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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15423 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
Il Giudice dott. AL LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 13393/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fiumanò e dall'avv. Luca Lucchesi, nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pistoia, Corso
Gramsci n.54, in virtù della procura allegate telematicamente al ricorso ex art.281 decies c.p.c.;
RICORRENTE/ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palombi, nonché elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale ivi indicato in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: somministrazione-accise. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 18 settembre 2025 ex art.281 sexies, III comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tramite ricorso ex art.281 decies c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di Controparte_1 cui all'art. 2033 c.c., di condannare alla restituzione, in favore di essa ricorrente, Controparte_1 della complessiva somma di € 134.956,60 (pari ad € 122.688,00 + I.v.a. al 10%) oltre interessi legali dal 25.06.2020 alla data della domanda ed interessi legali ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla Controparte_1 parte ricorrente.
La somma oggetto di domanda è stata richiesta dalla parte attrice a titolo di restituzione di quanto versato, in relazione ai contratti di somministrazione inerenti alle tre utenze indicate in ricorso, a titolo di addizionale provinciale all'accise sull'energia elettrica calcolata per il periodo intercorso tra luglio 2010 ed il dicembre 2011 (di cui al previgente articolo 6 del D.L. 511/1988 convertito in L. 20/1989 e s.m.i.)
Il Tribunale ritiene che la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla parte ricorrente sia fondata e che vada accolta.
Al riguardo, va premesso in fatto che gli importi pagati dalla parte attrice a titolo di accise nel periodo in questione sono stati documentati e sostanzialmente non contestati.
Va considerato, nel caso di specie, che l'obbligo del pagamento dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica ha fonte legale (art. 6, comma 1, D.L. n. 511/1988) e grava sul fornitore del prodotto (art. 53 D.Lgs. n. 504/1995 – c.d. Test Unico Accise -TUA), ma il suo onere finanziario può essere traslato sul consumatore finale mediante rivalsa (art. 56 TUA). Ne consegue che ove l'obbligo del pagamento dell'addizionale non sussistesse, la sua rivalsa nei confronti del consumatore sarebbe sine causa e la richiesta di ripetizione delle somme versate a quel titolo meriterebbe accoglimento.
La Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio del 16.12.2008 va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica (Corte di giustizia 5.3.2015, Statoil Fuel & Retail Eesti AS, in causa C-553/13). In termini conformi si è pronunciata Corte di giustizia
25.7.2018, in causa C-103/17 (ancorché con riguardo all'art. 3, paragrafo 2, della Controparte_2 direttiva 92/12/CE del Consiglio del 25.2.1992, di contenuto equivalente all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE), precisando che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che esista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Al contrario, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (Corte di giustizia 27.2.2014,
Transportes Jordi Besora, in causa C-82/12).
Con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, D.L. n. 511/1998 – nel testo modificato dall'art. 5 D.Lgs. 2.2.2007, n. 26 e per il periodo in cui la norma è stata in vigore – la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che esso reca una disposizione in contrasto con la normativa comunitaria, poiché non soddisfa una delle due condizioni poste dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE (norma che, come già rilevato, sostanzialmente replica il previgente art. 3, paragrafo
2, della direttiva 92/12/CEE), così come interpretata dalla Corte di giustizia, ossia la finalità specifica dell'imposizione (cfr., ex pluribus, Cass. 5.10.2020, n. 22343; 5.6.2020, n. 10691;
19.11.2019, n. 29980; 23.10.2019, n. 27101; 4.6.2019, n. 15198). Osserva, in particolare, la
Suprema Corte che la finalità specifica dell'addizionale non è desumibile né dalle previsioni del
D.L. n. 511/1988 (nelle premesse del D.L. si spiega che la normativa è adottata “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”), né dalla determinazione del Capo dipartimento per le politiche fiscali del conomia e delle Parte_2 finanze, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, né, infine, dalle generiche previsioni sull'ordinamento della finanza degli enti locali succedutesi nel tempo (art. 54 L.
8.6.1990, n. 142; artt. 19 e 149 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). Neppure è possibile trarre indicazioni dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella L. 26.2.2011,
n. 10 (norma, peraltro, introdotta solo in sede di conversione e con decorrenza dal 27.2.2011) per ritenere che le addizionali provinciali sull'energia elettrica vadano a copertura dei “costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti”, poiché la norma si esprime in termini potenziali (la gestione dei rifiuti “può essere assicurata...”) e non è affatto provato che l'addizionale sia stata, nel caso di specie, effettivamente destinata alla copertura di quei costi. La Suprema Corte ha pertanto predicato il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal-l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”.
Dato dunque per acquisito il contrasto della norma interna con la direttiva 2008/118/CE, va rilevato che non è possibile procedere ad una interpretazione adeguatrice o conforme della norma interna, senza pervenire a interpretazioni contra legem;
infatti, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice è stata esclusa dalla Corte di Cassazione, secondo cui la finalità specifica dell'addizionale dell'accisa non può essere predicata né in base alla stessa norma impositiva, né a livello sistematico alla luce delle norme sugli enti locali.
In ordine alla possibile disapplicazione della norma vi è stata giurisprudenza contrastante sul punto.
A questo proposito, va rilevato che le decisioni di rigetto della domanda di ripetizione di indebito hanno fatto leva sul consolidato principio giurisprudenziale dell'insussistenza, per le direttive, di effetti diretti nei rapporti fra privati, desunto dall'art. 288 TFUE (“la direttiva vincola lo
Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”).
Le decisioni di accoglimento, partendo dal presupposto che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, data la carenza di efficacia diretta delle direttive, nei rapporti orizzontali è preclusa la disapplicazione della norma interna contrastante con una direttiva, anche qualora self-executing, volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli, desumeva che, qualora la direttiva non avesse tali contenuti, il giudice avrebbe dovuto, in virtù del primato del diritto europeo, procedere alla disapplicazione della norma interna.
In particolare, veniva rilevato che, nel caso di specie, determinando la disapplicazione semplicemente l'esclusione della norma nazionale e non la sostituzione con quella dell'U.E., detta disapplicazione per esclusione non creava di per sé nessun obbligo in capo al singolo, ma impediva semplicemente l'applicazione di una norma nazionale, avvantaggiando una delle due parti in causa, con la conseguenza che si trattava soltanto di un effetto indiretto, analogo a quello che può produrre l'interpretazione conforme.
A fronte di detto conflitto giurisprudenziale deve ritenersi risolutiva, in favore della tesi della non disapplicabilità della norma nazionale in una controversia tra privati, la recente pronuncia della
Corte di Giustizia Europea C- 316/2022 del giorno 11 aprile 2024 che, in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 288, terzo comma, TFUE e sul principio di effettività nell'ambito di due procedimenti relativi a domande volte a ottenere il rimborso delle somme versate nel corso degli anni 2010 e 2011 a titolo di un'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità, prevista dalla normativa italiana ha dichiarato che:
-l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
-il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Ciò detto, va rilevato che con la recente sentenza n.43 del 2025 la Corte Costituzionale, a seguito della questione avanzata nell'ambito di giudizio che atteneva alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore a titolo di accisa provinciale sull'energia elettrica tramite l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”, escludendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispettasse il requisito della finalità specifica.
Pertanto, detta pronuncia supera la problematica circa la non disapplicabilità della normativa in questione in quanto, a seguito dell'accoglimento della questione di costituzionalità, può condannarsi il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc della sentenza della Corte che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Considerato, quindi, che il diritto di credito in questione, è ancora sussistente ed attuale e non può, quindi, farsi rientrare fra i rapporti esauriti a cui non potrebbe estendersi detto effetto retroattivo, si ritiene, per quanto detto, accoglibile la richiesta di parte attrice, non essendo dovuta l'imposta che è stata su essa traslata dalla società convenuta in sede di fornitura di energia elettrica.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni latra questione, ai sensi dell'art.2033 c.c., l' va CP_1 condannata al pagamento, in favore della e della complessiva Parte_1 Parte_1 somma di € 134.956,60 (pari ad € 122.688,00 + I.v.a. al 10%) oltre interessi legali dal 24.8.2020
(data di scadenza del termine assegnato nell'atto di diffida del 25.06.2020) alla data della domanda ed interessi legali ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.
Si ritiene vi siano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese processuali in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e della recente pronuncia di incostituzionalità che è risultata rilevante per la decisione della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: accertato il relativo diritto di credito, condanna al pagamento, in favore della Controparte_1
della complessiva somma di € 134.956,60 (pari ad € 122.688,00 Parte_1
+ I.v.a. al 10%) oltre interessi legali dal 24.08.2020 alla data della domanda ed interessi legali ex art
1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
compensa le parti le spese processuali.
Roma, 05.11.2025 Il Giudice
AL LA