CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA BI TA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6106/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9001599136000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2012 0016583766000 IRAP 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7698/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio muove dalla impugnazione da parte del Resistente_1 dell'intimazione di pagamento notificata da DE limitatamente alla cartella 10020120016583766000 per difetto e/o nullità della notifica, prescrizione e difetto di motivazione.
L'appellante agenzia deduce l'errore nel qual sarebbe incorso il primo giudice per aver accolto il ricorso del contribuente riferendosi alla mancata notifica di cartella diversa da quello oggetto di impugnazione.
Invero, a dire dell'appellante, la cartella 10020120016583766000 risulterebbe regolarmente notificata a mezzo posta al domicilio fiscale del ricorrente in data 20/04/2012 nelle mani di familiare convivente.
Avendo utilizzato il sistema della notifica diretta a mezzo posta, nessuna censura può essere mossa, secondo l'appellante, all'attività dell'Agenzia delle Entrate riscossione.
Concludeva, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure.
Si costituiva il Resistente_1 deducendo l'inammissibilità della produzione di nuove prove in appello e, di conseguenza, l'inutilizzabilità della documentazione a sostegno.
Nel merito ha dedotto la mancata motivazione a sostegno della pretesa tributaria, l'intervenuta prescrizione della pretesa, anche nel caso in cui fosse stata dimostrato il perfezionamento dell'iter di notificazione della cartella di pagamento, nonchè la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di natura dirimente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti nel presente giudizio è l'eccepita prescrizione della pretesa azionata da DE sulla base di una intimazione di pagamento notificata nel
2012. A margine di ogni questione sul perfezionamento della notifica infatti, permane la inevitabile valutazione circa il decorso del tempo valido per ritenere attuale la pretesa azionata. Dalla notifica del
2012 sono comunque trascorsi oltre dieci anni, in assenza di atti interruttivi acquisiti al processo, prima della notifica del provvedimento impugnato in questa sede.
La quinta sezione civile della suprema Corte, con l'ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025, è tornata a pronunciarsi sulla questione della prescrizione applicabile ai crediti erariali, confermando la recente e consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il termine di riferimento è sempre quello decennale.
Di conseguenza, l'intervenuta notifica il 22 maggio 2023 della cartella impugnata risulta essere successiva al decorso del tempo utile alla prescrizione della pretesa contenuta nell'intimazione del 2012, anche considerando gli 85 giorni dell'art. 67 D.L. 18/2020.
Infine, considerato che il petitum riguarda esclusivamente la pretesa per la cartella dell'DE,
l'annullamento della intimazione impugnata relativamente alle pretese di cui alla cartella n.
002012001658376600.
Quanto promesso comporta il rigetto dell'appello con la condanna dell'agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del grado che liquida in euro 531,00, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e CAP se dovuti, che distrae in favore del suo difensore avv. Difensore_1 per dichiarata fattane anticipazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. AN DE a rifondere al contribuente le spese del grado che liquida in euro 531,00, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e CAP se dovuti, che distrae in favore del suo difensore avv.
Difensore_1 per dichiarata fattane anticipazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA BI TA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6106/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9001599136000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2012 0016583766000 IRAP 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7698/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio muove dalla impugnazione da parte del Resistente_1 dell'intimazione di pagamento notificata da DE limitatamente alla cartella 10020120016583766000 per difetto e/o nullità della notifica, prescrizione e difetto di motivazione.
L'appellante agenzia deduce l'errore nel qual sarebbe incorso il primo giudice per aver accolto il ricorso del contribuente riferendosi alla mancata notifica di cartella diversa da quello oggetto di impugnazione.
Invero, a dire dell'appellante, la cartella 10020120016583766000 risulterebbe regolarmente notificata a mezzo posta al domicilio fiscale del ricorrente in data 20/04/2012 nelle mani di familiare convivente.
Avendo utilizzato il sistema della notifica diretta a mezzo posta, nessuna censura può essere mossa, secondo l'appellante, all'attività dell'Agenzia delle Entrate riscossione.
Concludeva, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure.
Si costituiva il Resistente_1 deducendo l'inammissibilità della produzione di nuove prove in appello e, di conseguenza, l'inutilizzabilità della documentazione a sostegno.
Nel merito ha dedotto la mancata motivazione a sostegno della pretesa tributaria, l'intervenuta prescrizione della pretesa, anche nel caso in cui fosse stata dimostrato il perfezionamento dell'iter di notificazione della cartella di pagamento, nonchè la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di natura dirimente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti nel presente giudizio è l'eccepita prescrizione della pretesa azionata da DE sulla base di una intimazione di pagamento notificata nel
2012. A margine di ogni questione sul perfezionamento della notifica infatti, permane la inevitabile valutazione circa il decorso del tempo valido per ritenere attuale la pretesa azionata. Dalla notifica del
2012 sono comunque trascorsi oltre dieci anni, in assenza di atti interruttivi acquisiti al processo, prima della notifica del provvedimento impugnato in questa sede.
La quinta sezione civile della suprema Corte, con l'ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025, è tornata a pronunciarsi sulla questione della prescrizione applicabile ai crediti erariali, confermando la recente e consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il termine di riferimento è sempre quello decennale.
Di conseguenza, l'intervenuta notifica il 22 maggio 2023 della cartella impugnata risulta essere successiva al decorso del tempo utile alla prescrizione della pretesa contenuta nell'intimazione del 2012, anche considerando gli 85 giorni dell'art. 67 D.L. 18/2020.
Infine, considerato che il petitum riguarda esclusivamente la pretesa per la cartella dell'DE,
l'annullamento della intimazione impugnata relativamente alle pretese di cui alla cartella n.
002012001658376600.
Quanto promesso comporta il rigetto dell'appello con la condanna dell'agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del grado che liquida in euro 531,00, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e CAP se dovuti, che distrae in favore del suo difensore avv. Difensore_1 per dichiarata fattane anticipazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. AN DE a rifondere al contribuente le spese del grado che liquida in euro 531,00, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e CAP se dovuti, che distrae in favore del suo difensore avv.
Difensore_1 per dichiarata fattane anticipazione.