Sentenza breve 1 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 9422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9422 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09422/2025REG.PROV.COLL.
N. 07608/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7608 del 2023, proposto da
EN LM, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
nei confronti
EN TO NT, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ) n. 9369/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. GI PA. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor EN LM, Ispettore superiore della Polizia di Stato, propone appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 9369/2023 con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso originariamente proposto dallo stesso signor LM e volto ad ottenere l’annullamento:
- del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativo all’approvazione della graduatoria di merito del concorso interno straordinario, per titoli, per 1000 posti per la nomina alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2020 pubblicato in data 21 febbraio 2022;
- del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativo alla riformulazione della graduatoria di merito del concorso interno straordinario, per titoli, per 1000 posti per la nomina alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2020 pubblicato in data 17 giugno 2022;
- della comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, prot. 0003000 del 23.1.2023, notificato al ricorrente in data 24.01.2023, con la quale è stato evidenziato che non era stato presentato ricorso nei termini di legge avverso l’esclusione o la graduatoria di merito;
- della comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, prot. 0004984 del 09.02.2023 inviata all’avv. Maurizio Discepolo, con la quale sono stati indicati i siti dove risultano disponibili il decreto di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, nonché il decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori dai quali si evincerebbe l’esclusione dalla procedura concorsuale dell’ispettore LM EN che sarebbe stata a quest’ultimo notificata con nota prot. n. 42454 del 28.12.2021;
- della lettera del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, prot. n. 0042454 del 28.12.2021 con la quale è stato comunicato al ricorrente che sarebbe stato in corso di perfezionamento un decreto di esclusione del ricorrente dal concorso oggetto del presente contenzioso;
- della comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, prot. n. 0001453 del 11.02.2022, con la quale è stato comunicato il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 7.02.2022;
- nonché per l’annullamento di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, che risulti in qualsiasi modo limitativo del diritto del ricorrente alla partecipazione del concorso interno straordinario, per titoli, per 1000 posti, per la nomina alla qualifica di sostituto commissario, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2020.
1.1 Il ricorso di primo grado era anche volto ad ottenere l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla partecipazione al concorso interno straordinario, per titoli, per 1000 posti, per la nomina alla qualifica di sostituto commissario, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2020, ed alla collocazione in graduatoria nella posizione che gli compete, con ogni conseguente effetto giuridico ed economico.
2. Il ricorrente in primo grado contestava la propria esclusione dal concorso interno straordinario, per titoli, per 1000 posti per la nomina alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato indetto con decreto Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 31dicembre 2020, disposta dal Ministero resistente – giusta comunicazione del28 dicembre 2021 – in ragione del fatto che il medesimo signor LM era stato « destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, emessa con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza datato17 settembre 2020 e notificato il successivo 24 settembre 2020 ».
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulate le seguenti doglianze.
Con il primo motivo di ricorso si lamentava l’illegittimità della esclusione per « violazione sotto più profili dell’art. 2 n. 8 della lex specialis di gara, difetto di motivazione, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e dell’irrazionalità manifesta », sottolineando che la P.A. non aveva mai adottato un formale provvedimento di esclusione nei suoi confronti ma si era limitata a notificargli in data 12 gennaio2022 una nota (datata 28 dicembre 2021, con cui il Ministero lo avvisava che era stato escluso dal concorso ma) nella quale era espressamente affermato che « il relativo decreto di esclusione è in corso di perfezionamento ».
Con il secondo motivo si sosteneva « l’illegittimità della decisione assunta dal Ministero dell’interno di esclusione e di non ammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale [per] violazione della par condicio nell’ammissione dei partecipanti alla procedura concorsuale », evidenziando che al momento della proposizione della domanda aveva informato la P.A. di aver proposto ricorso avverso la sospensione dal servizio (poi annullata con sentenza Consiglio di Stato, II, n.11360/2022) e che, pertanto, il Ministero aveva errato a non ammetterlo con riserva alla procedura.
Con il terzo motivo si lamentava « l’elusione ed errata applicazione della statuizione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 11360/20220 pubblicata in data 27dicembre 2022 r.g. 77/2022 », sostenendo che gli atti gravati erano illegittimi in quanto contrastavano con quanto disposto dal giudice d’appello nella sentenza Consiglio di Stato, II, n. 11360 in ordine al dovere della P.A. di ricostruire « la carriera giuridica ed economica del signor EN LM ».
Con il quarto motivo si contestavano le decisioni della P.A. resistente per « violazione ed errata applicazione dell’art. 94 del d.p.r. n. 3/1957 », affermando che la P.A. resistente aveva il dovere di riammettere il ricorrente nella graduatoria ai sensi della predetta disposizione.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Amministrazione resistente eccependo l’irricevibilità per tardività del gravame e la sua infondatezza nel merito.
5. Con sentenza n. 9369/2023 il Tar per il Lazio ha dichiarato irricevibile il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
« E, infatti, non può non evidenziarsi che il ricorrente ha avuto piena conoscenza della sua esclusione dalla procedura concorsuale al momento della notifica della nota 28 dicembre 2021 (con cui appunto la P.A. gli ha comunicato che era «stat[o] esclus[o] dal concorso», cfr. doc. 4 allegato al ricorso, pag. 3) e che tale nota, per il suo inequivoco tenore letterale, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica ex art. 29 c.p.a.
D’altronde, il fatto che la nota 28 dicembre 2021 fosse già di per sé un provvedimento di esclusione era ben nota al ricorrente, che – proprio per questo – con istanza del 7 febbraio 2022 ha chiesto alla P.A. di riesaminare in autotutela la propria decisione (richiesta a cui ha fatto seguito il provvedimento dell’11 febbraio 2022 con cui la P.A. ha rigettato la richiesta del ricorrente, anch’esso non tempestivamente gravato).
Fermo quanto sopra, deve comunque evidenziarsi che – anche a prescindere dalla considerazione che la nota del 28 dicembre 2021 era già di per sé era idonea ad arrecare pregiudizio al ricorrente nella parte in cui gli comunicava che era «stat[o] esclus[o] dal concorso» e doveva, quindi, essere tempestivamente gravata – non può comunque dubitarsi della tardività dell’impugnazione della graduatoria finale della procedura, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del 21 febbraio 2022.
A tal proposito – in disparte ogni considerazione sull’idoneità della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale del Personale a far decorrere il termine di impugnazione della medesima (su cui v. Tar Lazio, I-quater, 10 ottobre 2020, n. 10098, confermata da Consiglio di Stato, IV, 14 giugno 2022, n. 4863) – va, infatti, notato che con nota del 10 gennaio 2023 (cfr. doc. 11, allegato al ricorso) parte ricorrente ha chiesto «la rideterminazione della graduatoria di merito» del concorso oggetto del presente giudizio, così dimostrando di essere pienamente a conoscenza, a tale data, del fatto che l’Amministrazione aveva pubblicato la graduatoria di merito di detta procedura (oltreché del fatto che la stessa non contemplava il suo nominativo in ragione dell’esclusione comunicata con nota 28 dicembre 2021, così come dimostra la richiesta di «rideterminazione» della stessa).
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso – notificato in data 16 marzo 2023, oltre il termine previsto dall’art. 29 c.p.a. – va dichiarato irricevibile.
Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene comunque opportuno precisare che– anche a ritenere che i motivi di gravame spiegati nel ricorso introduttivo sub 3 e 4 fossero rivolti (non a contestare tardivamente l’esclusione dalla procedura ma) a censurare esclusivamente la nota del 9 febbraio 2023 (doc. 2,allegato al ricorso), con cui l’Amministrazione ha rigettato la sua richiesta di rideterminazione della graduatoria – va evidenziato che le censure con cui il ricorrente pretende di affermare il dovere dell’Amministrazione di rideterminare la graduatoria della procedura oggetto del giudizio appaiono infondate, in quanto:
- tale dovere non può essere ricollegato a quanto affermato dal giudice d’appello nella sentenza Consiglio di Stato, II, 27 dicembre 2022, n. 11360 in ordine all’obbligo della P.A. di ricostruire la carriera dell’interessato dal punto di vista giuridico ed economico (atteso che la ricostruzione della carriera del ricorrente è attività ben diversa dal riesame di atti, non tempestivamente impugnati, di una procedura concorsuale da cui il sig. LM è stato escluso, e ciò anche tenuto conto del fatto che il riesame di tali atti incide sulla posizione di soggetti terzi);
- tale dovere non può essere fatto discendere dall’art. 94, d.p.r. n. 3/1957, avuto riguardo al fatto che tale disposizione riguarda la diversa – e specifica –fattispecie del candidato escluso dal concorso perché sospeso cautelarmente dal servizio ex art. 93, d.p.r. n. 3/1957 (e subordina, peraltro, l’eventuale collocazione – retroattiva e in sovrannumero – in graduatoria del candidato escluso ai risultati dallo stesso conseguiti nell’ambito di una successiva procedura di avanzamento) ».
6. Avverso la sentenza n. 9369/2023 del Tar per il Lazio ha proposto appello il signor LM per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Infondatezza dei profili di inammissibilità ravvisati dal giudice di primo grado ».
1.1 Sotto un primo profilo parte appellante sostiene che:
- la sentenza del Tar va annullata e riformata innanzitutto perché ha omesso completamente di considerare che la nota ministeriale 28.12.2021 aveva il seguente letterale tenore: « Si comunica che la S.V. è stata esclusa dal concorso in oggetto indicato ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a) del bando in quanto destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, emessa con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 17.9.2020 e notificato il successivo 24.9.2020. Il relativo decreto è in corso di perfezionamento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente nota »;
- nessuna rilevanza è stata data dal Tar all’espresso ed inequivoco avviso dato nella comunicazione secondo il quale il decreto di esclusione dal concorso era in corso di perfezionamento e dunque non ancora adottato;
- il Tar Lazio ha invece valorizzato il participio passato usato nella nota ministeriale mediante il quale, in palese contrasto con la successiva indicazione secondo la quale il decreto di esclusione non era ancora stato perfezionato, si dichiarava nondimeno che egli era stato escluso dal concorso;
- il Tar avrebbe dovuto rilevare – al contrario di quanto avvenuto – che con la comunicazione del 28.12.2021 l’Amministrazione dichiarava in modo testuale ed inequivoco che il provvedimento di esclusione dal concorso del quale era preannunziato il contenuto non era stato ancora adottato;
- è peraltro successivamente emerso che né il Capo della Polizia né alcuna altra Autorità ha mai adottato il provvedimento di esclusione, come consta dalla corrispondenza appositamente intercorsa successivamente alla pubblicazione della sentenza, avendo il Ministero espressamente dichiarato mediante nota prot. 0029512 del 21.7.2023 che non è stato formato altro documento al riguardo successivamente alla “nota di comunicazione di esclusione del 28.12.2021”;
- la comunicazione anzidetta doveva essere considerata come un preavviso dell’adozione del provvedimento che si dichiarava espressamente essere non ancora formalizzato, e quindi, per consolidata e costante giurisprudenza, l’eventuale ricorso avverso l’anzidetta comunicazione avrebbe dovuto essere considerato inammissibile;
- il ricorrente in data 7.2.2022 ha interloquito con l’Amministrazione chiedendo che il provvedimento di esclusione non fosse adottato o fosse revocato in autotutela o che fosse disposta l’ammissione al concorso con riserva, e comunque il riesame dell’intendimento anticipato con la nota del 28.12.2021;
- conseguentemente il Tar non avrebbe dovuto ritenere il ricorso tardivo facendo decorrere il termine decadenziale da una nota quantomeno equivoca, tanto più considerando che il decreto di esclusione preannunziato non è stato in concreto mai adottato.
1.2 Sotto un secondo profilo parte appellante ritiene che non possa essere condivisa neppure l’opinione espressa nella sentenza impugnata al secondo capoverso del punto 6., laddove si afferma che « il fatto che la nota 28 dicembre 2021 fosse già di per sé un provvedimento di esclusione era ben noto al ricorrente, che – proprio per questo – con istanza del 7 febbraio 2022 ha chiesto alla P.A. di riesaminare in autotutela la propria decisione (richiesta a cui ha fatto seguito il provvedimento dell’11 febbraio 2022 con cui la P.A. ha rigettato la richiesta del ricorrente, anch’esso non tempestivamente gravato) ».
In particolare si sostiene che:
- non può essere condivisa la rilevanza attribuita dal Tar al termine “riesame” usato dal ricorrente, il quale, a fronte del tenore oggettivamente ambiguo della comunicazione del 28.12.2021, come già detto ha formulato in data 7.2.2022, con la lettera richiamata dal Tar, una richiesta « di essere ammesso allo scrutinio con riserva di subire, all’esito del procedimento, le conseguenze negative derivanti dal giudizio di merito dell’ appello, con il conseguente annullamento ed adeguamento del giusto e doveroso stato giuridico », intitolando tale istanza « richiesta di riesame in autotutela »;
- estrapolare dalla richiesta formulata dall’isp. LM il termine usato nell’ intestazione (“richiesta di riesame in autotutela”) per sostenere che se ne dovrebbe desumere una pretesa consapevolezza da parte dell’estensore del fatto che la comunicazione avrebbe un proprio contenuto provvedimentale pur non essendo mai stato adottato il provvedimento ivi prefigurato appare un ragionamento prevenuto e non corretto, anche a prescindere dal fatto incontestabile che una comunicazione non può essere considerata un provvedimento in dipendenza della percezione soggettiva del destinatario, tanto più se dedotta da un termine usato da una persona che non ha inteso farne un uso tecnico in una istanza tendente ad ottenere comunque un risultato (l’ammissione al concorso con riserva) che non presuppone necessariamente l’avvenuta adozione di un provvedimento di esclusione.
1.3 Sotto un ulteriore profilo parte appellante non condivide neanche l’opinione espressa dal Tar secondo la quale il termine di impugnazione del provvedimento di esclusione decorrerebbe comunque dalla pubblicazione della graduatoria, non essendo previsto dal bando a carico dei candidati alcun onere di acquisire notizie circa la pubblicazione degli atti della procedura concorsuale.
In particolare si sostiene che:
- il richiamo alla sentenza del Tar per il Lazio n. 10098/2020 non è pertinente, perché in quel caso il ricorrente era perfettamente a conoscenza della pubblicazione della graduatoria, avendo formulato istanza di riesame del punteggio assegnatogli proposta dopo scaduto il termine decadenziale, e si discuteva circa la possibilità di impugnare la decisione adottata in esito alla istanza di riesame;
- non esistendo nella lex specialis del concorso alcuna disposizione idonea a far decorrere il termine d’impugnazione dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati non potevano ritenersi onerati dell’obbligo di verificare l’ esecuzione di tale adempimento, e quindi vale il principio generale per il quale « La circostanza che una graduatoria sia stata pubblicata sul sito on line dell'Amministrazione non può fondare una presunzione legale di conoscenza, in mancanza di una disposizione di legge che attribuisca valore ufficiale a tale forma di pubblicazione, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a, la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, sicché l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva » (Consiglio di Stato sez. II, 24/12/2021, n.8578).
1.4 Parte appellante non condivide, a quest’ultimo riguardo, il rilievo del Tar relativo al fatto che il ricorrente, nel trasmettere in data 10.1.2023 la sentenza di annullamento della sanzione disciplinare, aveva chiesto con terminologia evidentemente atecnica la “rideterminazione della graduatoria di merito”, intendendo così chiedere l’ammissione alla procedura concorsuale.
Si sostiene che anche tale indicazione non può ritenersi prova della conoscenza da parte del ricorrente dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria concorsuale.
2. Il motivo è infondato.
2.1 In punto di fatto occorre ricordare alcune circostanze (non contestate da parte appellante).
L’Amministrazione ha comunicato al signor LM l’esclusione dal concorso in data 28 dicembre 2021, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 16 marzo 2023, ben oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a.
Non è stata impugnata nel termine di decadenza di 60 giorni la graduatoria di merito pubblicata il 21 febbraio 2022.
2.2 In relazione alla prima evenienza la parte appellante sostiene che: (i) la nota in data 28 dicembre 2021 affermava che il decreto di esclusione dal concorso era in corso di perfezionamento e dunque non ancora adottato; (ii) non può essere condivisa la rilevanza attribuita dal Tar al termine “riesame” usato dal ricorrente nell’istanza 7 febbraio 2022 con la quale aveva chiesto alla P.A. di riesaminare in autotutela la propria decisione.
Il Collegio condivide le considerazioni svolte dal Tar.
Nel processo amministrativo, in ordine al concetto di piena conoscenza, ed alla sua idoneità a costituire il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto, la piena conoscenza del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale 'conoscenza piena ed integrale' del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (Cons. Stato, sez. IV , 02/04/2025, n. 2771).
La nota ministeriale 28.12.2021 aveva il seguente letterale tenore: « Si comunica che la S.V. è stata esclusa dal concorso in oggetto indicato ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a) del bando in quanto destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, emessa con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 17.9.2020 e notificato il successivo 24.9.2020 ».
Appare con ogni evidenza che detta nota rendeva noto al ricorrente: (i) l’esclusione dal concorso e (ii) la ragione dell’esclusione.
Sono elementi inequivoci che rendevano evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro il provvedimento.
Il fatto che la nota facesse riferimento al successivo perfezionamento del decreto non fa venir meno il carattere immediatamente lesivo della nota.
L’appellante critica le argomentazioni svolte dal Tar circa la possibilità di evincere la consapevolezza del privato in ordine alla lesività della nota dall’uso del termine “riesame”.
Le critiche non meritano accoglimento.
Per un verso quelle del Tar erano mere considerazioni svolte per corroborare una statuizione già pienamente motivata (come appena ricordato).
Per altro verso si tratta di condivisibili considerazioni di buon senso. Chiedendo un “riesame in autotutela”, il ricorrente chiedeva di rimuovere una decisione dell’Amministrazione considerata evidentemente pregiudizievole (perché, altrimenti, chiederne il ritiro?). Tale richiesta non poteva che poggiare sulla consapevolezza del carattere di per sé lesivo della decisione di esclusione dal concorso.
2.2.1 Occorre inoltre ricordare che nella specie non è stata impugnata nei termini neanche la graduatoria finale del concorso. Come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 18/02/2025, n. 1374, la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. Pertanto, in caso di giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'esclusione da una procedura selettiva, la graduatoria definitiva di merito, se diviene inoppugnabile perché non tempestivamente gravata in giudizio, non consente al ricorrente di poter trarre alcuna concreta utilità dall'accoglimento del gravame proposto.
2.3 In relazione alla seconda circostanza parte appellante sostiene che il bando non poneva a carico dei candidati alcun onere di acquisire notizie circa la pubblicazione degli atti della procedura concorsuale.
La tesi non può essere condivisa.
Conviene richiamare alcuni principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:
- le modalità di pubblicazione della graduatoria finale del concorso sono disciplinate dall'art. 15, commi 6 e 7, del d.p.r. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ai sensi del quale le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, data da cui decorre il termine per le eventuali impugnative. In assenza di norme derogatorie di tali previsioni a carattere generale, deve trovare applicazione il principio di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, sicché l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva (Cons. Stato, Sez. II, Ordinanza, 05/04/2024, n. 3126);
- i termini per l'impugnazione della graduatoria dei concorsi pubblici decorrono dalla pubblicazione della stessa, forma di conoscenza legale, opponibile erga omnes , ai sensi dall'art. 15 del d.p.r. n. 487/1994; in materia di concorsi ai pubblici impieghi, il termine d'impugnazione deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall'atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto (Cons. Stato, Sez. V, 06/10/2022, n. 8554).
L’appellante avrebbe dovuto impugnare l’esito del concorso nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Violazione dell’art. 37 c.p.a. ».
Parte appellante sostiene che anche ove fosse ritenuto condivisibile la dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, la sentenza impugnata sarebbe comunque errata e da riformare in quanto il Tar Lazio ha omesso di esercitare il potere officioso di rimessione in termini previsto dall’art. 37 c.p.a., la cui applicazione nel caso in esame sarebbe stata doverosa in considerazione dei plurimi profili di peculiarità della situazione di fatto, in particolare tenendo conto del contenuto ambiguo della comunicazione ministeriale del 28.12.2020 più volte richiamata nelle premesse, oggettivamente idonea ad ingenerare quantomeno incertezza circa la necessità di procedere alla tempestiva impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale ancora espressamente dichiarato non perfezionato e che anche successivamente non è mai stato adottato.
Parte appellante formula comunque espressa richiesta di applicazione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.
4. Il motivo è infondato.
Nel processo amministrativo, la rimessione in termini per errore scusabile, di cui all' art. 37 c.p.a ., introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, ed è ammissibile solo 'in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto', quindi può essere riconosciuto solo se le ragioni di incertezza sono oggettive e sono ascrivibili di volta in volta alla oggettiva difficoltà di interpretare una norma o all'esistenza di contrasti giurisprudenziali, oppure alla particolare complessità della vicenda dedotta in giudizio o anche al comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'Amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12/06/2024, n. 5262).
Nel caso di specie non sussiste nessuno dei presupposti appena citati e che solo potrebbero legittimare la concessione del beneficio della rimessione in termini.
Parte appellante fa leva sull’asserita ambiguità della comunicazione ministeriale del 28.12.2020 più volte richiamata. Ma, al di là del fatto che tale nota non appare affatto ambigua essendo evidente dal suo tenore il carattere lesivo, nella specie è stata tardiva anche l’impugnazione della graduatoria finale della procedura, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del 21 febbraio 2022: rispetto a tale ultimo e diverso provvedimento nessun elemento è fornito così da giustificare la concessione del beneficio della rimessione in termini.
La mancata impugnazione nei termini è imputabile unicamente al ricorrente.
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Nel merito: fondatezza dei motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado ».
Parte appellante sostiene che:
- in conseguenza di quanto esposto, avrebbero dovuto trovare accoglimento i primi due motivi di ricorso, che devono intendersi come qui integralmente riproposti, non essendo mai stato adottato un provvedimento del Capo della Polizia di esclusione dal concorso in danno del ricorrente ai sensi dell’art. 2, comma 6, del bando di concorso, che in ogni caso sarebbe stato illegittimamente adottato in quanto il ricorrente avrebbe dovuto essere ammesso al concorso dapprima con riserva e poi in via definitiva a seguito dell’annullamento del provvedimento disciplinare, in applicazione dei principi generali e come da sua espressa richiesta, essendo l’anzidetto provvedimento disciplinare sub judice , ed anche in analogia a quanto espressamente disposto all’art. 1, comma 1, del bando di concorso per quanti non erano ancora in possesso della qualifica di ispettore superiore, costituente requisito di partecipazione, pur avendo superato lo scrutinio tenutosi in data 21.12.2020;
- tanto meno, ovviamente, potrebbe ritenersi legittima l’adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale – si ripete, comunque, mai adottato - a seguito dell’annullamento del provvedimento disciplinare in sede giurisdizionale;
- l’ opposta tesi secondo la quale un candidato avrebbe dovuto essere escluso dal concorso anche se il provvedimento disciplinare ostativo alla partecipazione era ancora oggetto di vaglio di legittimità in sede giurisdizionale comporterebbe l’ aberrante conseguenza che l’adozione di siffatto provvedimento, anche se tempestivamente impugnato, determinerebbe a carico dell’ incolpato (in ipotesi, e come nel caso concreto, ingiustamente) l’irreparabile nocumento della perdita dell’occasione di maggior qualificazione professionale acquisibile mediante la partecipazione al concorso.
6. Il motivo è infondato.
A norma dell’art. 2, comma 1, lettera a) del bando di concorso, sono esclusi dalla selezione i candidati che abbiano riportato nel biennio precedente la sanzione disciplinare della deplorazione o una sanzione più grave.
A norma del comma 4 del medesimo articolo, i requisiti devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione.
Non essendo il signor LM in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, la determinazione adottata dall’Amministrazione era di natura vincolata.
La sentenza che ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di mesi 6 è stata pubblicata in data 27 dicembre 2022, ben oltre il termine di conclusione del concorso, intervenuta in data 21 febbraio 2022, con la pubblicazione della graduatoria di merito, non impugnata dall’odierno ricorrente.
Costituisce principio pacifico quello che esclude la possibilità di ammissione ad un concorso a causa di modifiche dello stato giuridico del candidato acquisite successivamente al termine perentorio di scadenza della domanda, quand’anche esse abbiano efficacia retroattiva. Sul punto v. Cons. Stato, sez. IV, 29/12/2009, n. 8924 secondo il quale i requisiti richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi, a meno che una specifica legge o un bando non dispongano altrimenti, devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, ai sensi dell'art. 2, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3; conseguentemente, poiché il momento del possesso, in capo ai candidati, dei requisiti per la partecipazione ad un pubblico concorso va riportato alla data espressamente ed univocamente indicata dal relativo bando o dalla legge, non sono ammissibili tempi successivi peraltro oggettivamente non determinati né determinabili se non con l'opinabilità propria di una interpretazione che, però, contrasta sia rispetto alla natura di mero accertamento connesso ad un requisito il quale non può che essere chiaramente preveduto, sia in base al sistema della formalità al quale è improntato il procedimento concorsuale.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA SI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
GI PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI PA | IA SI |
IL SEGRETARIO