione a transito veicoli e parcheggio, e chiede, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, i cui ulteriori importi richiesti su quelle aree non sono dunque dovuti.
Si è costituito l'ufficio della Resistente_1 concessionaria del Comune di Ponza rappresentando di aver agito, con la propria attività, in funzione di quanto dall'ente impositore riscontrato quale infedele presentazione della dichiarazione e parziale versamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2018 in relazione agli immobili siti in Ponza, Indirizzo_1, Indirizzo_2 snc, pt, Indirizzo_3, intestati alla ricorrente.
Premette di aver tenuto in considerazione i versamenti effettuati dall'Ricorrente_1
sas cessata in data 16/05/1997, per l'anno di imposta 2018, provvedendo ad imputare gli importi versati alla Ricorrente_1 srl. Pertanto, allo stato, operata tale imputazione degli importi, per l'avviso di accertamento n. 402, avente ad oggetto la TARI 2018, la Ricorrente_1 srl deve a titolo di imposta TARI 2018 l'importo di euro 7.885,00. Nello specifico, l'avviso di accertamento TARI 2018 riporta una richiesta di pagamento pari ad euro 15.828,00, detratto l'importo versato pari ad euro 7885,00 vi è un residuo di euro 7945,00. Pertanto, sostiene l'ente, l'eccezione in argomento è stata accolta e, per tale ragione, chiede la cessata materia del contendere.
Quanto alla non assoggettabilità invocata dalla ricorrente delle ulteriori maggiori superfici accertate, la Tre
Esse rappresenta che l'area scoperta accertata, ove la ricorrente svolge attività commerciale, è area funzionale e operativa all'attività di impresa ivi posta in essere, pertanto, considerata altresì la frequentazione dell'area da parte del personale d'azienda e dei clienti che vi accedono, non può essere esclusa la produzione di rifiuti urbani, con conseguente legittimo assoggettamento al tributo anche di quelle aree, salvo il caso in cui il contribuente stesso si fosse onerato di dimostrare il contrario, fornendo la prova circa l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, prova tuttavia non dedotta né fornita nel caso odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Deve appurarsi come la ricorrente abbia utilmente rappresentato nella propria relazione tecnica, allegata agli atti di questo giudizio, nello specifico, la natura di ciascun singolo mappale di cui all'atto impugnato rispetto al quale in effetti vi è riscontro in merito alla prova della inidoneità alla produzione di rifiuti trattandosi di superfici esterne inutilizzabili, nello specifico aree adibite a mero transito veicoli o allo stoccaggio di materiali inerti non in grado di produrre rifiuti. Tali rilievi del perito tecnico di parte, peraltro circostanziati agli specifici mappali di cui sin dal contraddittorio era edotto l'ente impositore, non vengono affatto smentiti o contestati dall'ufficio e, quanto alla natura delle aree, trovano persino riscontro nei regolamenti comunali allegati dalla ricorrente, che si riferiscono, escludendoli dal tributo, proprio alle aree di transito. E va altresì prima ancora considerato che la contribuente ha finanche rappresentato nel ricorso le fasi del contraddittorio avuto, seppur con riguardo ad anni precedenti ma comunque sui medesimi beni, con l'ufficio del concessionario il quale aveva dunque ben contezza della effettiva estensione delle superfici da assoggettare che, difatti, per quegli anni aveva rettificato in diminuzione e rispetto alle quali nulla deduce in questa sede.
Ai sensi della l. n. 147 del 2013, art. 1 comma 641, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641. Anche la Tari, come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica;
i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai
Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018). Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (vedi Cass. n. 22130 del 2017 e n.
12979 del 2019). Le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, prevista nel caso di specie, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta. Si tratta, conclusivamente, come affermato in premessa, di condizioni che ricorrono nel caso di specie, conosciute dall'ente, che, pertanto, comportano l'accoglimento del ricorso con spese a carico della parte soccombnente liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri se dovut
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese della presente lite liquidate in euro
1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.