CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/01/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1314/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC PE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18288/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvizzano - Largo Caracciolo 80012 Calvizzano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 228 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 807/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'avviso di accertamento notificato il 6.8.2025 dal Comune di
Calvizzano per il mancato pagamento dell'IMU 2020, per un importo complessivo di € 1370,00.
Espone che l'accertamento riguarda due terreni erroneamente censiti come aree fabbricabili, e l'importo è relativo solo a 5 mensilità del 2020.
Sostiene che il PRG del Comune di Calvizzano prevede che la zona B1 in cui ricadono i terreni siano “zona consolidata priva di cubatura”, e che in realtà mancando un fabbricato non siano possibili interventi di ristrutturazione. Pertanto, mancherebbe il presupposto d'imposta.
Eccepisce poi l'illegittimità della delibera 51/2020 in relazione alle aree fabbricabili secondo i piani regolatori, ma in concreto inedificabili per vincoli: in tal caso, muterebbe solo il criterio di tassazione, da quello c.d. catastale, tipico dei terreni agricoli, a quello del valore venale, tipico delle aree fabbricabili.
Eccepisce infine l'errata valutazione del valore venale dei terreni, che secondo la perizia di parte sarebbe pari a 35 euro/mq., anziché a 120/mq. applicato dal Comune.
Si è costituito il Comune di Calvizzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso: il terreno è stato inserito da nuovo piano regolatore, approvato il 16.6.2020 nella zona omogenea di densificazione B1, e non è più agricolo, ma terreno edificabile;
il presupposto d'imposta è dato dalla semplice astratta potenzialità edificatoria, e dunque dall'inserimento del suolo nello strumento urbanistico generale.
Inoltre, la delibera non è stata autonomamente impugnata ed è tardiva l'impugnazione, e quanto al calcolo del valore delle aree fabbricabili l'ente si è avvalso anche delle quotazioni OMI.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Va preliminarmente evidenziato che la pretesa illegittimità della delibera di adozione e approvazione dei piani urbanistici generali non può essere oggetto di sindacato incidentale in tale sede, ma avrebbe dovuto essere eccepita mediante autonoma impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, nei termini perentori previsti.
Sicché l'eccezione proposta con il secondo motivo di ricorso va dichiarata inammissibile, analogamente alla contestazione del valore attribuito ai terreni, che, peraltro, è stato individuato sulla base della nuova destinazione urbanistica e delle quotazioni OMI.
Quanto al merito, è assorbente rilevare che i terreni oggetto di pretesa sono stati inseriti dal nuovo piano regolatore, approvato il 16.6.2020 nella zona omogenea di densificazione B1, e non sono più agricoli, ma terreni edificabili;
ciò spiega del resto la ragione per la quale la pretesa riguarda soltanto i mesi successivi all'approvazione.
Al riguardo, dunque, il presupposto d'imposta è dato dalla semplice astratta potenzialità edificatoria, e dunque dall'inserimento del suolo nello strumento urbanistico generale (ex multis, Cass. Sez. 5, 02/10/2024, n.
25935, Rv. 672517 – 02: “In tema di ICI, la nozione di edificabilità di un immobile non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, per cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, anche se incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, tuttavia non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile”).
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 250,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
PP CC
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC PE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18288/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvizzano - Largo Caracciolo 80012 Calvizzano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 228 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 807/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'avviso di accertamento notificato il 6.8.2025 dal Comune di
Calvizzano per il mancato pagamento dell'IMU 2020, per un importo complessivo di € 1370,00.
Espone che l'accertamento riguarda due terreni erroneamente censiti come aree fabbricabili, e l'importo è relativo solo a 5 mensilità del 2020.
Sostiene che il PRG del Comune di Calvizzano prevede che la zona B1 in cui ricadono i terreni siano “zona consolidata priva di cubatura”, e che in realtà mancando un fabbricato non siano possibili interventi di ristrutturazione. Pertanto, mancherebbe il presupposto d'imposta.
Eccepisce poi l'illegittimità della delibera 51/2020 in relazione alle aree fabbricabili secondo i piani regolatori, ma in concreto inedificabili per vincoli: in tal caso, muterebbe solo il criterio di tassazione, da quello c.d. catastale, tipico dei terreni agricoli, a quello del valore venale, tipico delle aree fabbricabili.
Eccepisce infine l'errata valutazione del valore venale dei terreni, che secondo la perizia di parte sarebbe pari a 35 euro/mq., anziché a 120/mq. applicato dal Comune.
Si è costituito il Comune di Calvizzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso: il terreno è stato inserito da nuovo piano regolatore, approvato il 16.6.2020 nella zona omogenea di densificazione B1, e non è più agricolo, ma terreno edificabile;
il presupposto d'imposta è dato dalla semplice astratta potenzialità edificatoria, e dunque dall'inserimento del suolo nello strumento urbanistico generale.
Inoltre, la delibera non è stata autonomamente impugnata ed è tardiva l'impugnazione, e quanto al calcolo del valore delle aree fabbricabili l'ente si è avvalso anche delle quotazioni OMI.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Va preliminarmente evidenziato che la pretesa illegittimità della delibera di adozione e approvazione dei piani urbanistici generali non può essere oggetto di sindacato incidentale in tale sede, ma avrebbe dovuto essere eccepita mediante autonoma impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, nei termini perentori previsti.
Sicché l'eccezione proposta con il secondo motivo di ricorso va dichiarata inammissibile, analogamente alla contestazione del valore attribuito ai terreni, che, peraltro, è stato individuato sulla base della nuova destinazione urbanistica e delle quotazioni OMI.
Quanto al merito, è assorbente rilevare che i terreni oggetto di pretesa sono stati inseriti dal nuovo piano regolatore, approvato il 16.6.2020 nella zona omogenea di densificazione B1, e non sono più agricoli, ma terreni edificabili;
ciò spiega del resto la ragione per la quale la pretesa riguarda soltanto i mesi successivi all'approvazione.
Al riguardo, dunque, il presupposto d'imposta è dato dalla semplice astratta potenzialità edificatoria, e dunque dall'inserimento del suolo nello strumento urbanistico generale (ex multis, Cass. Sez. 5, 02/10/2024, n.
25935, Rv. 672517 – 02: “In tema di ICI, la nozione di edificabilità di un immobile non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, per cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, anche se incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, tuttavia non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile”).
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 250,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
PP CC