CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5848/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98121 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033304292000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036136634000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036136634000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella 295 2024 00361366 34, notificata in data 5 maggio 2025, con la quale AdER intima il pagamento di 441,88, vantato dall'ente creditore ATO Me1 S.p.A. in liquidazione, per tassa rifiuti solidi urbani anni 2007, 2011 e 2012 oltre accessori.
Resiste ATO, AdER non è costituita.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato il 4 luglio 2025 mediante consegna agli indirizzi pec
Email_4 e Email_2. Di ER va dunque dichiarata la contumacia.
La cartella si basa su somme che sarebbero state richieste già con intimazioni di pagamento 277302 del 29 luglio 2019 e 313016 del 31 ottobre 2018. Nominativo_1 contesta che tali intimazioni gli siano mai giunte e deduce pertanto la prescrizione dei crediti oltre alla nullità dell'intera procedura di riscossione, anche per carenza di motivazione.
ATO produce tuttavia la raccomandata A/R 61018391311-5 notificata il 17 marzo 2012, la 61078819107-9 notificata il 27 ottobre 2012, la 61631654632-6 del 09/12/2017 rifiutata dal destinatario il 21 dicembre 2017, la 61633454824-5 notificata il 18 dicembre 2018 e la 61634642400-2 notificata il 24 settembre 2019.
Attraverso tali notifiche ATO dimostra di avere sia interrotto ogni termine di prescrizione e decadenziale sia adottato gli atti prodromici alla fase di iscrizione a ruolo. Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Fase istruttoria da non liquidare perché la causa viene decisa in unica udienza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Agenzia delle entrate – Riscossione, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare ad ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5848/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98121 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033304292000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036136634000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036136634000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella 295 2024 00361366 34, notificata in data 5 maggio 2025, con la quale AdER intima il pagamento di 441,88, vantato dall'ente creditore ATO Me1 S.p.A. in liquidazione, per tassa rifiuti solidi urbani anni 2007, 2011 e 2012 oltre accessori.
Resiste ATO, AdER non è costituita.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato il 4 luglio 2025 mediante consegna agli indirizzi pec
Email_4 e Email_2. Di ER va dunque dichiarata la contumacia.
La cartella si basa su somme che sarebbero state richieste già con intimazioni di pagamento 277302 del 29 luglio 2019 e 313016 del 31 ottobre 2018. Nominativo_1 contesta che tali intimazioni gli siano mai giunte e deduce pertanto la prescrizione dei crediti oltre alla nullità dell'intera procedura di riscossione, anche per carenza di motivazione.
ATO produce tuttavia la raccomandata A/R 61018391311-5 notificata il 17 marzo 2012, la 61078819107-9 notificata il 27 ottobre 2012, la 61631654632-6 del 09/12/2017 rifiutata dal destinatario il 21 dicembre 2017, la 61633454824-5 notificata il 18 dicembre 2018 e la 61634642400-2 notificata il 24 settembre 2019.
Attraverso tali notifiche ATO dimostra di avere sia interrotto ogni termine di prescrizione e decadenziale sia adottato gli atti prodromici alla fase di iscrizione a ruolo. Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Fase istruttoria da non liquidare perché la causa viene decisa in unica udienza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Agenzia delle entrate – Riscossione, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare ad ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge.