Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio Sezione Di Latina Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;
contro
Ministero Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'atto di inquadramento nei ruoli degli ispettori del corpo della polizia penitenziaria, non cognito, nella parte in cuinon riconosce alla ricorrente anzianita' assoluta e docorrenza assegni da luglio 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. LE Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente, premesso di aver preso parte al concorso pubblico per il conferimento di complessivi duecentosettantuno (successivamente aumentati a trecentocinquantasei) posti da allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di P.P., indetto con provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 febbraio 2003 - G.U. – 4° s.s. n. 22, del 18 marzo 2003, ha chiesto l’annullamento dell’atto di inquadramento definitivo nei ruoli degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui non le ha riconosciuto anzianità assoluta e decorrenza assegni da luglio 2007, nonché il diritto alla ricostruzione della carriera ed il risarcimento dei danni.
2. A fondamento del ricorso, ha lamentato che la condotta posta in essere dall'Amministrazione risulterebbe in evidente e incontestabile contrasto non solo con i principi generali cui una tale condotta deve uniformarsi, ma, altresì, con gli specifici principi e criteri cui l'attività amministrativa deve essere improntata nelle more dello svolgimento di un pubblico concorso, con particolare riferimento alla eccessiva durata della procedura concorsuale.
Dunque, a suo dire, risulterebbe evidente come l'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione abbia cagionato un danno grave ed ingiusto a suo carico, in termini di ritardo nello svolgimento della procedura concorsuale.
Pertanto, ha chiesto, in primo luogo, il risarcimento dei danni subiti in ragione dalla patologica lentezza del procedimento concorsuale, in cui si è trovata coinvolta e, in secondo luogo, il risarcimento dei danni subiti, quale conseguenza, diretta e immediata, della condotta illegittima tenuta dalla Amministrazione e legata al fatto che è stata privata della possibilità di poter progredire nella carriera all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria.
E secondo la ricorrente sussisterebbe, nella specie, sia l'elemento oggettivo, stante la evidente e incontestabile violazione del termine procedimentale e sia l'elemento soggettivo, nella accertata forma, quantomeno, della colpa della Amministrazione.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
4. All’esito della udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 27 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. La domanda è fondata nei sensi e nei limiti di cui ai precedenti del Consiglio di Stato (cfr. sentenze nn. 6627/2025, 4757/2025, 668/2025, 5960/2023, 7471/2023, 10841/2023 e 8039/2024), condivisi dal Collegio.
Secondo la richiamata giurisprudenza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e altre).
Non esiste, quindi, “un diritto alla ricostruzione della carriera” in quanto “l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solamente un interesse legittimo e solo dall’annullamento di tale atto possono derivare conseguenze favorevoli per l’interessato” (ex aliis, Cons. Stato, sez. II, n. 668/25; n. 8039/24 cit.; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2021, n. 3887).
È stato, altresì, precisato che il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del relativo corso formativo, sicché l’accoglimento di una pretesa di retrodatazione darebbe luogo all’anomala inversione logica e cronologica di due momenti distinti che postulano l’esigenza di riconoscere il passaggio di carriera a chi risulti in possesso dei necessari requisiti formativi e professionali (Cons. Stato, sez. II, n. 668/25; n. 27/2025; n. 8039/2024; n. 10841/23).
Sono state, invece, giudicate parzialmente fondate le censure afferenti al diritto al risarcimento del danno da ritardo, come già rilevato dalla la sentenza del Consiglio di Stato n. 10841/2023 e, da ultimo, con le sentenze nn. 668/25 e 27/2025, che hanno in parte accolto censure d’identico tenore proposte da altri partecipanti a procedure concorsuali analoghe a quella per cui è causa.
Nei menzionati precedenti, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura concorsuale de qua, richiamando quanto già in precedenza affermato nel senso che “le allegazioni a sostegno dell’assenza di colpa del Ministero nel gravissimo ritardo nella definizione della procedura concorsuale non trovano riscontro probatorio nei documenti prodotti […], dai quali ictu oculi comunque non emerge alcun fatto oggettivo e non imputabile alla medesima Amministrazione che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso” (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e successive).
Le conclusioni sopra richiamate vanno ribadite anche in questa sede, attesa l’analogia della fattispecie in esame.
Di conseguenza, devono essere respinte, in primo luogo, le censure ad oggetto il diritto alla retrodatazione della promozione a vice ispettore.
6. Quanto alla domanda risarcitoria, essa va accolta, con decorrenza calcolata con riferimento ad un ordinario e ragionevole termine di durata del procedimento concorsuale (settembre 2006, ossia circa tre anni e mezzo dopo l’indizione del concorso, come ritenuto da Cons. Stato, sez, II, n. 5960/2023).
Come rilevato nei precedenti citati, sussistono i presupposti del diritto al risarcimento del danno, tenuto conto che:
- l’elemento oggettivo dell’illecito è costituito dal superamento del termine di durata della procedura concorsuale normativamente predeterminato, identificato nel termine di 780 giorni stabilito, per i procedimenti concorsuali fino a cinquantamila candidati, nella tabella relativa al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del D.M. 20 novembre 1995, n. 540; a sua volta l’art. 11, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (che in materia di svolgimento dei concorsi nel pubblico impiego stabilisce per la conclusione delle relative procedure un termine di sei mesi la cui inosservanza va giustificata, collegialmente e motivatamente, dalla commissione esaminatrice) costituisce espressione di un principio generale, per cui la durata delle operazioni concorsuali deve essere contenuta entro termini predeterminati e comunque ragionevoli;
- l’elemento soggettivo è dimostrato da una presunzione di colpa ravvisabile nella grave violazione del termine di conclusione del procedimento e nella sua eccessiva durata (superiore al quintuplo di quella specificamente prevista), in assenza di elementi di giustificazione ancorati a fatti oggettivi e non imputabili alla stessa amministrazione;
- il nesso di causalità, ricostruito secondo il criterio del “più probabile che non”, è provato dal fatto che, vertendosi della ritardata attribuzione della nuova qualifica e dei relativi emolumenti all’esito di un concorso interno, non vi è dubbio che, in conseguenza dell’irragionevole protrarsi della procedura selettiva, i ricorrenti non hanno potuto godere delle differenze retributive loro spettanti;
- il danno, conseguente alla ritardata costituzione del rapporto d’impiego, non essendo direttamente identificabile nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione poiché per la loro natura sinallagmatica queste, comunque, presuppongono l’avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, è liquidabile in via equitativa (in misura pari ai 2/3 dello stipendio tabellare, al netto di oneri fiscali e previdenziali, che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati tempestivamente immessi in servizio nella qualifica superiore e ai 2/3 del danno patito da ciascuno per l’impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d’impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera ove immessi in ruolo tempestivamente); la somma, essendo qualificabile come debito di valore, va maggiorata sia degli interessi che della rivalutazione;
- ai fini della liquidazione il periodo di riferimento può essere ricompreso - tenuto conto della natura ordinatoria dei termini per la conclusione delle procedure concorsuali e del grado di probabilità di insorgenza di ostacoli al regolare svolgimento di qualsivoglia selezione con elevato numero di candidati, che consente di considerare accettabile e fisiologico un ritardo contenuto entro ragionevoli limiti temporali - nell’intervallo di tempo decorrente dal settembre 2006 fino alla data di effettiva nomina a vice ispettore.
Quanto alle voci di danno risarcibile, esse, come già osservato nei precedenti richiamati, vanno limitate alla differenza tra gli importi retributivi (non connessi all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa) che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione della procedura concorsuale e conseguente assunzione e quelli, comunque, percepiti per il medesimo periodo.
Non può essere riconosciuto il danno non patrimoniale asseritamente cagionato dal ritardo (sotto forma di danno morale, professionale, esistenziale, per lesioni di valori della persona) in quanto non provato ma meramente affermato, non essendo sufficiente il generico richiamo alla lesione delle proprie aspirazioni personali, in ambito familiare e sociale, e alla preclusione della progressione in carriera.
In conclusione, la domanda va accolta sotto il profilo del risarcimento del danno, come sopra specificato.
7. Per l’effetto, ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., il Ministero della Giustizia dovrà proporre a parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, il pagamento di una somma che sia pari agli importi retributivi che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione della procedura concorsuale e conseguente assunzione, detratti gli importi ricevuti a titolo retributivo per il concomitante svolgimento di altra attività lavorativa, con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi calcolati in base al tasso legale, nei limiti di legge nel concorso delle due somme.
8. In coerenza ai precedenti e tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente nei termini e nei sensi di cui in motivazione.
Rigetta, per il resto, il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di TI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO