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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE REL
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22571/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. residente in [...] Controparte_1 C.F._1
int.9
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per parte resistente nulla
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 16/12/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di Controparte_1
provvedere ai propri interessi perché affetto da “ritardo mentale grave con compromissione comportamentale”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda nominava tutore provvisorio e, all'esito, rimetteva la causa al giudice relatore per il prosieguo.
Il giudice relatore fissava udienza ai sensi dell'art 127ter cpc per la precisazione delle conclusioni.
Decorso il termine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da ritardo Controparte_1
mentale grave con compromissione comportamentale, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. all. Certificato Medico INPS, pag. 6).
Dalla documentazione in atti è emerso che la parte interdicenda è affetto da tale patologia già dall'età di 1 anno, a causa di una situazione genetica polimorfa.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, che non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I. confermando la condizione di incapacità che le deriva dalle menomazioni da cui è affetta.
Anche i genitori, presenti in sede di udienza, hanno confermato che il figlio non è in grado di parlare, di comprendere e di istaurare contatti con il mondo esterno, perciò è seguito quotidianamente, da un centro diurno.
Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto Controparte_1
gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria;
ragion per cui, del resto, è stato nominato un tutore provvisorio.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute pagina 2 di 4 dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla a provvedere sulle spese di lite per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di nato a [...], il Controparte_1
18/10/2006 e residente in [...] int 9. manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
pagina 3 di 4 dispone che il tutore entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza depositi in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di cui all'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/05/2025
IL PRESIDENTE est./rel
Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE REL
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22571/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. residente in [...] Controparte_1 C.F._1
int.9
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per parte resistente nulla
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 16/12/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di Controparte_1
provvedere ai propri interessi perché affetto da “ritardo mentale grave con compromissione comportamentale”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda nominava tutore provvisorio e, all'esito, rimetteva la causa al giudice relatore per il prosieguo.
Il giudice relatore fissava udienza ai sensi dell'art 127ter cpc per la precisazione delle conclusioni.
Decorso il termine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da ritardo Controparte_1
mentale grave con compromissione comportamentale, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. all. Certificato Medico INPS, pag. 6).
Dalla documentazione in atti è emerso che la parte interdicenda è affetto da tale patologia già dall'età di 1 anno, a causa di una situazione genetica polimorfa.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, che non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I. confermando la condizione di incapacità che le deriva dalle menomazioni da cui è affetta.
Anche i genitori, presenti in sede di udienza, hanno confermato che il figlio non è in grado di parlare, di comprendere e di istaurare contatti con il mondo esterno, perciò è seguito quotidianamente, da un centro diurno.
Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto Controparte_1
gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria;
ragion per cui, del resto, è stato nominato un tutore provvisorio.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute pagina 2 di 4 dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla a provvedere sulle spese di lite per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di nato a [...], il Controparte_1
18/10/2006 e residente in [...] int 9. manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
pagina 3 di 4 dispone che il tutore entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza depositi in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di cui all'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/05/2025
IL PRESIDENTE est./rel
Dr. Alberto Tetamo
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