Art. 68. (Abrogazioni e modificazione di norme) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e' abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , le parole: "e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25" sono soppresse;
c) l' articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' abrogato.
Note all'art. 68:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 243 (R) del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all' art. 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito.».
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e' abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , le parole: "e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25" sono soppresse;
c) l' articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' abrogato.
Note all'art. 68:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 243 (R) del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all' art. 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito.».