Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di genitori del minore, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS- "-OMISSIS-" -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- previa concessione di misure cautelari -
1) del provvedimento di attribuzione delle ore di sostegno;
2) della circolare relativa all’assegnazione del numero di ore di sostegno alla classe frequentata dal minore;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’istituto in questione.
4) PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno a copertura dell’orario totale (n. 30 h) e comunque di un numero di ore massimo adeguato alla sua patologia sofferta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS- "-OMISSIS-" -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che i ricorrenti sono genitori della minore per cui si procede, e che, come da verbali della competente Commissione medico legale presso il competente Centro medico legale INPS trattasi di minore portatore di handicap ex art. 3, co.3, l. n. 104/1992;
la diagnosi funzionale versata in atti sancisce infatti la necessità di rapporto in deroga per gravità;
inoltre nel verbale del G.L.O. del 22.10.2024 (all. 2 del ric.) la neuropsichiatra dell’ASL intervenuta, ha evidenziato la necessità di copertura completa (n. 30 ore) dell’orario.
I deducenti espongono infatti che il minore -OMISSIS- -OMISSIS-, affetto da un accertato disturbo del neurosviluppo, unito a ipoacusia, che incide sul piano cognitivo, pragmatico e neuropsicologico, è riconosciuto portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/1992, Tale gravissima condizione, connotata da una significativa alterazione delle capacità cognitive, relazionali, psicomotorie e comportamentali (v. certificato psichiatra ASL) ha indotto i genitori a richiedere, conformemente alla diagnosi di gravità formulata dal competente Distretto dell’ASL di appartenenza, e in vista dell’anno scolastico in corso la copertura “completa” dell’orario scolastico da parte di un insegnante di sostegno, con rapporto “un docente per alunno”
I ricorrenti gravano, pertanto, il provvedimento di attribuzione delle ore di sostegno e la circolare relativa all’assegnazione del numero di ore di sostegno alla classe frequentata dal minore;
Rammentato che la Sezione, con Ordinanza -OMISSIS-, accoglieva la domanda cautelare motivando diffusamente la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto della minore per cui è causa:
(…) statuendo, “pertanto, che l’Istituto Scolastico intimato debba provvedere:
a conformare il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico nonché il provvedimento gravato del dirigente scolastico, e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario con rapporto in deroga, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore, in considerazione della situazione di handicap dello stesso e di quant’altro sopra rilevato; rammentandosi che “Deve ritenersi illegittimo il provvedimento dell'istituto scolastico mediante il quale, con riferimento all'alunno portatore di handicap, viene assegnato un insegnante di sostegno all'alunno con handicap per un numero di ore settimanali determinato, in mancanza di apposita valutazione relativa al fabbisogno effettivo individuale” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 4 febbraio 2022, n. 812);
Con la medesima ordinanza il giudizio veniva rinviato alla camera di consiglio del 23.07.2025, al fine di verificare l’ottemperanza al riportato provvedimento cautelare, sollecitando l’Amministrazione Scolastica a depositare nota sull’effettivo adempimento, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata, altresì riservandosi la statuizione sulle spese anche della fase cautelare
Alla Camera di Consiglio del 23 luglio 2025, come da verbale, presenti per la parte ricorrente l'avvocato -OMISSIS-o e per la parte resistente l'avvocato dello Stato -OMISSIS-, la difesa di parte ricorrente dichiara che l'ordinanza cautelare è stata eseguita in data 20.03.2025 e dichiara il sopravvenuto difetto di interesse sulla azione di annullamento, ed insiste per la condanna alle spese.
Il Collegio dispone che la causa passi in decisione, dando avviso della possibile definizione con sentenza breve ex art. 60 c.p.a.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare.
Ritenuto inoltre che la notifica del ricorso, avvenuta il 20 dicembre 2024, abbia avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà dell’amministrazione, espressa ottemperando all’ordinanza cautelare e i così soddisfacendo l’interessa dei ricorrenti, può essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, a pagare ai ricorrenti le spese di lite, con distrazione a favore dei procuratori dei ricorrenti, antistatari ex art, 93, c.p.c.,, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le Amministrazione scolastiche resistenti, in solido tra loro, a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione agli Avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, antistatari ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso RA, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alfonso RA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.