TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9509 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice AR LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18189/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1 VIA QUADRONNO N. 24 MILANO presso l'Avvocato POLACCHINI PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio ex art. 281-decies c.p.c. avanti il Parte_1
Tribunale di Milano con cui in data 06.10.2022 ha stipulato il contratto di locazione Controparte_1 finanziaria mobiliare n. 5374075 avente ad oggetto “nr. 1 LPG, Alliance SPA LPG telaio oltre accessori”.
pagina 1 di 4 A fronte del mancato pagamento di sette canoni di locazione per un importo totale di € 4.250,33 la ricorrente ha inviato all'utilizzatrice la comunicazione di risoluzione del contratto con contestuale intimazione di riconsegna dei beni e del pagamento delle somme dovute in data 02.08.2024.
Successivamente alla riconsegna, il bene è stato venduto per un importo di € 8.857 oltre IVA (doc.
6- bis).
La ricorrente ha imputato il corrispettivo della vendita all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 18 delle Condizioni generali del contratto, residuando, pertanto, un credito di € 9.800,24 a titolo di canoni a scadere e prezzo per l'opzione finale di acquisto e di € 4.250,33 a titolo di canoni scaduti ed impagati. ha sostenuto che la resistente non ha corrisposto tali somme e, per Parte_1
l'effetto, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente e il proprio diritto di credito per l'importo complessivo di € 14.050,57 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati - quanto ai canoni - dalle singole scadenze e, quanto alla penale, dalla data della domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla l.
108/1996: Di tali importi ha chiesto la condanna al pagamento.
La resistente, regolarmente convenuta in giudizio in data 7.07.2025 a mezzo di notifica ai legali rappresentanti pro tempore e , non si è costituita restando Controparte_2 Controparte_3 contumace e non ha, pertanto, fornito alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione dei fatti.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 26.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
A seguito del mancato pagamento di sette canoni mensili da parte dell'utilizzatrice, si Parte_1
è avvalsa della facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 18 e 19 delle condizioni generali di contratto, comunicandolo ad mediante raccomandata inviata al legale rappresentante Controparte_1 pro tempore in data 08.08.2024 (doc. 5). Controparte_3
Nella lettera di risoluzione, correttamente ricevuta dalla resistente, la ricorrente ha precisato l'entità dell'esposizione debitoria pari ad € 4.250,33 a titolo di canoni scaduti ed impagati, € 18.337,24 oltre
IVA a titolo di canoni a scadere, il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e ha intimato sia la riconsegna dei beni mobili che il pagamento dell'insoluto.
La risoluzione è avvenuta in conformità a quanto stabilito all'art. 18 rubricato “Clausola risolutiva espressa”, secondo cui “Verificatosi anche uno solo dei seguenti casi il Locatore potrà risolvere il
pagina 2 di 4 presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile: (i) ritardo protrattosi per quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente […]”.
Vi è stata, successivamente, la riconsegna del bene da parte dell'utilizzatrice e la vendita con imputazione del ricavato dall'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione.
La concedente ha intimato all'utilizzatrice il pagamento delle somme dovute conformemente a quanto disposto dall'art. 18.2, secondo cui “il Conduttore […] entro cinque giorni dalla comunicazione del
Locatore di cui all'articolo precedente sarà tenuto: (a) a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino alla data di risoluzione, oltre interessi di mora nella misura prevista nelle Condizioni particolari;
(b) a corrispondere un importo a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere in linea capitale e del corrispettivo pattuito per l'opzione finale di acquisto, al netto di quanto il Locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita o il riutilizzo o la ricollocazione dei beni a seguito della restituzione degli stessi al locatore;
(c)
a corrispondere gli interessi di mora di cui alle condizioni particolari fino all'integrale adempimento di quanto previsto in questo articolo […]”.
ha compiutamente provato il proprio credito e l'avvenuta risoluzione del contratto;
ha Parte_1 altresì quantificato correttamente gli importi dovuti mediante la produzione del contratto, della lettera di risoluzione (doc. 1 e 5), delle fatture dei canoni scaduti ed impagati (doc. 4), del piano di ammortamento (doc. 8), del prospetto del calcolo dell'indennità risarcitoria (doc. 7) e della fattura di vendita del bene (doc. 6 bis).
Quanto agli interessi di mora, la richiesta risulta conforme alle condizioni particolari del contratto di locazione (pag. 1 doc. n. 1) secondo cui è stata pattuita l'applicazione, ai sensi del d.lgs. 231/2002, del tasso BCE maggiorato di 8 punti.
Consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente al pagamento dell'importo richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della ridotta complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice AR LL, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di € 14.050,57 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni, dalle singole scadenze, quanto alla penale dalla data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla l. 108/1996;
pagina 3 di 4 2. condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 2.540 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 10 dicembre 2025
Il giudice
AR LL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice AR LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18189/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1 VIA QUADRONNO N. 24 MILANO presso l'Avvocato POLACCHINI PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio ex art. 281-decies c.p.c. avanti il Parte_1
Tribunale di Milano con cui in data 06.10.2022 ha stipulato il contratto di locazione Controparte_1 finanziaria mobiliare n. 5374075 avente ad oggetto “nr. 1 LPG, Alliance SPA LPG telaio oltre accessori”.
pagina 1 di 4 A fronte del mancato pagamento di sette canoni di locazione per un importo totale di € 4.250,33 la ricorrente ha inviato all'utilizzatrice la comunicazione di risoluzione del contratto con contestuale intimazione di riconsegna dei beni e del pagamento delle somme dovute in data 02.08.2024.
Successivamente alla riconsegna, il bene è stato venduto per un importo di € 8.857 oltre IVA (doc.
6- bis).
La ricorrente ha imputato il corrispettivo della vendita all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 18 delle Condizioni generali del contratto, residuando, pertanto, un credito di € 9.800,24 a titolo di canoni a scadere e prezzo per l'opzione finale di acquisto e di € 4.250,33 a titolo di canoni scaduti ed impagati. ha sostenuto che la resistente non ha corrisposto tali somme e, per Parte_1
l'effetto, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente e il proprio diritto di credito per l'importo complessivo di € 14.050,57 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati - quanto ai canoni - dalle singole scadenze e, quanto alla penale, dalla data della domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla l.
108/1996: Di tali importi ha chiesto la condanna al pagamento.
La resistente, regolarmente convenuta in giudizio in data 7.07.2025 a mezzo di notifica ai legali rappresentanti pro tempore e , non si è costituita restando Controparte_2 Controparte_3 contumace e non ha, pertanto, fornito alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione dei fatti.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 26.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
A seguito del mancato pagamento di sette canoni mensili da parte dell'utilizzatrice, si Parte_1
è avvalsa della facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 18 e 19 delle condizioni generali di contratto, comunicandolo ad mediante raccomandata inviata al legale rappresentante Controparte_1 pro tempore in data 08.08.2024 (doc. 5). Controparte_3
Nella lettera di risoluzione, correttamente ricevuta dalla resistente, la ricorrente ha precisato l'entità dell'esposizione debitoria pari ad € 4.250,33 a titolo di canoni scaduti ed impagati, € 18.337,24 oltre
IVA a titolo di canoni a scadere, il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e ha intimato sia la riconsegna dei beni mobili che il pagamento dell'insoluto.
La risoluzione è avvenuta in conformità a quanto stabilito all'art. 18 rubricato “Clausola risolutiva espressa”, secondo cui “Verificatosi anche uno solo dei seguenti casi il Locatore potrà risolvere il
pagina 2 di 4 presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile: (i) ritardo protrattosi per quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente […]”.
Vi è stata, successivamente, la riconsegna del bene da parte dell'utilizzatrice e la vendita con imputazione del ricavato dall'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione.
La concedente ha intimato all'utilizzatrice il pagamento delle somme dovute conformemente a quanto disposto dall'art. 18.2, secondo cui “il Conduttore […] entro cinque giorni dalla comunicazione del
Locatore di cui all'articolo precedente sarà tenuto: (a) a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino alla data di risoluzione, oltre interessi di mora nella misura prevista nelle Condizioni particolari;
(b) a corrispondere un importo a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere in linea capitale e del corrispettivo pattuito per l'opzione finale di acquisto, al netto di quanto il Locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita o il riutilizzo o la ricollocazione dei beni a seguito della restituzione degli stessi al locatore;
(c)
a corrispondere gli interessi di mora di cui alle condizioni particolari fino all'integrale adempimento di quanto previsto in questo articolo […]”.
ha compiutamente provato il proprio credito e l'avvenuta risoluzione del contratto;
ha Parte_1 altresì quantificato correttamente gli importi dovuti mediante la produzione del contratto, della lettera di risoluzione (doc. 1 e 5), delle fatture dei canoni scaduti ed impagati (doc. 4), del piano di ammortamento (doc. 8), del prospetto del calcolo dell'indennità risarcitoria (doc. 7) e della fattura di vendita del bene (doc. 6 bis).
Quanto agli interessi di mora, la richiesta risulta conforme alle condizioni particolari del contratto di locazione (pag. 1 doc. n. 1) secondo cui è stata pattuita l'applicazione, ai sensi del d.lgs. 231/2002, del tasso BCE maggiorato di 8 punti.
Consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente al pagamento dell'importo richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della ridotta complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice AR LL, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di € 14.050,57 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni, dalle singole scadenze, quanto alla penale dalla data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla l. 108/1996;
pagina 3 di 4 2. condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 2.540 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 10 dicembre 2025
Il giudice
AR LL
pagina 4 di 4